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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 9640 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Pieraldo Capogna e Teresanna Virgilio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 5/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 la ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti” per n. 334 giorni in relazione agli anni Cont scolastici 2020/2021 e 2021/2022, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001, e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento delle differenze retributive determinate sulla base delle tabelle stipendiali annesse ai CCNL Scuola, pari ad € 1.943,88.
Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa
Cont alle dipendenze del come docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per gli
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aa.ss. 2020-2021 e 2021/2022 per n. complessivi 334 giorni;
di non aver mai ricevuto, durante lo svolgimento degli incarichi, la voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo di valorizzare la funzione svolta dai docenti ed è corrisposta a tutti i supplenti annuali;
di avere diritto al pagamento della somma spettante in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della “retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_1
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, nei cui confronti il ricorso è CP_1
stato ritualmente notificato e per il quale nessuno si è costituito in giudizio.
Ciò detto, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività
Cont lavorativa in favore del svolta dalla parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati).
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del
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principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti.
Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai Giudici di Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del 1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n. 1900/2020.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2020-2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 e, conseguentemente, il va condannato Controparte_1 al relativo pagamento, che va determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce
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moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
19/12/2024 da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 nonché dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_4
1) dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) accoglie la domanda e, accertato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione Cont professionale docenti” in relazione agli incarichi indicati in parte motiva, condanna il al pagamento di tale voce retributiva, che va determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
Cont 3) condanna il al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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