Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187 .