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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2212/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15014/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'intimazione di pagamento n. 413867 del 22/05/2025, portante la pretesa di pagamento dell'importo di € 64.113,67, fondata su: ingiunzioni N. 207959; N. 188216; N. 43823; N. 43824; N. 43825; N. 43826; N 200811;
Accertamento N. 2020-0040811; Accertamento N. 2020-0041982; Accertamento N. 2020-0042247;
Accertamento N. 2020-0042414 riferite ad IMU 2012,2013,2014,2015,2016,2017 TARI 2014,2015,2016.
A fondamento del gravame ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la carenza della legittimazione ad agire della OG S.p.A. per scadenza del contratto di appalto stipulato con il Comune di Castellammare di Stabia.
Radicatasi la lite, si è costituita OG resistendo al ricorso e allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità insegna che devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari, le sollecitazioni e le intimazioni di pagamento con cui l'Amministrazione ovvero il Concessionario per la riscossione chiedono il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili: ciò vale tanto più per l'atto in esame, formulato come
“INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”, con manifesta prospettazione dell'azione esecutiva, e con l'espressa indicazione della sua ricorribilità negli stessi termini in cui può essere opposta una cartella esattoriale.
Va poi disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione del concessionario per assunta scadenza del contratto di affidamento, non legittimamente prorogabile.
Valga, sul punto, evidenziare che gli importi di cui si discute erano già stati oggetto di precedenti atti impositivi, di competenza di OG in pendenza di contratto, e che, pertanto, l'attività oggi in valutazione promana da valido conferimento di incarico.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dagli atti allegati dal concessionario emerge la rituale notifica degli atti presupposti.
E', peraltro, infondata la sollevata eccezione di prescrizione, stante l'operatività della sospensione dei termini di versamento, notifica e riscossione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 68 del Decreto cd. "Cura Italia" (L. 24 aprile 2020, n. 27).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 25%, cp e iva, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15014/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 413867 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'intimazione di pagamento n. 413867 del 22/05/2025, portante la pretesa di pagamento dell'importo di € 64.113,67, fondata su: ingiunzioni N. 207959; N. 188216; N. 43823; N. 43824; N. 43825; N. 43826; N 200811;
Accertamento N. 2020-0040811; Accertamento N. 2020-0041982; Accertamento N. 2020-0042247;
Accertamento N. 2020-0042414 riferite ad IMU 2012,2013,2014,2015,2016,2017 TARI 2014,2015,2016.
A fondamento del gravame ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la carenza della legittimazione ad agire della OG S.p.A. per scadenza del contratto di appalto stipulato con il Comune di Castellammare di Stabia.
Radicatasi la lite, si è costituita OG resistendo al ricorso e allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di legittimità insegna che devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari, le sollecitazioni e le intimazioni di pagamento con cui l'Amministrazione ovvero il Concessionario per la riscossione chiedono il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili: ciò vale tanto più per l'atto in esame, formulato come
“INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”, con manifesta prospettazione dell'azione esecutiva, e con l'espressa indicazione della sua ricorribilità negli stessi termini in cui può essere opposta una cartella esattoriale.
Va poi disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione del concessionario per assunta scadenza del contratto di affidamento, non legittimamente prorogabile.
Valga, sul punto, evidenziare che gli importi di cui si discute erano già stati oggetto di precedenti atti impositivi, di competenza di OG in pendenza di contratto, e che, pertanto, l'attività oggi in valutazione promana da valido conferimento di incarico.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dagli atti allegati dal concessionario emerge la rituale notifica degli atti presupposti.
E', peraltro, infondata la sollevata eccezione di prescrizione, stante l'operatività della sospensione dei termini di versamento, notifica e riscossione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 68 del Decreto cd. "Cura Italia" (L. 24 aprile 2020, n. 27).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 25%, cp e iva, se dovuti.