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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1221/2022 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.6.2025 vertente
TRA
Avv. CF , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
ATTORE
E
CF: , in proprio e in qualità CP_1 C.F._2 di amministratrice della Società Semplice Eredi Mancini SS rappresentata e difesa come in atti dall'avv. STOCCO MATTEO e
GUERRA LISA
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Queste le conclusioni rassegnate definitivamente dalle parti:
Attore:
1. Piaccia al Collegio, in via principale, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria con la convenuta con divisione di tutti i beni immobili e mobili e disporre in base al “Progetto divisionale A”, l'assegnazione nella piena proprietà dello scrivente attore degli immobili che costituiscono “l'Assegnazione A” valutati dal CTU in complessivi euro 273.000,00, e, precisamente, del Lotto 2), ossia della porzione di fabbricato al piano terra e porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra e primo ed area cortiliva esclusiva, site in Comune di Adria, Via Antonio Buzzolla nn. 18 e 20 e distinte in Catasto al Foglio 41, m.n. 205 sub. 1, 2, 3, e della “porzione B” del Lotto 3), ossia del fondo agricolo sito in Comune di Adria, Fraz. Baricetta, loc. Canton Basso n. 11, porzione di terreno distinta in Catasto al Foglio 38, m.n. 150 di mq.
56.494,00, e m.n. 152 di mq. 4.242,00 per un totale di mq. 60.736,00.
Con il versamento anche in favore dell'attore ed a carico della convenuta di un conguaglio di euro
986,67=, come determinato dal CTU.”
Piaccia, altresì, al Collegio disporre, in via principale e in base al “Progetto divisionale A”
l'assegnazione nella piena proprietà della sorella convenuta degli immobili che costituiscono
“l'Assegnazione B” valutati dal CTU in complessivi euro 371.230,00, e, precisamente, del Lotto
1), ossia della porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posta al piano primo sito in Comune di Adria, Via Chieppara n. 15/B e distinto in Catasto al Foglio 44, m.n. 331 sub. 9 e m.n. 334 sub. 4,
e della “porzione A” del Lotto 3) ossia del fondo agricolo sito in Comune di Adria, Fraz.
Baricetta, loc. Canton Basso n. 11, porzione di terreno distinta in Catasto al Foglio 38, m.n. 24 di mq. 5.020,00=, m.n. 32 di mq. 34.950,00, m.n. 37 di mq. 1.810,00, m.n. 137 di mq. 685,00 e m.n. 150 di mq. 18.500,00 per un totale di mq. 60.965,00.”
“Assegnarsi altresì nella piena proprietà della convenuta il lotto 4.1), ossia i beni mobili che arredano l'appartamento sito in Adria, Via Chieppara n. 15/B ed il lotto 4.2), ossia i beni mobili posti nei fabbricati rurali siti in Comune di Adria, Fraz. Baricetta, loc. Canton Basso n. 11.”
In via subordinata alla prima domanda, lo scrivente chiede che al Collegio Piaccia disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con la convenuta con divisione di tutti i beni immobili e mobili sulla base del “Progetto divisionale B”, ossia del secondo progetto divisionale predisposto dal C.T.U. geom. ritenendo che il suddetto progetto preveda una più equa Persona_1 ripartizione tra le parti delle superfici dei terreni e tenga anche conto, più del primo progetto, delle loro qualità, valori economici e conformazione dei lotti di terreno”.
In via ulteriormente subordinata alla prima ed alla seconda, il sottoscritto chiede che al Collegio piaccia, eventualmente, formare “un nuovo progetto divisionale”, fissando concretamente e
2 definitivamente le modalità della divisione e provvedendo direttamente all'assegnazione delle porzioni ai due coeredi”.
Con spese che ineriscono direttamente alla divisione dei beni immobili e mobili a carico di entrambe le parti, e con spese a carico esclusivo della convenuta quanto a quelle determinate dalle sue ingiustificate resistenze alla divisione.
2. Condannarsi la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 8.019,75= per la parte di utili spettantigli relativi le annate agrarie dal 2017/2018 a quella del 2020/2021, importo corrispondente alla propria quota di 5/9 di comproprietà del fondo rustico, con la condanna della stessa anche alla rifusione delle spese, in quanto per la presentazione dei conti egli aveva dovuto rivolgersi prima, ma inutilmente, ad un Organismo di Mediazione, e, successivamente, a Codesto
Tribunale.
3. Condannarsi la convenuta a rimborsare all'attore la somma di euro 27.338,50=, ossia metà dell'importo dallo stesso speso per aver provveduto da solo alla prestazione degli alimenti in favore della madre nel periodo compreso tra il 17/10/2016 ed il 03/06/2019, periodo in cui costei era venuta trovarsi in stato di bisogno.
#. Dichiararsi la improcedibilità della domanda riconvenzionale della convenuta per carenza di legittimazione attiva della stessa e dichiararsi la convenuta decaduta dal diritto di proporla, in quanto la detta domanda non è stata proposta nel primo atto difensivo ed è quindi improcedibile.
In ogni caso rigettarsi tale domanda in quanto infondata nel merito, trattandosi di importi dallo scrivente spesi per provvedere alle necessità della madre a partire dal 1° gennaio 2015 e sino all'ottobre 2016, come anche provato dalle testimonianze assunte circa l'assistenza di cui ha necessitato la madre anche durante il suddetto periodo, prima del quale era stata preavvisata la convenuta con lettera del 21/07/2014
Convenuto persona fisica: CP_1
in via preliminare di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento per tutti i motivi di cui in narrativa della presente comparsa, per difetto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e per eccessiva genericità ed indeterminatezza dei fatti e delle ragioni dedotte a fondamento delle avverse domande relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ai beni mobili, con ogni conseguente declaratoria di legge;
in via pregiudiziale:
- accertato che l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento è stato redatto e notificato nei confronti della signora personalmente, dichiararsi la carenza CP_2 di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alle domande relative ai rapporti societari facenti capo a Eredi Mancini S.s. e conseguentemente rigettare la suddetta domanda con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi di lite;
- accertato che il signor non ha titolo per azionare, nella presente sede, la Parte_1 domanda svolta di corresponsione da parte della signora degli alimenti CP_1 asseritamente dovuti in favore della signora dichiararsi la carenza di CP_3 legittimazione attiva dell'attore in relazione a tale domanda e conseguentemente rigettare
3 la suddetta domanda con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi di lite nel merito:
- con riferimento alla domanda svolta al punto 1) in ordine alla declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ai soli beni immobili, la signora nulla oppone;
CP_1
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e conclusioni rassegnate in via preliminare e/o pregiudiziale con riferimento alle domande formulate ai punti 2) e
3) dell'avverso atto di citazione, respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte nel merito in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente
Convenuto in qualità di amministratrice della Società CP_1
Semplice Eredi Mancini SS:
nel merito:
- con riferimento alla domanda formulata al punto 2) dell'avverso atto di citazione, accertato che il rendiconto – sempre stato a disposizione dell'attore - relativo all'annata agraria 2017/2018 era completo e, stante la produzione documentale relativa all'annata agraria 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda e/o in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
- respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte nel merito in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per carenza di legittimazione passiva della signora in qualità di amministratrice della società Eredi Mancini s.s. e CP_1 conseguentemente condannare l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della odierna convenuta come in atti indicata;
Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che l'attore, successivamente al 22.06.2015 e sino al 05.03.2019 prelevava dal libretto aziendale senza il consenso degli altri soci la somma di € 43.680,00;
-per l'effetto condannare l'attore a rifondere alla Eredi Mancini s.s in Parte_1 persona dell'amministratrice la somma pari ad €43.680,00 o altra diversa, CP_1 maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche mediante apposita CTU contabile che ci si riserva di richiedere in caso di contestazione avversaria, mediante versamento sul c/c che dovrà essere aperto ed intestato alla società.
1. La domanda di divisione (domanda 1 di parte attrice).
1.1. La domanda di divisione formulata da parte attrice attiene al compendio pervenuto alle odierne parti in causa dalle successioni di padre delle parti, deceduto il 6.8.1998, e di Persona_2
4 madre, deceduta il 29.6.2019. L'an del diritto di procedere a CP_3 divisione non è in contesta tra le parti.
1.2. Al fine di verificare la comoda divisibilità in natura del compendio, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione, con elaborato depositato nel fascicolo d'ufficio in data 17.12.2024 e successivi chiarimenti depositati in data 7.3.2025. Il consulente d'ufficio ha formulato due progetti divisionali, indicati come “Ipotesi
A” ed “Ipotesi B”.
1.3. Con le note di udienza del 20.3.2025, parte attrice ha manifestato la preferenza per la “Ipotesi B”, ritenuta più equa;
parte convenuta, in data 21.3.2025, ha depositato una nota del proprio consulente di parte, in cui valuta accettabile la “Ipotesi A”, mentre non accettabile l'”ipotesi B” o altre, diverse proposte terze. Dette prese di posizione sono state ribadite dalle parti all'udienza del 9.4.2025.
1.4. Con ordinanza del 9.4.2025, è stato formalizzato, ai fini dell'art. 789
c.p.c., il deposito del progetto divisionale indicato come “Ipotesi A”, con rinvio all'udienza del 4.6.2025 per discussione del progetto e delle ulteriori domande oggetto di contenzioso.
1.5. All'udienza del 4.6.2025 si è preso atto dell'esistenza di contestazioni sul progetto divisionale depositato, rispetto al quale parte attrice ha svolto le osservazioni riepilogate nella memoria conclusionale del
12.5.2025; parte convenuta, invece, ha approvato la proposta divisionale depositata dal Giudice. Per tali ragioni, è necessario provvedere sulla domanda divisionale con sentenza.
1.6. La divisione è giuridicamente possibile, essendo stato chiarito in sede di elaborato peritale e successiva integrazione che non sussistono condizioni che osterebbero alla commercializzazione del bene con atto iure privatorum.
1.7. La divisione deve effettuarsi secondo il progetto divisionale rubricato
“Ipotesi A”, definitivamente articolato al punto 9 dell'elaborato integrato del 7.3.2025, alle pagine 11 e seguenti, non potendosi accogliere le deduzioni effettuate da parte attrice.
5 L'attore lamenta che il progetto divisionale fatto proprio dal giudicante non sarebbe rispettoso delle quote ideali di diritto spettanti rispettivamente alle parti, pari a 5/9 per l'attore e 4/9 per la convenuta, prevedendo invece una assegnazione fondiaria sostanzialmente equivalente in cui tutti gli immobili, in pessimo stato, insisterebbero sulla porzione assegnata all'attore, il quale riceverebbe, peraltro, un fondo coltivabile con maggior difficoltà.
Ritiene questo giudicante che, nonostante le critiche sopra richiamate, il progetto depositato sia quello che meglio risponda, nel complesso, alle esigenze di una equa divisione. In specie, già dall'esame grafico dei progetti divisionali ipotizzati, si evidenzia come, pur nella impossibilità di realizzare due porzioni di conformazione totalmente equivalente, il progetto A è quello che evita la realizzazione dello squilibrio più macroscopico: il progetto B, infatti, comporterebbe la realizzazione di una porzione totalmente rettangolare e di una conformata come un poligono estremamente irregolare;
il progetto preferito, invece, cerca di temperare, nei limiti del possibile, le predette irregolarità, come può evidenziarsi dalla comparazione che qui sotto si riproduce:
6 progetto A, qui preferito:
Progetto B, disatteso:
7 Si evidenzia, poi, che il progetto depositato prevede che ambo i lotti presentino sia terreni, sia fabbricati: in particolare, la porzione A, assegnata a include una “porzione di fabbricato al CP_1 piano terra e porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra e primo con soffitta al piano secondo e con legnaia al piano terra, ed area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Adria (FE),
Via Antonio Buzzolla, 18 e 20”, stimata in €100.000, mentre la porzione B, assegnata a include la “porzione di Parte_1 fabbricato ad uso civile abitazione al piano primo, il tutto sito in
Comune di Adria (FE), Via Chieppara, 15B”, stimata in €129.000. In entrambi i casi, nell'impossibilità di rinvenire utili comparabili ai fini del ricorso al criterio di stima MCA, il migliore per attendibilità, è stata effettuata una stima secondo il criterio comparativo-sintetico: le due stime sono pertanto omogenee, e tengono conto dello stato di conservazione dei fabbricati. Sebbene l'attore lamenti che i fabbricati siano fatiscenti e non allo stato utilizzabili, ciò non toglie che gli stessi incorporino un valore, anche sotto il profilo della futura potenzialità edificatoria. Va infine evidenziato che il progetto qui preferito risulta di più agevole attuazione, richiedendo meno operazioni di frazionamento.
In definitiva, deve ritenersi che il progetto A, pur nella consapevolezza che nessuno dei due risulti del tutto ottimale, è quello meglio rispondente alle esigenze di un equa divisione.
1.8. Per tali ragioni, va pronunciato lo scioglimento della comunione, con le conseguenti assegnazioni alle parti in conformità al PROGETTO
DIVISIONALE IPOTIZZATO – IPOTESI “A di cui all'elaborato peritale e conseguente integrazione, che deve qui ritenersi integralmente richiamato e trascritto.
2. La domanda di rendiconto (domanda 2 di parte attrice).
2.1. Con la domanda di rendiconto, l'attore chiede condannarsi la convenuta, nella sua qualità di amministratrice della Società Semplice
Eredi Mancini SS, a corrispondere all'attore la somma di €8.019,75 per
8 la parte di utili spettantigli relativi le annate agrarie dal 2017/2018 a quella del 2020/2021, importo corrispondente alla propria quota di
5/9 di comproprietà del fondo rustico. L'attore ha precisato, in prima memoria, che la domanda non è svolta nei confronti della società semplice, ma nei confronti di quale mandataria della CP_1 società.
2.2. Osserva questo giudicante che, in corso di causa, parte convenuta ha reso il conto, espressamente approvato dall'attore, da cui è emerso un debito della resistente per complessivi €8.019,75.
2.3. Non sussistendo pertanto contestazioni sul punto, la convenuta, amministratrice della Società Semplice Eredi Mancini SS, deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di €8.019,75.
3. La domanda di regresso degli alimenti prestati in favore di
[...]
(domanda 3 di parte attrice). CP_3
3.1. La presente domanda, a seguito dello svolgimento del giudizio, è stata specificamente qualificata come una domanda di regresso relativa agli alimenti prestati dal coobbligato in Parte_1 favore della madre la quale, in tesi, versava in stato di CP_3 bisogno ai sensi dell'art. 433 e ss. c.c. La sussistenza dell'obbligo alimentate costituirebbe, dunque, la ragione per cui le relative spese non sarebbero da qualificarsi quale (irripetibile) adempimento dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., ma quale spontaneo adempimento di una obbligazione in senso tecnico, con conseguente diritto di regresso da parte dell'adempienti nei confronti del coobbligato in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.
3.2. Ai fini della verifica della fondatezza della domanda, pacifici i pagamenti effettuati dall'attore, si rende dunque necessario verificare in via incidentale se sussistessero, in concreto, i presupposti di un obbligo alimentare giuridicamente rilevante.
9 3.3. Svolta istruttoria orale, ritiene questo giudicante che, all'epoca, sussistesse lo stato di bisogno di madre delle parti, e CP_3 che pertanto le somme anticipate dall'attore siano correttamente imputabili a obbligo alimentare, con conseguente diritto al regresso nella misura della metà nei confronti della sorella, non essendo state svolte deduzioni adeguate in punto di diversa quantificazione della misura dell'obbligo interno a mente dell'art. 441, primo comma c.c., essendosi la convenuta limitata ad allegare di essere percettrice di pensione, senza svolgere una difesa che consenta di ricostruire in maniera compiuta quale avrebbe dovuto essere, in ipotesi, il riparto proporzionale dell'obbligo tra i fratelli in ragione delle rispettive capacità economiche.
3.4. In concreto, dall'esame dei testi assunti è emerso che effettivamente aveva bisogno di continua assistenza alla persona, e che CP_3 questa veniva effettuata da badanti a tempo pieno. La teste
[...] ha dichiarato di aver svolto attività di badante notturna, Tes_1 con pagamenti in contanti, e ha confermato che le medesime attività sono state prestate anche dalla , con cui si dava il cambio Parte_2 turno per il giorno. Anche la teste ha confermato di Testimone_2 aver svolto analoghe mansioni, sempre con pagamenti in nero in contanti. Analogamente, la teste ha confermato di Testimone_3 aver svolto attività di badante diurna, con pagamenti in nero in contanti di €500,00 mensili in due tranche al mese. Risulta dunque pienamente accertato che necessitava di assistenza CP_3 personale continua, giorno e notte, con la conseguente necessità di pagare una pluralità di badanti per gestire tanto il giorno quanto la notte.
Del pari, è provato documentalmente che percepiva CP_3 una pensione di €700,00 mensili (doc. 27 attoreo), palesemente inadeguata a sostenere le spese mensili necessarie, quantificate da parte attrice in circa €3.000,00 mensili al netto di vitto, utenze e assistenza alla persona, così come è documentato che, alla data
05.10.2016, sul libretto bancario cointestato alle parti e alla loro madre era rimasto soltanto l'importo di €350,70 (doc. 13 attore).
10 Deve pertanto ritenersi all'epoca sussistente lo stato di bisogno di
[...]
e il conseguente obbligo, in capo ai figli, di prestare gli CP_3 alimenti.
3.5. Ciò appurato, risulta dagli atti che nel periodo compreso tra il 17.10.2016 ed il 03.06.2019 la convenuta effettuò sul citato libretto quattro versamenti per complessivi €11.451,82, mentre l'attore effettuò versamenti per €54.677,00; va comunque evidenziato che i versamenti effettuati dalla sorella avvenivano non in proprio, ma nella qualità di amministratrice della società Eredi Mancini s.s., ed erano dunque imputabili alla comunione ereditaria di cui anche l'attore partecipava, non invece al patrimonio personale esclusivo se ne deve ricavare che l'importo del regresso andrà CP_1 calcolato sull'intero delle somme versate da in Parte_1 quanto riferibili al suo esclusivo patrimonio personale.
3.6. Conseguentemente, accertato lo stato di bisogno di nel CP_3 periodo compreso tra il 17.10.2016 ed il 03.06.2019 e l'adempimento dell'obbligo alimentare effettuato da con versamenti Parte_1 per complessivi €54.677,00, assenti adeguate allegazioni e prove che permettano di stabilire un riparto interno dell'obbligazione solidale diverso da quello paritario, la domanda di regresso andrà accolta, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €27.338,50.
4. La domanda riconvenzionale di restituzione alla Società Semplice
Eredi Mancini SS di somme indebitamente prelevate.
4.1. In primo luogo, va esaminata la questione di rito della inammissibilità della domanda, per essere la stessa contenuta in una seconda comparsa di costituzione depositata dalla convenuta dopo il deposito di quella originale del 19.10.2022. L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento
11 processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
25934 del 02/09/2022).
Nel caso di specie, la seconda comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale è stata depositata in data 9.3.2023, e dunque nel termine utile per costituirsi, essendo la prima udienza fissata per il
29.3.2023 a seguito di declaratoria di nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuata all'udienza del 9.11.2022.
4.2. Va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice per carenza di legittimazione. L'eccezione è fondata.
Osserva questo giudicante che, malgrado la questione non risultasse chiarissima durante la fase iniziale del giudizio, è stato puntualizzato dal convenuto che il presente giudizio è stato instaurato esclusivamente nei confronti di chiamata rispondere in CP_1 proprio, nonché quale ammonitrice della Società Semplice Eredi
Mancini SS;
con riguardo a tale ultima qualità, va evidenziato che l'attore non ha convenuto la predetta società in persona del suo l.r.p.t., ma direttamente l'amministratrice, chiamata a rispondere nella sua posizione di mandataria della stessa. Posto ciò, emerge che la società quale soggetto giuridico non è stata evocata in giudizio e non è stata destinataria di domande giudiziali, come appare in maniera evidente dal fatto che la domanda di rendiconto spiegata dall'attore era finalizzata non ad ottenere la condanna della società, ma della sua amministratrice per violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di mandato.
Conseguenza logica di ciò è che la domanda riconvenzionale spiegata da in qualità di amministratrice della Società Semplice CP_1
Eredi Mancini SS andrà dichiarata inammissibile in rito, in quanto trattasi, in realtà, di domanda proposta dalla predetta società in persona del l.r.p.t., mentre solo il convenuto – che non è tale società- ha facoltà di proporre domande riconvenzionali.
12 5. Il regime delle spese di lite.
5.1. Ritiene questo giudicante che le spese di lite possano essere compensate, per le ragioni di seguito esposte. Quanto alla domanda di divisione, pacifica sull'an, va ritenuta la soccombenza dell'attore, unica parte ad aver rifiutato il progetto divisionale depositato;
l'attore è risultato invece vittorioso sulla domanda di rendiconto (in relazione alla quale non vi è stata resistenza), nonché sulla domanda di regresso, accolta nel merito, e sulla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in rito. Nell'economia complessiva del giudizio, tenuto conto non solo del numero delle domande, ma anche del rispettivo peso economico, si ritiene che sussista una situazione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
5.2. Le spese di CTU, funzionale alla divisione, nel rapporto interno ai fini del regresso andranno suddivise in proporzione all'entità del diritto oggetto di divisione (5/9 attore, 4/9 convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti a seguito dalle successioni di padre Persona_2 delle parti, deceduto il 6.8.1998, e di madre, deceduta CP_3 il 29.6.2019 e, per l'effetto, dispone le assegnazioni di cui al progetto divisionale rubricato “Ipotesi A”, definitivamente articolato al punto 9 dell'elaborato integrato del 7.3.2025, pagina alle pagine 11 e seguenti, graficamente descritto a pag. 615 della relazione peritale depositata nel fascicolo di causa in data 16.12.2024, anch'essa da ritenersi integralmente richiamata.
13 2. Accoglie la domanda di rendiconto, e per l'effetto condanna la convenuta nella sua qualità di amministratrice della Società
Semplice Eredi Mancini SS al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €8.019,75. 3. Accoglie la domanda di regresso relativa agli alimenti prestati dall'attore in favore di nel periodo compreso tra il CP_3
17.10.2016 ed il 03.06.2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della somma di €27.338,50. 4. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da in qualità di amministratrice della Società Semplice CP_1
Eredi Mancini SS.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura corrispondente all'entità del diritto oggetto di divisione.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 2.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1221/2022 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.6.2025 vertente
TRA
Avv. CF , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
ATTORE
E
CF: , in proprio e in qualità CP_1 C.F._2 di amministratrice della Società Semplice Eredi Mancini SS rappresentata e difesa come in atti dall'avv. STOCCO MATTEO e
GUERRA LISA
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Queste le conclusioni rassegnate definitivamente dalle parti:
Attore:
1. Piaccia al Collegio, in via principale, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria con la convenuta con divisione di tutti i beni immobili e mobili e disporre in base al “Progetto divisionale A”, l'assegnazione nella piena proprietà dello scrivente attore degli immobili che costituiscono “l'Assegnazione A” valutati dal CTU in complessivi euro 273.000,00, e, precisamente, del Lotto 2), ossia della porzione di fabbricato al piano terra e porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra e primo ed area cortiliva esclusiva, site in Comune di Adria, Via Antonio Buzzolla nn. 18 e 20 e distinte in Catasto al Foglio 41, m.n. 205 sub. 1, 2, 3, e della “porzione B” del Lotto 3), ossia del fondo agricolo sito in Comune di Adria, Fraz. Baricetta, loc. Canton Basso n. 11, porzione di terreno distinta in Catasto al Foglio 38, m.n. 150 di mq.
56.494,00, e m.n. 152 di mq. 4.242,00 per un totale di mq. 60.736,00.
Con il versamento anche in favore dell'attore ed a carico della convenuta di un conguaglio di euro
986,67=, come determinato dal CTU.”
Piaccia, altresì, al Collegio disporre, in via principale e in base al “Progetto divisionale A”
l'assegnazione nella piena proprietà della sorella convenuta degli immobili che costituiscono
“l'Assegnazione B” valutati dal CTU in complessivi euro 371.230,00, e, precisamente, del Lotto
1), ossia della porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posta al piano primo sito in Comune di Adria, Via Chieppara n. 15/B e distinto in Catasto al Foglio 44, m.n. 331 sub. 9 e m.n. 334 sub. 4,
e della “porzione A” del Lotto 3) ossia del fondo agricolo sito in Comune di Adria, Fraz.
Baricetta, loc. Canton Basso n. 11, porzione di terreno distinta in Catasto al Foglio 38, m.n. 24 di mq. 5.020,00=, m.n. 32 di mq. 34.950,00, m.n. 37 di mq. 1.810,00, m.n. 137 di mq. 685,00 e m.n. 150 di mq. 18.500,00 per un totale di mq. 60.965,00.”
“Assegnarsi altresì nella piena proprietà della convenuta il lotto 4.1), ossia i beni mobili che arredano l'appartamento sito in Adria, Via Chieppara n. 15/B ed il lotto 4.2), ossia i beni mobili posti nei fabbricati rurali siti in Comune di Adria, Fraz. Baricetta, loc. Canton Basso n. 11.”
In via subordinata alla prima domanda, lo scrivente chiede che al Collegio Piaccia disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con la convenuta con divisione di tutti i beni immobili e mobili sulla base del “Progetto divisionale B”, ossia del secondo progetto divisionale predisposto dal C.T.U. geom. ritenendo che il suddetto progetto preveda una più equa Persona_1 ripartizione tra le parti delle superfici dei terreni e tenga anche conto, più del primo progetto, delle loro qualità, valori economici e conformazione dei lotti di terreno”.
In via ulteriormente subordinata alla prima ed alla seconda, il sottoscritto chiede che al Collegio piaccia, eventualmente, formare “un nuovo progetto divisionale”, fissando concretamente e
2 definitivamente le modalità della divisione e provvedendo direttamente all'assegnazione delle porzioni ai due coeredi”.
Con spese che ineriscono direttamente alla divisione dei beni immobili e mobili a carico di entrambe le parti, e con spese a carico esclusivo della convenuta quanto a quelle determinate dalle sue ingiustificate resistenze alla divisione.
2. Condannarsi la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 8.019,75= per la parte di utili spettantigli relativi le annate agrarie dal 2017/2018 a quella del 2020/2021, importo corrispondente alla propria quota di 5/9 di comproprietà del fondo rustico, con la condanna della stessa anche alla rifusione delle spese, in quanto per la presentazione dei conti egli aveva dovuto rivolgersi prima, ma inutilmente, ad un Organismo di Mediazione, e, successivamente, a Codesto
Tribunale.
3. Condannarsi la convenuta a rimborsare all'attore la somma di euro 27.338,50=, ossia metà dell'importo dallo stesso speso per aver provveduto da solo alla prestazione degli alimenti in favore della madre nel periodo compreso tra il 17/10/2016 ed il 03/06/2019, periodo in cui costei era venuta trovarsi in stato di bisogno.
#. Dichiararsi la improcedibilità della domanda riconvenzionale della convenuta per carenza di legittimazione attiva della stessa e dichiararsi la convenuta decaduta dal diritto di proporla, in quanto la detta domanda non è stata proposta nel primo atto difensivo ed è quindi improcedibile.
In ogni caso rigettarsi tale domanda in quanto infondata nel merito, trattandosi di importi dallo scrivente spesi per provvedere alle necessità della madre a partire dal 1° gennaio 2015 e sino all'ottobre 2016, come anche provato dalle testimonianze assunte circa l'assistenza di cui ha necessitato la madre anche durante il suddetto periodo, prima del quale era stata preavvisata la convenuta con lettera del 21/07/2014
Convenuto persona fisica: CP_1
in via preliminare di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento per tutti i motivi di cui in narrativa della presente comparsa, per difetto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e per eccessiva genericità ed indeterminatezza dei fatti e delle ragioni dedotte a fondamento delle avverse domande relative alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ai beni mobili, con ogni conseguente declaratoria di legge;
in via pregiudiziale:
- accertato che l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento è stato redatto e notificato nei confronti della signora personalmente, dichiararsi la carenza CP_2 di legittimazione passiva della convenuta con riferimento alle domande relative ai rapporti societari facenti capo a Eredi Mancini S.s. e conseguentemente rigettare la suddetta domanda con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi di lite;
- accertato che il signor non ha titolo per azionare, nella presente sede, la Parte_1 domanda svolta di corresponsione da parte della signora degli alimenti CP_1 asseritamente dovuti in favore della signora dichiararsi la carenza di CP_3 legittimazione attiva dell'attore in relazione a tale domanda e conseguentemente rigettare
3 la suddetta domanda con condanna dell'attore alla rifusione di spese e compensi di lite nel merito:
- con riferimento alla domanda svolta al punto 1) in ordine alla declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ai soli beni immobili, la signora nulla oppone;
CP_1
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e conclusioni rassegnate in via preliminare e/o pregiudiziale con riferimento alle domande formulate ai punti 2) e
3) dell'avverso atto di citazione, respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte nel merito in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente
Convenuto in qualità di amministratrice della Società CP_1
Semplice Eredi Mancini SS:
nel merito:
- con riferimento alla domanda formulata al punto 2) dell'avverso atto di citazione, accertato che il rendiconto – sempre stato a disposizione dell'attore - relativo all'annata agraria 2017/2018 era completo e, stante la produzione documentale relativa all'annata agraria 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda e/o in subordine dichiarare cessata la materia del contendere;
- respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte nel merito in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per carenza di legittimazione passiva della signora in qualità di amministratrice della società Eredi Mancini s.s. e CP_1 conseguentemente condannare l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della odierna convenuta come in atti indicata;
Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che l'attore, successivamente al 22.06.2015 e sino al 05.03.2019 prelevava dal libretto aziendale senza il consenso degli altri soci la somma di € 43.680,00;
-per l'effetto condannare l'attore a rifondere alla Eredi Mancini s.s in Parte_1 persona dell'amministratrice la somma pari ad €43.680,00 o altra diversa, CP_1 maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche mediante apposita CTU contabile che ci si riserva di richiedere in caso di contestazione avversaria, mediante versamento sul c/c che dovrà essere aperto ed intestato alla società.
1. La domanda di divisione (domanda 1 di parte attrice).
1.1. La domanda di divisione formulata da parte attrice attiene al compendio pervenuto alle odierne parti in causa dalle successioni di padre delle parti, deceduto il 6.8.1998, e di Persona_2
4 madre, deceduta il 29.6.2019. L'an del diritto di procedere a CP_3 divisione non è in contesta tra le parti.
1.2. Al fine di verificare la comoda divisibilità in natura del compendio, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione, con elaborato depositato nel fascicolo d'ufficio in data 17.12.2024 e successivi chiarimenti depositati in data 7.3.2025. Il consulente d'ufficio ha formulato due progetti divisionali, indicati come “Ipotesi
A” ed “Ipotesi B”.
1.3. Con le note di udienza del 20.3.2025, parte attrice ha manifestato la preferenza per la “Ipotesi B”, ritenuta più equa;
parte convenuta, in data 21.3.2025, ha depositato una nota del proprio consulente di parte, in cui valuta accettabile la “Ipotesi A”, mentre non accettabile l'”ipotesi B” o altre, diverse proposte terze. Dette prese di posizione sono state ribadite dalle parti all'udienza del 9.4.2025.
1.4. Con ordinanza del 9.4.2025, è stato formalizzato, ai fini dell'art. 789
c.p.c., il deposito del progetto divisionale indicato come “Ipotesi A”, con rinvio all'udienza del 4.6.2025 per discussione del progetto e delle ulteriori domande oggetto di contenzioso.
1.5. All'udienza del 4.6.2025 si è preso atto dell'esistenza di contestazioni sul progetto divisionale depositato, rispetto al quale parte attrice ha svolto le osservazioni riepilogate nella memoria conclusionale del
12.5.2025; parte convenuta, invece, ha approvato la proposta divisionale depositata dal Giudice. Per tali ragioni, è necessario provvedere sulla domanda divisionale con sentenza.
1.6. La divisione è giuridicamente possibile, essendo stato chiarito in sede di elaborato peritale e successiva integrazione che non sussistono condizioni che osterebbero alla commercializzazione del bene con atto iure privatorum.
1.7. La divisione deve effettuarsi secondo il progetto divisionale rubricato
“Ipotesi A”, definitivamente articolato al punto 9 dell'elaborato integrato del 7.3.2025, alle pagine 11 e seguenti, non potendosi accogliere le deduzioni effettuate da parte attrice.
5 L'attore lamenta che il progetto divisionale fatto proprio dal giudicante non sarebbe rispettoso delle quote ideali di diritto spettanti rispettivamente alle parti, pari a 5/9 per l'attore e 4/9 per la convenuta, prevedendo invece una assegnazione fondiaria sostanzialmente equivalente in cui tutti gli immobili, in pessimo stato, insisterebbero sulla porzione assegnata all'attore, il quale riceverebbe, peraltro, un fondo coltivabile con maggior difficoltà.
Ritiene questo giudicante che, nonostante le critiche sopra richiamate, il progetto depositato sia quello che meglio risponda, nel complesso, alle esigenze di una equa divisione. In specie, già dall'esame grafico dei progetti divisionali ipotizzati, si evidenzia come, pur nella impossibilità di realizzare due porzioni di conformazione totalmente equivalente, il progetto A è quello che evita la realizzazione dello squilibrio più macroscopico: il progetto B, infatti, comporterebbe la realizzazione di una porzione totalmente rettangolare e di una conformata come un poligono estremamente irregolare;
il progetto preferito, invece, cerca di temperare, nei limiti del possibile, le predette irregolarità, come può evidenziarsi dalla comparazione che qui sotto si riproduce:
6 progetto A, qui preferito:
Progetto B, disatteso:
7 Si evidenzia, poi, che il progetto depositato prevede che ambo i lotti presentino sia terreni, sia fabbricati: in particolare, la porzione A, assegnata a include una “porzione di fabbricato al CP_1 piano terra e porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra e primo con soffitta al piano secondo e con legnaia al piano terra, ed area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Adria (FE),
Via Antonio Buzzolla, 18 e 20”, stimata in €100.000, mentre la porzione B, assegnata a include la “porzione di Parte_1 fabbricato ad uso civile abitazione al piano primo, il tutto sito in
Comune di Adria (FE), Via Chieppara, 15B”, stimata in €129.000. In entrambi i casi, nell'impossibilità di rinvenire utili comparabili ai fini del ricorso al criterio di stima MCA, il migliore per attendibilità, è stata effettuata una stima secondo il criterio comparativo-sintetico: le due stime sono pertanto omogenee, e tengono conto dello stato di conservazione dei fabbricati. Sebbene l'attore lamenti che i fabbricati siano fatiscenti e non allo stato utilizzabili, ciò non toglie che gli stessi incorporino un valore, anche sotto il profilo della futura potenzialità edificatoria. Va infine evidenziato che il progetto qui preferito risulta di più agevole attuazione, richiedendo meno operazioni di frazionamento.
In definitiva, deve ritenersi che il progetto A, pur nella consapevolezza che nessuno dei due risulti del tutto ottimale, è quello meglio rispondente alle esigenze di un equa divisione.
1.8. Per tali ragioni, va pronunciato lo scioglimento della comunione, con le conseguenti assegnazioni alle parti in conformità al PROGETTO
DIVISIONALE IPOTIZZATO – IPOTESI “A di cui all'elaborato peritale e conseguente integrazione, che deve qui ritenersi integralmente richiamato e trascritto.
2. La domanda di rendiconto (domanda 2 di parte attrice).
2.1. Con la domanda di rendiconto, l'attore chiede condannarsi la convenuta, nella sua qualità di amministratrice della Società Semplice
Eredi Mancini SS, a corrispondere all'attore la somma di €8.019,75 per
8 la parte di utili spettantigli relativi le annate agrarie dal 2017/2018 a quella del 2020/2021, importo corrispondente alla propria quota di
5/9 di comproprietà del fondo rustico. L'attore ha precisato, in prima memoria, che la domanda non è svolta nei confronti della società semplice, ma nei confronti di quale mandataria della CP_1 società.
2.2. Osserva questo giudicante che, in corso di causa, parte convenuta ha reso il conto, espressamente approvato dall'attore, da cui è emerso un debito della resistente per complessivi €8.019,75.
2.3. Non sussistendo pertanto contestazioni sul punto, la convenuta, amministratrice della Società Semplice Eredi Mancini SS, deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di €8.019,75.
3. La domanda di regresso degli alimenti prestati in favore di
[...]
(domanda 3 di parte attrice). CP_3
3.1. La presente domanda, a seguito dello svolgimento del giudizio, è stata specificamente qualificata come una domanda di regresso relativa agli alimenti prestati dal coobbligato in Parte_1 favore della madre la quale, in tesi, versava in stato di CP_3 bisogno ai sensi dell'art. 433 e ss. c.c. La sussistenza dell'obbligo alimentate costituirebbe, dunque, la ragione per cui le relative spese non sarebbero da qualificarsi quale (irripetibile) adempimento dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., ma quale spontaneo adempimento di una obbligazione in senso tecnico, con conseguente diritto di regresso da parte dell'adempienti nei confronti del coobbligato in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.
3.2. Ai fini della verifica della fondatezza della domanda, pacifici i pagamenti effettuati dall'attore, si rende dunque necessario verificare in via incidentale se sussistessero, in concreto, i presupposti di un obbligo alimentare giuridicamente rilevante.
9 3.3. Svolta istruttoria orale, ritiene questo giudicante che, all'epoca, sussistesse lo stato di bisogno di madre delle parti, e CP_3 che pertanto le somme anticipate dall'attore siano correttamente imputabili a obbligo alimentare, con conseguente diritto al regresso nella misura della metà nei confronti della sorella, non essendo state svolte deduzioni adeguate in punto di diversa quantificazione della misura dell'obbligo interno a mente dell'art. 441, primo comma c.c., essendosi la convenuta limitata ad allegare di essere percettrice di pensione, senza svolgere una difesa che consenta di ricostruire in maniera compiuta quale avrebbe dovuto essere, in ipotesi, il riparto proporzionale dell'obbligo tra i fratelli in ragione delle rispettive capacità economiche.
3.4. In concreto, dall'esame dei testi assunti è emerso che effettivamente aveva bisogno di continua assistenza alla persona, e che CP_3 questa veniva effettuata da badanti a tempo pieno. La teste
[...] ha dichiarato di aver svolto attività di badante notturna, Tes_1 con pagamenti in contanti, e ha confermato che le medesime attività sono state prestate anche dalla , con cui si dava il cambio Parte_2 turno per il giorno. Anche la teste ha confermato di Testimone_2 aver svolto analoghe mansioni, sempre con pagamenti in nero in contanti. Analogamente, la teste ha confermato di Testimone_3 aver svolto attività di badante diurna, con pagamenti in nero in contanti di €500,00 mensili in due tranche al mese. Risulta dunque pienamente accertato che necessitava di assistenza CP_3 personale continua, giorno e notte, con la conseguente necessità di pagare una pluralità di badanti per gestire tanto il giorno quanto la notte.
Del pari, è provato documentalmente che percepiva CP_3 una pensione di €700,00 mensili (doc. 27 attoreo), palesemente inadeguata a sostenere le spese mensili necessarie, quantificate da parte attrice in circa €3.000,00 mensili al netto di vitto, utenze e assistenza alla persona, così come è documentato che, alla data
05.10.2016, sul libretto bancario cointestato alle parti e alla loro madre era rimasto soltanto l'importo di €350,70 (doc. 13 attore).
10 Deve pertanto ritenersi all'epoca sussistente lo stato di bisogno di
[...]
e il conseguente obbligo, in capo ai figli, di prestare gli CP_3 alimenti.
3.5. Ciò appurato, risulta dagli atti che nel periodo compreso tra il 17.10.2016 ed il 03.06.2019 la convenuta effettuò sul citato libretto quattro versamenti per complessivi €11.451,82, mentre l'attore effettuò versamenti per €54.677,00; va comunque evidenziato che i versamenti effettuati dalla sorella avvenivano non in proprio, ma nella qualità di amministratrice della società Eredi Mancini s.s., ed erano dunque imputabili alla comunione ereditaria di cui anche l'attore partecipava, non invece al patrimonio personale esclusivo se ne deve ricavare che l'importo del regresso andrà CP_1 calcolato sull'intero delle somme versate da in Parte_1 quanto riferibili al suo esclusivo patrimonio personale.
3.6. Conseguentemente, accertato lo stato di bisogno di nel CP_3 periodo compreso tra il 17.10.2016 ed il 03.06.2019 e l'adempimento dell'obbligo alimentare effettuato da con versamenti Parte_1 per complessivi €54.677,00, assenti adeguate allegazioni e prove che permettano di stabilire un riparto interno dell'obbligazione solidale diverso da quello paritario, la domanda di regresso andrà accolta, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €27.338,50.
4. La domanda riconvenzionale di restituzione alla Società Semplice
Eredi Mancini SS di somme indebitamente prelevate.
4.1. In primo luogo, va esaminata la questione di rito della inammissibilità della domanda, per essere la stessa contenuta in una seconda comparsa di costituzione depositata dalla convenuta dopo il deposito di quella originale del 19.10.2022. L'eccezione è infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento
11 processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
25934 del 02/09/2022).
Nel caso di specie, la seconda comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale è stata depositata in data 9.3.2023, e dunque nel termine utile per costituirsi, essendo la prima udienza fissata per il
29.3.2023 a seguito di declaratoria di nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuata all'udienza del 9.11.2022.
4.2. Va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice per carenza di legittimazione. L'eccezione è fondata.
Osserva questo giudicante che, malgrado la questione non risultasse chiarissima durante la fase iniziale del giudizio, è stato puntualizzato dal convenuto che il presente giudizio è stato instaurato esclusivamente nei confronti di chiamata rispondere in CP_1 proprio, nonché quale ammonitrice della Società Semplice Eredi
Mancini SS;
con riguardo a tale ultima qualità, va evidenziato che l'attore non ha convenuto la predetta società in persona del suo l.r.p.t., ma direttamente l'amministratrice, chiamata a rispondere nella sua posizione di mandataria della stessa. Posto ciò, emerge che la società quale soggetto giuridico non è stata evocata in giudizio e non è stata destinataria di domande giudiziali, come appare in maniera evidente dal fatto che la domanda di rendiconto spiegata dall'attore era finalizzata non ad ottenere la condanna della società, ma della sua amministratrice per violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di mandato.
Conseguenza logica di ciò è che la domanda riconvenzionale spiegata da in qualità di amministratrice della Società Semplice CP_1
Eredi Mancini SS andrà dichiarata inammissibile in rito, in quanto trattasi, in realtà, di domanda proposta dalla predetta società in persona del l.r.p.t., mentre solo il convenuto – che non è tale società- ha facoltà di proporre domande riconvenzionali.
12 5. Il regime delle spese di lite.
5.1. Ritiene questo giudicante che le spese di lite possano essere compensate, per le ragioni di seguito esposte. Quanto alla domanda di divisione, pacifica sull'an, va ritenuta la soccombenza dell'attore, unica parte ad aver rifiutato il progetto divisionale depositato;
l'attore è risultato invece vittorioso sulla domanda di rendiconto (in relazione alla quale non vi è stata resistenza), nonché sulla domanda di regresso, accolta nel merito, e sulla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in rito. Nell'economia complessiva del giudizio, tenuto conto non solo del numero delle domande, ma anche del rispettivo peso economico, si ritiene che sussista una situazione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
5.2. Le spese di CTU, funzionale alla divisione, nel rapporto interno ai fini del regresso andranno suddivise in proporzione all'entità del diritto oggetto di divisione (5/9 attore, 4/9 convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti a seguito dalle successioni di padre Persona_2 delle parti, deceduto il 6.8.1998, e di madre, deceduta CP_3 il 29.6.2019 e, per l'effetto, dispone le assegnazioni di cui al progetto divisionale rubricato “Ipotesi A”, definitivamente articolato al punto 9 dell'elaborato integrato del 7.3.2025, pagina alle pagine 11 e seguenti, graficamente descritto a pag. 615 della relazione peritale depositata nel fascicolo di causa in data 16.12.2024, anch'essa da ritenersi integralmente richiamata.
13 2. Accoglie la domanda di rendiconto, e per l'effetto condanna la convenuta nella sua qualità di amministratrice della Società
Semplice Eredi Mancini SS al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €8.019,75. 3. Accoglie la domanda di regresso relativa agli alimenti prestati dall'attore in favore di nel periodo compreso tra il CP_3
17.10.2016 ed il 03.06.2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della somma di €27.338,50. 4. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da in qualità di amministratrice della Società Semplice CP_1
Eredi Mancini SS.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
6. Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura corrispondente all'entità del diritto oggetto di divisione.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 2.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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