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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ST ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 960/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010674943801 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010674943802 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente prende atto dell'intervenuto sgravio e aderisce alla richiesta di dichirazioine di cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.02.2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di soci della Società_1 di Ricorrente_1 e Società_2 sas proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali
4943, notificata in data 2.01.2025, per Irap anno 2020, per la somma di € 3.893,02 a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis.
Ne chiedevano l'annullamento, eccependo la insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie l'Agenzia deduceva che, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, dell'istanza di annullamento, era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio integrale da parte dell'Ente impositore, con riferimento alla cartella impugnata.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ST ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 960/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010674943801 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010674943802 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente prende atto dell'intervenuto sgravio e aderisce alla richiesta di dichirazioine di cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 17.02.2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in qualità di soci della Società_1 di Ricorrente_1 e Società_2 sas proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una cartella di pagamento con numeri finali
4943, notificata in data 2.01.2025, per Irap anno 2020, per la somma di € 3.893,02 a seguito di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis.
Ne chiedevano l'annullamento, eccependo la insussistenza del presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie l'Agenzia deduceva che, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, dell'istanza di annullamento, era stato emesso un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato effettuato lo sgravio integrale da parte dell'Ente impositore, con riferimento alla cartella impugnata.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dott.ssa Rosaria Maria Castorina