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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 568/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DINISI GIUSEPPINA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
DI , nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con gli avvocati DE BONIS ELENA e SOLDOVIERI C.F._2
FRANCESCO ANTONIO
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 17/1/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2020 - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 29/4/2006 in TRICARICO con Controparte_2
R_ e che dalla loro unione erano nati quattro figli, (il 24/6/2006), (il R_1
20/7/2007), (il 13/7/2010) e (il 9/12/2013) - adiva il Tribunale R_3 PE di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo,
l'affidamento esclusivo dei quattro figli minori con collocamento presso la casa coniugale, di cui domandava l'assegnazione, con disciplina delle visite padre-figli in modalità protetta e con onere a carico del resistente di provvedere al mantenimento di moglie e figli mediante il versamento di un assegno di mantenimento di complessivi €
1.250,00 (€ 250,00 in favore di ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie.
La ricorrente motivava la domanda di addebito asserendo che il marito, durante la vita matrimoniale, l'aveva costretta a prostituirsi, filmando i rapporti sessuali della moglie grazie ad un impianto di videosorveglianza che aveva fatto installare in tutti gli ambienti domestici, e ricevendo del denaro per tali prestazioni;
che, al fine di sottrarsi da tale condizione, la stessa si era allontanata dalla casa coniugale in data 2/11/2018, facendo rientro a Tricarico dopo venti giorni e trasferendosi presso i suoi genitori.
A seguito di tali vicende, il Tribunale per i minorenni di EN, in via cautelativa, aveva affidato i quattro minori ai Servizi Sociali di Tricarico, disponendone il collocamento presso una struttura protetta di EN (procedimento n. 511/2018 r.g.).
Con comparsa di costituzione depositata in data 1/7/2020 si Controparte_2 costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dalla ricorrente, ivi compresa la domanda di addebito,
e formulando a sua volta domanda di addebito della separazione;
inoltre, preliminarmente all'adozione di ogni provvedimento da parte del Tribunale, chiedeva disporsi l'audizione dei minori.
Il resistente formulava domanda di addebito sostenendo che la moglie si fosse volontariamente allontanata da casa per andare via con il suo amante, con cui aveva intrattenuto una relazione clandestina, respingendo ogni accusa circa l'asserita costrizione alla prostituzione di cui costei sarebbe stata vittima per sua mano.
Con ordinanza del 7/7/2020 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e richiedeva informazioni sui minori e sulle condizioni di vita dei coniugi;
seguivano due udienze di ascolto dei coniugi e un'udienza di ascolto dei figli, in seguito alla quale il Presidente, con ordinanza del 23/3/2021, revocava il collocamento dei minori presso la comunità “Stella del Mattino” di EN, ne disponeva il trasferimento presso la famiglia di origine, con collocamento di e R_3 [...]
R_ presso i nonni materni e di e presso i nonni paterni;
revocava PE R_1
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e disponeva l'affidamento congiunto degli stessi ai genitori, disponendo altresì visite libere tra genitori e figli, nominando altresì un curatore speciale dei minori. Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore ed in seguito al riascolto dei minori, all'udienza del 10/2/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, il G.I. R_ disponeva il collocamento di , e presso il padre e di presso R_1 R_3 R_4 la madre, regolando altresì le visite genitori-figli; con ordinanza del 1/9/2023 venivano inoltre regolati gli aspetti economici.
Con ordinanza del 16/5/2024 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, rifiutata da entrambe le parti.
Con relazione dei Servizi Sociali del Comune di Tricarico del 15/7/2024 il servizio rappresentava che la FI , nelle more divenuta maggiorenne, aveva rivelato R_1 all'educatrice di subire abusi da parte del padre da circa 6 anni, e di essere anche molto preoccupata per la sorte di sua sorella preadolescente;
che, vista la situazione di R_4 allarme, i servizi avevano provveduto a collocare e i due figli minori e R_1 R_4
R_
presso l'abitazione dei nonni materni, ove già era collocata la FI , R_3 segnalando il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
EN; il Tribunale per i minorenni, in via cautelativa, confermava l'affidamento dei minori ai nonni materni e vietava allo stato i rapporti tra il padre e i figli.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/9/2024, fissata per la comparizione delle parti, con ordinanza del 16/11/2024 il Giudice confermava il decreto del Tribunale per i minorenni di EN e, pertanto, confermava il collocamento dei figli R_ minori e presso l'abitazione dei nonni materni e autorizzava incontri R_3 R_4 monitorati quindicinali tra il ed i figli minori e presso la sede CP_2 R_3 R_4 dei Servizi Sociali del Comune di Tricarico;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito integralmente dalla madre;
infine, ritenuta matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17/1/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Relativamente alla domanda di addebito formulata dalla , si osserva Parte_1 quanto segue.
La ricorrente motiva la propria domanda asserendo che costei, durante la vita matrimoniale, sarebbe stata costretta dal marito a prostituirsi all'interno delle mura domestiche, e che proprio per sfuggire a tale situazione, divenuta oramai insostenibile, nel mese di novembre 2018 si sarebbe allontanata dall'abitazione coniugale insieme a tale
, rientrando a Tricarico dopo venti giorni in condizioni psicologiche Persona_5 precarie;
che in seguito al suo rientro, grazie all'interessamento del Vescovo di Tricarico, era stata presa in carico dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Persona_6 presso la , e dal dott. psichiatra presso l'Università di Pisa, Controparte_3 Persona_7 che le aveva diagnosticato un disturbo post traumatico da stress.
In primo luogo, vi è da dire che appare incontroverso che la ricorrente, durante la vita matrimoniale, abbia intrattenuto presso la casa coniugale rapporti sessuali a pagamento con diversi uomini, tenendo conto che l'ammissione sul punto della stessa
, resa sia in questa sede che negli altri numerosi procedimenti che hanno Parte_1 coinvolto il nucleo familiare, appare corroborata altresì dalle dichiarazioni dei figli che, ascoltati in diverse occasioni nell'ambito dei vari procedimenti che hanno coinvolto le parti in causa, hanno dichiarato che nell'abitazione familiare vi era un clima anomalo, caratterizzato da un via vai di gente, che a volte era ospite anche per pranzo o per cena, nonché da un continuo di telefonate da parte di uomini sull'utenza cellulare della madre
(vedasi, in particolare, l'incidente probatorio svoltosi dinanzi al GIP di Matera in data R_ 30/3/2021, in atti, nonché le dichiarazioni rese dalla FI all'udienza del
6/10/2023:“una sera di circa due anni fa, mentre eravamo a Possidente, papà, premettendo di fidarsi ciecamente di noi, ci confidò che la mamma si prostituiva e che lui era d'accordo, all'inizio solo per divertimento e, successivamente, per iniziativa della mamma, anche per soldi. Quando la mamma gli aveva comunicato di volerlo fare anche per soldi, lui aveva detto di non essere più d'accordo e papà ci disse che mamma aveva voluto continuare per soldi. Io gli ho detto che in parte sospettavo che la mamma si prostituisse anche perché una notte avevo visto un signore andare in bagno. Io avevo circa 9-10 anni e pensavo fosse un amico di famiglia venuto per dormire. Papà ci disse di non dire niente di questi fatti e ci ha anche detto che si fidava di noi e che non lo tradiremmo mai. Oggi lo riferisco perché tutto quello che so deve essere rivelato, e non voglio più avere una doppia faccia”). Le dichiarazioni della trovano conforto altresì nel sistema di Parte_1 sorveglianza rinvenuto presso la casa coniugale (composto da 7 telecamere, di cui 2 esterne e 5 interne) che, considerato il modesto tenore di vita della famiglia, non è credibile che sia stato collocato per ragioni di sicurezza, come sostenuto dal CP_2 apparendo molto più verosimile che sia stato installato per riprendere i rapporti sessuali intrattenuti dalla ricorrente. Sul punto, si condivide quanto affermato dal Tribunale penale nella sentenza n. 125/2020, con la quale la veniva assolta dal reato di Parte_1 abbandono del domicilio domestico, che ha ritenuto inspiegabile la presenza di tali telecamere “in considerazione di una effettiva fruizione (non erano collegate ad un sistema di allarme) e dello stato di indigenza della famiglia”.
Chiarito questo punto, occorre ora capire se la fosse consenziente o se, Parte_1 invece, sia stata costretta dal marito ad intrattenere tali rapporti sessuali.
Sul punto, pur non ignorando che il procedimento a carico del per CP_2 induzione e sfruttamento della prostituzione (n. 2950/2018 r.g.n.r. Tribunale di Matera) è tuttora pendente, vi è però da dire che la copiosa documentazione allegata in atti, le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e dai figli della coppia, le due sentenze rese dal
Tribunale di Matera nel giudizio n. 2857/2018 r.g.n.r. a carico della per Parte_1 abbandono del domicilio domestico e nel giudizio n. 191/2020 r.g.n.r. a carico di ER per falsità materiale, inducono il Collegio a ritenere credibile la versione della
[...]
, ovvero a ritenere che costei sia stata, se non costretta, quantomeno indotta Parte_1 dal marito a prostituirsi.
La , all'udienza del 4/11/2020, dichiarava: “Le richieste di mio marito Parte_1 che io frequentassi altri uomini sono iniziate nel 2013. All'inizio ho rifiutato ma lui ha insistito. Gli uomini che io ho frequentato me li proponeva mio marito tramite un'amica mia, , che aveva molti conoscenti”; In questo periodo mio marito, in Persona_8 particolare per due anni, non ha lavorato, ma prendeva la disoccupazione e quindi mio marito mi chiedeva di avere questi incontri sia perché gli piaceva vedermi con altri uomini e sia perché ci occorrevano soldi. Mi sono allontanata da casa il 2 novembre
2018 perché non ce la facevo più a sopportare questa situazione, avvisando mio marito che andavo via”.
Ancora, all'udienza del 22/12/2020 dichiarava: “E' vero e confermo che mio marito mi ha chiesto dal 2010 di incontrare altri uomini, lui assisteva a questi incontri attraverso un impianto di videocamere che era stato installato nell'appartamento”; “Alle prime richieste io mi rifiutai, ma mio marito era molto insistente, ed alla fine sono stata costretta ad accettare”; “So che mio marito guardava gli incontri tramite l'impianto di videocamera e li registrava. Ma non so che fine hanno fatto le registrazioni. Ciò è durato dal 2010 al 2018. Alla fine del 2018 io mi sono allontanata da casa con un uomo che avevo conosciuto e che sapeva tutto quello che avevo vissuto, per disperazione, per sottrarmi a quella situazione”.
Ebbene, le dichiarazioni della ricorrente e la sua situazione di vulnerabilità rispetto alle condotte del marito trovano conforto nelle due sentenze definitive n. 125/2020 e
126/2021, entrambe rese dal Tribunale di Matera, sezione penale, ed entrambe confermate dalla Corte di Appello di EN (rispettivamente con sentenza n. 157/2024 del
28/2/2024 e con sentenza n. 301/2024 del 19/4/2024).
La prima sentenza conclude con l'assoluzione della dal reato di Parte_1 abbandono del tetto coniugale stante la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54
c.p.p., essendo stato ritenuto che la stessa si fosse allontanata da Tricarico per la necessità di sottrarsi allo stato di prostituzione al quale l'aveva costretta il marito.
Nella sentenza si legge che “Qui l'allontanamento è avvenuto solo per qualche giorno e, per giunta, era dovuto, per quanto si sta per dire, ad un motivo serio.
E qui si ricollega la vicenda umana di , alla quale si è Parte_1 già accennato.
ha fatto presente di aver abbandonato la casa coniugale in quanto Parte_1 psicologicamente e fisicamente esasperata dalle continue vessazioni e prevaricazioni poste in essere nei suoi confronti da suo marito, per almeno cinque anni. In particolare,
, abbandonato il lavoro (ufficialmente per dedicarsi ai suoi quattro figli e CP_2 alla moglie), costringeva la , giovane donna caratterizzata da debolezza Parte_1 psicologica, a prostituirsi in cambio di pochi euro, nella propria camera da letto.
Grazie all'installazione di telecamere, il marito poteva assistete agli incontri imposti a sua moglie.
Ai sensi dell'art. 570 c. 1 c.p. non sussiste l'obbligo di rimanere nella stessa casa, quanto esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la continuazione di una vita in comune (Cass. Sez. VI 99/11064 e sez. VI 97/7610).
La donna si era sottratta ad una condizione di vita umiliante. Le era stato diagnosticato dallo psichiatra e psicoterapeuta un “disturbo post Persona_7 traumatico da stress con spiccati tratti di ansia, scarsa capacità di concentrazione e stato sub confusionale con disorientamento spaziale e temporale”. era stata, Parte_1 quindi, presa in carico dalla , aveva iniziato un percorso terapeutico Controparte_4 con la dott.ssa e inserita in un progetto di volontariato. Il Persona_6
Tribunale per i minorenni di EN aveva disposto l'affidamento dei figli della coppia
a un curatore speciale e il loro collocamento presso una struttura protetta con possibilità di incontri monitorati con entrambi i genitori.
E' vero che tale questione è ancora sub judice, pendendo, a carco di , CP_2 un procedimento penale presso la Procura di Matera per maltrattamenti, ma è vero anche che il video (pruriginoso) depositato dalla difesa della parte civile alla odierna udienza getta una luce sinistra su tutti i soggetti coinvolti e vale semmai ad enfatizzare la miseria umana che è dietro l'odierna vicenda processuale: l'uomo nel video guarda insistentemente l'obiettivo mentre riprende il bacio, come volesse lanciare un messaggio al destinatario: chi altri se non DI NOBILE che lo ha prodotto?
Delle due l'una, allora: esercitava la prostituzione o su istigazione Parte_1 del marito o per proprio conto. Ma se fosse vera la seconda ipotesi, in disparte la non spiegata funzione di quelle telecamere, il marito non avrebbe comunque aiutato sua moglie ad astrarsi dal degrado morale”.
La sentenza di appello n. 157/2024, riprendendo il medesimo stralcio qui riportato, conclude affermando che “Quanto argomentato dal giudice di prime cure risulta assolutamente corretto e conforme ai dati probatori acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado”.
La sentenza n. 126/2021, resa nell'ambito di un giudizio che vede come imputato
, ovvero l'uomo con la quale la si allontanava dalla casa CP_5 Parte_1 coniugale in data 2/11/2018, conferma il contenuto della sentenza n. 125/2020, ritenendo inoltre che il dopo aver aiutato la ricorrente ad allontanarsi dal marito, avesse a ER sua volta approfittato dello stato di vulnerabilità e di soggezione psicologica della donna:
“Il movente posto a base della condotta dell'imputato emerge con palmare evidenza dalla querela in atti, ovvero:
- aveva abbandonato la casa coniugale su sollecitazione di Parte_1 in quanto psicologicamente e fisicamente esasperata dalle continue ER vessazioni, costrizioni e prevaricazioni poste in essere nei suoi confronti da suo marito;
- la giovane donna, in soggezioni di debolezza psicologica, era, infatti, costretta da suo marito a prostituirsi nella propria camera da letto. Grazie all'installazione di telecamere, il marito poteva assistete agli incontri imposti a sua moglie;
- La donna si era sottratta ad una condizione di vita umiliante. Le era stato diagnosticato dallo psichiatra e psicoterapeuta un “disturbo post Persona_7 traumatico da stress con spiccati tratti di ansia, scarsa capacità di concentrazione e stato sub confusionale con disorientamento spaziale e temporale”.
- era stata, quindi, presa in carico dalla , aveva Parte_1 Controparte_4 iniziato un percorso terapeutico con la dott.ssa e inserita in un Persona_6 progetto di volontariato. Il Tribunale per i minorenni di EN aveva disposto
l'affidamento dei figli della coppia a un curatore speciale e il loro collocamento presso una struttura protetta con possibilità di incontri monitorati con entrambi i genitori.
- dapprima si era presentato come un amico, poi si era dimostrato ER come l'ennesimo approfittatore. Da quanto la donna gli si era sottratta, l'uomo si era indispettito e non perdeva occasione per tormentarla. L'odierna condotta vale ad enfatizzare la miseria umana che è dietro l'intero caso umano di ”. Parte_1
Lo stato di soggezione psicologica della ricorrente è emerso altresì dagli accertamenti espletati dalla Struttura Complessa di Psicologia della ASL di Matera nell'ambito del giudizio n. 511/2018 del Tribunale per i minorenni di EN, dai quali si apprende che la ha un ritardo mentale di grado moderato ed è un soggetto facilmente Parte_1 influenzabile, mentre, di contro, che la personalità del è compatibile con CP_2 un'ipotesi di disturbo di personalità Cluster B;
secondo il Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5), i soggetti affetti da tale disturbo tendono a sfruttare gli altri per ottenere vantaggi materiali o soddisfazione personale e sono inclini alle perversioni sessuali ed alla promiscuità, caratteristiche che, nel caso di specie, inducono il Collegio a ritenere che la ricorrente sia stata costretta o quantomeno indotta dal marito alla prostituzione, e che lo abbia fatto principalmente per compiacerlo.
Quanto detto è altresì corroborato dalla documentazione medica rilasciata in occasione del ritorno a Tricarico della dopo l'allontanamento dalla casa Parte_1 coniugale, quando costei veniva presa in carico dalla . Controparte_6
In particolare, dalla relazione redatta dal dott. psichiatra, in data Persona_7
21/12/2018, emerge un quadro clinico ascrivibile a disturbo post traumatico da stress, come altresì confermato dalla relazione del 20/3/2019 a firma della dott.ssa
[...]
psicologa e psicoterapeuta, nella quale si evidenzia che “E' la stessa sig.ra R_6
a manifestare il bisogno di essere aiutata;
dice di aver più volte palesato al marito la volontà di rivolgersi ad un professionista, ma la cosa a suo dire, le veniva negata”.
Qualora la fosse stata consenziente alla prostituzione, infatti, non si Parte_1 spiegherebbe come mai le sia stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress che, per sua stessa natura, si sviluppa dopo aver subito un evento traumatico o violento. Va da sé che, in tale scenario, l'atteggiamento del resistente che, ascoltato più volte nelle varie sedi giudiziarie, ivi compreso nel presente giudizio, ha sempre dichiarato di non avere mai saputo nulla degli incontri che la moglie aveva con altri uomini (cfr. verbale di udienza del 4/11/2020: “Non sapevo niente che mia moglie avesse incontri con altri uomini”; verbale di udienza del 22/12/2020: “Le confermo che non sapevo nulla degli incontri che mia moglie aveva con altri uomini, né posso riferire nulla a riguardo.
L'ho saputo attraverso voci di paese”) nonché di aver perso l'hard disk contenente i video ricavati dall'impianto di videosorveglianza, non appare in alcun modo credibile, tanto più considerando che tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle dei figli, che hanno tutti dichiarato che, quando in casa vi era un continuo via vai di gente, il padre era sempre R_ presente e, in particolare, con la dichiarazione resa dalla FI all'udienza del
6/10/2023, sopra riportata, secondo cui il padre aveva confessato ai figli che la madre si prostituiva.
La domanda di addebito formulata dalla resistente, pertanto, merita accoglimento.
La domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente è da intendersi rinunciata, tenendo conto che la difesa del sia nelle note scritte di CP_2 precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, che nella comparsa conclusionale del
20/3/2025, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti “senza ulteriormente decidere in merito alle rispettive richieste di addebito”, stante prioritariamente, la necessità di accertare altri fatti emersi nel corso del giudizio pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di EN n. 784/2024 R.G. e nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Penale di Matera.
In ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, considerato che la relazione extraconiugale della con il pur se dalla stessa confermata Parte_1 ER
(all'udienza del 4/11/2020, la ricorrente dichiarava: “Gli uomini che io ho frequentato me li proponeva mio marito (…); con il è diventata una storia”), è sorta in un ER contesto di particolare degrado (basti considerarsi che il era uno degli uomini ER con la quale la si prostituiva) ed in uno stadio già avanzato di disgregazione Parte_1 del legame di coppia, risultando dunque inidonea a fondare l'addebito a carico di costei.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ai figli, va preliminarmente preso atto che, nelle more del giudizio, la FI ha raggiunto la maggiore età, e pertanto R_1 rispetto a lei nulla può stabilire il Tribunale relativamente ai regimi di affidamento, collocamento e visite. Quanto al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e R_3 [...]
(considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di PE
R_
, stante la richiesta conforme di tutte le parti del giudizio, ivi compreso il curatore speciale dei minori, il Collegio ritiene che la soluzione più rispondente all'interesse dei minori sia quella di confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 16/11/2024
e, dunque, di confermare l'affidamento dei minori ai nonni materni Controparte_7
e con collocamento presso la loro abitazione sita in Tricarico alla via Persona_9
Ugo Annona n. 5, ove vivono altresì la madre, la sorella maggiorenne e la zia R_1 materna tenendo conto che, in tale contesto familiare, gli Parte_2
R_ stessi sono adeguatamente seguiti ed accuditi;
preso atto che il prossimo 20 luglio diventerà maggiorenne, nulla si dispone nei suoi confronti relativamente alle visite con il padre, mentre rispetto a e si confermano gli incontri R_3 PE monitorati quindicinali da svolgersi presso i Servizi Sociali del Comune di Tricarico.
La richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , formulata CP_2 dalla difesa di parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, non può allo stato trovare accoglimento, in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto al fine di tutela dei minori.
Invero, atteso che sia che in sede di ascolto dinanzi R_3 PE al Tribunale per i minorenni di EN, hanno espresso il desiderio di vedere il padre
(ved.si verbale di udienza del 25/7/2024 allegato al fascicolo n. 784/2024 r.g. del
Tribunale per i minorenni di EN, in cui dichiara: <<se fosse possibile, avrei per_3 piacere di vedere o sentire papà>> e dichiara: <<a me manca persona_4 papà, io con lui stavo bene e vorrei quantomeno rivederlo>>), e tenuto conto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura che va adottata quando la relazione genitore-figlio sia ormai irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile, questo Tribunale ritiene che la soluzione più adeguata non passi per una recisione dei rapporti con la figura paterna, potendo i profili di inadeguatezza del padre legati alla condotta abusiva denunciata dalla FI , tra l'altro allo stato ancora R_1 oggetto di accertamento, essere soddisfatti sia dall'applicazione dell'affido ai nonni materni - che, pur non privando il padre della responsabilità genitoriale, conferisce agli affidatari la possibilità di assumere da soli tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza – che da un'attenta disciplina del regime delle visite, da continuare a svolgersi in modalità protetta presso la sede dei Servizi Sociali di
Tricarico. Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che il , rispetto all'adozione CP_2 dell'ordinanza del 16/11/2024, non è più onerato del pagamento della rata di finanziamento di € 340,00, essendo lo stesso scaduto il 15/3/2025, il Collegio ritiene di rideterminare l'importo del contributo mensile di mantenimento a suo carico nella misura di € 600,00 complessivi (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al50% delle spese straordinarie relative ai medesimi.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento in favore del coniuge, la stessa non può trovare accoglimento, in considerazione dell'età della e della sua Parte_1 potenziale capacità lavorativa – essendo costei stata inserita in percorsi formativi per favorire l'occupazione, come dichiarato nei propri scritti difensivi e confermato dalla teste dott.ssa all'udienza del 1/3/2024, durante la quale la stessa Persona_6 dichiarava che la era stata inserita in un percorso formativo per la Parte_1 lombricoltura – e tenendo conto, altresì, che in costanza di matrimonio il reddito familiare era modesto, con conseguente modesto tenore di vita della famiglia.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, in base ai valori tariffari medi richiesti dal difensore di parte ricorrente nella istanza di liquidazione compensi. Le spese vanno liquidate, inoltre, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/4/2020 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in TRICARICO in data 29/4/2006; Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TRICARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006, Parte II, serie A, numero 6;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_2
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
R_
5) conferma l'affidamento dei minori e ai nonni R_3 PE materni e con collocamento presso la loro Controparte_7 Persona_9 abitazione sita in Tricarico alla via Ugo Annona n. 5; 6) conferma l'autorizzazione agli incontri monitorati quindicinali tra CP_2
ed i figli minori e presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di
[...] R_3 R_4
Tricarico;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 600,00
[...] mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
8) conferma la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico universale;
9) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
10) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_2 processuali, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 9/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 568/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DINISI GIUSEPPINA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
DI , nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con gli avvocati DE BONIS ELENA e SOLDOVIERI C.F._2
FRANCESCO ANTONIO
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 17/1/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2020 - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in data 29/4/2006 in TRICARICO con Controparte_2
R_ e che dalla loro unione erano nati quattro figli, (il 24/6/2006), (il R_1
20/7/2007), (il 13/7/2010) e (il 9/12/2013) - adiva il Tribunale R_3 PE di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo,
l'affidamento esclusivo dei quattro figli minori con collocamento presso la casa coniugale, di cui domandava l'assegnazione, con disciplina delle visite padre-figli in modalità protetta e con onere a carico del resistente di provvedere al mantenimento di moglie e figli mediante il versamento di un assegno di mantenimento di complessivi €
1.250,00 (€ 250,00 in favore di ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie.
La ricorrente motivava la domanda di addebito asserendo che il marito, durante la vita matrimoniale, l'aveva costretta a prostituirsi, filmando i rapporti sessuali della moglie grazie ad un impianto di videosorveglianza che aveva fatto installare in tutti gli ambienti domestici, e ricevendo del denaro per tali prestazioni;
che, al fine di sottrarsi da tale condizione, la stessa si era allontanata dalla casa coniugale in data 2/11/2018, facendo rientro a Tricarico dopo venti giorni e trasferendosi presso i suoi genitori.
A seguito di tali vicende, il Tribunale per i minorenni di EN, in via cautelativa, aveva affidato i quattro minori ai Servizi Sociali di Tricarico, disponendone il collocamento presso una struttura protetta di EN (procedimento n. 511/2018 r.g.).
Con comparsa di costituzione depositata in data 1/7/2020 si Controparte_2 costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dalla ricorrente, ivi compresa la domanda di addebito,
e formulando a sua volta domanda di addebito della separazione;
inoltre, preliminarmente all'adozione di ogni provvedimento da parte del Tribunale, chiedeva disporsi l'audizione dei minori.
Il resistente formulava domanda di addebito sostenendo che la moglie si fosse volontariamente allontanata da casa per andare via con il suo amante, con cui aveva intrattenuto una relazione clandestina, respingendo ogni accusa circa l'asserita costrizione alla prostituzione di cui costei sarebbe stata vittima per sua mano.
Con ordinanza del 7/7/2020 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e richiedeva informazioni sui minori e sulle condizioni di vita dei coniugi;
seguivano due udienze di ascolto dei coniugi e un'udienza di ascolto dei figli, in seguito alla quale il Presidente, con ordinanza del 23/3/2021, revocava il collocamento dei minori presso la comunità “Stella del Mattino” di EN, ne disponeva il trasferimento presso la famiglia di origine, con collocamento di e R_3 [...]
R_ presso i nonni materni e di e presso i nonni paterni;
revocava PE R_1
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e disponeva l'affidamento congiunto degli stessi ai genitori, disponendo altresì visite libere tra genitori e figli, nominando altresì un curatore speciale dei minori. Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore ed in seguito al riascolto dei minori, all'udienza del 10/2/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, il G.I. R_ disponeva il collocamento di , e presso il padre e di presso R_1 R_3 R_4 la madre, regolando altresì le visite genitori-figli; con ordinanza del 1/9/2023 venivano inoltre regolati gli aspetti economici.
Con ordinanza del 16/5/2024 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, rifiutata da entrambe le parti.
Con relazione dei Servizi Sociali del Comune di Tricarico del 15/7/2024 il servizio rappresentava che la FI , nelle more divenuta maggiorenne, aveva rivelato R_1 all'educatrice di subire abusi da parte del padre da circa 6 anni, e di essere anche molto preoccupata per la sorte di sua sorella preadolescente;
che, vista la situazione di R_4 allarme, i servizi avevano provveduto a collocare e i due figli minori e R_1 R_4
R_
presso l'abitazione dei nonni materni, ove già era collocata la FI , R_3 segnalando il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
EN; il Tribunale per i minorenni, in via cautelativa, confermava l'affidamento dei minori ai nonni materni e vietava allo stato i rapporti tra il padre e i figli.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/9/2024, fissata per la comparizione delle parti, con ordinanza del 16/11/2024 il Giudice confermava il decreto del Tribunale per i minorenni di EN e, pertanto, confermava il collocamento dei figli R_ minori e presso l'abitazione dei nonni materni e autorizzava incontri R_3 R_4 monitorati quindicinali tra il ed i figli minori e presso la sede CP_2 R_3 R_4 dei Servizi Sociali del Comune di Tricarico;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito integralmente dalla madre;
infine, ritenuta matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17/1/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza. Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Relativamente alla domanda di addebito formulata dalla , si osserva Parte_1 quanto segue.
La ricorrente motiva la propria domanda asserendo che costei, durante la vita matrimoniale, sarebbe stata costretta dal marito a prostituirsi all'interno delle mura domestiche, e che proprio per sfuggire a tale situazione, divenuta oramai insostenibile, nel mese di novembre 2018 si sarebbe allontanata dall'abitazione coniugale insieme a tale
, rientrando a Tricarico dopo venti giorni in condizioni psicologiche Persona_5 precarie;
che in seguito al suo rientro, grazie all'interessamento del Vescovo di Tricarico, era stata presa in carico dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Persona_6 presso la , e dal dott. psichiatra presso l'Università di Pisa, Controparte_3 Persona_7 che le aveva diagnosticato un disturbo post traumatico da stress.
In primo luogo, vi è da dire che appare incontroverso che la ricorrente, durante la vita matrimoniale, abbia intrattenuto presso la casa coniugale rapporti sessuali a pagamento con diversi uomini, tenendo conto che l'ammissione sul punto della stessa
, resa sia in questa sede che negli altri numerosi procedimenti che hanno Parte_1 coinvolto il nucleo familiare, appare corroborata altresì dalle dichiarazioni dei figli che, ascoltati in diverse occasioni nell'ambito dei vari procedimenti che hanno coinvolto le parti in causa, hanno dichiarato che nell'abitazione familiare vi era un clima anomalo, caratterizzato da un via vai di gente, che a volte era ospite anche per pranzo o per cena, nonché da un continuo di telefonate da parte di uomini sull'utenza cellulare della madre
(vedasi, in particolare, l'incidente probatorio svoltosi dinanzi al GIP di Matera in data R_ 30/3/2021, in atti, nonché le dichiarazioni rese dalla FI all'udienza del
6/10/2023:“una sera di circa due anni fa, mentre eravamo a Possidente, papà, premettendo di fidarsi ciecamente di noi, ci confidò che la mamma si prostituiva e che lui era d'accordo, all'inizio solo per divertimento e, successivamente, per iniziativa della mamma, anche per soldi. Quando la mamma gli aveva comunicato di volerlo fare anche per soldi, lui aveva detto di non essere più d'accordo e papà ci disse che mamma aveva voluto continuare per soldi. Io gli ho detto che in parte sospettavo che la mamma si prostituisse anche perché una notte avevo visto un signore andare in bagno. Io avevo circa 9-10 anni e pensavo fosse un amico di famiglia venuto per dormire. Papà ci disse di non dire niente di questi fatti e ci ha anche detto che si fidava di noi e che non lo tradiremmo mai. Oggi lo riferisco perché tutto quello che so deve essere rivelato, e non voglio più avere una doppia faccia”). Le dichiarazioni della trovano conforto altresì nel sistema di Parte_1 sorveglianza rinvenuto presso la casa coniugale (composto da 7 telecamere, di cui 2 esterne e 5 interne) che, considerato il modesto tenore di vita della famiglia, non è credibile che sia stato collocato per ragioni di sicurezza, come sostenuto dal CP_2 apparendo molto più verosimile che sia stato installato per riprendere i rapporti sessuali intrattenuti dalla ricorrente. Sul punto, si condivide quanto affermato dal Tribunale penale nella sentenza n. 125/2020, con la quale la veniva assolta dal reato di Parte_1 abbandono del domicilio domestico, che ha ritenuto inspiegabile la presenza di tali telecamere “in considerazione di una effettiva fruizione (non erano collegate ad un sistema di allarme) e dello stato di indigenza della famiglia”.
Chiarito questo punto, occorre ora capire se la fosse consenziente o se, Parte_1 invece, sia stata costretta dal marito ad intrattenere tali rapporti sessuali.
Sul punto, pur non ignorando che il procedimento a carico del per CP_2 induzione e sfruttamento della prostituzione (n. 2950/2018 r.g.n.r. Tribunale di Matera) è tuttora pendente, vi è però da dire che la copiosa documentazione allegata in atti, le dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e dai figli della coppia, le due sentenze rese dal
Tribunale di Matera nel giudizio n. 2857/2018 r.g.n.r. a carico della per Parte_1 abbandono del domicilio domestico e nel giudizio n. 191/2020 r.g.n.r. a carico di ER per falsità materiale, inducono il Collegio a ritenere credibile la versione della
[...]
, ovvero a ritenere che costei sia stata, se non costretta, quantomeno indotta Parte_1 dal marito a prostituirsi.
La , all'udienza del 4/11/2020, dichiarava: “Le richieste di mio marito Parte_1 che io frequentassi altri uomini sono iniziate nel 2013. All'inizio ho rifiutato ma lui ha insistito. Gli uomini che io ho frequentato me li proponeva mio marito tramite un'amica mia, , che aveva molti conoscenti”; In questo periodo mio marito, in Persona_8 particolare per due anni, non ha lavorato, ma prendeva la disoccupazione e quindi mio marito mi chiedeva di avere questi incontri sia perché gli piaceva vedermi con altri uomini e sia perché ci occorrevano soldi. Mi sono allontanata da casa il 2 novembre
2018 perché non ce la facevo più a sopportare questa situazione, avvisando mio marito che andavo via”.
Ancora, all'udienza del 22/12/2020 dichiarava: “E' vero e confermo che mio marito mi ha chiesto dal 2010 di incontrare altri uomini, lui assisteva a questi incontri attraverso un impianto di videocamere che era stato installato nell'appartamento”; “Alle prime richieste io mi rifiutai, ma mio marito era molto insistente, ed alla fine sono stata costretta ad accettare”; “So che mio marito guardava gli incontri tramite l'impianto di videocamera e li registrava. Ma non so che fine hanno fatto le registrazioni. Ciò è durato dal 2010 al 2018. Alla fine del 2018 io mi sono allontanata da casa con un uomo che avevo conosciuto e che sapeva tutto quello che avevo vissuto, per disperazione, per sottrarmi a quella situazione”.
Ebbene, le dichiarazioni della ricorrente e la sua situazione di vulnerabilità rispetto alle condotte del marito trovano conforto nelle due sentenze definitive n. 125/2020 e
126/2021, entrambe rese dal Tribunale di Matera, sezione penale, ed entrambe confermate dalla Corte di Appello di EN (rispettivamente con sentenza n. 157/2024 del
28/2/2024 e con sentenza n. 301/2024 del 19/4/2024).
La prima sentenza conclude con l'assoluzione della dal reato di Parte_1 abbandono del tetto coniugale stante la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54
c.p.p., essendo stato ritenuto che la stessa si fosse allontanata da Tricarico per la necessità di sottrarsi allo stato di prostituzione al quale l'aveva costretta il marito.
Nella sentenza si legge che “Qui l'allontanamento è avvenuto solo per qualche giorno e, per giunta, era dovuto, per quanto si sta per dire, ad un motivo serio.
E qui si ricollega la vicenda umana di , alla quale si è Parte_1 già accennato.
ha fatto presente di aver abbandonato la casa coniugale in quanto Parte_1 psicologicamente e fisicamente esasperata dalle continue vessazioni e prevaricazioni poste in essere nei suoi confronti da suo marito, per almeno cinque anni. In particolare,
, abbandonato il lavoro (ufficialmente per dedicarsi ai suoi quattro figli e CP_2 alla moglie), costringeva la , giovane donna caratterizzata da debolezza Parte_1 psicologica, a prostituirsi in cambio di pochi euro, nella propria camera da letto.
Grazie all'installazione di telecamere, il marito poteva assistete agli incontri imposti a sua moglie.
Ai sensi dell'art. 570 c. 1 c.p. non sussiste l'obbligo di rimanere nella stessa casa, quanto esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la continuazione di una vita in comune (Cass. Sez. VI 99/11064 e sez. VI 97/7610).
La donna si era sottratta ad una condizione di vita umiliante. Le era stato diagnosticato dallo psichiatra e psicoterapeuta un “disturbo post Persona_7 traumatico da stress con spiccati tratti di ansia, scarsa capacità di concentrazione e stato sub confusionale con disorientamento spaziale e temporale”. era stata, Parte_1 quindi, presa in carico dalla , aveva iniziato un percorso terapeutico Controparte_4 con la dott.ssa e inserita in un progetto di volontariato. Il Persona_6
Tribunale per i minorenni di EN aveva disposto l'affidamento dei figli della coppia
a un curatore speciale e il loro collocamento presso una struttura protetta con possibilità di incontri monitorati con entrambi i genitori.
E' vero che tale questione è ancora sub judice, pendendo, a carco di , CP_2 un procedimento penale presso la Procura di Matera per maltrattamenti, ma è vero anche che il video (pruriginoso) depositato dalla difesa della parte civile alla odierna udienza getta una luce sinistra su tutti i soggetti coinvolti e vale semmai ad enfatizzare la miseria umana che è dietro l'odierna vicenda processuale: l'uomo nel video guarda insistentemente l'obiettivo mentre riprende il bacio, come volesse lanciare un messaggio al destinatario: chi altri se non DI NOBILE che lo ha prodotto?
Delle due l'una, allora: esercitava la prostituzione o su istigazione Parte_1 del marito o per proprio conto. Ma se fosse vera la seconda ipotesi, in disparte la non spiegata funzione di quelle telecamere, il marito non avrebbe comunque aiutato sua moglie ad astrarsi dal degrado morale”.
La sentenza di appello n. 157/2024, riprendendo il medesimo stralcio qui riportato, conclude affermando che “Quanto argomentato dal giudice di prime cure risulta assolutamente corretto e conforme ai dati probatori acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado”.
La sentenza n. 126/2021, resa nell'ambito di un giudizio che vede come imputato
, ovvero l'uomo con la quale la si allontanava dalla casa CP_5 Parte_1 coniugale in data 2/11/2018, conferma il contenuto della sentenza n. 125/2020, ritenendo inoltre che il dopo aver aiutato la ricorrente ad allontanarsi dal marito, avesse a ER sua volta approfittato dello stato di vulnerabilità e di soggezione psicologica della donna:
“Il movente posto a base della condotta dell'imputato emerge con palmare evidenza dalla querela in atti, ovvero:
- aveva abbandonato la casa coniugale su sollecitazione di Parte_1 in quanto psicologicamente e fisicamente esasperata dalle continue ER vessazioni, costrizioni e prevaricazioni poste in essere nei suoi confronti da suo marito;
- la giovane donna, in soggezioni di debolezza psicologica, era, infatti, costretta da suo marito a prostituirsi nella propria camera da letto. Grazie all'installazione di telecamere, il marito poteva assistete agli incontri imposti a sua moglie;
- La donna si era sottratta ad una condizione di vita umiliante. Le era stato diagnosticato dallo psichiatra e psicoterapeuta un “disturbo post Persona_7 traumatico da stress con spiccati tratti di ansia, scarsa capacità di concentrazione e stato sub confusionale con disorientamento spaziale e temporale”.
- era stata, quindi, presa in carico dalla , aveva Parte_1 Controparte_4 iniziato un percorso terapeutico con la dott.ssa e inserita in un Persona_6 progetto di volontariato. Il Tribunale per i minorenni di EN aveva disposto
l'affidamento dei figli della coppia a un curatore speciale e il loro collocamento presso una struttura protetta con possibilità di incontri monitorati con entrambi i genitori.
- dapprima si era presentato come un amico, poi si era dimostrato ER come l'ennesimo approfittatore. Da quanto la donna gli si era sottratta, l'uomo si era indispettito e non perdeva occasione per tormentarla. L'odierna condotta vale ad enfatizzare la miseria umana che è dietro l'intero caso umano di ”. Parte_1
Lo stato di soggezione psicologica della ricorrente è emerso altresì dagli accertamenti espletati dalla Struttura Complessa di Psicologia della ASL di Matera nell'ambito del giudizio n. 511/2018 del Tribunale per i minorenni di EN, dai quali si apprende che la ha un ritardo mentale di grado moderato ed è un soggetto facilmente Parte_1 influenzabile, mentre, di contro, che la personalità del è compatibile con CP_2 un'ipotesi di disturbo di personalità Cluster B;
secondo il Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5), i soggetti affetti da tale disturbo tendono a sfruttare gli altri per ottenere vantaggi materiali o soddisfazione personale e sono inclini alle perversioni sessuali ed alla promiscuità, caratteristiche che, nel caso di specie, inducono il Collegio a ritenere che la ricorrente sia stata costretta o quantomeno indotta dal marito alla prostituzione, e che lo abbia fatto principalmente per compiacerlo.
Quanto detto è altresì corroborato dalla documentazione medica rilasciata in occasione del ritorno a Tricarico della dopo l'allontanamento dalla casa Parte_1 coniugale, quando costei veniva presa in carico dalla . Controparte_6
In particolare, dalla relazione redatta dal dott. psichiatra, in data Persona_7
21/12/2018, emerge un quadro clinico ascrivibile a disturbo post traumatico da stress, come altresì confermato dalla relazione del 20/3/2019 a firma della dott.ssa
[...]
psicologa e psicoterapeuta, nella quale si evidenzia che “E' la stessa sig.ra R_6
a manifestare il bisogno di essere aiutata;
dice di aver più volte palesato al marito la volontà di rivolgersi ad un professionista, ma la cosa a suo dire, le veniva negata”.
Qualora la fosse stata consenziente alla prostituzione, infatti, non si Parte_1 spiegherebbe come mai le sia stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress che, per sua stessa natura, si sviluppa dopo aver subito un evento traumatico o violento. Va da sé che, in tale scenario, l'atteggiamento del resistente che, ascoltato più volte nelle varie sedi giudiziarie, ivi compreso nel presente giudizio, ha sempre dichiarato di non avere mai saputo nulla degli incontri che la moglie aveva con altri uomini (cfr. verbale di udienza del 4/11/2020: “Non sapevo niente che mia moglie avesse incontri con altri uomini”; verbale di udienza del 22/12/2020: “Le confermo che non sapevo nulla degli incontri che mia moglie aveva con altri uomini, né posso riferire nulla a riguardo.
L'ho saputo attraverso voci di paese”) nonché di aver perso l'hard disk contenente i video ricavati dall'impianto di videosorveglianza, non appare in alcun modo credibile, tanto più considerando che tali dichiarazioni si pongono in contrasto con quelle dei figli, che hanno tutti dichiarato che, quando in casa vi era un continuo via vai di gente, il padre era sempre R_ presente e, in particolare, con la dichiarazione resa dalla FI all'udienza del
6/10/2023, sopra riportata, secondo cui il padre aveva confessato ai figli che la madre si prostituiva.
La domanda di addebito formulata dalla resistente, pertanto, merita accoglimento.
La domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente è da intendersi rinunciata, tenendo conto che la difesa del sia nelle note scritte di CP_2 precisazione delle conclusioni del 15/1/2025, che nella comparsa conclusionale del
20/3/2025, ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra le parti “senza ulteriormente decidere in merito alle rispettive richieste di addebito”, stante prioritariamente, la necessità di accertare altri fatti emersi nel corso del giudizio pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di EN n. 784/2024 R.G. e nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Penale di Matera.
In ogni caso la domanda sarebbe da rigettare, considerato che la relazione extraconiugale della con il pur se dalla stessa confermata Parte_1 ER
(all'udienza del 4/11/2020, la ricorrente dichiarava: “Gli uomini che io ho frequentato me li proponeva mio marito (…); con il è diventata una storia”), è sorta in un ER contesto di particolare degrado (basti considerarsi che il era uno degli uomini ER con la quale la si prostituiva) ed in uno stadio già avanzato di disgregazione Parte_1 del legame di coppia, risultando dunque inidonea a fondare l'addebito a carico di costei.
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ai figli, va preliminarmente preso atto che, nelle more del giudizio, la FI ha raggiunto la maggiore età, e pertanto R_1 rispetto a lei nulla può stabilire il Tribunale relativamente ai regimi di affidamento, collocamento e visite. Quanto al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e R_3 [...]
(considerato l'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di PE
R_
, stante la richiesta conforme di tutte le parti del giudizio, ivi compreso il curatore speciale dei minori, il Collegio ritiene che la soluzione più rispondente all'interesse dei minori sia quella di confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 16/11/2024
e, dunque, di confermare l'affidamento dei minori ai nonni materni Controparte_7
e con collocamento presso la loro abitazione sita in Tricarico alla via Persona_9
Ugo Annona n. 5, ove vivono altresì la madre, la sorella maggiorenne e la zia R_1 materna tenendo conto che, in tale contesto familiare, gli Parte_2
R_ stessi sono adeguatamente seguiti ed accuditi;
preso atto che il prossimo 20 luglio diventerà maggiorenne, nulla si dispone nei suoi confronti relativamente alle visite con il padre, mentre rispetto a e si confermano gli incontri R_3 PE monitorati quindicinali da svolgersi presso i Servizi Sociali del Comune di Tricarico.
La richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del , formulata CP_2 dalla difesa di parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, non può allo stato trovare accoglimento, in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto al fine di tutela dei minori.
Invero, atteso che sia che in sede di ascolto dinanzi R_3 PE al Tribunale per i minorenni di EN, hanno espresso il desiderio di vedere il padre
(ved.si verbale di udienza del 25/7/2024 allegato al fascicolo n. 784/2024 r.g. del
Tribunale per i minorenni di EN, in cui dichiara: <<se fosse possibile, avrei per_3 piacere di vedere o sentire papà>> e dichiara: <<a me manca persona_4 papà, io con lui stavo bene e vorrei quantomeno rivederlo>>), e tenuto conto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura che va adottata quando la relazione genitore-figlio sia ormai irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile, questo Tribunale ritiene che la soluzione più adeguata non passi per una recisione dei rapporti con la figura paterna, potendo i profili di inadeguatezza del padre legati alla condotta abusiva denunciata dalla FI , tra l'altro allo stato ancora R_1 oggetto di accertamento, essere soddisfatti sia dall'applicazione dell'affido ai nonni materni - che, pur non privando il padre della responsabilità genitoriale, conferisce agli affidatari la possibilità di assumere da soli tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza – che da un'attenta disciplina del regime delle visite, da continuare a svolgersi in modalità protetta presso la sede dei Servizi Sociali di
Tricarico. Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che il , rispetto all'adozione CP_2 dell'ordinanza del 16/11/2024, non è più onerato del pagamento della rata di finanziamento di € 340,00, essendo lo stesso scaduto il 15/3/2025, il Collegio ritiene di rideterminare l'importo del contributo mensile di mantenimento a suo carico nella misura di € 600,00 complessivi (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al50% delle spese straordinarie relative ai medesimi.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento in favore del coniuge, la stessa non può trovare accoglimento, in considerazione dell'età della e della sua Parte_1 potenziale capacità lavorativa – essendo costei stata inserita in percorsi formativi per favorire l'occupazione, come dichiarato nei propri scritti difensivi e confermato dalla teste dott.ssa all'udienza del 1/3/2024, durante la quale la stessa Persona_6 dichiarava che la era stata inserita in un percorso formativo per la Parte_1 lombricoltura – e tenendo conto, altresì, che in costanza di matrimonio il reddito familiare era modesto, con conseguente modesto tenore di vita della famiglia.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, in base ai valori tariffari medi richiesti dal difensore di parte ricorrente nella istanza di liquidazione compensi. Le spese vanno liquidate, inoltre, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/4/2020 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugati in TRICARICO in data 29/4/2006; Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TRICARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006, Parte II, serie A, numero 6;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_2
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
R_
5) conferma l'affidamento dei minori e ai nonni R_3 PE materni e con collocamento presso la loro Controparte_7 Persona_9 abitazione sita in Tricarico alla via Ugo Annona n. 5; 6) conferma l'autorizzazione agli incontri monitorati quindicinali tra CP_2
ed i figli minori e presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di
[...] R_3 R_4
Tricarico;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 600,00
[...] mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
8) conferma la percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico universale;
9) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
10) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_2 processuali, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 9/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco