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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19554 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(GERMANIA, 13/11/1980), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. SEBASTIANI GENNY e dell'avv. MALGIERI
PROIETTI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 18/10/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARCHIESI DANIELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1
in data 29/07/2011 contraeva in Habach (Germania) matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(Roma, 17/3/2006), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno autoritario, oppressivo, controllante e psicologicamente violento serbato dal marito, dedito all'uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che la stessa in data 7/1/2021
lasciava l'abitazione familiare portando con sé temendo per Per_1
l'incolumità propria e del figlio, e successivamente sporgeva denuncia per maltrattamenti nei confronti del coniuge;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta addebitarsi la separazione alla moglie per la sistematica violazione da parte della medesima dei doveri nascenti dal matrimonio e per aver ostacolato il rapporto padre-figlio instaurando con una relazione morbosa e Per_1
simbiotica, tanto da “allattarlo” ancora all'età di cinque anni.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il presidente delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di 3
conciliazione, adottati provvedimenti interinali, disponeva ctu psicologica e all'esito emanava i provvedimenti provvisori con cui disponeva, tra l'altro,
l'affidamento di al Servizio Sociale del Municipio XV di Roma Per_1
Capitale, nominava il curatore speciale del minore e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza dell'8/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e rispetto Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 29/07/2011.
Relativamente alle domande accessorie, il collegio reputa, invece,
necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore al fine di acquisire gli atti del procedimento penale a carico del e disporre CP_1
un supplemento di ctu tenuto conto di quanto evidenziato dal Servizio
Sociale affidatario nelle relazioni del mese di ottobre 2024, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19554/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 4
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GERMANIA, 13/11/1980) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 18/10/1975) relativamente al matrimonio contratto in
Habach (Germania) in data 29/07/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 208, parte II, serie C06, anno 2011;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore
Stefania Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19554 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(GERMANIA, 13/11/1980), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. SEBASTIANI GENNY e dell'avv. MALGIERI
PROIETTI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 18/10/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARCHIESI DANIELA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1
in data 29/07/2011 contraeva in Habach (Germania) matrimonio civile con e che dall'unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(Roma, 17/3/2006), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno autoritario, oppressivo, controllante e psicologicamente violento serbato dal marito, dedito all'uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, tanto che la stessa in data 7/1/2021
lasciava l'abitazione familiare portando con sé temendo per Per_1
l'incolumità propria e del figlio, e successivamente sporgeva denuncia per maltrattamenti nei confronti del coniuge;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo a sua volta addebitarsi la separazione alla moglie per la sistematica violazione da parte della medesima dei doveri nascenti dal matrimonio e per aver ostacolato il rapporto padre-figlio instaurando con una relazione morbosa e Per_1
simbiotica, tanto da “allattarlo” ancora all'età di cinque anni.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il presidente delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di 3
conciliazione, adottati provvedimenti interinali, disponeva ctu psicologica e all'esito emanava i provvedimenti provvisori con cui disponeva, tra l'altro,
l'affidamento di al Servizio Sociale del Municipio XV di Roma Per_1
Capitale, nominava il curatore speciale del minore e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza dell'8/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e rispetto Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 29/07/2011.
Relativamente alle domande accessorie, il collegio reputa, invece,
necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore al fine di acquisire gli atti del procedimento penale a carico del e disporre CP_1
un supplemento di ctu tenuto conto di quanto evidenziato dal Servizio
Sociale affidatario nelle relazioni del mese di ottobre 2024, come da separata ordinanza.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19554/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 4
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(GERMANIA, 13/11/1980) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 18/10/1975) relativamente al matrimonio contratto in
Habach (Germania) in data 29/07/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 208, parte II, serie C06, anno 2011;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore
Stefania Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi