Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 5029/2021
Oggi 17 aprile 2025 dinanzi al giudice dott. Stefania Ietti viene chiamata la causa R.G. N. 5029/2021
E' presente in modalità telematica il difensore di parte convenuta, il quale ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
questo giudice decide la controversia dando lettura della seguente sentenza ex art. 429
c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 5029/2021
TRA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
(C.F. e P.I. rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Florio e P.IVA_1
Guido Simonetti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Ottaviano
(NA), alla via Viale Elena – Palazzo Duraccio – n. 12, come da procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dal dott. Modestino Peluso, con domicilio eletto presso l'Ufficio, come da delega in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex lege 689/1981
quale rappresentante p.t. della proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 645/2024 477/2021 emessa dall' Controparte_2
Resisteva in giudizio l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle avversarie domande.
Con In punto di fatto, in data 11.1.2018 i funzionari dell' di effettuavano CP_2
un accesso ispettivo presso la sede della sita San Controparte_1
Giuseppe Vesuviano alla Via Croce Rossa n. 97, esercente attività di caffetteria/pasticceria.
Nel corso dell'accesso ispettivo veniva trovata intenta a svolgere l'attività di banconista, al banco dolci, la sig. che sentita in pari data, Testimone_1
dichiarava di essere al suo primo giorno di lavoro alle dipendenza della
[...]
senza ancora avere ricevuto regolare lettera di assunzione. Controparte_1
Il verbale di accertamento prot. n. 1164 del 7.3.2018 veniva notificato alla in proprio e nella qualità, in data 8.3.2018; il rapporto n. Parte_1
NA 00000/2018-787-01-R01 veniva redatto il 16.9.2020 e stante il mancato
Con versamento della sanzione inflitta, pari ad € 1.500,00, in data 30.1.2021 l' di notificava l'ordinanza ingiunzione n. 477/2021 per la somma di € CP_2
3.150,00.
In via preliminare, deve ritenersi la legittimazione attiva della
[...]
in quanto la società risulta essere destinataria dell'ingiunzione Controparte_1
opposta quale obbligata in solido con la Parte_1
Va rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 28 della Legge n. 689/1981.
Il temine per la notifica dell'ordinanza ingiunzione stabilito dall'art. 28 della menzionata legge, dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, fatti salvi gli atti interruttivi.
La contestazione è del 11.1.2018, il verbale di accertamento è stato notificato il
8.3.2018: atteso che tale atto interrompe la prescrizione, la stessa non è dunque maturata poiché l'ordinanza-ingiunzione n. 477/2021 del 24/6/2021 è stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale alla sig.ra Parte_1
in data 30.6.2021 ed alla in data 1.7.2021.
[...] Controparte_1
Il vizio contestato in ricorso di difetto di motivazione è inesistente. Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del
1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Ebbene, nel caso in esame non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione, perché la stessa indica la condotta illecita contestata, il nominativo del lavoratore coinvolto, le norme violate e la sanzione in concreto applicata.
Come si può agevolmente notare, l'ordinanza contiene tutti gli elementi necessari a stabilire per quali motivi è stata applicata la sanzione, con conseguente possibilità delle ingiunte di difendersi nel merito dell'accusa.
Inoltre, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ispettiva comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un.,
n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del
21/05/2018).
A questo punto occorre passare al merito dell'opposizione.
In effetti, nel corso dell'ispezione, la sig. non rilasciò Parte_1 alcuna dichiarazione, mentre è pacifico che l'assunzione avvenne il 15.1.2018 con decorrenza 11.1.2018. Ciò significa che sebbene al momento dell'accesso ispettivo non vi era stata comunicazione è certo che le opponenti hanno provveduto a regolarizzare l'assunzione. Siccome la regolarizzazione è poi intervenuta con l'invio della comunicazione dell'assunzione in data 15.1.2018, con indicazione dell'inizio del rapporto di lavoro in data 11.1.2018, l'illecito contestato non è venuto in essere.
Inoltre, la sanzione non può essere fondata su quanto dichiarato dalla lavoratrice perché la condotta illecita non era ancora stata commessa e le spiegazioni sono state fornite in un momento in cui il datore non aveva ponderato tutte le possibilità a sua disposizione per procedere alla regolarizzazione del rapporto.
In conclusione, la condotta illecita contestata non si è verificata, in quanto con l'invio della comunicazione del 15.1.2018 il datore ha regolarizzato il rapporto di lavoro.
Da quanto precede deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della novità della questione trattata e dello sforzo difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 477/2021 del 24.6.2021, emessa dall' nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e della
[...] Controparte_1
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Nola, lì 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti