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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104281/2024 AR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1930/2025 depositato il
23/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 104281/2024, notificato l'08/01/2025 di € 171,14 riferito a AR (tributo, sanzioni, interessi, spese) anno 2019
Motivo del ricorso: Il contribuente ha lasciato l'immobile in Indirizzo_1 in data 30 novembre 2018, come dichiarato nell'istanza in autotutela del 16/01/2025. Contesta quindi l'addebito della AR per l'anno 2019, sostenendo di non essere più occupante dell'immobile e di non aver prodotto rifiuti nel periodo oggetto di accertamento.
In data 18.6.25 il Comune di Palermo accedeva agli atti del PTT ma non si costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla cessazione dell'occupazione dell'immobile
Il contribuente ha documentato, mediante istanza in autotutela del 16/01/2025, di aver rilasciato l'immobile in data 30 novembre 2018, quindi prima dell'inizio dell'anno d'imposta 2019. Tale circostanza non risulta contestata dall'Ente impositore, né risulta che il Comune abbia fornito prova contraria circa la permanenza dell'occupazione nel 2019.
Sull'obbligo tributario AR
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, la AR è dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In assenza di occupazione o detenzione, viene meno il presupposto impositivo. La giurisprudenza ha più volte affermato che l'onere della prova della cessazione dell'occupazione può essere assolto anche mediante dichiarazioni e documentazione idonea, come nel caso di specie.
Si compensano le spese riconoscend comunque il diritto al rimborso del contributo unificato bversato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo, 21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104281/2024 AR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1930/2025 depositato il
23/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 104281/2024, notificato l'08/01/2025 di € 171,14 riferito a AR (tributo, sanzioni, interessi, spese) anno 2019
Motivo del ricorso: Il contribuente ha lasciato l'immobile in Indirizzo_1 in data 30 novembre 2018, come dichiarato nell'istanza in autotutela del 16/01/2025. Contesta quindi l'addebito della AR per l'anno 2019, sostenendo di non essere più occupante dell'immobile e di non aver prodotto rifiuti nel periodo oggetto di accertamento.
In data 18.6.25 il Comune di Palermo accedeva agli atti del PTT ma non si costituiva in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla cessazione dell'occupazione dell'immobile
Il contribuente ha documentato, mediante istanza in autotutela del 16/01/2025, di aver rilasciato l'immobile in data 30 novembre 2018, quindi prima dell'inizio dell'anno d'imposta 2019. Tale circostanza non risulta contestata dall'Ente impositore, né risulta che il Comune abbia fornito prova contraria circa la permanenza dell'occupazione nel 2019.
Sull'obbligo tributario AR
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, la AR è dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In assenza di occupazione o detenzione, viene meno il presupposto impositivo. La giurisprudenza ha più volte affermato che l'onere della prova della cessazione dell'occupazione può essere assolto anche mediante dichiarazioni e documentazione idonea, come nel caso di specie.
Si compensano le spese riconoscend comunque il diritto al rimborso del contributo unificato bversato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo, 21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO