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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4496/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Laura Belvedere (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 20/06/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) la figlia minore nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con C.F._4 collocazione abitativa prevalente, anche anagrafica, presso la madre;
2) il padre potrà vedere e frequentare liberamente la figlia, previo avviso e accordo con la madre, e potrà comunque tenerla con sé:
- il sabato dalle ore 9,30 del mattino fino alle ore 19,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 18,00 con prenotto fino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola, o, nel caso di periodo festivo, presso l'abitazione materna;
due giorni infrasettimanali con pernotto, che ad oggi i genitori indicano nel martedì e giovedì dall'uscita scolastica fino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola, o, nel caso di periodo festivo, presso l'abitazione materna;
- per quanto riguarda le festività:
festività natalizie da suddividersi in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio, con alternanza di anno in anno fra i genitori, garantendo in ogni caso ad entrambi di trascorrere con la figlia in modo alternato la cena del 24 o il pranzo del 25 per lo scambio dei doni;
festività pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo:
settimana bianca, altre festività, ponti e giorno del compleanno della figlia da trascorrere con ciascun genitore, con il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi;
vacanze estive venti giorni all'anno, anche non consecutive, con il padre: il periodo verrà stabilito fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € Persona_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Inoltre, quale ulteriore concorso paterno al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della figlia minore , il sig. Per_1 Pt_2 autorizza la sig.ra ad introitare per intero l'assegno unico spettante ad entrambi i Pt_1
genitori. Tutte le spese straordinarie per la minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauna, previo accordo come da protocollo del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 (che i genitori dichiarano di avere ricevuto e letto e da intendersi qui ritrascritto). E' fatto obbligo al genitore non anticipatario di tali spese di rimborsare l'altro genitore, ad avvenuta esibizione del documento di spesa (che dovrà essere intestato alla figlia), entro 15 giorni dalla data dell'esborso;
4) L'autovettura FIAT 500L, modello LXY1A LOH, targata EW958YX, attualmente intestata al Sig. rimane di sua proprietà e in suo esclusivo possesso. Parte_2
Pertanto, il Sig. si impegna a sostenere in via esclusiva tutte le spese e gli oneri Parte_2 relativi a detta autovettura.
5) Il Sig. si impegna a far valutare l'autovettura FIAT 500L, modello LXY1A Parte_2
LOH, targata EW958YX ed a riconoscere alla Sig.ra una somma pari alla Parte_1 metà del suo valore;
6) i genitori, per quanto possa occorrere, si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto (e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio) per la figlia minore , con l'intesa che ogni eventuale viaggio all'estero con la figlia dovrà essere Per_1 previamente concordato;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 149, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Laura Belvedere (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 20/06/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) la figlia minore nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con C.F._4 collocazione abitativa prevalente, anche anagrafica, presso la madre;
2) il padre potrà vedere e frequentare liberamente la figlia, previo avviso e accordo con la madre, e potrà comunque tenerla con sé:
- il sabato dalle ore 9,30 del mattino fino alle ore 19,30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 18,00 con prenotto fino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola, o, nel caso di periodo festivo, presso l'abitazione materna;
due giorni infrasettimanali con pernotto, che ad oggi i genitori indicano nel martedì e giovedì dall'uscita scolastica fino alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola, o, nel caso di periodo festivo, presso l'abitazione materna;
- per quanto riguarda le festività:
festività natalizie da suddividersi in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio, con alternanza di anno in anno fra i genitori, garantendo in ogni caso ad entrambi di trascorrere con la figlia in modo alternato la cena del 24 o il pranzo del 25 per lo scambio dei doni;
festività pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo:
settimana bianca, altre festività, ponti e giorno del compleanno della figlia da trascorrere con ciascun genitore, con il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi;
vacanze estive venti giorni all'anno, anche non consecutive, con il padre: il periodo verrà stabilito fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € Persona_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Inoltre, quale ulteriore concorso paterno al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della figlia minore , il sig. Per_1 Pt_2 autorizza la sig.ra ad introitare per intero l'assegno unico spettante ad entrambi i Pt_1
genitori. Tutte le spese straordinarie per la minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauna, previo accordo come da protocollo del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016 (che i genitori dichiarano di avere ricevuto e letto e da intendersi qui ritrascritto). E' fatto obbligo al genitore non anticipatario di tali spese di rimborsare l'altro genitore, ad avvenuta esibizione del documento di spesa (che dovrà essere intestato alla figlia), entro 15 giorni dalla data dell'esborso;
4) L'autovettura FIAT 500L, modello LXY1A LOH, targata EW958YX, attualmente intestata al Sig. rimane di sua proprietà e in suo esclusivo possesso. Parte_2
Pertanto, il Sig. si impegna a sostenere in via esclusiva tutte le spese e gli oneri Parte_2 relativi a detta autovettura.
5) Il Sig. si impegna a far valutare l'autovettura FIAT 500L, modello LXY1A Parte_2
LOH, targata EW958YX ed a riconoscere alla Sig.ra una somma pari alla Parte_1 metà del suo valore;
6) i genitori, per quanto possa occorrere, si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto (e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio) per la figlia minore , con l'intesa che ogni eventuale viaggio all'estero con la figlia dovrà essere Per_1 previamente concordato;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015, Numero 149, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca