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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14995/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO C n. 019284-2024 MODELLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_3 presso l'Avv. Difensore_1 ( Fax. Telefono_1 - Email_1 – CF. CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso ha impugnato la comunicazione-notificata via PEC MODELLO C PER CORTE
DI APPELLO RG 876/2022 – numero registro recupero Crediti 019284/2024- con la quale è stato richiesto all'odierna ricorrente il pagamento di un contributo unificato pari ad € 147,00 in relazione al procedimento civile di secondo grado iscritto al nrga.c.c. n.876 del 2022, sul presupposto della illegittimità per avere la stessa già correttamente versato integralmente il contributo unificato.
Oltre al difetto di legittimazione passiva ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto di cui ha chiesto l'annullamento.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Dagli atti di causa risulta che la Corte di Appello di Roma abbia condannato la parte appellante (Ricorrente_1
) al pagamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto, giusta sentenza
4548/2022 pubblicata il 30.6.2022 (all. 6), dovuto da chi è soccombente in grado di appello.
Con l'odierno avviso do pagamento, pertanto, non viene richiesto il contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio (che risulta correttamente versato), bensì l'ulteriore somma che scaturisce dalla sentenza di condanna sopra detta e dall'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, somma mai versata dalla ricorrente.
Si evidenzia anche che l'unica modalità di pagamento consentita è quella tramite F23, come allegato nell'avviso bonario, in quanto – come chiarito dal Ministero della Giustizia con Circolare 19 marzo 2024 – il pagamento tramite pagoPA è possibile solo prima dell'apertura della partita di credito (v. riscontro Corte di
Appello di Roma all. 5 – v. circolare 19.3.2024 “Gli uffici giudiziari sono tenuti ad accettare la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato fino al momento in cui non risulti l'apertura della partita di credito da parte di
Equitalia giustizia S.p.A.”).
E infatti l'invito al pagamento contiene espressamente l'indicazione delle modalità di pagamento tramite
F23, puntualmente allegato all'invito, per cui il contribuente deve ad esso attenersi. D'altra parte la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato che sia stata depositata nel fascicolo informatico non viene annullata per cui potrà essere riutilizzata dall'avvocato depositante per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento anche presso altri uffici giudiziari come chiarito dalla Direzione generale per i sistemi informativi e ribadito con circolare DAG n. prot. 29718.U dell'11.02.2021.
Quanto all'asserito vizio di motivazione, nell'invito impugnato è espressamente indicato che la somma è dovuta “a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 4548 del 30/06/2022 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al
Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI ROMA al n. 000876/2022”. Il gravame va respinto.
Le spese seguono la socconbenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al versamento in favore della parte resistente di euro 150,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso all'esito dell'udienza del 14.10.2025
Il Giudice Maria Flora Febbraro
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14995/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- MODELLO C n. 019284-2024 MODELLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il Data nascita_1 CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_3 presso l'Avv. Difensore_1 ( Fax. Telefono_1 - Email_1 – CF. CF_Difensore_1) che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso ha impugnato la comunicazione-notificata via PEC MODELLO C PER CORTE
DI APPELLO RG 876/2022 – numero registro recupero Crediti 019284/2024- con la quale è stato richiesto all'odierna ricorrente il pagamento di un contributo unificato pari ad € 147,00 in relazione al procedimento civile di secondo grado iscritto al nrga.c.c. n.876 del 2022, sul presupposto della illegittimità per avere la stessa già correttamente versato integralmente il contributo unificato.
Oltre al difetto di legittimazione passiva ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto di cui ha chiesto l'annullamento.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
Dagli atti di causa risulta che la Corte di Appello di Roma abbia condannato la parte appellante (Ricorrente_1
) al pagamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto, giusta sentenza
4548/2022 pubblicata il 30.6.2022 (all. 6), dovuto da chi è soccombente in grado di appello.
Con l'odierno avviso do pagamento, pertanto, non viene richiesto il contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio (che risulta correttamente versato), bensì l'ulteriore somma che scaturisce dalla sentenza di condanna sopra detta e dall'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, somma mai versata dalla ricorrente.
Si evidenzia anche che l'unica modalità di pagamento consentita è quella tramite F23, come allegato nell'avviso bonario, in quanto – come chiarito dal Ministero della Giustizia con Circolare 19 marzo 2024 – il pagamento tramite pagoPA è possibile solo prima dell'apertura della partita di credito (v. riscontro Corte di
Appello di Roma all. 5 – v. circolare 19.3.2024 “Gli uffici giudiziari sono tenuti ad accettare la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato fino al momento in cui non risulti l'apertura della partita di credito da parte di
Equitalia giustizia S.p.A.”).
E infatti l'invito al pagamento contiene espressamente l'indicazione delle modalità di pagamento tramite
F23, puntualmente allegato all'invito, per cui il contribuente deve ad esso attenersi. D'altra parte la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato che sia stata depositata nel fascicolo informatico non viene annullata per cui potrà essere riutilizzata dall'avvocato depositante per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento anche presso altri uffici giudiziari come chiarito dalla Direzione generale per i sistemi informativi e ribadito con circolare DAG n. prot. 29718.U dell'11.02.2021.
Quanto all'asserito vizio di motivazione, nell'invito impugnato è espressamente indicato che la somma è dovuta “a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 4548 del 30/06/2022 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al
Ruolo Generale del CORTE D'APPELLO DI ROMA al n. 000876/2022”. Il gravame va respinto.
Le spese seguono la socconbenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al versamento in favore della parte resistente di euro 150,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso all'esito dell'udienza del 14.10.2025
Il Giudice Maria Flora Febbraro