Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 28/04/2025 al n. 2173/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ORLANDI PAOLA, elettivamente domiciliata in PIAZZA GENERALE
ORLANDI 3/B 46040 CASTELLARO LAGUSELLO-MONZAMBANO presso lo studio dell'avv. ORLANDI PAOLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. ORLANDI CP_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GENERALE ORLANDI 3/B
46040 CASTELLARO LAGUSELLO-MONZAMBANO presso lo studio dell'avv. ORLANDI PAOLA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) AFFIDO Parte_1 CP_1 Pt_2
MINORE E SUA RESIDENZA ANAGRAFICA
Confermarsi l'affido del figlio minore nato a [...]_1
(MN) il 01/01/2009 ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con gestione ordinaria disgiunta e con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre nell'abitazione sita in Marmirolo (MN)
Via Cesare Battisti n. 34, già casa coniugale;
2) RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità del figlio,
della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando il figlio si trova presso di sé,
tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dal figlio stesso.
3) CASA CONIUGALE
Confermarsi alla Sig.ra l'assegnazione della casa coniugale Parte_1
sita in Marmirolo (MN) Via Cesare Battisti n. 34, di esclusiva proprietà di suo padre.
4) FREQUENTAZIONI DEL FIGLIO SA CON I GENITORI
pagina 2 di 9 è iscritto al secondo anno dell'Istituto Tecnico Settore Persona_1
Tecnologico E. Fermi di Mantova, con orari scolastici dal lunedì al sabato mattina compreso.
Le Parti richiamano il Piano Genitoriale allegato e sottoscritto (DOC. 15),
quale parte integrante del ricorso imtroduttivo.
A fronte del trasferimento del padre in provincia di Lucca, e CP_1
considerato l'orario scolastico, vivrà prevalentemente con la madre Per_1
che avrà cura di occuparsi di tutte le sue quotidiane esigenze.
, salvo diversi accordi e compatibilmente con i suoi impegni Per_1
sportivi e con gli impegni lavorativi dei genitori, trascorrerà con il padre: un fine settimana ogni tre settimane, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera dopo la cena;
le vacanze di Carnevale;
le vacanze di Pasqua;
una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno con la madre,
facendo scegliere ad il luogo ove trascorrere il suo compleanno in Per_1
data 01 gennaio;
nel periodo estivo fino a quattro settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio.
In base al tempo di frequentazione e tenendo conto delle ore di viaggio per andare da Marmirolo (MN) a Pescaglia (LU) e ritorno, sarà valutato di volta in volta se vedrà il Firmato Da: Emesso Da: Per_1 Email_1
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: C.F._3
padre presso e nell'abitazione della nonna paterna in Volta Mantovana (MN)
Via Custoza n. 38, ovvero presso l'abitazione del padre in Toscana.
In ogni caso i genitori concordano che: nei viaggi di trasferimento dalla casa della madre alla casa del padre, il minore dovrà essere Per_1
accompagnato da un adulto sino al compimento della sua maggiore età; i costi del viaggio saranno ad esclusivo carico del padre.
pagina 3 di 9 5) MANTENIMENTO DEL MINORE e A.U.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta), rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026.
I genitori provvedono per il resto al mantenimento diretto del figlio minore quando lo stesso sarà presso l'uno o l'altro. Per_1
L'assegno unico universale rimarrà in capo esclusivamente alla madre, anche quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore.
6) SPESE STRAORDINARIE MINORE
Le spese straordinarie del figlio minore sono suddivise al 50% tra i Per_1
genitori secondo il seguente schema adottato dal Tribunale di Mantova:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) Spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti e cura in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
pagina 4 di 9 B) Spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad Firmato Da: Emesso Da: Email_1
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 25c68d
un'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per le sedi di studi (anche universitari) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'Istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby-sitter rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività
didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la pagina 5 di 9 retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di scrizione ai relativi esami).
D) Spese per il vestiario
I genitori convengono che tutte le spese per i capi di vestiario saranno da suddividere nella misura del 50%; tuttavia, per l'acquisto di scarpe, capi spalla,
felpe e jeans, ossia per i capi dal valore più ingente, ciascun genitore chiederà
preventivamente il consenso all'altro genitore per ogni spesa superiore ad €
100,00 (cento=) per ogni capo acquistato.
E) Altre spese
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria:
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato pre-scuola,
post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o pagina 6 di 9 dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione;
attività sportive;
ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
etc….
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
7) ASSEGNO DIVORZILE
Le Parti riconoscono e convengono che in considerazione dei loro rapporti durante il matrimonio nessun assegno divorzile è reciprocamente dovuto.
8) ALTRE PATTUIZIONI
Le Parti convengono di avere già regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e danno atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente per qualsiasi motivo riconducibile al loro matrimonio e alla separazione.
9) SPESE LEGALI
Le spese legali vengono equamente suddivise al 50% tra le Parti.
10) ANNOTAZIONE SENTENZA DI DIVORZIO DEI CONIUGI
Le Parti chiedono ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Marmirolo (MN) l'annotazione dell'emananda sentenza.
11) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le Parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/03/2003 nel pagina 7 di 9 (MN), che sarà emessa dal Tribunale di Parte_3
Mantova in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque alcuna impugnazione”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MARMIROLO in data 22/03/2003
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2,
Parte 2, serie A Ufficio 1, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la pagina 8 di 9 collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARMIROLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte
2, serie A Ufficio 1, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 29/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9