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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 27964/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27964/2018 r.g.a.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Matera;
Parte_1
- ATTORE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale de Lucia;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio de Simone;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Antonio de Simone;
- CONVENUTI –
; Controparte_4
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che, nell'aprile del 2008, aveva richiesto al mediatore creditizio , collaboratore di un Controparte_5 CP_1 Controparte_1
suo intervento per la stipula di un contratto di mutuo;
che, dopo alcuni giorni, il mediatore comunicava di essere riuscito ad ottenere un prestito per complessivi euro 13.000,00, con un anticipo di euro 6.000,00; che, solo nel settembre del 2008, venivano accreditati euro 6.000,00 sul conto corrente intestato alla , con contestuale comunicazione da parte dell' di trattenuta Pt_1 CP_6
sulla pensione della della quota mensile cedibile, pari ad euro 277,00; che, nel settembre del Pt_1
2012, riceveva un documento di sintesi e rendiconto da parte di quale cessionaria Controparte_2
del ramo di azienda di ovvero della società finanziatrice del mutuo;
che, solo a CP_3 CP_7
seguito di tale comunicazione e di espressa richiesta della relativa documentazione contrattuale, apprendeva dell'esistenza di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo, stipulato con in qualità di mutuante. Org_1
Tanto premesso, la disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto di mutuo oggetto di Pt_1
causa e chiedeva accertarsi la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, ovvero il consenso di una delle parti, ed, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'usurarietà degli interessi pattuiti.
Costituitisi in giudizio i convenuti istituto di credito e la società di mediazione creditizia, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
CP_ non si costituiva in giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di poiché il Controparte_3
contratto di mutuo oggetto di causa veniva stipulato con , la quale cedeva poi il rapporto Org_1
a e, dunque nessun rapporto sorgeva con Controparte_2 CP_3
Passando al merito, le domande di parte attrice devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Dai documenti in atti, si ricava che parte attrice e 27-4 hanno stipulato, in data 1/8/2008, CP_3
contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo delle quote di pensione mensile, per un importo complessivo pari ad euro 33.240,00 ed un TAEG fissato in misura del 25,49%. Il contratto risulta sottoscritto dalla , la quale disconosceva le sottoscrizioni apposte sul Pt_1
contratto ed a lei riferibili.
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere che “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, n.20882).
La , sulla quale quindi incombeva il relativo onere probatorio, tuttavia, non depositava, negli Pt_1 ordinari termini di rito, l'originale del documento oggetto di disconoscimento, né formulava istanza, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per ottenere l'esibizione dell'originale del contratto oggetto di causa.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica grafologica.
Va, inoltre, aggiunto, così come rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8/3/2016, emessa nell'ambito del procedimento cautelare instaurato dalla (cfr. doc. n. 5 produzione Pt_1 attore), “che la difesa di ha prodotto una serie di documenti riferibili alla : Controparte_2 Pt_1
fotocopie della sua carta d'identità e del suo codice fiscale, e il suo Cud 2008: come ne è in possesso , se non perché la li consegnò all'intermediario che le fece stipulare il CP_2 Pt_1
contratto, la cui sottoscrizione è qui disconosciuta? Inoltre, la difesa di ha prodotto una CP_2
serie di altri documenti connessi al prestito per cui è causa, sottoscritti a suo nome, comprese la CP_ dichiarazione di quota cedibile pervenuta all' il 22/7/2008 e la scheda di adesione alla convenzione assicurativa datata 4/8/2008 e rivolta a tutti documenti non Persona_1 disconosciuti dalla ricorrente in prima udienza, che denotano l'esistenza di un effettivo rapporto di mutuo”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande attoree formulate in via principale dall'attore devono essere rigettate.
Deve, altresì, rigettarsi la domanda proposta in via subordinata di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti. In diritto occorre premettere che, come già affermato da questo Tribunale, e, di recente, ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori. La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Ciò premesso, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, è da escludere il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e tra tasso convenzionale moratorio e costi connessi all'operazione.
Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e – conseguentemente –
l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.
Del resto, come affermato da questo Tribunale, “ .. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.
350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815
c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo ..” (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).
In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario..” (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonchè Trib.
Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna
17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma
16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014,
28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014;
Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).
Nel caso in esame, deve essere, pertanto, respinta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi, atteso che parte attrice fonda la sua assolutamente generica deduzione sul cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, affermando espressamente che “il tasso di interesse applicato è da considerarsi usurario, poiché le clausole pattizie stabilivano tasso ordinario e tasso di mora in termini che, cumulati secondo i principi sanciti in sent. Cass. n. 350/13, e sommati all'incidenza del premio assicurativo (…) superano sistematicamente, già dalla stipulazione del rapporto, il tasso soglia di usura di cui alla L. n. 108/96”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande di parte attrice devono essere rigettate per difetto di prova.
Da ultimo, in ordine al governo delle spese di lite, si applica il principio della soccombenza. La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.
Le spese delle CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna convenuta costituita delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 5/2/2024
Il giudice
Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 27964/2018 r.g.a.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Matera;
Parte_1
- ATTORE -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale de Lucia;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio de Simone;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Antonio de Simone;
- CONVENUTI –
; Controparte_4
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che, nell'aprile del 2008, aveva richiesto al mediatore creditizio , collaboratore di un Controparte_5 CP_1 Controparte_1
suo intervento per la stipula di un contratto di mutuo;
che, dopo alcuni giorni, il mediatore comunicava di essere riuscito ad ottenere un prestito per complessivi euro 13.000,00, con un anticipo di euro 6.000,00; che, solo nel settembre del 2008, venivano accreditati euro 6.000,00 sul conto corrente intestato alla , con contestuale comunicazione da parte dell' di trattenuta Pt_1 CP_6
sulla pensione della della quota mensile cedibile, pari ad euro 277,00; che, nel settembre del Pt_1
2012, riceveva un documento di sintesi e rendiconto da parte di quale cessionaria Controparte_2
del ramo di azienda di ovvero della società finanziatrice del mutuo;
che, solo a CP_3 CP_7
seguito di tale comunicazione e di espressa richiesta della relativa documentazione contrattuale, apprendeva dell'esistenza di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo, stipulato con in qualità di mutuante. Org_1
Tanto premesso, la disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto di mutuo oggetto di Pt_1
causa e chiedeva accertarsi la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, ovvero il consenso di una delle parti, ed, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'usurarietà degli interessi pattuiti.
Costituitisi in giudizio i convenuti istituto di credito e la società di mediazione creditizia, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
CP_ non si costituiva in giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di poiché il Controparte_3
contratto di mutuo oggetto di causa veniva stipulato con , la quale cedeva poi il rapporto Org_1
a e, dunque nessun rapporto sorgeva con Controparte_2 CP_3
Passando al merito, le domande di parte attrice devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Dai documenti in atti, si ricava che parte attrice e 27-4 hanno stipulato, in data 1/8/2008, CP_3
contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo delle quote di pensione mensile, per un importo complessivo pari ad euro 33.240,00 ed un TAEG fissato in misura del 25,49%. Il contratto risulta sottoscritto dalla , la quale disconosceva le sottoscrizioni apposte sul Pt_1
contratto ed a lei riferibili.
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere che “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, n.20882).
La , sulla quale quindi incombeva il relativo onere probatorio, tuttavia, non depositava, negli Pt_1 ordinari termini di rito, l'originale del documento oggetto di disconoscimento, né formulava istanza, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per ottenere l'esibizione dell'originale del contratto oggetto di causa.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, giacché solo sull'originale è possibile effettuare efficacemente la verifica grafologica.
Va, inoltre, aggiunto, così come rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8/3/2016, emessa nell'ambito del procedimento cautelare instaurato dalla (cfr. doc. n. 5 produzione Pt_1 attore), “che la difesa di ha prodotto una serie di documenti riferibili alla : Controparte_2 Pt_1
fotocopie della sua carta d'identità e del suo codice fiscale, e il suo Cud 2008: come ne è in possesso , se non perché la li consegnò all'intermediario che le fece stipulare il CP_2 Pt_1
contratto, la cui sottoscrizione è qui disconosciuta? Inoltre, la difesa di ha prodotto una CP_2
serie di altri documenti connessi al prestito per cui è causa, sottoscritti a suo nome, comprese la CP_ dichiarazione di quota cedibile pervenuta all' il 22/7/2008 e la scheda di adesione alla convenzione assicurativa datata 4/8/2008 e rivolta a tutti documenti non Persona_1 disconosciuti dalla ricorrente in prima udienza, che denotano l'esistenza di un effettivo rapporto di mutuo”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande attoree formulate in via principale dall'attore devono essere rigettate.
Deve, altresì, rigettarsi la domanda proposta in via subordinata di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti. In diritto occorre premettere che, come già affermato da questo Tribunale, e, di recente, ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori. La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Ciò premesso, deve osservarsi che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, è da escludere il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e tra tasso convenzionale moratorio e costi connessi all'operazione.
Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed “automatica” sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e – conseguentemente –
l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.
Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.
Del resto, come affermato da questo Tribunale, “ .. dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.
350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815
c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo ..” (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949/14).
In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario..” (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonchè Trib.
Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna
17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma
16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014,
28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014;
Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).
Nel caso in esame, deve essere, pertanto, respinta la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi, atteso che parte attrice fonda la sua assolutamente generica deduzione sul cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, affermando espressamente che “il tasso di interesse applicato è da considerarsi usurario, poiché le clausole pattizie stabilivano tasso ordinario e tasso di mora in termini che, cumulati secondo i principi sanciti in sent. Cass. n. 350/13, e sommati all'incidenza del premio assicurativo (…) superano sistematicamente, già dalla stipulazione del rapporto, il tasso soglia di usura di cui alla L. n. 108/96”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande di parte attrice devono essere rigettate per difetto di prova.
Da ultimo, in ordine al governo delle spese di lite, si applica il principio della soccombenza. La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni di fatto e di diritto trattate ed all'attività processuale svolta.
Le spese delle CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna convenuta costituita delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 5/2/2024
Il giudice
Fabiana Ucchiello