TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/08/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5381/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Marco Gattuso Giudice dott. Angela Baraldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 21 agosto 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5381/24, promosso da:
alias , nato il [...] in [...], Parte_1 Persona_1
Codice CUI 04UEVAR con il patrocinio dell'Avv. Ibrahim Khalil DIARRA, con studio professionale sito in Vinovo (TO), alla via Calvo n. 2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: sospendere il provvedimento opposto per gravi motivi. Nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Pagina 1
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 aprile 2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Bologna emesso in data 2.4.2020, notificatogli il 15.3.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 4.9.2019 in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso. L'istante ha dedotto, infine, di essere partito dal proprio paese d'origine quindici anni prima, senza farvi più ritorno.
1.3. In data 20 aprile 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 3.9.2024) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 21.2.2025, dopo un precedente rinvio d'udienza del 12.2.25 per concomitante impegno professionale del procuratore legale, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “...ADR: capisco e parlo italiano, se parli piano capisco meglio. ADR: sto lavorando senza contratto, faccio la raccolta frutta nella campagna a Cuneo. Io ho sempre fatto questo lavoro senza contratto. Guadagno circa 870,00 euro al mese. Ho lavorato con contratto solo nel
2022 sempre a Cuneo. ADR: non so perché nel 2022 avevo il contratto, il mio permesso è scaduto tanto tempo fa. Io ho chiesto il rinnovo del permesso e poi dopo tanto sono andato io in Questura a Bologna, perciò ho avuto la notifica del rigetto quattro anni dopo. L'avv. Diarra dichiara che ha potuto sul punto produrre solo il CUD
2023 consegnatogli dal ricorrente stesso e che provvederà a reperire copia dell'estratto previdenziale ADR: CP_2 dopo Bologna sono andato a Cuneo dopo il lockdown perché ho un amico che vive lì e per trovare lavoro. ADR: abito a Tarantasca, in provincia di Cuneo, con questo amico del Senegal come me e che si chiama OI
AD; pago 350,00 euro ogni mese di affitto;
pago per una stanza singola, do direttamente a questo mio amico i soldi dell'affitto; è lui che ha il contratto di affitto, io no. Da quando sono andato a Cuneo che abito in casa con lui che ha un permesso regolare. ADR: in salute sto bene. ADR: voglio dire che nel mio cognome non c'è
Pagina 2 la K ma la C, tutto è sbagliato codice fiscale, CUD 2023, rigetto Questura di Bologna. Ho un certificato di mia nascita del 2014 che prova questo. L'avv. Diarra dichiara che provvederà a depositare copia della dichiarazione di ospitalità dell'amico indicato poc'anzi dal ricorrente;
dichiarazione datata 3.10.2024; nonché copia del certificato di nascita del ricorrente. ADR: sono in Italia dal 2014, venivo dal Senegal. Sono stato in un centro di accoglienza a Sasso Marconi. Ricordo che il permesso per motivi umanitari l'ho avuto dalla Commissione direttamente. ADR: io vengo da Casamance, precisamente da . Mio padre è morto tanti anni fa;
mia Per_2 madre è viva, ho tre sorelle e due fratelli;
sei figli in tutto, io sono il secondo nato. Io sono stato sposato e quando sono partito dal Senegal mia figlia aveva sei anni. Sento mia madre al telefono e anche mia figlia. Stanno tutti bene anche se mia madre è anziana e a volte non sta bene. ADR: sono single. ADR: vado a scuola di italiano.
ADR: ogni tanto a Cuneo gioco con amici a calcio…”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale;
per, poi, rimettere gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Alla scadenza del termine il Giudice ha disposto un'integrazione dell'istruttoria disponendo l'acquisizione del casellario giudiziale aggiornato del ricorrente e ulteriore documentazione lavorativa.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato “per motivi umanitari” ai sensi dell'art. 5 co. 6 TUI, non ritenendo altresì sussistenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19.1.1.
TUI.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo CP_3
richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale, parere che non è stato prodotto.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione,
Pagina 3 di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona,
Pagina 4 rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del paese ospitante anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione
– è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz
c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Per_3
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del
Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240)”.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2014, poco più che ventenne, presentando richiesta di protezione internazionale.
Il procedimento amministrativo si è concluso, verosimilmente, con un rigetto delle protezioni maggiori, non impugnato, e con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido sino al 4.10.2017. In data 3.1.2018 ha presentato richiesta di rinnovo dell'originario permesso di soggiorno, negato da parte resistente in data 2 aprile 2020 con decreto qui impugnato notificatogli quattro anni dopo, nel 2024, dopo che medio tempore (in data 26.07.2023) il ricorrente aveva depositato istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro autonomo presso la Questura di Torino essendosi trasferito in provincia di
Cuneo presso un amico connazionale conduttore di un immobile e al quale corrisponde un canone di 350,00 euro mensili.
Il ricorrente risulta immune da pregiudizi penali;
negli anni nei quali l'amministrazione si era pronunciata sulla sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che il provvedimento gli fosse notificato, il ricorrente risulta aver mantenuto una condotta corretta verosimilmente prestando attività lavorativa in nero, come peraltro dallo stesso affermato in sede giudiziale, e al netto dello svolgimento di regolare attività lavorativa nel 2022, come evincibile anche dalla dichiarazione reddituale (CUD 2023) prodotta in atti.
Pagina 5 Ha, altresì, dimostrato, anche a mezzo di idonea attestazione (v. doc. 4 nota di deposito del 5.3.25 parte ricorrente), di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete.
Da ultimo, dopo aver ottenuto la sospensiva nell'ambito del presente procedimento, è stato regolarmente assunto come operaio agricolo con contratto in scadenza al 30 settembre 2025.
È indubbio, quindi, considerati nel complesso tutti gli elementi prodotti nell'ambito di questo giudizio, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Egli vive infatti nel nostro Paese da quasi undici anni senza aver fatto ritorno nel paese d'origine, il
Senegal: ciò, da un lato, ha portato all'instaurazione di rapporti amicali e lavorativi nel nostro Paese, dall'altro, ha inevitabilmente affievolito i rapporti con il Paese d'origine, non avendo efficacia dirimente sul punto i contatti, per lo più telefonici, con i familiari ancora ivi residenti.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5
bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla risulta dal casellario.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma
Pagina 6 preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla sulle spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, risulta fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 agosto 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Marco Gattuso Giudice dott. Angela Baraldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 21 agosto 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5381/24, promosso da:
alias , nato il [...] in [...], Parte_1 Persona_1
Codice CUI 04UEVAR con il patrocinio dell'Avv. Ibrahim Khalil DIARRA, con studio professionale sito in Vinovo (TO), alla via Calvo n. 2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: sospendere il provvedimento opposto per gravi motivi. Nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Pagina 1
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 aprile 2024 (lunedì), ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Bologna emesso in data 2.4.2020, notificatogli il 15.3.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 4.9.2019 in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso. L'istante ha dedotto, infine, di essere partito dal proprio paese d'origine quindici anni prima, senza farvi più ritorno.
1.3. In data 20 aprile 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 3.9.2024) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 21.2.2025, dopo un precedente rinvio d'udienza del 12.2.25 per concomitante impegno professionale del procuratore legale, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “...ADR: capisco e parlo italiano, se parli piano capisco meglio. ADR: sto lavorando senza contratto, faccio la raccolta frutta nella campagna a Cuneo. Io ho sempre fatto questo lavoro senza contratto. Guadagno circa 870,00 euro al mese. Ho lavorato con contratto solo nel
2022 sempre a Cuneo. ADR: non so perché nel 2022 avevo il contratto, il mio permesso è scaduto tanto tempo fa. Io ho chiesto il rinnovo del permesso e poi dopo tanto sono andato io in Questura a Bologna, perciò ho avuto la notifica del rigetto quattro anni dopo. L'avv. Diarra dichiara che ha potuto sul punto produrre solo il CUD
2023 consegnatogli dal ricorrente stesso e che provvederà a reperire copia dell'estratto previdenziale ADR: CP_2 dopo Bologna sono andato a Cuneo dopo il lockdown perché ho un amico che vive lì e per trovare lavoro. ADR: abito a Tarantasca, in provincia di Cuneo, con questo amico del Senegal come me e che si chiama OI
AD; pago 350,00 euro ogni mese di affitto;
pago per una stanza singola, do direttamente a questo mio amico i soldi dell'affitto; è lui che ha il contratto di affitto, io no. Da quando sono andato a Cuneo che abito in casa con lui che ha un permesso regolare. ADR: in salute sto bene. ADR: voglio dire che nel mio cognome non c'è
Pagina 2 la K ma la C, tutto è sbagliato codice fiscale, CUD 2023, rigetto Questura di Bologna. Ho un certificato di mia nascita del 2014 che prova questo. L'avv. Diarra dichiara che provvederà a depositare copia della dichiarazione di ospitalità dell'amico indicato poc'anzi dal ricorrente;
dichiarazione datata 3.10.2024; nonché copia del certificato di nascita del ricorrente. ADR: sono in Italia dal 2014, venivo dal Senegal. Sono stato in un centro di accoglienza a Sasso Marconi. Ricordo che il permesso per motivi umanitari l'ho avuto dalla Commissione direttamente. ADR: io vengo da Casamance, precisamente da . Mio padre è morto tanti anni fa;
mia Per_2 madre è viva, ho tre sorelle e due fratelli;
sei figli in tutto, io sono il secondo nato. Io sono stato sposato e quando sono partito dal Senegal mia figlia aveva sei anni. Sento mia madre al telefono e anche mia figlia. Stanno tutti bene anche se mia madre è anziana e a volte non sta bene. ADR: sono single. ADR: vado a scuola di italiano.
ADR: ogni tanto a Cuneo gioco con amici a calcio…”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale;
per, poi, rimettere gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Alla scadenza del termine il Giudice ha disposto un'integrazione dell'istruttoria disponendo l'acquisizione del casellario giudiziale aggiornato del ricorrente e ulteriore documentazione lavorativa.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato “per motivi umanitari” ai sensi dell'art. 5 co. 6 TUI, non ritenendo altresì sussistenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19.1.1.
TUI.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo CP_3
richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale, parere che non è stato prodotto.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione,
Pagina 3 di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona,
Pagina 4 rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del paese ospitante anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione
– è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz
c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Per_3
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del
Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240)”.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2014, poco più che ventenne, presentando richiesta di protezione internazionale.
Il procedimento amministrativo si è concluso, verosimilmente, con un rigetto delle protezioni maggiori, non impugnato, e con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido sino al 4.10.2017. In data 3.1.2018 ha presentato richiesta di rinnovo dell'originario permesso di soggiorno, negato da parte resistente in data 2 aprile 2020 con decreto qui impugnato notificatogli quattro anni dopo, nel 2024, dopo che medio tempore (in data 26.07.2023) il ricorrente aveva depositato istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro autonomo presso la Questura di Torino essendosi trasferito in provincia di
Cuneo presso un amico connazionale conduttore di un immobile e al quale corrisponde un canone di 350,00 euro mensili.
Il ricorrente risulta immune da pregiudizi penali;
negli anni nei quali l'amministrazione si era pronunciata sulla sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che il provvedimento gli fosse notificato, il ricorrente risulta aver mantenuto una condotta corretta verosimilmente prestando attività lavorativa in nero, come peraltro dallo stesso affermato in sede giudiziale, e al netto dello svolgimento di regolare attività lavorativa nel 2022, come evincibile anche dalla dichiarazione reddituale (CUD 2023) prodotta in atti.
Pagina 5 Ha, altresì, dimostrato, anche a mezzo di idonea attestazione (v. doc. 4 nota di deposito del 5.3.25 parte ricorrente), di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete.
Da ultimo, dopo aver ottenuto la sospensiva nell'ambito del presente procedimento, è stato regolarmente assunto come operaio agricolo con contratto in scadenza al 30 settembre 2025.
È indubbio, quindi, considerati nel complesso tutti gli elementi prodotti nell'ambito di questo giudizio, che egli abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Egli vive infatti nel nostro Paese da quasi undici anni senza aver fatto ritorno nel paese d'origine, il
Senegal: ciò, da un lato, ha portato all'instaurazione di rapporti amicali e lavorativi nel nostro Paese, dall'altro, ha inevitabilmente affievolito i rapporti con il Paese d'origine, non avendo efficacia dirimente sul punto i contatti, per lo più telefonici, con i familiari ancora ivi residenti.
Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5
bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla risulta dal casellario.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma
Pagina 6 preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla sulle spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, risulta fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 agosto 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7