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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n.r.g.a.c. 2798/2022
Oggi 27 novembre 2025, innanzi al dott. Dionisio Pantano, sono comparsi: per l'avv. Nicola CUZZOCREA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Rosamaria TRIPODI per la di REGGIO CALABRIA il dott. procuratore CP_1 Persona_1 dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria
E' altresì presente ai fini della pratica forense i dott. e Persona_2 Persona_3
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti e insistono nelle rispettive richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice, visto l'art. 437 c.p.c., invita a discutere oralmente la causa;
quindi, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegato provvedimento costituente parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
pag. 1 a 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2798/2022 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ) e (p. i.v.a. Parte_1 C.F._1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola CUZZOCREA appellanti contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria appellata oggetto: appello in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione conclusioni: come da verbale di udienza odierna
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria, e la Parte_1 hanno formulato opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni PR_RCUTG Parte_1
0046239 20180410 – avente ad oggetto la somma di € 3.018,00 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24 – e PR_RCUTG 0046242
20180410 – avente ad oggetto la somma di € 1.068,00 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24 – chiedendone l'annullamento.
Hanno indicato i seguenti motivi di opposizione:
a) mancato rispetto del termine per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
b) nullità delle ordinanze ingiunzioni per mancanza assoluta di motivazione;
c) inesistenza nel merito della violazione contestata;
d) illegittima duplicazione delle ordinanze ingiunzioni da parte della Controparte_3
.
[...]
pag. 2 a 7 1.1. Nel giudizio di primo grado la è rimasta contumace. Controparte_2
2. Con sentenza n. 108/2022 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha rigettato le opposizioni formulate.
3.Con ricorso in appello e la hanno impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 108/2022 ritenendola illegittima per i seguenti motivi:
I) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n
241/1990; errata applicazione della normativa sul termine di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
II) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutte le eccezioni sollevate in ricorso in punto di diritto e di merito.
Hanno concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano annullate le ordinanze ingiunzioni impugnate in primo grado.
3.1. Costituendosi nel presente grado di giudizio la ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
4. Differita la trattazione della causa all'udienza odierna, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente;
quindi, all'esito della camera di consiglio è emessa la seguente sentenza.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno contestato l'applicazione del principio giurisprudenziale per il quale il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è quello di cinque anni anziché quello generale previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990. Hanno evidenziato che il procedimento previsto dalla legge n.
386/1990 non consente l'esercizio di tutte quelle attività difensive previste dalla legge n.
689/1981 sicché non si rinvengono le ragioni per applicare il termine lungo di prescrizione previsto da quest'ultima disposizione.
La appellata ha rilevato, invece, che la disposizione di cui all'art. 28 della CP_2 legge n. 689/1981 costituisce norma speciale rispetto all'art. 2 della legge n. 241/1990 sicché il termine entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione è quello di cinque anni dall'accertamento della violazione.
5.1. Il motivo di appello è infondato.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, 'il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di pag. 3 a 7 cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile'.
La predetta disposizione, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte di
NE (tra le altre: Cass. n. 4363/2015; Cass. n. 31239/2021), è norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 ed è, per l'appunto, norma regolativa del procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative, sfuggendo conseguentemente alla disciplina generale in materia di procedimento amministrativo.
La Suprema Corte (tra le altre: Cass. n. 24436/2006) ha altresì puntualizzato che il termine di novanta giorni è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, avendo quest'ultima normativa carattere organico e compiuto al fine di delineare e regolamentare il procedimento contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto del termine breve previsto dalla legge n. 241/1990.
Orbene, ai sensi dell'art. 8 bis comma 4 della legge n. 386/1990, l'interessato entro trenta giorni dalla notifica degli estremi della violazione può presentare scritti difensivi e documenti che il Prefetto è chiamato, ai sensi del successivo comma 5, a valutare.
Solo in seguito a detta valutazione, il Prefetto può emettere ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma dovuta per la violazione e per le spese o con la quale dispone l'archiviazione degli atti.
In definitiva, il comma 5 dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 delinea un procedimento sanzionatorio la cui natura chiarisce e giustifica la deroga alle disposizioni in punto di termine di conclusione del procedimento previste dalla legge n. 241/1990.
Peraltro, a fugare ogni dubbio, soccorre il successivo comma 6 dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 per il quale 'si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili'.
6. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha preso in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione, ossia, in primo luogo, il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni opposte per omessa considerazione della memoria difensiva depositata e, con motivo strettamente collegato, in quanto non ha Atenuto in considerazione che la violazione contestata non sussisteva trattandosi di assegni post datati, emessi quindi prima della revoca pag. 4 a 7 dell'autorizzazione da parte del trattario.
La ha rilevato che la motivazione dei provvedimenti può essere effettuata per CP_2 relationem qualora le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengano esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità. Ha precisato, quanto al patto di post-datazione, che detto patto non ha alcun rilievo ai sensi dell'art. 1 della legge n.
386/1990.
6.1. Anche i due esposti motivi di appello sono infondati.
In primo luogo, occorre rilevare che le ordinanze ingiunzioni fanno esplicito riferimento ai verbali di accertamento, riportano le date di emissione degli assegni in assenza di autorizzazione e le date di accertamento delle violazioni. Danno atto altresì della presentazione da parte dell'interessato degli scritti difensivi e aggiungono che l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario costituisce comportamento sanzionabile prescindendosi dall'eventuale regolarizzazione dell'obbligazione nei termini di cui all'art. 8 della legge n. 386/1990.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema
Corte, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. n.
16316/2020).
Quanto alla circostanza – asseritamente rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa - che gli assegni emessi senza autorizzazione del trattario sarebbero in realtà stati emessi (post-datati) in data anteriore alla conoscenza della revoca dell'autorizzazione, occorre richiamare, in quanto pienamente condivisibile, il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9788/2011) per il quale la responsabilità amministrativa connessa all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario non viene meno in tali casi. Sussistono, infatti, sia l'elemento oggettivo (legato alla data di emissione riportata nel titolo) sia quello soggettivo giacché in tali casi il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione. pag. 5 a 7 Gli appellanti, nello specifico, hanno lamentato in primo grado ed hanno riproposto in sede di appello la doglianza per la quale le ordinanze ingiunzioni non contengono una motivata argomentazione in merito alla questione dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 386/1990 al caso degli assegni post-datati.
La doglianza è infondata giacché, al di là dell'esistenza nel caso di specie di una motivazione nelle ordinanze opposte, l'obbligo della motivazione del provvedimento sanzionatorio non si estende alle questioni di diritto, quale la riconducibilità della fattispecie nell'ambito della norma ritenuta applicabile, anche se l'interessato abbia messo in discussione l'applicabilità di quest'ultima rispetto ai fatti accertati presentando scritti difensivi (così: Cass. lavoro n. 19475/2003).
7. Gli appellanti, infine, hanno lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione, quanto all'ordinanza PR_RCUTG 0046242 20180410, di pagamento della somma di € 1.068,00 anziché, come effettuato con l'ordinanza 0046239 20180410, del pagamento - C.F._2 in aumento rispetto alla violazione più grave ex art. 8 della legge n. 689/1981 – della minore somma di € 500,00.
7.1. Anche tale ultimo motivo di appello è infondato.
La doglianza, come osservato dalla appellata, è infondata giacché, in tema CP_2 di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (così, tra le altre, Cass. n. 10775/2017).
Nel caso di specie, è documentato che l'ordinanza PR_RCUTG 0046242 20180410 ha ad oggetto l'emissione, senza autorizzazione del trattario, di un assegno in data 30.7.2016, ossia in data diversa rispetto agli assegni (tutti emessi il 31.7.2016) oggetto dell'ordinanza
PR_RCUTG 0046239 20180410. pag. 6 a 7 In definitiva, non trattandosi, con riferimento alla violazione sottostante l'ordinanza
PR_RCUTG 0046242 20180410, di violazione effettuata con la medesima azione rispetto a quella sottostante l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario oggetto dell'ordinanza PR_RCUTG 0046239 20180410, non è applicabile alla stessa la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della legge n. 689 del 1981.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione della concreta attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate, tenendo conto del valore della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per imporre agli appellanti il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.. n. 115/2002.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei confronti Parte_1 Parte_1 della avverso la sentenza n. 108/2022 del Giudice di pace di Controparte_2
Reggio Calabria, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna e la alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_1 dalla liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_2 legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 7 a 7
Oggi 27 novembre 2025, innanzi al dott. Dionisio Pantano, sono comparsi: per l'avv. Nicola CUZZOCREA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Rosamaria TRIPODI per la di REGGIO CALABRIA il dott. procuratore CP_1 Persona_1 dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria
E' altresì presente ai fini della pratica forense i dott. e Persona_2 Persona_3
I difensori delle parti si riportano ai propri scritti e insistono nelle rispettive richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice, visto l'art. 437 c.p.c., invita a discutere oralmente la causa;
quindi, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da allegato provvedimento costituente parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
pag. 1 a 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2798/2022 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ) e (p. i.v.a. Parte_1 C.F._1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola CUZZOCREA appellanti contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria appellata oggetto: appello in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione conclusioni: come da verbale di udienza odierna
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria, e la Parte_1 hanno formulato opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni PR_RCUTG Parte_1
0046239 20180410 – avente ad oggetto la somma di € 3.018,00 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24 – e PR_RCUTG 0046242
20180410 – avente ad oggetto la somma di € 1.068,00 e la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per la durata di mesi 24 – chiedendone l'annullamento.
Hanno indicato i seguenti motivi di opposizione:
a) mancato rispetto del termine per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
b) nullità delle ordinanze ingiunzioni per mancanza assoluta di motivazione;
c) inesistenza nel merito della violazione contestata;
d) illegittima duplicazione delle ordinanze ingiunzioni da parte della Controparte_3
.
[...]
pag. 2 a 7 1.1. Nel giudizio di primo grado la è rimasta contumace. Controparte_2
2. Con sentenza n. 108/2022 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha rigettato le opposizioni formulate.
3.Con ricorso in appello e la hanno impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 108/2022 ritenendola illegittima per i seguenti motivi:
I) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n
241/1990; errata applicazione della normativa sul termine di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
II) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutte le eccezioni sollevate in ricorso in punto di diritto e di merito.
Hanno concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano annullate le ordinanze ingiunzioni impugnate in primo grado.
3.1. Costituendosi nel presente grado di giudizio la ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
4. Differita la trattazione della causa all'udienza odierna, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente;
quindi, all'esito della camera di consiglio è emessa la seguente sentenza.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti hanno contestato l'applicazione del principio giurisprudenziale per il quale il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è quello di cinque anni anziché quello generale previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990. Hanno evidenziato che il procedimento previsto dalla legge n.
386/1990 non consente l'esercizio di tutte quelle attività difensive previste dalla legge n.
689/1981 sicché non si rinvengono le ragioni per applicare il termine lungo di prescrizione previsto da quest'ultima disposizione.
La appellata ha rilevato, invece, che la disposizione di cui all'art. 28 della CP_2 legge n. 689/1981 costituisce norma speciale rispetto all'art. 2 della legge n. 241/1990 sicché il termine entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione è quello di cinque anni dall'accertamento della violazione.
5.1. Il motivo di appello è infondato.
Come rilevato dal Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, 'il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di pag. 3 a 7 cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile'.
La predetta disposizione, come in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte di
NE (tra le altre: Cass. n. 4363/2015; Cass. n. 31239/2021), è norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 ed è, per l'appunto, norma regolativa del procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative, sfuggendo conseguentemente alla disciplina generale in materia di procedimento amministrativo.
La Suprema Corte (tra le altre: Cass. n. 24436/2006) ha altresì puntualizzato che il termine di novanta giorni è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge n. 689/1981, avendo quest'ultima normativa carattere organico e compiuto al fine di delineare e regolamentare il procedimento contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto del termine breve previsto dalla legge n. 241/1990.
Orbene, ai sensi dell'art. 8 bis comma 4 della legge n. 386/1990, l'interessato entro trenta giorni dalla notifica degli estremi della violazione può presentare scritti difensivi e documenti che il Prefetto è chiamato, ai sensi del successivo comma 5, a valutare.
Solo in seguito a detta valutazione, il Prefetto può emettere ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma dovuta per la violazione e per le spese o con la quale dispone l'archiviazione degli atti.
In definitiva, il comma 5 dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 delinea un procedimento sanzionatorio la cui natura chiarisce e giustifica la deroga alle disposizioni in punto di termine di conclusione del procedimento previste dalla legge n. 241/1990.
Peraltro, a fugare ogni dubbio, soccorre il successivo comma 6 dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 per il quale 'si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili'.
6. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha preso in considerazione gli ulteriori motivi di opposizione, ossia, in primo luogo, il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni opposte per omessa considerazione della memoria difensiva depositata e, con motivo strettamente collegato, in quanto non ha Atenuto in considerazione che la violazione contestata non sussisteva trattandosi di assegni post datati, emessi quindi prima della revoca pag. 4 a 7 dell'autorizzazione da parte del trattario.
La ha rilevato che la motivazione dei provvedimenti può essere effettuata per CP_2 relationem qualora le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengano esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità. Ha precisato, quanto al patto di post-datazione, che detto patto non ha alcun rilievo ai sensi dell'art. 1 della legge n.
386/1990.
6.1. Anche i due esposti motivi di appello sono infondati.
In primo luogo, occorre rilevare che le ordinanze ingiunzioni fanno esplicito riferimento ai verbali di accertamento, riportano le date di emissione degli assegni in assenza di autorizzazione e le date di accertamento delle violazioni. Danno atto altresì della presentazione da parte dell'interessato degli scritti difensivi e aggiungono che l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario costituisce comportamento sanzionabile prescindendosi dall'eventuale regolarizzazione dell'obbligazione nei termini di cui all'art. 8 della legge n. 386/1990.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema
Corte, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. n.
16316/2020).
Quanto alla circostanza – asseritamente rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa - che gli assegni emessi senza autorizzazione del trattario sarebbero in realtà stati emessi (post-datati) in data anteriore alla conoscenza della revoca dell'autorizzazione, occorre richiamare, in quanto pienamente condivisibile, il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9788/2011) per il quale la responsabilità amministrativa connessa all'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario non viene meno in tali casi. Sussistono, infatti, sia l'elemento oggettivo (legato alla data di emissione riportata nel titolo) sia quello soggettivo giacché in tali casi il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione. pag. 5 a 7 Gli appellanti, nello specifico, hanno lamentato in primo grado ed hanno riproposto in sede di appello la doglianza per la quale le ordinanze ingiunzioni non contengono una motivata argomentazione in merito alla questione dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 386/1990 al caso degli assegni post-datati.
La doglianza è infondata giacché, al di là dell'esistenza nel caso di specie di una motivazione nelle ordinanze opposte, l'obbligo della motivazione del provvedimento sanzionatorio non si estende alle questioni di diritto, quale la riconducibilità della fattispecie nell'ambito della norma ritenuta applicabile, anche se l'interessato abbia messo in discussione l'applicabilità di quest'ultima rispetto ai fatti accertati presentando scritti difensivi (così: Cass. lavoro n. 19475/2003).
7. Gli appellanti, infine, hanno lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione, quanto all'ordinanza PR_RCUTG 0046242 20180410, di pagamento della somma di € 1.068,00 anziché, come effettuato con l'ordinanza 0046239 20180410, del pagamento - C.F._2 in aumento rispetto alla violazione più grave ex art. 8 della legge n. 689/1981 – della minore somma di € 500,00.
7.1. Anche tale ultimo motivo di appello è infondato.
La doglianza, come osservato dalla appellata, è infondata giacché, in tema CP_2 di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (così, tra le altre, Cass. n. 10775/2017).
Nel caso di specie, è documentato che l'ordinanza PR_RCUTG 0046242 20180410 ha ad oggetto l'emissione, senza autorizzazione del trattario, di un assegno in data 30.7.2016, ossia in data diversa rispetto agli assegni (tutti emessi il 31.7.2016) oggetto dell'ordinanza
PR_RCUTG 0046239 20180410. pag. 6 a 7 In definitiva, non trattandosi, con riferimento alla violazione sottostante l'ordinanza
PR_RCUTG 0046242 20180410, di violazione effettuata con la medesima azione rispetto a quella sottostante l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario oggetto dell'ordinanza PR_RCUTG 0046239 20180410, non è applicabile alla stessa la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della legge n. 689 del 1981.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione della concreta attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate, tenendo conto del valore della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per imporre agli appellanti il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.. n. 115/2002.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla nei confronti Parte_1 Parte_1 della avverso la sentenza n. 108/2022 del Giudice di pace di Controparte_2
Reggio Calabria, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna e la alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_1 dalla liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_2 legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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