Articolo 1 della Legge 16 luglio 1994, n. 453
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21 luglio 1994
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187 .
Entrata in vigore il 21 luglio 1994
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