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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1049/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1049/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Stefania De Parte_1 C.F._1
Simoni
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv. A. De Carolis Ginanneschi P.IVA_1
CONVENUTA
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Amerini Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per ivi Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data
21.11. 2018 in Grosseto, Loc. Rugginosa, via Aurelia Nord, 217/A; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) che il giorno 21/11/18 si sarebbe recata per acquisti presso la sita in Grosseto, Loc. Rugginosa, via Aurelia Nord, Controparte_1
217/A; (ii) che varcato l'ingresso della suddetta farmacia, la Sig.ra sarebbe scivolata Parte_1 cadendo rovinosamente a terra, a causa del pavimento bagnato e scivoloso del locale;
(iii) che la pagina 1 di 9 presenza a terra del liquido non sarebbe stata visibile, né sarebbe stata in alcun modo segnalata, né vi sarebbe stato all'interno della struttura alcun sistema di sicurezza antiscivolo idoneo a impedire la caduta degli avventori dell'esercizio commerciale;
(iv) che a causa del sinistro, la sarebbe Parte_1 stata trasferita, a mezzo autoambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto, dove le sarebbero state diagnosticate gravissime lesioni multiple;
(v) che le lesioni residuate sarebbero ascrivibili a responsabilità esclusiva della convenuta, quale custode dell'area ove si verificò il sinistro.
Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in Euro 250.000,00, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.09.2020 si è costituita in giudizio la
[...] chiedendo preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_1
Compagnia quale proprio assicuratore per la responsabilità civile;
nel Controparte_2 merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della stessa attrice nella causazione del sinistro;
per l'effetto, ha chiesto respingersi integralmente la domanda attrice;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, chiedendo proporzionalmente ridursi l'importo del risarcimento richiesto e comunque riducendo le pretese attoree a quanto risulterà di giustizia;
in ogni caso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta ad essere manlevata da parte di dalle somme eventualmente riconosciute a parte Controparte_2 attrice a titolo di risarcimento, al netto della franchigia di polizza;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata dal precedente Istruttore la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 02.03.2021 si è costituita in giudizio , non contestando l'operatività del Controparte_2 rapporto assicurativo ma deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della propria assicurata;
in ogni caso, ha chiesto contenersi l'importo del risarcimento eventualmente a carico di tenendo conto del prevalente concorso di colpa Controparte_2 attribuibile al fatto negligente della parte attrice, liquidando il danno per la parte effettivamente correlata all'evento storico presupposto e non anche per le complicazioni eventualmente prodotte dalla inadeguatezza delle cure somministrate alla vittima dal servizio sanitario;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 14.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva la vicenda di specie deve essere inquadrata nell'ambito d'operatività della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che si fonda non già su un comportamento pagina 2 di 9 od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa, che deve costituire fattore eziologicamente rilevante (come concausa ovvero condizione esclusiva) dell'evento di danno occorso (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI-III, ord., 30 ottobre 2018, n. 27724).
Ciò posto, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le pagina 3 di 9 volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività pagina 4 di 9 a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, va esaminato l'esito dell'istruttoria.
Il primo teste escusso (figlio dell'attrice), ha reso dichiarazioni solo parzialmente Testimone_1 fruibili ai fini dell'accertamento delle responsabilità per l'incidente occorso all'attrice, non avendo, come dallo stesso riferito, assistito direttamente all'incidente.
Il teste ha in particolare riferito di ricordare un incidente occorso alla madre, senza tuttavia collocare l'evento temporalmente, precisando di non essere stato presente al momento della caduta e di aver incontrato la “direttamente in ospedale” (cfr. verbale del 1.02.2023). Parte_1
Il teste ha poi riferito di aver visto “delle registrazioni delle telecamere poste all'ingresso della farmacia dopo qualche giorno”, registrazioni mostrate dal proprietario della farmacia, dalle quali avrebbe potuto vedere che la madre, “una volta entrata nella Farmacia, dopo due passi, scivolò a terra”, precisando poi che “da tali registrazioni poté notare “che non c'erano tappeti antiscivolo”, che poteva “vedersi il pavimento bagnato”, essendo “visibile un riflesso tipico dell'acqua” e di ricordare “che non vi era nemmeno un cartello “pavimento scivoloso” (cfr. verbale del 1.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo all'ingresso della farmacia, il teste, dopo aver visionato la fotografia n. 5 in produzione parte convenuta, ha riferito che, sulla base delle registrazioni da lui visionate, il tappeto visibile nella medesima foto non era presente, precisando che la cadde Parte_1
“un po' più avanti rispetto a dove si vede il tappeto, che comunque al momento della caduta”, sulla base dei video visionati, “non c'era” (cfr. verbale del 1.02.2023).
La seconda teste (compagna del figlio dell'attrice , ha Testimone_2 Testimone_1 anch'essa reso dichiarazioni solo parzialmente fruibili ai fini dell'accertamento delle responsabilità per l'incidente occorso all'attrice, non avendo, come dalla stessa teste riferito, assistito direttamente all'incidente.
pagina 5 di 9 La teste ha in particolare dichiarato di ricordare un incidente occorso alla senza tuttavia Parte_1 collocare l'evento temporalmente in maniera precisa, riferendo di non essere stata presente al momento della caduta (cfr. verbale del 1.02.2023).
La teste ha poi riferito, come il di aver visto “delle registrazioni delle telecamere poste Tes_1 all'ingresso della farmacia dopo qualche giorno”, registrazioni mostrate dal proprietario della farmacia, dalle quali avrebbe potuto vedere che la “una volta entrata nella Farmacia, dopo due passi, Parte_1 scivolò a terra”, dichiarando poi che da tali registrazioni poté notare “che non c'erano tappeti antiscivolo” e nemmeno un cartello “pavimento scivoloso”, precisando poi di ricordare “che il pavimento dal video sembrava lucido” (cfr. verbale del 1.02.2023).
Quanto al terzo teste (coniuge in regime di comunione legale della Dott.ssa Testimone_3 CP_1
socia della società convenuta), in ragione della sua qualità e dell'evidente interesse nella causa,
[...] ne va in questa sede ribadita l'incapacità a testimoniare, come del resto già rilevato in occasione dell'udienza del 1.02.2023 (cfr. verbale del 1.02.2023).
Il quarto teste (indifferente alle parti), rendendo una dichiarazione coerente e priva di Testimone_4 contraddizioni intrinseche, nel confermare il fatto storico del sinistro, pur non ricordando la data precisa, ha riferito che, il giorno dell'incidente, si trovava “seduto all'interno della farmacia in attesa di essere servito” quando udì “un tonfo” ed, alzandosi dalla sedia, vide “una signora che era caduta a terra”, precisando di ricordare “che la signora era caduta sul pavimento all'interno della farmacia”, confermando poi che in quella data aveva piovuto e stava piovendo copiosamente (cfr. verbale del
28.11.2023).
Il teste ha poi riferito che all'ingresso della farmacia, il giorno della caduta della signora, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta), che “il pavimento non era bagnato”, precisando di ricordare “bene tale circostanza” in quanto, dopo essere andato a vedere la signora ed essere tornato indietro al suo posto, notò “che il pavimento era normalissimo e non era bagnato” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il teste non è poi stato in grado di riferire se la Signora entrò in farmacia senza sostare sul Parte_1 tappeto all'ingresso, avendo dichiarato che dal punto in cui si trovava seduto “non poteva vedere l'ingresso dei clienti nella farmacia” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Lo stesso teste ha poi riferito di non aver visto alcuna registrazione dell'accaduto, dichiarando comunque di ricordare “che vi era un tappeto all'ingresso e che il pavimento era asciutto”, precisando poi di non saper dire “se il tappeto fosse tecnicamente antiscivolo” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il quinto teste (dipendente della ) rendendo una Testimone_5 Controparte_1 dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, nel confermare il fatto storico del sinistro, pagina 6 di 9 pur non ricordando la data precisa, ha riferito che, il giorno dell'incidente, si trovava “all'interno della farmacia in questione come dipendente, precisamente dietro al bancone”, e di ricordare “che quel giorno una signora cadde sul pavimento”, precisando di non averla vista cadere “mentre perdeva l'equilibrio” ma “di aver visto il video della videosorveglianza della farmacia”, confermando poi che in quella data era una giornata molto piovosa (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il teste ha poi riferito che all'ingresso della farmacia, “il giorno della caduta della signora ed in verità ogni giorno dell'anno”, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta) e che
“il pavimento era asciutto”, precisando di ricordare (i) “di aver visto il video dell'impianto di sorveglianza”, video dal quale avrebbe visto l'attrice entrare e poi scivolare “sull'anca destra”; (ii) “che la signora era scivolata sul pavimento”; (iii) di ricordare che “in quel punto esatto il pavimento era asciutto” e che il tappeto in questione copriva “tutto l'ingresso”, facendo sì che “i clienti che entravano nella farmacia ci dovevano passare per forza” (cfr. verbale del 28.11.2023).
A domanda specifica, il teste ha poi ribadito che “il pavimento era asciutto, anche nel punto in cui la signora cadde”, come poté “constatare nell'immediatezza”, che “subito dopo la caduta della signora andò a prestare soccorso, verificando “che il pavimento non era bagnato” e precisando “di aver controllato che il pavimento non era bagnato né dove la signora cadde né all'ingresso” (cfr. verbale del
28.11.2023).
Ebbene, alla luce di tale quadro probatorio, deve osservarsi che non risulta raggiunta la prova della responsabilità della convenuta in relazione al sinistro occorso all'attrice, dovendosi ritenere che l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Nessun teste ha infatti assistito direttamente all'intera dinamica del sinistro, avendo tuti i testi escussi visto l'attrice solo dopo la caduta.
Circa la presenza di un adeguato presidio antiscivolo all'ingresso della farmacia, le dichiarazioni dei testi appaiono del tutto divergenti, precisamente: (i) i testi (figlio dell'attrice) e Testimone_1
(compagna del figlio dell'attrice , non presenti al momento del Testimone_2 Testimone_1 fatto, hanno riferito che all'ingresso della non vi erano tappeti, riferendo di aver appurato ciò CP_1 dalla visione di una registrazione dell'ingresso della farmacia mostrata dagli stessi proprietari;
(ii) il teste (indifferente alle parti), rendendo una dichiarazione coerente e credibile, nonché Testimone_4 priva di contraddizioni intrinseche, ha riferito che all'ingresso della farmacia, il giorno della caduta della signora, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta), che “il pavimento non era bagnato”, precisando di ricordare “bene tale circostanza” in quanto, dopo essere andato a vedere la signora ed essere tornato indietro al suo posto, notò “che il pavimento era pagina 7 di 9 normalissimo e non era bagnato” (cfr. verbale del 28.11.2023); (iii) il teste Testimone_5
(dipendente della “ ) ha riferito che “il giorno della caduta della signora ed in Controparte_1 verità ogni giorno dell'anno”, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta) il quale copriva “tutto l'ingresso”, facendo si che “i clienti che entravano nella farmacia ci dovevano passare per forza” e precisando che, nel punto esatto dove cadde la “il pavimento era Parte_1 asciutto” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Alla luce della sostanziale divergenza tra le dichiarazioni testimoniali, deve riconoscersi particolare rilevanza alla deposizione del teste (unico teste del tutto indifferente alle parti), posto Testimone_4 che i testi (figlio dell'attrice) e (compagna del figlio Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice , le cui dichiarazioni divergono in maniera insanabile rispetto a quelle Testimone_1 degli ulteriori testi escussi, non possono ritenersi maggiormente attendibili, sia in ragione del particolare legame, anche parentale, che li lega alla parte attrice, sia in quanto non hanno assistito, per loro stessa ammissione, all'incidente, avendo unicamente visionato una registrazione dell'accaduto.
Parimenti è a dirsi con riferimento al teste dichiaratosi dipendente della “ Testimone_5 [...]
, sebbene lo stesso abbia in ogni caso riferito che “il pavimento era asciutto, anche nel CP_1 punto in cui la signora cadde”, come poté “constatare nell'immediatezza” e “di aver controllato che il pavimento non era bagnato né dove la signora cadde né all'ingresso” (cfr. verbale del 28.11.2023).
In definitiva, l'istruttoria orale non ha fatto emergere adeguata prova della presenza di una insidia nell'area custodita dalla convenuta, né ulteriori profili di respirabilità ex art. 2051 c.c. a lei ascrivibili.
Sul punto, va anche osservato che il giorno del sinistro era - pacificamente - una giornata di pioggia, circostanza che di per sé impone al pedone una particolare attenzione nel transitare sulla via pubblica così come nell'accedere agli esercizi commerciali posti sulla medesima via, posto che la presenza d'acqua sul piano viario e sul pavimento dei vani di ingresso ai negozi è, in questi casi, non solo evidente, ma anche prevedibile in anticipo. Ciò posto, va comunque rilevato che le dichiarazioni dei testi non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, né di affermare con certezza o con elevata probabilità che all'ingresso dell'esercizio commerciale non vi fosse almeno uno zerbino, quale presidio antiscivolo (la cui presenza è stata comunque confermata da alcuni testi) a servizio della clientela che ne evitasse l'eventuale caduta accidentale in caso di pioggia.
Infine, va rilevato che nessuno dei testi ha confermato che il pavimento, a prescindere dalla presenza di presidi antiscivolo, si presentava oggettivamente “scivoloso”, previa personale constatazione dello stato di scivolosità; inoltre, nulla è stato riferito dai testi circa il tipo di calzature indossate dall'attrice al momento del fatto.
pagina 8 di 9 Peraltro, anche a voler ritenere che nel punto in cui la cadde il pavimento fosse bagnato Parte_1
(cosa nient'affatto provata in questa sede), trattasi comune di situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (pavimento bagnato all'ingresso di un esercizio commerciale in una giornata di pioggia), vieppiù considerando che non è stata raggiunta una solida prova della mancanza di presidi antiscivolo all'ingresso (che invece la convenuta ha sostenuto essere presenti al momento del sinistro); ne deriva che, per quanto emerso in questa sede, l'efficienza causale del caso fortuito, unitamente al comportamento imprudente della danneggiata nel dinamismo causale del danno, risultano aver interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In conclusione, deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra tutte le parti in causa;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti: (i) la pacifica operatività della copertura assicurativa prestata dalla compagnia assicurativa terza chiamata in favore della convenuta;
(ii) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla convenuta, nonché (iii) la possibile presenza di acqua sul pavimento quantomeno all'ingresso dell'esercizio commerciale al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. alla convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 25.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1049/2020, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Stefania De Parte_1 C.F._1
Simoni
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv. A. De Carolis Ginanneschi P.IVA_1
CONVENUTA
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Amerini Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
per ivi Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data
21.11. 2018 in Grosseto, Loc. Rugginosa, via Aurelia Nord, 217/A; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: (i) che il giorno 21/11/18 si sarebbe recata per acquisti presso la sita in Grosseto, Loc. Rugginosa, via Aurelia Nord, Controparte_1
217/A; (ii) che varcato l'ingresso della suddetta farmacia, la Sig.ra sarebbe scivolata Parte_1 cadendo rovinosamente a terra, a causa del pavimento bagnato e scivoloso del locale;
(iii) che la pagina 1 di 9 presenza a terra del liquido non sarebbe stata visibile, né sarebbe stata in alcun modo segnalata, né vi sarebbe stato all'interno della struttura alcun sistema di sicurezza antiscivolo idoneo a impedire la caduta degli avventori dell'esercizio commerciale;
(iv) che a causa del sinistro, la sarebbe Parte_1 stata trasferita, a mezzo autoambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto, dove le sarebbero state diagnosticate gravissime lesioni multiple;
(v) che le lesioni residuate sarebbero ascrivibili a responsabilità esclusiva della convenuta, quale custode dell'area ove si verificò il sinistro.
Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in Euro 250.000,00, ovvero nella diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.09.2020 si è costituita in giudizio la
[...] chiedendo preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_1
Compagnia quale proprio assicuratore per la responsabilità civile;
nel Controparte_2 merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della stessa attrice nella causazione del sinistro;
per l'effetto, ha chiesto respingersi integralmente la domanda attrice;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione del sinistro, chiedendo proporzionalmente ridursi l'importo del risarcimento richiesto e comunque riducendo le pretese attoree a quanto risulterà di giustizia;
in ogni caso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto della convenuta ad essere manlevata da parte di dalle somme eventualmente riconosciute a parte Controparte_2 attrice a titolo di risarcimento, al netto della franchigia di polizza;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata dal precedente Istruttore la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 02.03.2021 si è costituita in giudizio , non contestando l'operatività del Controparte_2 rapporto assicurativo ma deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della propria assicurata;
in ogni caso, ha chiesto contenersi l'importo del risarcimento eventualmente a carico di tenendo conto del prevalente concorso di colpa Controparte_2 attribuibile al fatto negligente della parte attrice, liquidando il danno per la parte effettivamente correlata all'evento storico presupposto e non anche per le complicazioni eventualmente prodotte dalla inadeguatezza delle cure somministrate alla vittima dal servizio sanitario;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all' udienza del 14.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva la vicenda di specie deve essere inquadrata nell'ambito d'operatività della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che si fonda non già su un comportamento pagina 2 di 9 od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa, che deve costituire fattore eziologicamente rilevante (come concausa ovvero condizione esclusiva) dell'evento di danno occorso (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI-III, ord., 30 ottobre 2018, n. 27724).
Ciò posto, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le pagina 3 di 9 volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività pagina 4 di 9 a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, va esaminato l'esito dell'istruttoria.
Il primo teste escusso (figlio dell'attrice), ha reso dichiarazioni solo parzialmente Testimone_1 fruibili ai fini dell'accertamento delle responsabilità per l'incidente occorso all'attrice, non avendo, come dallo stesso riferito, assistito direttamente all'incidente.
Il teste ha in particolare riferito di ricordare un incidente occorso alla madre, senza tuttavia collocare l'evento temporalmente, precisando di non essere stato presente al momento della caduta e di aver incontrato la “direttamente in ospedale” (cfr. verbale del 1.02.2023). Parte_1
Il teste ha poi riferito di aver visto “delle registrazioni delle telecamere poste all'ingresso della farmacia dopo qualche giorno”, registrazioni mostrate dal proprietario della farmacia, dalle quali avrebbe potuto vedere che la madre, “una volta entrata nella Farmacia, dopo due passi, scivolò a terra”, precisando poi che “da tali registrazioni poté notare “che non c'erano tappeti antiscivolo”, che poteva “vedersi il pavimento bagnato”, essendo “visibile un riflesso tipico dell'acqua” e di ricordare “che non vi era nemmeno un cartello “pavimento scivoloso” (cfr. verbale del 1.02.2023).
Circa la presenza di presidi antiscivolo all'ingresso della farmacia, il teste, dopo aver visionato la fotografia n. 5 in produzione parte convenuta, ha riferito che, sulla base delle registrazioni da lui visionate, il tappeto visibile nella medesima foto non era presente, precisando che la cadde Parte_1
“un po' più avanti rispetto a dove si vede il tappeto, che comunque al momento della caduta”, sulla base dei video visionati, “non c'era” (cfr. verbale del 1.02.2023).
La seconda teste (compagna del figlio dell'attrice , ha Testimone_2 Testimone_1 anch'essa reso dichiarazioni solo parzialmente fruibili ai fini dell'accertamento delle responsabilità per l'incidente occorso all'attrice, non avendo, come dalla stessa teste riferito, assistito direttamente all'incidente.
pagina 5 di 9 La teste ha in particolare dichiarato di ricordare un incidente occorso alla senza tuttavia Parte_1 collocare l'evento temporalmente in maniera precisa, riferendo di non essere stata presente al momento della caduta (cfr. verbale del 1.02.2023).
La teste ha poi riferito, come il di aver visto “delle registrazioni delle telecamere poste Tes_1 all'ingresso della farmacia dopo qualche giorno”, registrazioni mostrate dal proprietario della farmacia, dalle quali avrebbe potuto vedere che la “una volta entrata nella Farmacia, dopo due passi, Parte_1 scivolò a terra”, dichiarando poi che da tali registrazioni poté notare “che non c'erano tappeti antiscivolo” e nemmeno un cartello “pavimento scivoloso”, precisando poi di ricordare “che il pavimento dal video sembrava lucido” (cfr. verbale del 1.02.2023).
Quanto al terzo teste (coniuge in regime di comunione legale della Dott.ssa Testimone_3 CP_1
socia della società convenuta), in ragione della sua qualità e dell'evidente interesse nella causa,
[...] ne va in questa sede ribadita l'incapacità a testimoniare, come del resto già rilevato in occasione dell'udienza del 1.02.2023 (cfr. verbale del 1.02.2023).
Il quarto teste (indifferente alle parti), rendendo una dichiarazione coerente e priva di Testimone_4 contraddizioni intrinseche, nel confermare il fatto storico del sinistro, pur non ricordando la data precisa, ha riferito che, il giorno dell'incidente, si trovava “seduto all'interno della farmacia in attesa di essere servito” quando udì “un tonfo” ed, alzandosi dalla sedia, vide “una signora che era caduta a terra”, precisando di ricordare “che la signora era caduta sul pavimento all'interno della farmacia”, confermando poi che in quella data aveva piovuto e stava piovendo copiosamente (cfr. verbale del
28.11.2023).
Il teste ha poi riferito che all'ingresso della farmacia, il giorno della caduta della signora, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta), che “il pavimento non era bagnato”, precisando di ricordare “bene tale circostanza” in quanto, dopo essere andato a vedere la signora ed essere tornato indietro al suo posto, notò “che il pavimento era normalissimo e non era bagnato” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il teste non è poi stato in grado di riferire se la Signora entrò in farmacia senza sostare sul Parte_1 tappeto all'ingresso, avendo dichiarato che dal punto in cui si trovava seduto “non poteva vedere l'ingresso dei clienti nella farmacia” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Lo stesso teste ha poi riferito di non aver visto alcuna registrazione dell'accaduto, dichiarando comunque di ricordare “che vi era un tappeto all'ingresso e che il pavimento era asciutto”, precisando poi di non saper dire “se il tappeto fosse tecnicamente antiscivolo” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il quinto teste (dipendente della ) rendendo una Testimone_5 Controparte_1 dichiarazione coerente e priva di contraddizioni intrinseche, nel confermare il fatto storico del sinistro, pagina 6 di 9 pur non ricordando la data precisa, ha riferito che, il giorno dell'incidente, si trovava “all'interno della farmacia in questione come dipendente, precisamente dietro al bancone”, e di ricordare “che quel giorno una signora cadde sul pavimento”, precisando di non averla vista cadere “mentre perdeva l'equilibrio” ma “di aver visto il video della videosorveglianza della farmacia”, confermando poi che in quella data era una giornata molto piovosa (cfr. verbale del 28.11.2023).
Il teste ha poi riferito che all'ingresso della farmacia, “il giorno della caduta della signora ed in verità ogni giorno dell'anno”, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta) e che
“il pavimento era asciutto”, precisando di ricordare (i) “di aver visto il video dell'impianto di sorveglianza”, video dal quale avrebbe visto l'attrice entrare e poi scivolare “sull'anca destra”; (ii) “che la signora era scivolata sul pavimento”; (iii) di ricordare che “in quel punto esatto il pavimento era asciutto” e che il tappeto in questione copriva “tutto l'ingresso”, facendo sì che “i clienti che entravano nella farmacia ci dovevano passare per forza” (cfr. verbale del 28.11.2023).
A domanda specifica, il teste ha poi ribadito che “il pavimento era asciutto, anche nel punto in cui la signora cadde”, come poté “constatare nell'immediatezza”, che “subito dopo la caduta della signora andò a prestare soccorso, verificando “che il pavimento non era bagnato” e precisando “di aver controllato che il pavimento non era bagnato né dove la signora cadde né all'ingresso” (cfr. verbale del
28.11.2023).
Ebbene, alla luce di tale quadro probatorio, deve osservarsi che non risulta raggiunta la prova della responsabilità della convenuta in relazione al sinistro occorso all'attrice, dovendosi ritenere che l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Nessun teste ha infatti assistito direttamente all'intera dinamica del sinistro, avendo tuti i testi escussi visto l'attrice solo dopo la caduta.
Circa la presenza di un adeguato presidio antiscivolo all'ingresso della farmacia, le dichiarazioni dei testi appaiono del tutto divergenti, precisamente: (i) i testi (figlio dell'attrice) e Testimone_1
(compagna del figlio dell'attrice , non presenti al momento del Testimone_2 Testimone_1 fatto, hanno riferito che all'ingresso della non vi erano tappeti, riferendo di aver appurato ciò CP_1 dalla visione di una registrazione dell'ingresso della farmacia mostrata dagli stessi proprietari;
(ii) il teste (indifferente alle parti), rendendo una dichiarazione coerente e credibile, nonché Testimone_4 priva di contraddizioni intrinseche, ha riferito che all'ingresso della farmacia, il giorno della caduta della signora, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta), che “il pavimento non era bagnato”, precisando di ricordare “bene tale circostanza” in quanto, dopo essere andato a vedere la signora ed essere tornato indietro al suo posto, notò “che il pavimento era pagina 7 di 9 normalissimo e non era bagnato” (cfr. verbale del 28.11.2023); (iii) il teste Testimone_5
(dipendente della “ ) ha riferito che “il giorno della caduta della signora ed in Controparte_1 verità ogni giorno dell'anno”, vi era un tappeto, riconosciuto nella foto mostrata (cfr. doc. 5 convenuta) il quale copriva “tutto l'ingresso”, facendo si che “i clienti che entravano nella farmacia ci dovevano passare per forza” e precisando che, nel punto esatto dove cadde la “il pavimento era Parte_1 asciutto” (cfr. verbale del 28.11.2023).
Alla luce della sostanziale divergenza tra le dichiarazioni testimoniali, deve riconoscersi particolare rilevanza alla deposizione del teste (unico teste del tutto indifferente alle parti), posto Testimone_4 che i testi (figlio dell'attrice) e (compagna del figlio Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice , le cui dichiarazioni divergono in maniera insanabile rispetto a quelle Testimone_1 degli ulteriori testi escussi, non possono ritenersi maggiormente attendibili, sia in ragione del particolare legame, anche parentale, che li lega alla parte attrice, sia in quanto non hanno assistito, per loro stessa ammissione, all'incidente, avendo unicamente visionato una registrazione dell'accaduto.
Parimenti è a dirsi con riferimento al teste dichiaratosi dipendente della “ Testimone_5 [...]
, sebbene lo stesso abbia in ogni caso riferito che “il pavimento era asciutto, anche nel CP_1 punto in cui la signora cadde”, come poté “constatare nell'immediatezza” e “di aver controllato che il pavimento non era bagnato né dove la signora cadde né all'ingresso” (cfr. verbale del 28.11.2023).
In definitiva, l'istruttoria orale non ha fatto emergere adeguata prova della presenza di una insidia nell'area custodita dalla convenuta, né ulteriori profili di respirabilità ex art. 2051 c.c. a lei ascrivibili.
Sul punto, va anche osservato che il giorno del sinistro era - pacificamente - una giornata di pioggia, circostanza che di per sé impone al pedone una particolare attenzione nel transitare sulla via pubblica così come nell'accedere agli esercizi commerciali posti sulla medesima via, posto che la presenza d'acqua sul piano viario e sul pavimento dei vani di ingresso ai negozi è, in questi casi, non solo evidente, ma anche prevedibile in anticipo. Ciò posto, va comunque rilevato che le dichiarazioni dei testi non consentono di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, né di affermare con certezza o con elevata probabilità che all'ingresso dell'esercizio commerciale non vi fosse almeno uno zerbino, quale presidio antiscivolo (la cui presenza è stata comunque confermata da alcuni testi) a servizio della clientela che ne evitasse l'eventuale caduta accidentale in caso di pioggia.
Infine, va rilevato che nessuno dei testi ha confermato che il pavimento, a prescindere dalla presenza di presidi antiscivolo, si presentava oggettivamente “scivoloso”, previa personale constatazione dello stato di scivolosità; inoltre, nulla è stato riferito dai testi circa il tipo di calzature indossate dall'attrice al momento del fatto.
pagina 8 di 9 Peraltro, anche a voler ritenere che nel punto in cui la cadde il pavimento fosse bagnato Parte_1
(cosa nient'affatto provata in questa sede), trattasi comune di situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (pavimento bagnato all'ingresso di un esercizio commerciale in una giornata di pioggia), vieppiù considerando che non è stata raggiunta una solida prova della mancanza di presidi antiscivolo all'ingresso (che invece la convenuta ha sostenuto essere presenti al momento del sinistro); ne deriva che, per quanto emerso in questa sede, l'efficienza causale del caso fortuito, unitamente al comportamento imprudente della danneggiata nel dinamismo causale del danno, risultano aver interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In conclusione, deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione tra tutte le parti in causa;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti: (i) la pacifica operatività della copertura assicurativa prestata dalla compagnia assicurativa terza chiamata in favore della convenuta;
(ii) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla convenuta, nonché (iii) la possibile presenza di acqua sul pavimento quantomeno all'ingresso dell'esercizio commerciale al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. alla convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 25.06.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
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