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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/08/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Il Tribunale Ordinario di Rieti, composto dai magistrati
Dott. RO ON - Presidente rel. est.
Dott.ssa Giorgia BOVA - Giudice
Dott.ssa Roberta DELLA FINA - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31-1/2024 r.g. promosso da
– C.F./P.IVA n. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fontirossi del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in 00065 Fiano Romano (RM), Via
CO MI n. 19
Resistente contumace
1 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti della società
[...]
Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e decreto di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I. alla società effettuata mediante inserimento del ricorso e del decreto di convocazione delle parti nell'area web prevista da tale disposizione;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha sede in Fiano Romano;
rilevato che parte ricorrente ha dimostrato che il soggetto in relazione al quale chiede la liquidazione giudiziale è un imprenditore collettivo (v. visura camerale) e che versa in uno stato di insolvenza strutturale;
rilevato che, in particolare, con riguardo a tale stato, risulta significativo evidenziare che:
- anzitutto il creditore ricorrente vanta un credito di € 7.329,00 sancito dal decreto ingiuntivo n. 2471/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Lucca e tale obbligazione non è stata estinta nonostante il tempo trascorso e nonostante sia esigua (circa un anno dall'emissione della fattura);
- l'INPS vanta un credito nei confronti della società resistente di oltre
1.366,00 euro (v. certificazione dei debiti contributivi rilasciata dall'INPS su richiesta officiosa di questo Tribunale);
- l' ha emesso cartelle per recuperare crediti per un Controparte_2 importo complessivo superiore ad € 200.000,00 (v. certificazione rilasciata da su richiesta officiosa di questo Controparte_2
Tribunale);
- dunque la pluralità dei debiti anche nei confronti dell'Ente previdenziale e nei confronti dell'Erario, consacrati in cartelle
2 esattoriali particolarmente numerose, in uno con la vista incapacità della società resistente di estinguere il pur non consistente debito nei confronti della parte ricorrente, sono elementi tutti che consentono di escludere che il mancato pagamento sia dipeso da ragioni diverse dall'impotenza economica della società (ad es. la volontà di non pagare determinate pretese creditore in ragione della convinzione, condivisibile o no, che non fossero fondate;
del resto, la parte resistente non ha né allegato, né documentato di aver proposto opposizione avverso tali cartelle previdenziali o esattoriali);
- la società resistente non deposita bilanci fin dal 2018: rilevato poi che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, trattandosi di imprenditore il quale non possiede i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per essere considerato piccolo imprenditore secondo l'accezione del C.C.I. e neppure l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga alla liquidazione giudiziale;
considerato infatti, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. All'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (art.1 I. fall), o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento” (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016); rilevato che tale prova nel caso di specie non è stata fornita dal debitore, stante l'assenza dei bilanci (quantomeno) degli ultimi tre anni e la mancata
3 produzione di altri equivalenti documenti – ove esistenti – comprovanti il mancato raggiungimento delle soglie previste dalle disposizioni sopra citate;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
.IVA in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, corrente in 00065 Fiano Romano (RM), Via CO MI n. 19 nomina il dott. RO ON Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore con invito ad accettare l'incarico entro 2 giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
4 ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14.1.2026 ore 9:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
invita il Curatore, in ogni caso, se sussistono i presupposti per non farsi luogo all'accertamento del passivo ex art. 209 C.C.I.I. formulando in tal caso l'istanza prevista da tale disposizione;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le
5 comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146, DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Rieti nella camera di consiglio dell'1 agosto 2025
Il Presidente rel. est.
RO ON
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