TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1829/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Dionisio Via;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le due ordinanze ingiunzione n. OI-001188331 e n. OI-001187957, notificate rispettivamente il 28 ed il 16 gennaio 2023, contestando la fondatezza delle pretese sanzionatorie dell e chiedendo, oltre all'annullamento degli atti impugnati, anche la CP_1 condanna dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 l' dando atto CP_1 dell'intervenuto annullamento in autotutela delle due ordinanze, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, con il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la regolamentazione delle spese giudiziali come per legge (cfr. memoria).
All'udienza del 21 marzo 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l' da parte sua, ne ha chiesto la compensazione (cfr. verbale). CP_1
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate in dispositivo, però, in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la pretesa avversaria e provveduto all'adempimento della propria obbligazione). Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, visto che egli ha dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
La domanda ex art. 96 c.p.c., invece, non merita di trovare accoglimento perché la ricorrente vittoriosa non ha dimostrato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Dionisio Via, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultimo, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1829/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Dionisio Via;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le due ordinanze ingiunzione n. OI-001188331 e n. OI-001187957, notificate rispettivamente il 28 ed il 16 gennaio 2023, contestando la fondatezza delle pretese sanzionatorie dell e chiedendo, oltre all'annullamento degli atti impugnati, anche la CP_1 condanna dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 l' dando atto CP_1 dell'intervenuto annullamento in autotutela delle due ordinanze, ha chiesto che venga
1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, con il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e la regolamentazione delle spese giudiziali come per legge (cfr. memoria).
All'udienza del 21 marzo 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l' da parte sua, ne ha chiesto la compensazione (cfr. verbale). CP_1
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate in dispositivo, però, in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la pretesa avversaria e provveduto all'adempimento della propria obbligazione). Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, visto che egli ha dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
La domanda ex art. 96 c.p.c., invece, non merita di trovare accoglimento perché la ricorrente vittoriosa non ha dimostrato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Dionisio Via, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultimo, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2