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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12040/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 12040/2013, emessa tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Iodice e dall'Avv. Maria Iodice, presso il cui studio in Napoli, alla Via A. d'Isernia, n. 16, elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Villani, presso CP_1 C.F._2 il cui studio in Napoli, alla Piazza Cavour, n. 9, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 18/4/2013, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue:
• Che in data 18/8/2012 decedeva ab intestato in Napoli nata a [...] il Persona_1
27/7/1927, già vedova, lasciando a sé superstiti i due figli e;
CP_2 CP_1
• Che la de cuius era proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Napoli, alla Via Luigi Caldieri, n. 132, int. 6 piano 1, foglio 13 particella 643 sub 11;
• Che la piena proprietà sul cespite predetto era stata acquistata dalla stessa con atto per Notaio
del 25/3/1964 (trascritto il 03.04.1964 al n. 16259/11502), per atto di Persona_2 assegnazione e cessione alloggio dalla Cooperativa Edilizia a.r.l. Stadio;
• Che l'immobile ereditario era riportato in catasto come un unico appartamento, risultando, di fatto, diviso in due appartamenti serviti da autonomi ingressi;
uno di tali appartamenti, secondo quanto pagina 1 di 11 allegato da parte attrice, risultava occupato dal RM , mentre l'altro era occupato da CP_1
coniuge separata dello stesso , ed assegnataria dell'abitazione Parte_2 CP_1 coniugale;
• Che sull'intero appartamento risulta trascritta l'omologa del Tribunale di Napoli relativa alla assegnazione alla del diritto di abitazione della casa familiare;
Pt_2
• Che era volontà dell'istante di procedere allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria con;
CP_1
• Che, inoltre, l'attrice era completamente esclusa da ogni forma di godimento e di utilizzazione del cespite ereditario, di fatto integralmente goduto dal fratello senza alcuna CP_1 autorizzazione da parte della coerede;
• Che, in particolare, una parte del cespite era abitata dal convenuto, e che il godimento esercitato dalla sull'altra parte del cespite arrecava, ad ogni modo, una utilità indiretta al medesimo Pt_2 convenuto, in termini di minori spese da affrontare per ottemperare agli accordi della separazione, relative all'alloggio del coniuge separato;
• Che la , peraltro, si era resa acquirente di un immobile sito alla via Santa Chiara in Napoli;
Pt_2
• Che l'attrice, quale comproprietaria per la metà del detto immobile, rivendicava il pagamento di una somma non inferiore ad € 1.800,00 mensili a titolo di indennità di occupazione del detto immobile, dalla data di apertura della successione sino al giorno della decisione del giudizio;
• Che, ulteriormente, risultavano impagate numerose quote condominiali per una somma non inferiore, al 30 settembre 2012, ad € 3.354,10;
• Che la presenza della nell'immobile costituiva un pregiudizio per l'attrice, di cui questa Pt_2 aveva diritto a vedersi ristorata.
Posto tutto quanto precede, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
17/8/2012 in Napoli;
2. Ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente sul cespite indicato in atto tra l'istante
[...]
e il fratello previa stima e valutazione del bene medesimo a mezzo di Parte_1 CP_1
Consulente tecnico, determinando ed assegnando a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di fatto e di diritto spettante secondo i rispettivi titoli e qualità, assegnando a parte attrice la parte non occupata dalla SI.ra , e al SI. la parte occupata dalla SI.ra , con Pt_2 CP_1 Pt_2 espressa salvezza peraltro degli eventuali conguagli che si rendessero necessari;
ove invece il detto immobile fosse indivisibile o non comodamente divisibile, ordinarsi la sua vendita giudiziaria, ed in tutti i casi procedendosi con gli aggiusti di rata che si rendessero necessari;
pagina 2 di 11 3. Condannare il SI. al pagamento della somma di Euro 1.800,00 mensili, ovvero della CP_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di apposita
CTU, a titolo di indennità di occupazione, sia per l'uso della parte occupata direttamente dalla SI.ra
, sia per l'uso della parte occupata direttamente dal SI. sino alla cessazione della Pt_2 CP_1 utilizzazione, diretta e/o indiretta dell'immobile de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condannare il SI. al pagamento in favore di parte attrice, della somma di Euro CP_1
50.000,00 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di CTU, relativa al minor valore dell'immobile a dividersi, e quindi relativamente al minor valore della quota spettante a parte attrice e al relativo minor guadagno derivante dalla vendita della medesima, conseguente alla sua non libertà per la occupazione a titolo di alloggio coniugale e per il trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra Parte_2
[...]
5. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei RR. II. competente nonché ordinare l'esecuzione di ogni formalità e pubblicità prevista dalla legge;
6. Porre le spese della divisione e le spese giudiziali a carico della massa tutta ovvero, per l'ipotesi di immotivata opposizione, a carico esclusivo dell'opponente ovvero in solido a carico dei più opponenti, con attribuzione ai costituiti avvocati antistatari.
Con comparsa del 9/7/2013 si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi alla CP_1 divisione dell'immobile sito in Napoli alla Via Caldieri n. 132, e contestava l'avversa domanda per il pagamento di una indennità di occupazione, deducendo di detenerlo in forza di comodato d'uso gratuito, nonché che il godimento della propria coniuge separata era fondato sugli accordi di Parte_2 separazione e sulla tutela della figlia, minore all'epoca dell'adozione degli stessi. Altresì, il convenuto deduceva di occupare l'immobile ereditario con il consenso dell'attrice, la quale aveva dichiarato, in sede di denunzia di successione, che lo stesso era adibito a residenza del RM, sì da beneficiarne sotto il profilo fiscale.
Tanto premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare aperta la successione della SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 17.08.2012;
2. Dichiarare ed ordinare lo scioglimento della comunione legale sulla massa ereditaria costituita dal bene immobile sito in Napoli alla via Caldieri n. 132 piano 1 interno 6 in NCEU foglio 13 particella
643 sub. 11;
3. Ordinare la divisione di fatto del bene immobile a spese da porre a carico della massa ereditaria e quindi in parti eguali a carico delle due parti;
pagina 3 di 11 4. Assegnare le porzioni risultanti dalla divisione al SI. ed alla SI.ra CP_1 Controparte_3
Giustizia;
[...]
5. Rigettare la domanda di risarcimento del danno inoltrata da parte attrice in quanto infondata e pretestuosa;
6. Rigettare la domanda di determinazione di indennità di occupazione a carico del convenuto;
7. In subordine disporre la vendita giudiziaria dell'immobile in atto indicato assegnando il ricavato, e previa deduzione delle spese, ai SI.ri ed in parti eguali. CP_1 Parte_1
All'udienza del 10/7/2014 il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere dal 1/10/2014.
In sede di prima memoria istruttoria, l'attrice deduceva che il convenuto e la seguitavano Pt_2 nell'inadempimento degli oneri condominiali relativi all'immobile ereditario, e che alla data di apertura della successione sussisteva un debito della de cuius per oneri condominiali pari ad € 1.990,14 giusto D.I. n.
5066/14 emesso dal GdP di Napoli. Ulteriormente, parte attrice deduceva che la de cuius aveva in essere un rapporto di conto corrente presso la filiale di Via Luca Giordano, il cui saldo doveva Controparte_4 includersi nell'attivo patrimoniale;
nonché che l'attrice si era fatta esclusivo carico del debito ereditario inerente ad una vertenza di lavoro intentata contro la de cuius;
e dichiarava, altresì, che la de cuius era affetta da gravi patologie che ne compromettevano la capacità in relazione Persona_1 all'assunzione di obbligazioni contrattuali. In esito alle richiamate integrazioni, l'attrice riformulava le proprie conclusioni come segue:
1. Previa apposizione dei SIilli e previa ricostituzione dell'asse ereditario in tutte le sue componenti, siano essi beni immobili, mobili, universalità di mobili, beni materiali ed immateriali, nonché previa collazione ed imputazione delle donazioni effettuate, nonché dichiarazione di nullità e/o simulazione e/o inefficacia di ogni atto in frode delle ragioni ereditarie di essa istante e riduzione di ogni atto dispositivo lesivo della quota di riserva ad essa spettante, e di cui si chiede la reintegrazione, dichiararsi l'apertura della successione di nata a [...] il Persona_1
27.07.1927 e deceduta il 17/8/2012 in Napoli;
2. Ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente sul cespite indicato in atto tra l'istante
[...]
e il fratello previa stima e valutazione del bene medesimo a mezzo di Parte_1 CP_1
Consulente tecnico, determinando ed assegnando a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di fatto e di diritto spettante secondo i rispettivi titoli e qualità, assegnando a parte attrice la parte non occupata dalla SI.ra , e al SI. la parte occupata dalla SI.ra , con Pt_2 CP_1 Pt_2 espressa salvezza peraltro degli eventuali conguagli che si rendessero necessari;
ove invece il detto immobile fosse indivisibile o non comodamente divisibile, ordinarsi la sua vendita giudiziaria, ed in tutti i casi procedendosi con gli aggiusti di rata che si rendessero necessari;
pagina 4 di 11 3. Condannare il SI. al pagamento della somma di Euro 1.800,00 mensili, ovvero della CP_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di apposita
CTU, a titolo di indennità di occupazione, sia per l'uso della parte occupata direttamente dalla SI.ra
, sia per l'uso della parte occupata direttamente dal SI. sino alla cessazione della Pt_2 CP_1 utilizzazione, diretta e/o indiretta dell'immobile de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condannare il SI. al pagamento in favore di parte attrice, della somma di Euro CP_1
50.000,00 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di CTU, relativa al minor valore dell'immobile a dividersi, e quindi relativamente al minor valore della quota spettante a parte attrice e al relativo minor guadagno derivante dalla vendita della medesima, conseguente alla sua non libertà per la occupazione a titolo di alloggio coniugale e per il trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra Parte_2
[...]
5. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei RR. II. competente nonché ordinare l'esecuzione di ogni formalità e pubblicità prevista dalla legge;
6. Porre le spese della divisione e le spese giudiziali a carico del SInor . CP_1
Esaurito lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 14/12/2015 era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico in favore dell'Ing. Persona_3
L'elaborato di CTU, in esito a successiva richiesta di integrazione (verbale del 11/1/2018), era depositato in data 24/9/2018.
Con ordinanza del 20/12/2018 il Giudice invitava le parti e la a comparire ai fini della Pt_2 conciliazione della lite, riscontrando, dopo diversi rinvii sollecitati dalle parti, l'indisponibilità dei condividenti al raggiungimento di una soluzione condivisa.
Con ordinanza del 19/04/2021 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio, ai fini di un approfondimento peritale motivato dal mutato indirizzo di legittimità in materia di scioglimento della comunione ereditaria in presenza di abusi edilizi.
Attesa la mancata accettazione dell'incarico da parte del CTU precedentemente investito, l'incarico integrativo era conferito all'Ing. . Persona_4
All'udienza del 28/3/2022 il Giudice pronunciava sentenza non definitiva n. 3226/2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendo la condanna del convenuto al pagamento di € 69.390,00 a titolo di indennità di occupazione in favore dell'attrice. Il giudizio proseguiva sulla domanda di scioglimento della comunione.
Con Ordinanza del 20/4/2022, attesa la pendenza della procedura espropriativa R.G.E. n. 247/2017 del
Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l'unico immobile ereditario, il Giudice disponeva la sospensione delle operazioni peritali. pagina 5 di 11 All'udienza del 22/4/2023 il Giudice disponeva, su istanza di parte, il rinvio della causa onde verificare l'esito della procedura di vendita avviata in seno al procedimento espropriativo e l'eventuale cessazione della materia del contendere.
Con verbale del 23/10/23 era disposto ulteriore rinvio, motivato dall'attesa dell'esito della procedura di vendita.
Con ordinanza del 5/2/24 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c., la quale, nonostante l'adesione di parte convenuta (cfr. note di parte convenuta per l'udienza del 26/3/24), non trovava attuazione per le criticità evidenziate dall'attrice (cfr. note di parte attrice per le udienze del
15/4/24 e del 4/10/24).
Nelle more, era depositato in giudizio decreto di distribuzione del Giudice dell'esecuzione (cfr. note di parte attrice per l'udienza del 22/4/24).
Attesa la riforma in appello della sentenza non definitiva n. 3226/2022, il Giudice onerava le parti del deposito della sentenza del gravame, al fine di provvedere sulle spese del giudizio, rinviando al 10/3/25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/3/25 la causa era assegnata a sentenza con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio verte sull'apertura della successione di nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 17/08/2012, nonché sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni da essa relitti.
Con riferimento all'individuazione degli eredi legittimi della de cuius, qualità che, secondo le allegazioni dell'istante, spetterebbe alla stessa ed al RM , vanno richiamati i principi enunciati dalla CP_1
Corte di Cassazione, secondo quanto segue. Ebbene, la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile, dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; tuttavia, qualora l'interessato sia impossibilitato a produrre i predetti in giudizio per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere fornita con qualunque mezzo, a norma dell'art. 452 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276 (Rv. 587734-01), Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020 (Rv. 659330 - 01), Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19254 del 12/07/2024 (Rv. 671727 - 01)). Nondimeno, è principio, del pari, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la pagina 6 di 11 filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr.
Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223).
Ciò posto, esaminato l'estratto dal registro degli atti di morte in atti (cfr. all. citazione), comprovante l'apertura della successione di e rilevato che la relativa denunzia di successione (cfr. all. Persona_1 citazione) offe indicazioni indiziarie conformi alle allegazioni di parte attrice, le quali risultano, altresì, confermate dal convenuto, deve ritenersi provata la vocazione ereditaria nei confronti di e Parte_1 di . Conseguentemente, l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria e l'adesione del convenuto CP_1 alla domanda di divisione denotano l'accettazione delle rispettive delazioni ereditarie, e la fondatezza del diritto di questi ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Sotto il profilo della ricostruzione dell'asse relitto, le indagini peritali hanno consentito di stabilire che la massa dividenda consta di un'unica unità immobiliare, ubicata nel fabbricato sito in Napoli alla Via Luigi
Caldieri n° 132, interno 6 piano primo (cfr. CTU).
Per quanto attiene all'allegata sussistenza di un conto corrente bancario intestato alla de cuius presso l'Istituto di credito di Roma, filiale di Via L. Giordano in Napoli, deve rilevarsi che Controparte_4
l'istante produceva in giudizio la missiva inoltrata alla per il rilascio di copia della documentazione CP_4 atta a ricostruire i rapporti facenti capo alla de cuius, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, corredata di avviso di ricevimento del 4/2/2013 (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice). In proposito, dedotta l'assenza di riscontro da parte della parte istante sollecitava l'emissione di un ordine di esibizione CP_4 finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto della richiesta. Si osserva, tuttavia, che parte attrice non ha offerto alcun elemento a supporto dell'asserita esistenza di rapporti di credito tra la de cuius e l' CP_5
e pertanto, valutato il carattere generico delle suesposte allegazioni, non può ravvisarsi la
[...] indispensabilità dell'emissione dell'ordine rispetto al conoscimento dei fatti di causa. Ed infatti, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ.
e 94 disp. att. cod. proc. civ., che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass.,
Sez. L, 24/1/2014, n. 1484), e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili (Cass., Sez. 1, 4/4/1997, n.
2935), essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass., Sez. L, 12/2/1982, n. 877). Peraltro, come già affermato, in più occasioni, dalla Suprema
Corte, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non pagina 7 di 11 sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
(Cass., Sez. 2, 3/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 2, 29/10/2010, n. 22196; Cass. Sez. L, 25/10/2013, n.
24188; Cass. Sez. L, 25/05/2004, n. 10043). Conseguentemente, l'ordine di esibizione non è ammissibile quando fondato su mere congetture o tesi indimostrate ed avente natura esclusivamente esplorativa (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 982 del 10/01/2024).
In esito a quanto precede, l'asse ereditario di va circoscritto al solo immobile sito in Persona_1
Napoli alla Via Caldieri n. 132, int. 6 piano primo, il quale, tuttavia, nelle more del presente giudizio divisorio, formava oggetto di pignoramento immobiliare e di successiva vendita forzata nel quadro del procedimento R.G.E. n. 247/2017 del Tribunale di Napoli (cfr. ordinanza di vendita all. istanza di parte attrice del 24/1/22; relazione esito vendita all. note di trattazione scritta di parte convenuta del 30/1/24; progetto di riparto all. nota di deposito di parte attrice del 2274/24). Attesa la vendita dell'unico cespite ereditario e la divisione tra i coeredi del residuo del ricavato della vendita, subordinatamente al soddisfacimento dei creditori in seno al processo esecutivo, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata in questa sede. Sul punto, si ha cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Il superamento dell'interesse ad una pronunzia di merito sulla domanda di divisione risulta, in particolare, oggetto di espressa dichiarazione di parte attrice (cfr. note per l'udienza del 7/10/24), nonché di parte convenuta (cfr. compara conclusionale, p. 3).
Conformemente a quanto innanzi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con riferimento ai debiti ereditari, occorre dare atto che il debito ereditario dedotto dall'attrice, relativo ad oneri condominiali insoluti dalla de cuius, di cui al D.I. n. 5066/2014 del G.d.P. di Napoli (cfr. all. II memoria istruttoria) risulta estinto nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 247/2017 (cfr. progetto di riparto p. 12). Quanto alla domanda di rimborso per presunte spese giudiziali sostenute dall'attrice nell'interesse della de cuius e del coerede convenuto, stante l'assenza di prove dell'avvenuto pagamento, deve disporsene il rigetto.
Deve, ulteriormente, esaminarsi la domanda di risarcimento del danno relativo alla perdita di valore dell'immobile ereditario, ricondotta, secondo le prospettazioni di parte attrice, al diritto di abitazione pagina 8 di 11 costituito in favore di coniuge separata del convenuto ed assegnataria dell'interno 6/B, Parte_2 giusto decreto del Tribunale di Napoli, rep. N. 12588/2008 del 23/12/2008, trascritto il 18/07/2011. Sul punto, si riscontra in atti che, nell'ambito del procedimento esecutivo r.g. n. 247/2017, il lotto n. 1, che corrisponde all'unità immobiliare assegnata alla , fruttava alla procedura di vendita un prezzo pari Pt_2 ad € 203.000,00, (cfr. progetto di riparto, p. 2), somma che, raffrontata al valore di mercato ipotizzato per il cespite libero da vincoli (cfr. relazione di stima all. alla istanza di parte attrice del 24/1/22 p.p. 54-55), risulta inferiore a tale valore per € 69.021,76. A fronte di tanto, tuttavia, occorre valutare se il minor guadagno conseguito per la vendita dell'immobile presenti i presupposti del danno risarcibile, tenuto conto che gli elementi costitutivi dell'illecito civile, come enunciati in via generale dall'art. 2043, c.c., consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (cfr. per tutte Cass. S.S. U.U. n. 26972/2008). Il requisito dell'ingiustizia del danno, in particolare, richiede che la lesione sia originata in assenza di cause di giustificazione, sicché, a tale proposito, va ulteriormente rilevato che gli ex coniugi stabilivano la propria residenza familiare presso l'immobile di Via Parte_3
Caldieri 132, piano primo, int. 6/B, a partire dal 20/10/88 ed in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito con la de cuius. Tramite tale contratto, concesse in godimento al figlio una Persona_1 porzione dell'immobile di Via Caldieri 132 (catastalmente unico) quale residenza familiare, senza previsione di un termine di scadenza (cfr. sentenza n. 10489/2011 del Tribunale di Napoli, all. comparsa di risposta).
Ebbene, il contratto di comodato di un immobile, rivolto ad apprestare al comodatario una abitazione per sé e la propria famiglia, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., secondo cui, in mancanza della previsione di un termine, la relativa durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 573 del 09/01/2025); inoltre, è indirizzo consolidato quello secondo cui l'uso di residenza familiare non viene meno in ipotesi di separazione dei coniugi con assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli minorenni, di talché il titolo di godimento rappresentato dal contratto di comodato conserva validità anche in tali circostanze (cfr. S.U. sent. n. 13603/2004).
Tutto ciò considerato, la riduzione del valore di mercato dell'immobile di cui all'interno 6/B trae origine dall'esercizio di un diritto personale di godimento fondato sulle eSIenze abitative del nucleo familiare di
, le quali, allo stato, perdurano, in virtù della residenza in loco della figlia di quest'ultimo, CP_1
, rimasta incontestata nel giudizio. In ultima analisi, deve escludersi la configurabilità Persona_5 di un danno “non iure”, in quanto la condotta generatrice della lamentata lesione presenta gli estremi dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'esimente ex art. 51 c.p.. Osservato che gli elementi costitutivi dell'illecito devono coesistere e che la mancanza anche di uno solo di questi determina il rigetto della domanda risarcitoria (cfr. Cass. 2422/2014), non è accoglibile la domanda di ristoro riferita al minor prezzo di vendita dell'immobile ereditario, per assenza del presupposto dell'ingiustizia del danno. pagina 9 di 11 In ordine alle spese, per quanto attiene alla domanda di divisione, posta la cessata materia del contendere, la regolamentazione deve essere orientata al criterio della soccombenza virtuale, salva la facoltà delle parti – che non ha trovato luogo nel caso de quo – di chiederne congiuntamene la compensazione (cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, deve tenersi conto dell'adesione del convenuto alla domanda di scioglimento della comunione, alla luce del principio secondo cui, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013). Alla stregua di quanto precede, le spese vanno poste a carico della massa, liquidandosi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della quota in contestazione, secondo la II Tabella, V fascia, di cui al DM 55/2014.
Il compenso dei procuratori di parte convenuta è aumentato ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4, DM cit., in misura del 10%, in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche atte a favorire la consultazione degli allegati alla comparsa conclusionale.
Per quanto riguarda le ulteriori domande, formulate dall'attrice per il pagamento di una indennità di occupazione, per il risarcimento della riduzione di valore dell'immobile ereditario, e per il rimborso di presunti esborsi per spese giudiziali, la regolamentazione delle spese soggiace al criterio generale della soccombenza. Si rileva, in tale ambito, la soccombenza reciproca delle parti, dovuta al mancato accoglimento delle domande risarcitoria e restitutoria formulate da parte attrice, a fronte dell'accoglimento
– anche all'esito alla riforma in appello della sentenza non definitiva n. 3226/2022 – della pretesa inerente alla indennità di occupazione del bene ereditario. Su tale base, ricorrono i presupposti per disporre che le spese relative alle domande in esame siano compensate (cfr SSUU n. 32061/2022).
Le spese di CTU vanno ripartite al 50% su ciascuna delle parti in lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
17/08/2012, in favore di e , nella misura di ½ cadauno;
Parte_1 CP_1
• Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice; pagina 10 di 11 • Rigetta la domanda di rimborso proposta dall'attrice;
• Pone le spese del giudizio inerenti alla domanda di divisione a carico della massa, secondo le rispettive quote, liquidandole come segue:
a. in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
b. in favore di parte convenuta € 15.513,30 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Compensa le spese del giudizio per le domande residue;
• Spese di CTU in solido a carico delle parti.
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. 12040/2013, emessa tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Iodice e dall'Avv. Maria Iodice, presso il cui studio in Napoli, alla Via A. d'Isernia, n. 16, elettivamente domicilia;
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Villani, presso CP_1 C.F._2 il cui studio in Napoli, alla Piazza Cavour, n. 9, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 18/4/2013, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue:
• Che in data 18/8/2012 decedeva ab intestato in Napoli nata a [...] il Persona_1
27/7/1927, già vedova, lasciando a sé superstiti i due figli e;
CP_2 CP_1
• Che la de cuius era proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Napoli, alla Via Luigi Caldieri, n. 132, int. 6 piano 1, foglio 13 particella 643 sub 11;
• Che la piena proprietà sul cespite predetto era stata acquistata dalla stessa con atto per Notaio
del 25/3/1964 (trascritto il 03.04.1964 al n. 16259/11502), per atto di Persona_2 assegnazione e cessione alloggio dalla Cooperativa Edilizia a.r.l. Stadio;
• Che l'immobile ereditario era riportato in catasto come un unico appartamento, risultando, di fatto, diviso in due appartamenti serviti da autonomi ingressi;
uno di tali appartamenti, secondo quanto pagina 1 di 11 allegato da parte attrice, risultava occupato dal RM , mentre l'altro era occupato da CP_1
coniuge separata dello stesso , ed assegnataria dell'abitazione Parte_2 CP_1 coniugale;
• Che sull'intero appartamento risulta trascritta l'omologa del Tribunale di Napoli relativa alla assegnazione alla del diritto di abitazione della casa familiare;
Pt_2
• Che era volontà dell'istante di procedere allo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria con;
CP_1
• Che, inoltre, l'attrice era completamente esclusa da ogni forma di godimento e di utilizzazione del cespite ereditario, di fatto integralmente goduto dal fratello senza alcuna CP_1 autorizzazione da parte della coerede;
• Che, in particolare, una parte del cespite era abitata dal convenuto, e che il godimento esercitato dalla sull'altra parte del cespite arrecava, ad ogni modo, una utilità indiretta al medesimo Pt_2 convenuto, in termini di minori spese da affrontare per ottemperare agli accordi della separazione, relative all'alloggio del coniuge separato;
• Che la , peraltro, si era resa acquirente di un immobile sito alla via Santa Chiara in Napoli;
Pt_2
• Che l'attrice, quale comproprietaria per la metà del detto immobile, rivendicava il pagamento di una somma non inferiore ad € 1.800,00 mensili a titolo di indennità di occupazione del detto immobile, dalla data di apertura della successione sino al giorno della decisione del giudizio;
• Che, ulteriormente, risultavano impagate numerose quote condominiali per una somma non inferiore, al 30 settembre 2012, ad € 3.354,10;
• Che la presenza della nell'immobile costituiva un pregiudizio per l'attrice, di cui questa Pt_2 aveva diritto a vedersi ristorata.
Posto tutto quanto precede, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta il Persona_1
17/8/2012 in Napoli;
2. Ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente sul cespite indicato in atto tra l'istante
[...]
e il fratello previa stima e valutazione del bene medesimo a mezzo di Parte_1 CP_1
Consulente tecnico, determinando ed assegnando a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di fatto e di diritto spettante secondo i rispettivi titoli e qualità, assegnando a parte attrice la parte non occupata dalla SI.ra , e al SI. la parte occupata dalla SI.ra , con Pt_2 CP_1 Pt_2 espressa salvezza peraltro degli eventuali conguagli che si rendessero necessari;
ove invece il detto immobile fosse indivisibile o non comodamente divisibile, ordinarsi la sua vendita giudiziaria, ed in tutti i casi procedendosi con gli aggiusti di rata che si rendessero necessari;
pagina 2 di 11 3. Condannare il SI. al pagamento della somma di Euro 1.800,00 mensili, ovvero della CP_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di apposita
CTU, a titolo di indennità di occupazione, sia per l'uso della parte occupata direttamente dalla SI.ra
, sia per l'uso della parte occupata direttamente dal SI. sino alla cessazione della Pt_2 CP_1 utilizzazione, diretta e/o indiretta dell'immobile de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condannare il SI. al pagamento in favore di parte attrice, della somma di Euro CP_1
50.000,00 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di CTU, relativa al minor valore dell'immobile a dividersi, e quindi relativamente al minor valore della quota spettante a parte attrice e al relativo minor guadagno derivante dalla vendita della medesima, conseguente alla sua non libertà per la occupazione a titolo di alloggio coniugale e per il trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra Parte_2
[...]
5. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei RR. II. competente nonché ordinare l'esecuzione di ogni formalità e pubblicità prevista dalla legge;
6. Porre le spese della divisione e le spese giudiziali a carico della massa tutta ovvero, per l'ipotesi di immotivata opposizione, a carico esclusivo dell'opponente ovvero in solido a carico dei più opponenti, con attribuzione ai costituiti avvocati antistatari.
Con comparsa del 9/7/2013 si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi alla CP_1 divisione dell'immobile sito in Napoli alla Via Caldieri n. 132, e contestava l'avversa domanda per il pagamento di una indennità di occupazione, deducendo di detenerlo in forza di comodato d'uso gratuito, nonché che il godimento della propria coniuge separata era fondato sugli accordi di Parte_2 separazione e sulla tutela della figlia, minore all'epoca dell'adozione degli stessi. Altresì, il convenuto deduceva di occupare l'immobile ereditario con il consenso dell'attrice, la quale aveva dichiarato, in sede di denunzia di successione, che lo stesso era adibito a residenza del RM, sì da beneficiarne sotto il profilo fiscale.
Tanto premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare aperta la successione della SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 17.08.2012;
2. Dichiarare ed ordinare lo scioglimento della comunione legale sulla massa ereditaria costituita dal bene immobile sito in Napoli alla via Caldieri n. 132 piano 1 interno 6 in NCEU foglio 13 particella
643 sub. 11;
3. Ordinare la divisione di fatto del bene immobile a spese da porre a carico della massa ereditaria e quindi in parti eguali a carico delle due parti;
pagina 3 di 11 4. Assegnare le porzioni risultanti dalla divisione al SI. ed alla SI.ra CP_1 Controparte_3
Giustizia;
[...]
5. Rigettare la domanda di risarcimento del danno inoltrata da parte attrice in quanto infondata e pretestuosa;
6. Rigettare la domanda di determinazione di indennità di occupazione a carico del convenuto;
7. In subordine disporre la vendita giudiziaria dell'immobile in atto indicato assegnando il ricavato, e previa deduzione delle spese, ai SI.ri ed in parti eguali. CP_1 Parte_1
All'udienza del 10/7/2014 il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere dal 1/10/2014.
In sede di prima memoria istruttoria, l'attrice deduceva che il convenuto e la seguitavano Pt_2 nell'inadempimento degli oneri condominiali relativi all'immobile ereditario, e che alla data di apertura della successione sussisteva un debito della de cuius per oneri condominiali pari ad € 1.990,14 giusto D.I. n.
5066/14 emesso dal GdP di Napoli. Ulteriormente, parte attrice deduceva che la de cuius aveva in essere un rapporto di conto corrente presso la filiale di Via Luca Giordano, il cui saldo doveva Controparte_4 includersi nell'attivo patrimoniale;
nonché che l'attrice si era fatta esclusivo carico del debito ereditario inerente ad una vertenza di lavoro intentata contro la de cuius;
e dichiarava, altresì, che la de cuius era affetta da gravi patologie che ne compromettevano la capacità in relazione Persona_1 all'assunzione di obbligazioni contrattuali. In esito alle richiamate integrazioni, l'attrice riformulava le proprie conclusioni come segue:
1. Previa apposizione dei SIilli e previa ricostituzione dell'asse ereditario in tutte le sue componenti, siano essi beni immobili, mobili, universalità di mobili, beni materiali ed immateriali, nonché previa collazione ed imputazione delle donazioni effettuate, nonché dichiarazione di nullità e/o simulazione e/o inefficacia di ogni atto in frode delle ragioni ereditarie di essa istante e riduzione di ogni atto dispositivo lesivo della quota di riserva ad essa spettante, e di cui si chiede la reintegrazione, dichiararsi l'apertura della successione di nata a [...] il Persona_1
27.07.1927 e deceduta il 17/8/2012 in Napoli;
2. Ordinarsi lo scioglimento della comunione esistente sul cespite indicato in atto tra l'istante
[...]
e il fratello previa stima e valutazione del bene medesimo a mezzo di Parte_1 CP_1
Consulente tecnico, determinando ed assegnando a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di fatto e di diritto spettante secondo i rispettivi titoli e qualità, assegnando a parte attrice la parte non occupata dalla SI.ra , e al SI. la parte occupata dalla SI.ra , con Pt_2 CP_1 Pt_2 espressa salvezza peraltro degli eventuali conguagli che si rendessero necessari;
ove invece il detto immobile fosse indivisibile o non comodamente divisibile, ordinarsi la sua vendita giudiziaria, ed in tutti i casi procedendosi con gli aggiusti di rata che si rendessero necessari;
pagina 4 di 11 3. Condannare il SI. al pagamento della somma di Euro 1.800,00 mensili, ovvero della CP_1 diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di apposita
CTU, a titolo di indennità di occupazione, sia per l'uso della parte occupata direttamente dalla SI.ra
, sia per l'uso della parte occupata direttamente dal SI. sino alla cessazione della Pt_2 CP_1 utilizzazione, diretta e/o indiretta dell'immobile de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condannare il SI. al pagamento in favore di parte attrice, della somma di Euro CP_1
50.000,00 o, alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio, anche a seguito di CTU, relativa al minor valore dell'immobile a dividersi, e quindi relativamente al minor valore della quota spettante a parte attrice e al relativo minor guadagno derivante dalla vendita della medesima, conseguente alla sua non libertà per la occupazione a titolo di alloggio coniugale e per il trascritto provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra Parte_2
[...]
5. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei RR. II. competente nonché ordinare l'esecuzione di ogni formalità e pubblicità prevista dalla legge;
6. Porre le spese della divisione e le spese giudiziali a carico del SInor . CP_1
Esaurito lo scambio delle memorie istruttorie, all'udienza del 14/12/2015 era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico in favore dell'Ing. Persona_3
L'elaborato di CTU, in esito a successiva richiesta di integrazione (verbale del 11/1/2018), era depositato in data 24/9/2018.
Con ordinanza del 20/12/2018 il Giudice invitava le parti e la a comparire ai fini della Pt_2 conciliazione della lite, riscontrando, dopo diversi rinvii sollecitati dalle parti, l'indisponibilità dei condividenti al raggiungimento di una soluzione condivisa.
Con ordinanza del 19/04/2021 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio, ai fini di un approfondimento peritale motivato dal mutato indirizzo di legittimità in materia di scioglimento della comunione ereditaria in presenza di abusi edilizi.
Attesa la mancata accettazione dell'incarico da parte del CTU precedentemente investito, l'incarico integrativo era conferito all'Ing. . Persona_4
All'udienza del 28/3/2022 il Giudice pronunciava sentenza non definitiva n. 3226/2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendo la condanna del convenuto al pagamento di € 69.390,00 a titolo di indennità di occupazione in favore dell'attrice. Il giudizio proseguiva sulla domanda di scioglimento della comunione.
Con Ordinanza del 20/4/2022, attesa la pendenza della procedura espropriativa R.G.E. n. 247/2017 del
Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l'unico immobile ereditario, il Giudice disponeva la sospensione delle operazioni peritali. pagina 5 di 11 All'udienza del 22/4/2023 il Giudice disponeva, su istanza di parte, il rinvio della causa onde verificare l'esito della procedura di vendita avviata in seno al procedimento espropriativo e l'eventuale cessazione della materia del contendere.
Con verbale del 23/10/23 era disposto ulteriore rinvio, motivato dall'attesa dell'esito della procedura di vendita.
Con ordinanza del 5/2/24 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c., la quale, nonostante l'adesione di parte convenuta (cfr. note di parte convenuta per l'udienza del 26/3/24), non trovava attuazione per le criticità evidenziate dall'attrice (cfr. note di parte attrice per le udienze del
15/4/24 e del 4/10/24).
Nelle more, era depositato in giudizio decreto di distribuzione del Giudice dell'esecuzione (cfr. note di parte attrice per l'udienza del 22/4/24).
Attesa la riforma in appello della sentenza non definitiva n. 3226/2022, il Giudice onerava le parti del deposito della sentenza del gravame, al fine di provvedere sulle spese del giudizio, rinviando al 10/3/25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/3/25 la causa era assegnata a sentenza con termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio verte sull'apertura della successione di nata a [...] il [...] ed Persona_1 ivi deceduta il 17/08/2012, nonché sullo scioglimento della comunione ereditaria sui beni da essa relitti.
Con riferimento all'individuazione degli eredi legittimi della de cuius, qualità che, secondo le allegazioni dell'istante, spetterebbe alla stessa ed al RM , vanno richiamati i principi enunciati dalla CP_1
Corte di Cassazione, secondo quanto segue. Ebbene, la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile, dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 cod. civ.; tuttavia, qualora l'interessato sia impossibilitato a produrre i predetti in giudizio per fatti indipendenti dalla sua volontà, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere fornita con qualunque mezzo, a norma dell'art. 452 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276 (Rv. 587734-01), Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020 (Rv. 659330 - 01), Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19254 del 12/07/2024 (Rv. 671727 - 01)). Nondimeno, è principio, del pari, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la pagina 6 di 11 filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso della azione (cfr.
Cass., Sez. II, 19/03/2018, n. 6745; Cass., Sez. III, 20/10/2014, n. 22223).
Ciò posto, esaminato l'estratto dal registro degli atti di morte in atti (cfr. all. citazione), comprovante l'apertura della successione di e rilevato che la relativa denunzia di successione (cfr. all. Persona_1 citazione) offe indicazioni indiziarie conformi alle allegazioni di parte attrice, le quali risultano, altresì, confermate dal convenuto, deve ritenersi provata la vocazione ereditaria nei confronti di e Parte_1 di . Conseguentemente, l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria e l'adesione del convenuto CP_1 alla domanda di divisione denotano l'accettazione delle rispettive delazioni ereditarie, e la fondatezza del diritto di questi ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria.
Sotto il profilo della ricostruzione dell'asse relitto, le indagini peritali hanno consentito di stabilire che la massa dividenda consta di un'unica unità immobiliare, ubicata nel fabbricato sito in Napoli alla Via Luigi
Caldieri n° 132, interno 6 piano primo (cfr. CTU).
Per quanto attiene all'allegata sussistenza di un conto corrente bancario intestato alla de cuius presso l'Istituto di credito di Roma, filiale di Via L. Giordano in Napoli, deve rilevarsi che Controparte_4
l'istante produceva in giudizio la missiva inoltrata alla per il rilascio di copia della documentazione CP_4 atta a ricostruire i rapporti facenti capo alla de cuius, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, corredata di avviso di ricevimento del 4/2/2013 (cfr. all. II memoria istruttoria di parte attrice). In proposito, dedotta l'assenza di riscontro da parte della parte istante sollecitava l'emissione di un ordine di esibizione CP_4 finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto della richiesta. Si osserva, tuttavia, che parte attrice non ha offerto alcun elemento a supporto dell'asserita esistenza di rapporti di credito tra la de cuius e l' CP_5
e pertanto, valutato il carattere generico delle suesposte allegazioni, non può ravvisarsi la
[...] indispensabilità dell'emissione dell'ordine rispetto al conoscimento dei fatti di causa. Ed infatti, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ.
e 94 disp. att. cod. proc. civ., che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass.,
Sez. L, 24/1/2014, n. 1484), e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili (Cass., Sez. 1, 4/4/1997, n.
2935), essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass., Sez. L, 12/2/1982, n. 877). Peraltro, come già affermato, in più occasioni, dalla Suprema
Corte, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non pagina 7 di 11 sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
(Cass., Sez. 2, 3/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 2, 29/10/2010, n. 22196; Cass. Sez. L, 25/10/2013, n.
24188; Cass. Sez. L, 25/05/2004, n. 10043). Conseguentemente, l'ordine di esibizione non è ammissibile quando fondato su mere congetture o tesi indimostrate ed avente natura esclusivamente esplorativa (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 982 del 10/01/2024).
In esito a quanto precede, l'asse ereditario di va circoscritto al solo immobile sito in Persona_1
Napoli alla Via Caldieri n. 132, int. 6 piano primo, il quale, tuttavia, nelle more del presente giudizio divisorio, formava oggetto di pignoramento immobiliare e di successiva vendita forzata nel quadro del procedimento R.G.E. n. 247/2017 del Tribunale di Napoli (cfr. ordinanza di vendita all. istanza di parte attrice del 24/1/22; relazione esito vendita all. note di trattazione scritta di parte convenuta del 30/1/24; progetto di riparto all. nota di deposito di parte attrice del 2274/24). Attesa la vendita dell'unico cespite ereditario e la divisione tra i coeredi del residuo del ricavato della vendita, subordinatamente al soddisfacimento dei creditori in seno al processo esecutivo, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata in questa sede. Sul punto, si ha cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Il superamento dell'interesse ad una pronunzia di merito sulla domanda di divisione risulta, in particolare, oggetto di espressa dichiarazione di parte attrice (cfr. note per l'udienza del 7/10/24), nonché di parte convenuta (cfr. compara conclusionale, p. 3).
Conformemente a quanto innanzi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Con riferimento ai debiti ereditari, occorre dare atto che il debito ereditario dedotto dall'attrice, relativo ad oneri condominiali insoluti dalla de cuius, di cui al D.I. n. 5066/2014 del G.d.P. di Napoli (cfr. all. II memoria istruttoria) risulta estinto nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 247/2017 (cfr. progetto di riparto p. 12). Quanto alla domanda di rimborso per presunte spese giudiziali sostenute dall'attrice nell'interesse della de cuius e del coerede convenuto, stante l'assenza di prove dell'avvenuto pagamento, deve disporsene il rigetto.
Deve, ulteriormente, esaminarsi la domanda di risarcimento del danno relativo alla perdita di valore dell'immobile ereditario, ricondotta, secondo le prospettazioni di parte attrice, al diritto di abitazione pagina 8 di 11 costituito in favore di coniuge separata del convenuto ed assegnataria dell'interno 6/B, Parte_2 giusto decreto del Tribunale di Napoli, rep. N. 12588/2008 del 23/12/2008, trascritto il 18/07/2011. Sul punto, si riscontra in atti che, nell'ambito del procedimento esecutivo r.g. n. 247/2017, il lotto n. 1, che corrisponde all'unità immobiliare assegnata alla , fruttava alla procedura di vendita un prezzo pari Pt_2 ad € 203.000,00, (cfr. progetto di riparto, p. 2), somma che, raffrontata al valore di mercato ipotizzato per il cespite libero da vincoli (cfr. relazione di stima all. alla istanza di parte attrice del 24/1/22 p.p. 54-55), risulta inferiore a tale valore per € 69.021,76. A fronte di tanto, tuttavia, occorre valutare se il minor guadagno conseguito per la vendita dell'immobile presenti i presupposti del danno risarcibile, tenuto conto che gli elementi costitutivi dell'illecito civile, come enunciati in via generale dall'art. 2043, c.c., consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (cfr. per tutte Cass. S.S. U.U. n. 26972/2008). Il requisito dell'ingiustizia del danno, in particolare, richiede che la lesione sia originata in assenza di cause di giustificazione, sicché, a tale proposito, va ulteriormente rilevato che gli ex coniugi stabilivano la propria residenza familiare presso l'immobile di Via Parte_3
Caldieri 132, piano primo, int. 6/B, a partire dal 20/10/88 ed in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito con la de cuius. Tramite tale contratto, concesse in godimento al figlio una Persona_1 porzione dell'immobile di Via Caldieri 132 (catastalmente unico) quale residenza familiare, senza previsione di un termine di scadenza (cfr. sentenza n. 10489/2011 del Tribunale di Napoli, all. comparsa di risposta).
Ebbene, il contratto di comodato di un immobile, rivolto ad apprestare al comodatario una abitazione per sé e la propria famiglia, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., secondo cui, in mancanza della previsione di un termine, la relativa durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti (cfr.
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 573 del 09/01/2025); inoltre, è indirizzo consolidato quello secondo cui l'uso di residenza familiare non viene meno in ipotesi di separazione dei coniugi con assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli minorenni, di talché il titolo di godimento rappresentato dal contratto di comodato conserva validità anche in tali circostanze (cfr. S.U. sent. n. 13603/2004).
Tutto ciò considerato, la riduzione del valore di mercato dell'immobile di cui all'interno 6/B trae origine dall'esercizio di un diritto personale di godimento fondato sulle eSIenze abitative del nucleo familiare di
, le quali, allo stato, perdurano, in virtù della residenza in loco della figlia di quest'ultimo, CP_1
, rimasta incontestata nel giudizio. In ultima analisi, deve escludersi la configurabilità Persona_5 di un danno “non iure”, in quanto la condotta generatrice della lamentata lesione presenta gli estremi dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'esimente ex art. 51 c.p.. Osservato che gli elementi costitutivi dell'illecito devono coesistere e che la mancanza anche di uno solo di questi determina il rigetto della domanda risarcitoria (cfr. Cass. 2422/2014), non è accoglibile la domanda di ristoro riferita al minor prezzo di vendita dell'immobile ereditario, per assenza del presupposto dell'ingiustizia del danno. pagina 9 di 11 In ordine alle spese, per quanto attiene alla domanda di divisione, posta la cessata materia del contendere, la regolamentazione deve essere orientata al criterio della soccombenza virtuale, salva la facoltà delle parti – che non ha trovato luogo nel caso de quo – di chiederne congiuntamene la compensazione (cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, deve tenersi conto dell'adesione del convenuto alla domanda di scioglimento della comunione, alla luce del principio secondo cui, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024; Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013). Alla stregua di quanto precede, le spese vanno poste a carico della massa, liquidandosi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della quota in contestazione, secondo la II Tabella, V fascia, di cui al DM 55/2014.
Il compenso dei procuratori di parte convenuta è aumentato ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4, DM cit., in misura del 10%, in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche atte a favorire la consultazione degli allegati alla comparsa conclusionale.
Per quanto riguarda le ulteriori domande, formulate dall'attrice per il pagamento di una indennità di occupazione, per il risarcimento della riduzione di valore dell'immobile ereditario, e per il rimborso di presunti esborsi per spese giudiziali, la regolamentazione delle spese soggiace al criterio generale della soccombenza. Si rileva, in tale ambito, la soccombenza reciproca delle parti, dovuta al mancato accoglimento delle domande risarcitoria e restitutoria formulate da parte attrice, a fronte dell'accoglimento
– anche all'esito alla riforma in appello della sentenza non definitiva n. 3226/2022 – della pretesa inerente alla indennità di occupazione del bene ereditario. Su tale base, ricorrono i presupposti per disporre che le spese relative alle domande in esame siano compensate (cfr SSUU n. 32061/2022).
Le spese di CTU vanno ripartite al 50% su ciascuna delle parti in lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni diversa istanza o eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
17/08/2012, in favore di e , nella misura di ½ cadauno;
Parte_1 CP_1
• Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti;
• Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice; pagina 10 di 11 • Rigetta la domanda di rimborso proposta dall'attrice;
• Pone le spese del giudizio inerenti alla domanda di divisione a carico della massa, secondo le rispettive quote, liquidandole come segue:
a. in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
b. in favore di parte convenuta € 15.513,30 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Compensa le spese del giudizio per le domande residue;
• Spese di CTU in solido a carico delle parti.
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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