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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1538/2018 del Ruolo Generale promossa
D A
e con l'Avv. A.Bruno, Parte_1 Parte_2
- attori
CONTRO
con l'Avv. S. Deangelis-Sammarco, CP_1
- convenuto
NONCHE' CONTRO
, , , , in CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 qualità di eredi di , deceduta il 26.4.2015, con l'Avv. M. Calò, Persona_1
- terzi chiamati
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa. Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parti attrici hanno formulato le istanze seguenti : “1) dichiarare e riconoscere che
si è reso moroso nel pagamento dei canoni enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al CP_1
2018, in relazione al fondo sito in agro di Mesagne, censito in Catasto al foglio 107, particella 103, esteso complessivamente are 98.02; 2) per l'effetto, disporre la devoluzione del fondo enfiteutico in favore dei concedenti e , condannando il convenuto Parte_2 Parte_1 all'immediato rilascio dello stesso, libero e sgombero da persone e da cose;
3) condannare il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 4.301,61, pari ai canoni enfiteutici maturati negli anni dal 2012 al 2018, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”. [in corsivo le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “insiste, ex art 971 cc, dunque, nella richiesta di formalizzare l'affrancazione del fondo oggetto di causa, e, in virtù dell'obbligazione contrattuale assunta dalla SI.ra , la quale, come si legge nel Persona_1 contratto, si impegnava a farsi carico di tutte le spese e gli oneri eventualmente necessari per formalizzare l'affrancazione del fondo oggetto della compravendita dal diritto del concedente, insiste nella richiesta di essere manlevato da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla causa, con condanna degli eredi della stessa a versare la somma dovuta quale capitale d'affranco, superata la sollevata eccezione preliminare di violazione del principio del contraddittorio sollevata dagli stessi, per la cui decisione il sottoscritto procuratore si era già rimesso al Giudice, con note di trattazione scritta udienza del 23.04.2021 e 11.01.2023.” [in corsivo e grassetto le testuali istanze di Parte convenuta].
Considerato che le Parti terze chiamate hanno concluso, chiedendo “
1. Preliminarmente, accertare la violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contradditorio per mancata presenza delle parti necessarie nel presente processo, disponendo l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti degli altri eredi (cfr punti da 1 a 5 in narrativa) .
2. Dichiarare
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di mediazione dei confronti di tutti gli eredi (cfr punti da 1 a 5 in narrativa).
3. Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea per le motivazioni articolate nella narrativa del presente atto (cfr punti da 6 a
21 in narrativa).
4. In via riconvenzionale, accertare che la sig.ra aveva usucapito Persona_1 il fondo per intervenuta interversione del possesso e per il decorso del possesso ininterrotto ed in buona fede sul fondo necessario ad usucapirlo e che, avendone la proprietà, lo ha trasferito regolarmente e legittimamente al sig. (cfr punti da 6 a 16 in narrativa).
5. In via CP_1 subordinata e nel merito, dichiarare che gli eredi della sig.ra nulla devono in Persona_1 relazione ai canoni richiesti per le annualita' 2012 – 2017 ed al capitale di affranco nei riguardi delle altre parti del processo per le motivazioni di cui in premessa (cfr punti da .17 a 24 in narrativa) 6. Condannare le altre parti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei terzi chiamati in causa”
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato Parti attrici esponevano di essere titolari del dominio diretto sul fondo sito in agro di Mesagne, censito in Catasto al foglio 107, particella 103, esteso complessivamente are 98.02, gravato dal diritto di enfiteusi in favore di , costituito CP_1 con atto per Notar del 27.1.1907, registrato il 9.2.1907 al n. 952, diritto di enfiteusi Per_2 pervenuto all'attuale titolare in forza dei successivi acquisti.
Aggiungevano gli Attori che il dominio diretto di detto fondo era loro pervenuto per successione mortis causa di (denuncia di successione del 26.1.2017), che aveva acquistato il Persona_3 fondo da con atto per Notar da Brindisi dell' 11.11.1968. Controparte_6 Persona_4
Lamentavano, altresì, Parti attrici che l'enfiteuta – malgrado numerosi solleciti – era da molti anni moroso nel pagamento del canone enfiteutico, quantificabile, giusta norme vigenti in materia, in euro 575,93 (euro 8.639,17:15), considerato il valore del terreno di proprietà degli Attori stimabile in euro 8.639,17.
Dunque, Parti attrici, quali titolari del dominio diretto del fondo e visto il mancato pagamento dei canoni di enfiteutici da parte del Convenuto, intendevano ex art. 972 c.c., ottenere in proprio favore la devoluzione del fondo enfiteutico con conseguente condanna del Convenuto al pagamento dei canoni non prescritti.
- Si costituiva Parte convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto, e dispiegando domanda riconvezionale.
- Parte convenuta chiamava, poi, in causa gli eredi di , deceduta il 26.4.2015, che Persona_1 aveva usucapito il fondo per intervenuta interversione del possesso, osservando di aver acquistato
(con contratto di compravendita del 5.2.2014 per Notar Dott. ) da Persona_5 [...]
un appezzamento di terreno agricolo, formalmente gravato da canone enfiteutico, sito in Per_1
Mesagne alla Contrada “Caposchiavo”, riportato nel NCT al foglio 107, particella 103, per il prezzo di euro 13.500,00. - Asseriva il Convenuto che nell'atto di vendita la sig.ra , pur essendosi Persona_1 successivamente comportata come proprietaria del fondo in esame, dichiarava che da oltre trenta anni non veniva pagato alcun canone enfiteutico per opposizione fatta al diritto del proprietario.
- Veniva svolta attività istruttoria ed esperita CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione in relazione alla determinazione anche del canone enfiteutico.
- All'udienza del 21.3.2025, dopo molteplici tentativi di conciliazione vanamente promossi da questo Giudice, la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente, va rigettata qualsiasi osservazione ed eccezione circa il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in quanto in atti vi è prova dell'esperimento di detto tentativo obbligatorio.
II) Per quanto attiene alla domanda di usucapione dispiegata da Parti terze chiamate, va detto che la
Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n.
24781, 19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove nel corso del presente giudizio non è assolutamente dimostrato risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che le Parti aspiranti usucapenti abbiano avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbero di essere divenuti esclusivi proprietari per usucapione “ereditata”.
E', insomma, rimasto non dimostrato dagli eredi di tutto ciò che attiene alla pretesa Persona_1 usucapione, e segnatamente in ordine all'opposizione nei confronti della concedente, che avrebbe dovuto tradursi nell'atto di interversione del possesso a far data dal quale sarebbe decorso il ventennio necessario per l'acquisto della proprietà del fondo per cui è causa.
III) Deve, inoltre, integralmente rigettarsi la domanda dispiegata dal Convenuto.
E' noto che l'enfiteuta ha diritto all'affrancazione e che l'istituto dell'enfiteusi trae costituzione da un atto di natura concessoria, in forza del quale l'enfiteuta diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto sul bene.
Il diritto di enfiteusi è un diritto reale, ossia riconosce ad un soggetto, diverso dal proprietario, la possibilità di coltivare un determinato terreno e va in successione, poiché l'enfiteusi è trasmissibile agli eredi e può alienarsi.
Tuttavia, l'omesso versamento del canone per 2 anni dà diritto al concedente di richiedere la devoluzione del fondo ex art. 972 c.c., a mente del quale “Devoluzione.
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone.”
La devoluzione è un diritto del proprietario, il quale può ottenere la liberazione del fondo chiedendo all'Autorità Giudiziaria una pronuncia costitutiva di caducazione dell'enfiteusi, con conseguente riespansione del diritto di proprietà, se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligo di migliorarlo o è in mora nel pagamento dei canoni enfiteutici.
Così che, quando l'enfiteuta risulta inadempiente ai suoi obblighi fondamentali (art. 972 del c.c.), il suo diritto si estingue.
Ed è ciò che avvenuto nel caso di specie, laddove non si può accogliere la domanda di affrancazione del fondo oggetto di causa, sito in agro di Mesagne censito al foglio 107, p.lla 103, esteso complessivamente are 98.02, dal canone enfiteutico, come avanzata dal Convenuto.
⬧⬧⬧
La domanda delle Parti attrici va, quindi, integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale soccombenza del Convenuto e delle Parti terze chiamate.
Il Convenuto, riconosciuto integralmente soccombente, va condannato alla rifusione alle Parti attrici della somma di euro 4.301,61 a titolo di canoni enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al 2018, in relazione al fondo per cui è causa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
In applicazione del principio di soccombenza, il Convenuto e le Parti terze chiamate vanno condannate in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici, che vengono liquidate in € 6.000 per onorari e in € 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA
e CPA, come per legge.
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico delle Parti soccombenti in solido fra loro.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
e con l'Avv. A.Bruno, contro con l'Avv. S. Parte_2 CP_1
Deangelis-Sammarco, nonché contro , , CP_2 CP_3 CP_4
, , in qualità di eredi di , deceduta il 26.4.2015,
[...] CP_5 Persona_1 con l'Avv. M. Calò, così provvede:
1) dichiara e riconosce che il Convenuto è moroso nel pagamento dei canoni CP_1 enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al 2018, in relazione al fondo per cui è causa;
2) dispone, per l'effetto, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore dei concedenti
[...]
e , odierni Attori;
Parte_2 Parte_1
3) rigettata integralmente ogni domanda del Convenuto, lo condanna all'immediato rilascio del fondo suddetto, libero e sgombero da persone e da cose;
4) rigetta integralmente la domanda di usucapione formulata dalle Parti terze chiamate;
5) condanna, altresì, il Convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 4.301,61, pari ai canoni enfiteutici relativi agli anni dal 2012 al 2018, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
6) condanna il Convenuto e le Parti terze chiamate in solido fra loro alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, quantificate euro 6.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge
6) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico di Parte convenuta e delle Parti terze chiamate in solido fra loro.
Brindisi, 22 luglio 2025
Il GOP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1538/2018 del Ruolo Generale promossa
D A
e con l'Avv. A.Bruno, Parte_1 Parte_2
- attori
CONTRO
con l'Avv. S. Deangelis-Sammarco, CP_1
- convenuto
NONCHE' CONTRO
, , , , in CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 qualità di eredi di , deceduta il 26.4.2015, con l'Avv. M. Calò, Persona_1
- terzi chiamati
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa. Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parti attrici hanno formulato le istanze seguenti : “1) dichiarare e riconoscere che
si è reso moroso nel pagamento dei canoni enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al CP_1
2018, in relazione al fondo sito in agro di Mesagne, censito in Catasto al foglio 107, particella 103, esteso complessivamente are 98.02; 2) per l'effetto, disporre la devoluzione del fondo enfiteutico in favore dei concedenti e , condannando il convenuto Parte_2 Parte_1 all'immediato rilascio dello stesso, libero e sgombero da persone e da cose;
3) condannare il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 4.301,61, pari ai canoni enfiteutici maturati negli anni dal 2012 al 2018, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”. [in corsivo le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “insiste, ex art 971 cc, dunque, nella richiesta di formalizzare l'affrancazione del fondo oggetto di causa, e, in virtù dell'obbligazione contrattuale assunta dalla SI.ra , la quale, come si legge nel Persona_1 contratto, si impegnava a farsi carico di tutte le spese e gli oneri eventualmente necessari per formalizzare l'affrancazione del fondo oggetto della compravendita dal diritto del concedente, insiste nella richiesta di essere manlevato da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla causa, con condanna degli eredi della stessa a versare la somma dovuta quale capitale d'affranco, superata la sollevata eccezione preliminare di violazione del principio del contraddittorio sollevata dagli stessi, per la cui decisione il sottoscritto procuratore si era già rimesso al Giudice, con note di trattazione scritta udienza del 23.04.2021 e 11.01.2023.” [in corsivo e grassetto le testuali istanze di Parte convenuta].
Considerato che le Parti terze chiamate hanno concluso, chiedendo “
1. Preliminarmente, accertare la violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contradditorio per mancata presenza delle parti necessarie nel presente processo, disponendo l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti degli altri eredi (cfr punti da 1 a 5 in narrativa) .
2. Dichiarare
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della procedura di mediazione dei confronti di tutti gli eredi (cfr punti da 1 a 5 in narrativa).
3. Nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea per le motivazioni articolate nella narrativa del presente atto (cfr punti da 6 a
21 in narrativa).
4. In via riconvenzionale, accertare che la sig.ra aveva usucapito Persona_1 il fondo per intervenuta interversione del possesso e per il decorso del possesso ininterrotto ed in buona fede sul fondo necessario ad usucapirlo e che, avendone la proprietà, lo ha trasferito regolarmente e legittimamente al sig. (cfr punti da 6 a 16 in narrativa).
5. In via CP_1 subordinata e nel merito, dichiarare che gli eredi della sig.ra nulla devono in Persona_1 relazione ai canoni richiesti per le annualita' 2012 – 2017 ed al capitale di affranco nei riguardi delle altre parti del processo per le motivazioni di cui in premessa (cfr punti da .17 a 24 in narrativa) 6. Condannare le altre parti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei terzi chiamati in causa”
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato Parti attrici esponevano di essere titolari del dominio diretto sul fondo sito in agro di Mesagne, censito in Catasto al foglio 107, particella 103, esteso complessivamente are 98.02, gravato dal diritto di enfiteusi in favore di , costituito CP_1 con atto per Notar del 27.1.1907, registrato il 9.2.1907 al n. 952, diritto di enfiteusi Per_2 pervenuto all'attuale titolare in forza dei successivi acquisti.
Aggiungevano gli Attori che il dominio diretto di detto fondo era loro pervenuto per successione mortis causa di (denuncia di successione del 26.1.2017), che aveva acquistato il Persona_3 fondo da con atto per Notar da Brindisi dell' 11.11.1968. Controparte_6 Persona_4
Lamentavano, altresì, Parti attrici che l'enfiteuta – malgrado numerosi solleciti – era da molti anni moroso nel pagamento del canone enfiteutico, quantificabile, giusta norme vigenti in materia, in euro 575,93 (euro 8.639,17:15), considerato il valore del terreno di proprietà degli Attori stimabile in euro 8.639,17.
Dunque, Parti attrici, quali titolari del dominio diretto del fondo e visto il mancato pagamento dei canoni di enfiteutici da parte del Convenuto, intendevano ex art. 972 c.c., ottenere in proprio favore la devoluzione del fondo enfiteutico con conseguente condanna del Convenuto al pagamento dei canoni non prescritti.
- Si costituiva Parte convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto, e dispiegando domanda riconvezionale.
- Parte convenuta chiamava, poi, in causa gli eredi di , deceduta il 26.4.2015, che Persona_1 aveva usucapito il fondo per intervenuta interversione del possesso, osservando di aver acquistato
(con contratto di compravendita del 5.2.2014 per Notar Dott. ) da Persona_5 [...]
un appezzamento di terreno agricolo, formalmente gravato da canone enfiteutico, sito in Per_1
Mesagne alla Contrada “Caposchiavo”, riportato nel NCT al foglio 107, particella 103, per il prezzo di euro 13.500,00. - Asseriva il Convenuto che nell'atto di vendita la sig.ra , pur essendosi Persona_1 successivamente comportata come proprietaria del fondo in esame, dichiarava che da oltre trenta anni non veniva pagato alcun canone enfiteutico per opposizione fatta al diritto del proprietario.
- Veniva svolta attività istruttoria ed esperita CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione in relazione alla determinazione anche del canone enfiteutico.
- All'udienza del 21.3.2025, dopo molteplici tentativi di conciliazione vanamente promossi da questo Giudice, la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente, va rigettata qualsiasi osservazione ed eccezione circa il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in quanto in atti vi è prova dell'esperimento di detto tentativo obbligatorio.
II) Per quanto attiene alla domanda di usucapione dispiegata da Parti terze chiamate, va detto che la
Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Il possesso c.d. ad usucapionem (ex art.1158 c.c.) deve essere continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ovvero esercitato pubblicamente e in modo visibile, per così dire, “alla luce del sole”.
La ancor recente sentenza Cass. 26 maggio 2022, n. 17141 ribadisce un orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi “pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto apertamente, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus” (ex multis, C. Cass., Sez 2, n. 12260,
20.8.2002, Rv. 556970; C. Cass., Sez. 2, n. 9903, 28.4.2006, Rv. 592523; C. Cass., Sez. 2, n. 19478,
20.9.2007, Rv. 599374; C. Cass., Sez. 2, n. 17462, 27.7.2009, Rv. 609159; C. Cass., Sez. 6 n.
24781, 19.10.2017, Rv. 646754; C. Cass., Sez. 2, n. 10734, 4.5.2018, Rv. 648439).
La Corte di Cassazione ormai univocamente afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione - il comportamento del possessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove nel corso del presente giudizio non è assolutamente dimostrato risultato in modo univoco e sufficientemente preciso che le Parti aspiranti usucapenti abbiano avuto l'autonomo ed esclusivo godimento dei beni oggetto di causa, di cui pretenderebbero di essere divenuti esclusivi proprietari per usucapione “ereditata”.
E', insomma, rimasto non dimostrato dagli eredi di tutto ciò che attiene alla pretesa Persona_1 usucapione, e segnatamente in ordine all'opposizione nei confronti della concedente, che avrebbe dovuto tradursi nell'atto di interversione del possesso a far data dal quale sarebbe decorso il ventennio necessario per l'acquisto della proprietà del fondo per cui è causa.
III) Deve, inoltre, integralmente rigettarsi la domanda dispiegata dal Convenuto.
E' noto che l'enfiteuta ha diritto all'affrancazione e che l'istituto dell'enfiteusi trae costituzione da un atto di natura concessoria, in forza del quale l'enfiteuta diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto sul bene.
Il diritto di enfiteusi è un diritto reale, ossia riconosce ad un soggetto, diverso dal proprietario, la possibilità di coltivare un determinato terreno e va in successione, poiché l'enfiteusi è trasmissibile agli eredi e può alienarsi.
Tuttavia, l'omesso versamento del canone per 2 anni dà diritto al concedente di richiedere la devoluzione del fondo ex art. 972 c.c., a mente del quale “Devoluzione.
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone.”
La devoluzione è un diritto del proprietario, il quale può ottenere la liberazione del fondo chiedendo all'Autorità Giudiziaria una pronuncia costitutiva di caducazione dell'enfiteusi, con conseguente riespansione del diritto di proprietà, se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbligo di migliorarlo o è in mora nel pagamento dei canoni enfiteutici.
Così che, quando l'enfiteuta risulta inadempiente ai suoi obblighi fondamentali (art. 972 del c.c.), il suo diritto si estingue.
Ed è ciò che avvenuto nel caso di specie, laddove non si può accogliere la domanda di affrancazione del fondo oggetto di causa, sito in agro di Mesagne censito al foglio 107, p.lla 103, esteso complessivamente are 98.02, dal canone enfiteutico, come avanzata dal Convenuto.
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La domanda delle Parti attrici va, quindi, integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale soccombenza del Convenuto e delle Parti terze chiamate.
Il Convenuto, riconosciuto integralmente soccombente, va condannato alla rifusione alle Parti attrici della somma di euro 4.301,61 a titolo di canoni enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al 2018, in relazione al fondo per cui è causa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
In applicazione del principio di soccombenza, il Convenuto e le Parti terze chiamate vanno condannate in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle Parti attrici, che vengono liquidate in € 6.000 per onorari e in € 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA
e CPA, come per legge.
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico delle Parti soccombenti in solido fra loro.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
e con l'Avv. A.Bruno, contro con l'Avv. S. Parte_2 CP_1
Deangelis-Sammarco, nonché contro , , CP_2 CP_3 CP_4
, , in qualità di eredi di , deceduta il 26.4.2015,
[...] CP_5 Persona_1 con l'Avv. M. Calò, così provvede:
1) dichiara e riconosce che il Convenuto è moroso nel pagamento dei canoni CP_1 enfiteutici dovuti per gli anni dal 2012 al 2018, in relazione al fondo per cui è causa;
2) dispone, per l'effetto, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore dei concedenti
[...]
e , odierni Attori;
Parte_2 Parte_1
3) rigettata integralmente ogni domanda del Convenuto, lo condanna all'immediato rilascio del fondo suddetto, libero e sgombero da persone e da cose;
4) rigetta integralmente la domanda di usucapione formulata dalle Parti terze chiamate;
5) condanna, altresì, il Convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 4.301,61, pari ai canoni enfiteutici relativi agli anni dal 2012 al 2018, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
6) condanna il Convenuto e le Parti terze chiamate in solido fra loro alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, quantificate euro 6.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge
6) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico di Parte convenuta e delle Parti terze chiamate in solido fra loro.
Brindisi, 22 luglio 2025
Il GOP