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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/12/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5571/2024 promossa con ricorso depositato il
27/09/2024 da:
, C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
TO RA AN
ricorrente contro
C.F. Controparte_1
, con l'avv. TIROZZI MATTEO C.F._2 resistente pagina 1 di 8 avv. CUCCHETTO ALESSIA, curatrice speciale di Controparte_2
, C.F.
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia il Tribunale adito dichiarare che il sig. non è il padre del Parte_1
bambino e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
del Comune di Verona di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per parte convenuta
“Dichiarare che il signor non è il padre del minore Parte_1 Parte_1 [...]
e, conseguentemente, adottati tutti i provvedimenti di rito, ordinare al signor Persona_1
la restituzione di quanto percepito a titolo di assegno unico dalla Parte_1
nascita del minore a oggi.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la curatrice speciale del minore
“La curatrice speciale si associa alle domande congiunte delle altre parti.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.1.2024 sig. Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la moglie sig. Controparte_1
pagina 2 di 8 e il figlio minorenne Controparte_1 [...]
, rappresentato dalla curatrice speciale avv. Cucchetto, affinché si Controparte_2
accertasse e dichiarasse che egli non era il padre del minore e si adottassero tutti i provvedimenti conseguenti.
A sostegno della domanda esponeva di aver contratto matrimonio in data 14/6/2014 con la convenuta, che nel corso del matrimonio in data 8/4/2024 era nato il piccolo
[...]
, che aveva scoperto che la moglie, durante il periodo Controparte_2
in cui è rimasta incinta, aveva intrattenuto una relazione adulterina e che l'esito del successivo test genetico effettuato il 17/7/2024 d'accordo con la moglie (doc. 3 di parte ricorrente) aveva confermato l'esclusione della paternità.
Con il decreto in data 4/10/2024 era fissata l'udienza di comparizione delle parti ed era disposta la trasmissione al P.M. per il suo intervento.
La resistente si costituiva, aderendo alla domanda, confermando l'esito del test genetico eseguito privatamente;
chiedeva in via riconvenzionale la restituzione degli importi degli assegni unici percepiti dal ricorrente.
Si costituiva altresì il curatore speciale del minore, il quale chiedeva che fosse disposto un approfondimento sull'incompatibilità genetica tramite c.t.u,.
Il PM interveniva ritualmente.
La causa era istruita documentalmente e tramite espletamento di c.t.u..
All'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano quindi le conclusioni nel senso sopra riportato e discutevano oralmente.
Pregiudizialmente, sussiste la giurisdizione italiana e trova applicazione la legge italiana,
posto che il minore è cittadino italiano, come documentato dal ricorrente (doc. 7 di parte ricorrente).
pagina 3 di 8 Il ricorrente ha svolto l'azione di disconoscimento della paternità del minore
[...]
, sostenendo di aver avuto conferma di non essere il Controparte_2
padre del bambino dopo aver ricevuto l'esito del test del DNA il 17/7/2024.
La resistente ha confermato tali assunti.
Quanto alla proponibilità, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 244 c.c. come ampliati dalla sentenza n° 134 del 5-5-1985 della Corte Costituzionale che, com'è noto, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3
dell'art. 235 dello stesso codice (ossia nel caso di adulterio della moglie nel periodo compreso tra il 300° e il 180° giorno prima della nascita), che il termine di un anno per la proposizione dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio.
È bene ricordare che il termine previsto dall'art. 244 c.c. ha sì natura decadenziale, ma attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti;
ne consegue che il giudice deve accertare d'ufficio il suo rispetto, con onere della prova della tempestività a carico dell'attore (così
anche Cass. 11-2-2000 n° 1512 e Tribunale di Ancona 5-9-1994 in Gius 1995, 351 ed altresì, in parte motiva, nella sentenza della Corte Costituzionale sopra indicata).
Invero, nel caso in esame, il deposito del ricorso è immediatamente successivo all'accertamento svolto privatamente, ed in ogni caso anteriore alla scadenza di un anno dalla nascita.
La domanda attorea deve quindi essere dichiarata proponibile in quanto svolta entro il termine di decadenza.
Chiarissimi sono i risultati della prova di compatibilità genetica svolta nel contraddittorio in sede di c.t.u., che confermano quelli svolti privatamente dalle parti.
La dettagliata relazione ha infatti riportato gli esiti delle indagini, dalle quali sono emersi riscontri di incompatibilità genetica all'ipotesi che l'attore sia padre del minore;
in particolare,
la c.t.u. ha concluso che “sono emersi sedici (16) elementi di incompatibilità genetica all'ipotesi che
pagina 4 di 8 sia padre biologico di Si Parte_1 Controparte_2
esclude che sia padre biologico di Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Ciò premesso in fatto, la decisione relativa al presente procedimento non può che fondarsi su un'attenta valutazione del preminente interesse del minore all'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità ovvero al rigetto della stessa, con conservazione dello status
esistente in virtù della presunzione di paternità (art. 231 c.c.) e, quindi, della relazione di genitorialità con il padre.
Si tratta quindi di effettuare – per adoperare la terminologia ormai diffusa in giurisprudenza
– un attento e delicato bilanciamento tra il favor veritatis e il favor stabilitatis (come icasticamente definito dalla Relazione Bianca alla riforma della filiazione del 2012-2014), vale a dire tra l'interesse del minore all'affermazione e al riconoscimento della propria paternità (e dunque identità) biologica e genetica e l'interesse a mantenere, invece, una stabilità di rapporti affettivi e genitoriali già instauratisi e vissuti con il presunto padre e la famiglia in cui è inserito.
Anzitutto, il Collegio ritiene che da plurimi dati normativi, specie a seguito della riforma della filiazione apportata dal D.lgs. 154/2013, si evinca il principio secondo cui occorre valutare la corrispondenza al preminente interesse del minore di qualunque mutamento dello
status filiationis, ivi compreso quello derivante dall'accoglimento di un'azione di disconoscimento di paternità.
Anche numerosi interventi della Corte Costituzionale, pur anteriori alla riforma, confermano la necessità che il Giudice valuti la corrispondenza di qualunque azione di stato all'interesse esclusivo del minore. Già nel 1991, la Consulta ha infatti affermato che “se si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni [dopo la riforma, quattordici], la ricerca della paternità,
per quanto concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 e 274, primo comma, c.c., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello status di figlio legittimo […]: interesse che dovrà essere apprezzato dal pagina 5 di 8 giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello
status familiare del minore possa pregiudicare gli equilibri affettivi e l'educazione” (Corte
Cost. n. 429 del 1991).
Un principio di simile tenore è espresso anche dalla Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che “l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata degli individui, specie se minori, presuppone la verifica della sua necessarietà, alla luce dell'art. 8 CEDU” (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 27 gennaio 2015, ric. n. 25358/12, AD e LL c.
Italia; c. Danimarca, 21.11.1984; c. Austria, 19.10.1999). Ancora, la Corte CP_3 CP_4
Europea ha affermato l'inesistenza, alla luce della CEDU, di un diritto potestativo del padre biologico al riconoscimento e alla relazione genitoriale con il figlio, essendo invece necessario che la scelta tra l'ipotetico interesse del figlio a relazioni genitoriali conformi alla realtà
biologica e l'interesse del figlio e dei suoi familiari alla serenità della vita familiare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio non sia risolto a priori dalla legge ma, caso per caso,
dal giudice di merito (sent. X e Altri c. Austria, 19.02.2013).
Posta, dunque, la necessità di considerare come valore preminente l'interesse del minore,
occorre soffermarsi sul necessario bilanciamento tra favor veritatis e favor stabilitatis.
Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, sebbene debba ritenersi che il succedersi degli interventi della Corte Costituzionale e dello stesso legislatore segnali una progressiva e lenta affermazione del favor veritatis, anche alla luce dei progressi registratisi in ambito scientifico e tecnologico, nonché dei mutamenti normativi e nella stessa sensibilità
sociale in tema di rapporti tra cosiddetta filiazione legittima e naturale, nel senso della abolizione di pregiudizi rispetto alla seconda, comunque “rimane coessenziale all'ordinamento l'esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l'originaria impostazione legislativa, di preservare lo status di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e stabilità degli status” (così Cass.
civ. sez. I, n. 26767/2016; si vedano anche Cass. civ. sez. I, n. 8617/2017; Cass. civ. sez. I, n.
6517/2019; Cass. civ. sez. I, n. 27140/2021).
pagina 6 di 8 Inoltre, pur a fronte di un'evidente tendenza alla conformità dello status alla realtà della procreazione, la Suprema Corte ha affermato che il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi in ogni caso, atteso che secondo costante giurisprudenza l'art. 30 Cost., non ha attribuito un valore in sé preminente alla verità
biologica rispetto a quella legale, ma ha demandato al legislatore il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori costituzionali, la paternità legale rispetto a quella biologica, fissando altresì le modalità e le condizioni per far valere quest'ultima, secondo la soluzione più idonea rispetto all'interesse del figlio (da ultimo Cass. civ. sez. I, n. 8617/2017).
Ciò premesso, reputa il Collegio che nel caso in esame debba senz'altro prevalere il favor
veritatis rispetto al favor stabilitatis, posto che il minore, che ora ha un anno e all'epoca del deposito del ricorso pochi mesi, dal luglio 2024 non vive più con il ricorrente e deve pertanto presumersi che non si sia consolidata una relazione genitoriale e una stabilità di rapporto così
forte da dover essere preservata.
Valutate pertanto unitariamente le risultanze istruttorie, si reputa che la domanda meriti accoglimento, come d'altra parte richiesto anche dalla curatrice speciale del minore e dalla madre, senza opposizione del pubblico ministero.
Deve pertanto essere giudizialmente dichiarato che l'attore non è padre del minore
[...]
con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Controparte_2
comune di VERONA (luogo di nascita) di provvedere alla prescritta annotazione nel registro degli atti di nascita ai sensi dell'art. 49 lett. o) del D.P.R. 396/2000.
Va invece respinta la domanda di restituzione dell'assegno unico universale, posto che al momento del percepimento, comunque, il ricorrente era legittimato alla riscossione.
Le spese di lite relativamente a tutti i rapporti processuali vanno integralmente compensate,
in ragione dell'assenza di opposizione, della necessità dell'accertamento giudiziale vertente su questione non disponibile e dell'assenza di significativa attività difensiva sulla domanda riconvenzionale respinta.
pagina 7 di 8 Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti (con esclusione del minore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'azione, dichiara che il sig. Parte_1
non è padre del minore ,
[...] Controparte_2
nato a [...] l'[...];
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA di procedere alle annotazioni sui registri (atto di nascita n. 206 Parte I anno 2024 del Comune di Verona);
3) respinge la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dalla resistente;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti con esclusione del minore.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5571/2024 promossa con ricorso depositato il
27/09/2024 da:
, C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
TO RA AN
ricorrente contro
C.F. Controparte_1
, con l'avv. TIROZZI MATTEO C.F._2 resistente pagina 1 di 8 avv. CUCCHETTO ALESSIA, curatrice speciale di Controparte_2
, C.F.
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia il Tribunale adito dichiarare che il sig. non è il padre del Parte_1
bambino e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
del Comune di Verona di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per parte convenuta
“Dichiarare che il signor non è il padre del minore Parte_1 Parte_1 [...]
e, conseguentemente, adottati tutti i provvedimenti di rito, ordinare al signor Persona_1
la restituzione di quanto percepito a titolo di assegno unico dalla Parte_1
nascita del minore a oggi.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la curatrice speciale del minore
“La curatrice speciale si associa alle domande congiunte delle altre parti.”
Per il Pubblico Ministero
“Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.1.2024 sig. Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la moglie sig. Controparte_1
pagina 2 di 8 e il figlio minorenne Controparte_1 [...]
, rappresentato dalla curatrice speciale avv. Cucchetto, affinché si Controparte_2
accertasse e dichiarasse che egli non era il padre del minore e si adottassero tutti i provvedimenti conseguenti.
A sostegno della domanda esponeva di aver contratto matrimonio in data 14/6/2014 con la convenuta, che nel corso del matrimonio in data 8/4/2024 era nato il piccolo
[...]
, che aveva scoperto che la moglie, durante il periodo Controparte_2
in cui è rimasta incinta, aveva intrattenuto una relazione adulterina e che l'esito del successivo test genetico effettuato il 17/7/2024 d'accordo con la moglie (doc. 3 di parte ricorrente) aveva confermato l'esclusione della paternità.
Con il decreto in data 4/10/2024 era fissata l'udienza di comparizione delle parti ed era disposta la trasmissione al P.M. per il suo intervento.
La resistente si costituiva, aderendo alla domanda, confermando l'esito del test genetico eseguito privatamente;
chiedeva in via riconvenzionale la restituzione degli importi degli assegni unici percepiti dal ricorrente.
Si costituiva altresì il curatore speciale del minore, il quale chiedeva che fosse disposto un approfondimento sull'incompatibilità genetica tramite c.t.u,.
Il PM interveniva ritualmente.
La causa era istruita documentalmente e tramite espletamento di c.t.u..
All'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano quindi le conclusioni nel senso sopra riportato e discutevano oralmente.
Pregiudizialmente, sussiste la giurisdizione italiana e trova applicazione la legge italiana,
posto che il minore è cittadino italiano, come documentato dal ricorrente (doc. 7 di parte ricorrente).
pagina 3 di 8 Il ricorrente ha svolto l'azione di disconoscimento della paternità del minore
[...]
, sostenendo di aver avuto conferma di non essere il Controparte_2
padre del bambino dopo aver ricevuto l'esito del test del DNA il 17/7/2024.
La resistente ha confermato tali assunti.
Quanto alla proponibilità, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 244 c.c. come ampliati dalla sentenza n° 134 del 5-5-1985 della Corte Costituzionale che, com'è noto, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3
dell'art. 235 dello stesso codice (ossia nel caso di adulterio della moglie nel periodo compreso tra il 300° e il 180° giorno prima della nascita), che il termine di un anno per la proposizione dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio.
È bene ricordare che il termine previsto dall'art. 244 c.c. ha sì natura decadenziale, ma attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti;
ne consegue che il giudice deve accertare d'ufficio il suo rispetto, con onere della prova della tempestività a carico dell'attore (così
anche Cass. 11-2-2000 n° 1512 e Tribunale di Ancona 5-9-1994 in Gius 1995, 351 ed altresì, in parte motiva, nella sentenza della Corte Costituzionale sopra indicata).
Invero, nel caso in esame, il deposito del ricorso è immediatamente successivo all'accertamento svolto privatamente, ed in ogni caso anteriore alla scadenza di un anno dalla nascita.
La domanda attorea deve quindi essere dichiarata proponibile in quanto svolta entro il termine di decadenza.
Chiarissimi sono i risultati della prova di compatibilità genetica svolta nel contraddittorio in sede di c.t.u., che confermano quelli svolti privatamente dalle parti.
La dettagliata relazione ha infatti riportato gli esiti delle indagini, dalle quali sono emersi riscontri di incompatibilità genetica all'ipotesi che l'attore sia padre del minore;
in particolare,
la c.t.u. ha concluso che “sono emersi sedici (16) elementi di incompatibilità genetica all'ipotesi che
pagina 4 di 8 sia padre biologico di Si Parte_1 Controparte_2
esclude che sia padre biologico di Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Ciò premesso in fatto, la decisione relativa al presente procedimento non può che fondarsi su un'attenta valutazione del preminente interesse del minore all'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità ovvero al rigetto della stessa, con conservazione dello status
esistente in virtù della presunzione di paternità (art. 231 c.c.) e, quindi, della relazione di genitorialità con il padre.
Si tratta quindi di effettuare – per adoperare la terminologia ormai diffusa in giurisprudenza
– un attento e delicato bilanciamento tra il favor veritatis e il favor stabilitatis (come icasticamente definito dalla Relazione Bianca alla riforma della filiazione del 2012-2014), vale a dire tra l'interesse del minore all'affermazione e al riconoscimento della propria paternità (e dunque identità) biologica e genetica e l'interesse a mantenere, invece, una stabilità di rapporti affettivi e genitoriali già instauratisi e vissuti con il presunto padre e la famiglia in cui è inserito.
Anzitutto, il Collegio ritiene che da plurimi dati normativi, specie a seguito della riforma della filiazione apportata dal D.lgs. 154/2013, si evinca il principio secondo cui occorre valutare la corrispondenza al preminente interesse del minore di qualunque mutamento dello
status filiationis, ivi compreso quello derivante dall'accoglimento di un'azione di disconoscimento di paternità.
Anche numerosi interventi della Corte Costituzionale, pur anteriori alla riforma, confermano la necessità che il Giudice valuti la corrispondenza di qualunque azione di stato all'interesse esclusivo del minore. Già nel 1991, la Consulta ha infatti affermato che “se si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni [dopo la riforma, quattordici], la ricerca della paternità,
per quanto concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 e 274, primo comma, c.c., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello status di figlio legittimo […]: interesse che dovrà essere apprezzato dal pagina 5 di 8 giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello
status familiare del minore possa pregiudicare gli equilibri affettivi e l'educazione” (Corte
Cost. n. 429 del 1991).
Un principio di simile tenore è espresso anche dalla Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che “l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata degli individui, specie se minori, presuppone la verifica della sua necessarietà, alla luce dell'art. 8 CEDU” (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 27 gennaio 2015, ric. n. 25358/12, AD e LL c.
Italia; c. Danimarca, 21.11.1984; c. Austria, 19.10.1999). Ancora, la Corte CP_3 CP_4
Europea ha affermato l'inesistenza, alla luce della CEDU, di un diritto potestativo del padre biologico al riconoscimento e alla relazione genitoriale con il figlio, essendo invece necessario che la scelta tra l'ipotetico interesse del figlio a relazioni genitoriali conformi alla realtà
biologica e l'interesse del figlio e dei suoi familiari alla serenità della vita familiare all'interno della famiglia fondata sul matrimonio non sia risolto a priori dalla legge ma, caso per caso,
dal giudice di merito (sent. X e Altri c. Austria, 19.02.2013).
Posta, dunque, la necessità di considerare come valore preminente l'interesse del minore,
occorre soffermarsi sul necessario bilanciamento tra favor veritatis e favor stabilitatis.
Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, sebbene debba ritenersi che il succedersi degli interventi della Corte Costituzionale e dello stesso legislatore segnali una progressiva e lenta affermazione del favor veritatis, anche alla luce dei progressi registratisi in ambito scientifico e tecnologico, nonché dei mutamenti normativi e nella stessa sensibilità
sociale in tema di rapporti tra cosiddetta filiazione legittima e naturale, nel senso della abolizione di pregiudizi rispetto alla seconda, comunque “rimane coessenziale all'ordinamento l'esigenza di un bilanciamento, in quanto il superamento della finalità, che permeava l'originaria impostazione legislativa, di preservare lo status di figlio legittimo non elide la necessità di garantire i valori inerenti alla certezza e stabilità degli status” (così Cass.
civ. sez. I, n. 26767/2016; si vedano anche Cass. civ. sez. I, n. 8617/2017; Cass. civ. sez. I, n.
6517/2019; Cass. civ. sez. I, n. 27140/2021).
pagina 6 di 8 Inoltre, pur a fronte di un'evidente tendenza alla conformità dello status alla realtà della procreazione, la Suprema Corte ha affermato che il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi in ogni caso, atteso che secondo costante giurisprudenza l'art. 30 Cost., non ha attribuito un valore in sé preminente alla verità
biologica rispetto a quella legale, ma ha demandato al legislatore il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori costituzionali, la paternità legale rispetto a quella biologica, fissando altresì le modalità e le condizioni per far valere quest'ultima, secondo la soluzione più idonea rispetto all'interesse del figlio (da ultimo Cass. civ. sez. I, n. 8617/2017).
Ciò premesso, reputa il Collegio che nel caso in esame debba senz'altro prevalere il favor
veritatis rispetto al favor stabilitatis, posto che il minore, che ora ha un anno e all'epoca del deposito del ricorso pochi mesi, dal luglio 2024 non vive più con il ricorrente e deve pertanto presumersi che non si sia consolidata una relazione genitoriale e una stabilità di rapporto così
forte da dover essere preservata.
Valutate pertanto unitariamente le risultanze istruttorie, si reputa che la domanda meriti accoglimento, come d'altra parte richiesto anche dalla curatrice speciale del minore e dalla madre, senza opposizione del pubblico ministero.
Deve pertanto essere giudizialmente dichiarato che l'attore non è padre del minore
[...]
con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del Controparte_2
comune di VERONA (luogo di nascita) di provvedere alla prescritta annotazione nel registro degli atti di nascita ai sensi dell'art. 49 lett. o) del D.P.R. 396/2000.
Va invece respinta la domanda di restituzione dell'assegno unico universale, posto che al momento del percepimento, comunque, il ricorrente era legittimato alla riscossione.
Le spese di lite relativamente a tutti i rapporti processuali vanno integralmente compensate,
in ragione dell'assenza di opposizione, della necessità dell'accertamento giudiziale vertente su questione non disponibile e dell'assenza di significativa attività difensiva sulla domanda riconvenzionale respinta.
pagina 7 di 8 Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti (con esclusione del minore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'azione, dichiara che il sig. Parte_1
non è padre del minore ,
[...] Controparte_2
nato a [...] l'[...];
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA di procedere alle annotazioni sui registri (atto di nascita n. 206 Parte I anno 2024 del Comune di Verona);
3) respinge la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dalla resistente;
4) dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti con esclusione del minore.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8