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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4291/2022 R.G., pendente tra e , con ordinanza del Parte_1 Parte_2
21.11.2025, a modifica della precedente ordinanza del 22.11.2024, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
L'appellante, nelle note depositate in Parte_1
data 05.12.2025, concludeva come segue: “…Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 709/2022 del
Tribunale di Napoli Nord – Seconda Sezione Civile, emessa il 26/02/2022
e pubblicata in data 07/03/2022 , previo ogni accertamento del caso: • in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
• sempre nel merito, in via subordinata, condannare comunque l'appellata al pagamento a favore di Parte_1
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 23.684,29 (o
[...]
di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. • In ogni caso, con soccombenza di controparte alle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi del giudizio.”. L'appellata, , concludeva come segue: “…Affinché l'Ecc.ma Parte_2
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia rigettare l'appello proposta dalla società Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sez.
[...]
Civile – n. 709/2022 per le motivazioni indicare nella presente memoria di costituzione ed in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione in favore del difensore antistatario.”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 2/18 S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4291/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 709/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 07 marzo 2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F./P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore Speciale avv. giusta Controparte_1
procura per notaio di Roma in data 14.12.2010 rep. Persona_1
62416 racc. 32246 e giusta successiva procura a rogito del Dr. Per_1
Notaio in Roma, rep. 62416, racc. 32246 del 14/12/2020 –
[...]
registrato a Roma 5 il 16/12/2020 n. 13488, rappresentata e difesa, come da mandato depositato in atti, dall'avv. Paola Zappa (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_2 CodiceFiscale_2
virtu di procura come in atti, dall'avv. Giuseppe Cundari (C.F.
e dall'avv. Marco IT MA (C.F.: C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: somministrazione energia elettrica;
danni da illecita sottrazione.
pag. 3/18 Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 2072/2018 emesso il 30.03.2018, il Tribunale di Napoli Nord, su ricorso di Servizio Elettrico Parte_1
ingiungeva, a , il pagamento dell'importo complessivo di Parte_2
euro 23.684,29, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica relativa all'utenza ad essa intestata, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione , Parte_2
eccependone, preliminarmente, l'inefficacia per tardiva notificazione, essendo stato lo stesso notificato, solo in data 12.10.2018 e, dunque, oltre il prescritto termine di 60 giorni.
Nel merito, l'opponente contestava sia l'an che il quantum debeatur, preliminarmente negando l'esistenza del rapporto obbligatorio e, deducendo, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte del creditore, del proprio onus probandi. Invero, la deduceva che controparte Pt_2
aveva fondato la propria pretesa in sede monitoria unicamente sulle fatture commerciali le quali, in quanto documenti di formazione unilaterale, non potevano considerarsi, nel giudizio di opposizione, validi strumenti probatori del titolo negoziale fondante il credito azionato da .
pag. 4/18 Rispetto al quantum, l'opponente, poi, si doleva della mancata dimostrazione dei criteri di calcolo del credito, contestando, pertanto, la correttezza degli stessi. In ogni caso, la opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito a norma dell'art. 2948 c.c..
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva preliminarmente, CP_3
deducendo che la inefficacia del decreto ingiuntivo per tardivita della notificazione non precludesse al Giudice dell'opposizione di esaminare nel merito la domanda azionata dal creditore in via monitoria.
In punto di fatto, l'opposta, rilevava: che in data 24.01.2014, i tecnici di avevano accertato, presso l'utenza intestata a Parte_3
(POD IT001E826752360), sita in Villa Literno (CE) in via Parte_2
Roma n. 95, un allaccio abusivo alla rete elettrica, occultato sotto l'intonaco che, bypassando il contatore ivi installato, consentiva il prelievo illecito di energia con sottrazione della stessa alla fatturazione;
che le operazioni di verifica si svolgevano alla presenza di
[...]
titolare dell'attivita commerciale ivi insistente ed utilizzatrice Per_2
di fatto dell'utenza, la quale procedeva anche alla sottoscrizione del verbale;
che la ricostruzione dei consumi effettuati e non registrati veniva operata dal soggetto distributore a partire dal mese di aprile
2011, in quanto da tale epoca si accertava una flessione nei consumi;
che i consumi illecitamente sottratti alla fatturazione, calcolati da
[...]
mediante il criterio della potenza “tecnicamente Parte_3
prelevabile” in considerazione della sezione del cavo di alimentazione pag. 5/18 della fornitura (4x6 mmq) e sulla base dei tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia, venivano stimati essere pari a kWh
116.160; che l'esito della verifica, la ricostruzione dei consumi e la relativa tabella erano comunicati, con missiva del 31.01.2014, da
[...]
ad Enel Servizio Elettrico S.p.a. e, per conoscenza, a Parte_3
; che, con raccomandata a/r del 31.01.2014, Parte_2 [...]
inoltrava denuncia di notizia di reato ex art. 331 Parte_3
c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, nonche comunicazione ai sensi dell'art. 53 bis, 4 comma del D. Lgs 504/95, per i profili fiscali, all Controparte_4
; che, sulla base della ricostruzione operata da
[...]
, Enel Servizio Elettrico S.p.a., in data 28.11.2014, Parte_3
emetteva la fattura n. 6131215404865A di € 23.668,29 comprensiva di
IVA, addizionali enti locali, risarcimento danni all'apparecchio di misura e rimborsi vari;
che tale fattura, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al cliente, rimaneva impagata.
Infine, in replica all'avversa eccezione di prescrizione del credito,
l'opposta deduceva che, fondandosi lo stesso sulla verifica effettuata in data 24.01.2014, il termine di prescrizione non risultava affatto decorso ed in ogni caso risultava essere stato interrotto dall'invio della fattura azionata e della formale messa in mora del 08/02/2016, ricevuta dall'attrice-opponente il 16/02/2016 e prodotta nel fascicolo monitorio.
Con memoria di cui all'art 183, co.6, n. 1 c.p.c., eccepiva il Parte_2
proprio difetto di titolarita passiva, sostenendo che il credito azionato pag. 6/18 da , relativo al corrispettivo dell'energia abusivamente sottratta, doveva essere azionato nei confronti di a cui, come Persona_2
accertato con sentenza penale n. 24/2016 del Tribunale di Napoli Nord, era unicamente imputabile l'allaccio abusivo. Inoltre, l'opponente deduceva che, differentemente da quanto asserito da controparte, nessuna manomissione del contatore ad essa intestato era stata realizzata, atteso che , mediante il ridetto allaccio Persona_2
abusivo, aveva totalmente bypassato il misuratore, peraltro occultando il cavo utilizzato nell'intonaco e nel cemento. Pertanto, nessun addebito, neppure a titolo di mancata vigilanza, poteva esserle ascritto, atteso che l'allaccio era stato realizzato nel bar gestito da e che lo Persona_2
stesso non era individuabile neppure utilizzando l'ordinaria diligenza.
Rispetto alla ridetta eccezione, , nelle memorie ex art 183, co. 6 n. 2
c.p.c., eccepiva che l'utenza oggetto di accertamento risultava, come dimostrato dalla fatturazione periodica ad essa relativa, intestata alla ingiunta sin dal 2009. Rilevava, poi, che non aveva Parte_2
operato alcuna comunicazione di subentro nella fornitura, sicche , in assenza di formale voltura, la responsabilita dei consumi effettuati presso la citata utenza doveva ritenersi sussistere in capo alla sua intestataria formale, . Parte_2
Il Tribunale di Napoli pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2072/2018.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale accertava il difetto di titolarita passiva dell'ingiunta, , ritenendo che del debito Parte_2
pag. 7/18 di cui alla fattura n. 61312154040865A fosse, invece, effettiva titolare
. Persona_2
Al riguardo il primo giudice osservava che: “…Ma la questione più importante riguarda la legittimazione passiva. Ci troviamo dinanzi un locale commerciale, nel quel vi è una somministrazione Pt_4
contrattuale di energia elettrica il cui consumo invece viene sottratto illegalmente, per la parte maggiore, da un contraente diverso,
[...]
, che denunciata alla competente autorità giudiziaria viene CP_5
condannata per furto, e quindi alla eventuale, con passaggio in giudicato di quella sentenza, ovvero dopo i tre gradi di giustizia, restituzione delle somme spettanti alla società opposta che aveva denunciato quella titolare dell'attività commerciale e che aveva in essere il rapporto sinallagmatico, entro cui, la ingiunta non vi poteva entrare, ne poteva tenere indenne la opposta per poi rivalersi verso la condannata in sede penale. Il rapporto contrattuale genera diritti ed obblighi tra i soggetti che sono parti del sinallagma, parti di un rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione, nel quale la opponente non vi rientra.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 20.01.2023, notificata in via telematica in data
07.10.2022, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma. Parte_1
pag. 8/18 Si costituiva , resistendo nel merito all'avverso gravame Parte_2
ed invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 20.01.2023, emessa all'esito della prima udienza, questa Corte, in diversa composizione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2024.
Piu volte rinviata la causa in prosieguo conclusioni per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 21.11.2025, disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore con il dott.
Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì , la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
Depositate dalle parti le rispettive note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa, con ordinanza del 12.12.2025, era, quindi, rimessa alla decisione del Collegio, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
§ 3.
Con un unico motivo di appello, censurava la sentenza, per CP_3
avere il primo Giudice accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , opinando, al riguardo, che essa fosse tardiva Parte_2
ed infondata nel merito.
pag. 9/18 Invero, evidenziava, preliminarmente, che l'eccezione di cui sopra era stata sollevata dall'opponente solo con la memoria di cui all'art 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, oltre il termine a tal fine previsto, per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, rappresentato dalla scadenza di quello accordato per proporre opposizione, potendo, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la parte solo precisare o modificare le eccezioni gia proposte e non, invece, formularne di nuove.
In ogni caso, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il rapporto contrattuale intercorreva con e Persona_2
nell'escludere, di conseguenza, la legittimazione passiva in capo alla opponente, . Parte_2
Sul punto, deduceva che nessun rapporto contrattuale risultava mai essere stato stipulato con e che, per converso, Persona_2
intestataria dell'utenza, oggetto di verifica in data 24.01.2014, identificata con POD IT001E826752360, risultava l'odierna appellata,
. Parte_2
Tale circostanza, a dire dell'appellante, emergeva pacificamente dalle risultanze probatorie.
Segnatamente, invocava il particolare valore probatorio di cui era dotato il verbale di verifica n. 85306 del 24.01.2014, il quale indicava chiaramente come intestataria di diritto dell'utenza, Parte_2
laddove , unica presente alle operazioni, risultava quale Persona_2
mera utilizzatrice di fatto della ridetta utenza.
pag. 10/18 Analoga conclusione era, poi, avvalorata dalle fatture emesse da con riferimento all'utenza sopra individuata per i bimestri antecedenti la data della verifica, le quali, invero, indicavano quale Parte_2
intestataria dell'utenza, cui afferiva un contratto di fornitura attivato sin dal 29 luglio 2009 in forza del meccanismo di cui al DL 73/2007.
Nello stesso senso militavano, a dire dell'appellante, le ulteriori prove documentali depositate (quali le raccomandate inviate dopo la verifica del 2014), in quanto tutte indirizzate all'odierna appellata,
[...]
. Pt_2
Sulla scorta delle sopra menzionate premesse chiedeva accertarsi la legittimazione passiva di e pronunciarsi la condanna di Parte_2
quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 23.684,29 (o di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
§ 4.
L'appello e infondato, ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che quella, sollevata in primo grado dall'opponente, debba propriamente intendersi come contestazione della titolarita passiva del rapporto e che la stessa, integrando una mera difesa, potesse essere utilmente fatta valere anche con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Siffatta conclusione e , invero, confortata dal principio secondo il quale
“…Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così
pag. 11/18 come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali…”
(Cassazione civile , sez. lav. , 02/10/2025 , n. 26612).
Tanto premesso deve, poi, rimarcarsi che, mediante il ricorso monitorio, agiva per ottenere il risarcimento del danno patito in CP_3
conseguenza dell'inadempimento, da parte del soggetto somministrato, degli obblighi, derivanti dal contratto di somministrazione, di custodia e vigilanza del contatore di proprieta del somministrante.
In particolare, la societa somministrante deduceva che, soggetto gravato dai suddetti obblighi, fosse , odierna appellata, e che la Parte_2
circostanza, invero incontestata, che la manomissione dell'impianto fosse stata realizzata da soggetto terzo, , non potesse Persona_2
assumere, in questa sede, efficacia esimente in relazione al soggetto somministrato.
Così inquadrata la pretesa azionata in giudizio, deve, poi, ritenersi provato, in atti, che sia titolare del rapporto contrattuale Parte_2
cui inerisce la fornitura di energia, afferente al misuratore oggetto della verifica in contestazione.
Sul punto, si deve rammentare che, per costante giurisprudenza, “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma
pag. 12/18 scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Ne segue che, nella specie, l'assenza di un regolare contratto di somministrazione non impedisca di ritenere provato il rapporto contrattuale e vada, piuttosto, ascritta al fatto che era Parte_2
assoggettata al cd. regime di salvaguardia, previsto, in attuazione delle direttive comunitarie, dal D.L. n. 73 del 2007 e, poi, dalla Delibera AEEG,
n. 156/2007, concernente clienti finali che, alla data dell'1.7.2007, non risultavano avere un fornitore di energia elettrica o che avevano subito un distacco per morosita .
Invero, tale ultima condizione risulta pacificamente dalla PEC, acquisita agli atti, inviata dal distributore alla societa in data 19.01.2019, in cui si affermava che, in data 27.07.2009, l'utenza POD
IT001E826752360 veniva cessata per morosita , salvo poi procedersi alla riattivazione della stessa in data 29.07.2009.
Discende da quanto osservato che l'odierna appellante non possa dolersi della mancata produzione, da parte dell'originaria ricorrente, di un regolare contratto di fornitura, non avendo essa mai proceduto a richiederne la sottoscrizione.
La prova dell'esistenza del rapporto contrattuale risulta, inoltre, anche dall'effettiva somministrazione di energia, in relazione all'utenza di cui trattasi, emergente dalla documentazione contabile allegata in primo pag. 13/18 grado da , proveniente dal soggetto distributore. Invero, quest'ultimo, con nota del 19.01.2019, su richiesta di , elaborava specifica relazione circa i dati storici relativi all'utenza intestata sopra identificata, dalla quale emergeva che la stessa, a partire dal 29.07.2009, risultava intestata a fino al 12.03.2014, quando si Parte_2
procedeva ad effettuare, su richiesta del cliente, la relativa voltura.
Dunque, sulla scorta di quanto sopra asserito, deve, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, riconoscersi la sussistenza, in capo a , della titolarita del rapporto di fornitura posto a base Parte_2
della domanda.
§ 5.
Tanto doverosamente premesso, occorre, tuttavia, rilevare che la pretesa creditoria azionata da non possa trovare accoglimento.
In diritto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza, il titolare di un'utenza di energia elettrica che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, e tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonche a provare l'attivita illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinche intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (ex multis, Cass., III, 11/11/2024 n. 29046
e 18/10/2023 n. 28984; VI, 17/05/2022 n. 15771).
Nella specie, , sin dall'atto di citazione, aveva contestato, Parte_2
non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma, altresì , la non pag. 14/18 esattezza dei consumi ad essa addebitati, dimostrando, con la successiva produzione documentale, e, in specie, richiamando gli esiti del procedimento penale, che tale inesattezza era imputabile al fatto illecito commesso da terzi.
Orbene, risulta documentato in atti, oltre che incontestato, che autore dell'allaccio abusivo, da cui ha avuto origine l'illecita captazione di energia, sia stata , conduttrice dell'immobile di proprieta Persona_2
dell'appellata e titolare dell'attivita commerciale ivi esercitata.
Dallo stesso verbale di verifica emerge che la manomissione operata dalla non aveva ad oggetto il contatore ma un “allaccio abusivo alla Pt_2
rete tramite cavo ad uso privato sez 4X6 collegato direttamente Pt_3
all'impianto del cliente – l'allaccio abusivo è stato rinvenuto all'interno del locale bar e ben occultato sotto intonaco e cemento – tale manomissione ha consentito un prelievo abusivo di energia elettrica” (Cfr. Verbale di verifica).
Siffatta condotta illecita, imputabile direttamente a terzi, non puo , per le sue concrete modalita , ritenersi riferibile a , neppure a Parte_2
titolo di pretesa mancata vigilanza.
Invero, dal citato verbale di verifica del 24.01.2014, si evince che l'allaccio abusivo era stato realizzato da nei locali che, in Persona_2
quanto da essa detenuti a titolo di locazione, dovevano intendersi sottratti alla disponibilita materiale dell'odierna appellata.
Peraltro, la possibilita che potesse avvedersi, attraverso Parte_2
l'ordinaria diligenza, dell'abusivo allaccio appare oggettivamente pag. 15/18 preclusa dalle concrete modalita di realizzazione dell'allaccio, che, come dinanzi detto, era stato “debitamente occultato” sotto uno strato di intonaco e di cemento.
In particolare, dalla sentenza penale n. 24/2016 del Tribunale di Napoli
Nord, con la quale era condannata in relazione ai fatti in Persona_2
esame, si ricava che solo un'approfondita attivita di verifica, svolta da soggetti professionalmente dediti a tali controlli (quali, appunto, i tecnici di , coadiuvati dai Carabinieri), abbia Parte_3
consentito di rilevare la manomissione e di far cessare l'illecita captazione.
Deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata, integrata nella motivazione alla luce delle argomentazioni dinanzi svolte, resista alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante tenuto conto del rigetto della proposta impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali stante la non elevata complessita delle questioni trattate.
pag. 16/18 Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Marco
IT MA, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore CP_3
antistatario, Avv. Marco IT MA, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/18 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 18/18
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4291/2022 R.G., pendente tra e , con ordinanza del Parte_1 Parte_2
21.11.2025, a modifica della precedente ordinanza del 22.11.2024, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
L'appellante, nelle note depositate in Parte_1
data 05.12.2025, concludeva come segue: “…Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 709/2022 del
Tribunale di Napoli Nord – Seconda Sezione Civile, emessa il 26/02/2022
e pubblicata in data 07/03/2022 , previo ogni accertamento del caso: • in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
• sempre nel merito, in via subordinata, condannare comunque l'appellata al pagamento a favore di Parte_1
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 23.684,29 (o
[...]
di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. • In ogni caso, con soccombenza di controparte alle spese di lite del monitorio e di entrambi i gradi del giudizio.”. L'appellata, , concludeva come segue: “…Affinché l'Ecc.ma Parte_2
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia rigettare l'appello proposta dalla società Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sez.
[...]
Civile – n. 709/2022 per le motivazioni indicare nella presente memoria di costituzione ed in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale. Con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione in favore del difensore antistatario.”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
pag. 2/18 S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4291/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 709/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 07 marzo 2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F./P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore Speciale avv. giusta Controparte_1
procura per notaio di Roma in data 14.12.2010 rep. Persona_1
62416 racc. 32246 e giusta successiva procura a rogito del Dr. Per_1
Notaio in Roma, rep. 62416, racc. 32246 del 14/12/2020 –
[...]
registrato a Roma 5 il 16/12/2020 n. 13488, rappresentata e difesa, come da mandato depositato in atti, dall'avv. Paola Zappa (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_2 CodiceFiscale_2
virtu di procura come in atti, dall'avv. Giuseppe Cundari (C.F.
e dall'avv. Marco IT MA (C.F.: C.F._3
); C.F._4
APPELLATA
Oggetto: somministrazione energia elettrica;
danni da illecita sottrazione.
pag. 3/18 Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 2072/2018 emesso il 30.03.2018, il Tribunale di Napoli Nord, su ricorso di Servizio Elettrico Parte_1
ingiungeva, a , il pagamento dell'importo complessivo di Parte_2
euro 23.684,29, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica relativa all'utenza ad essa intestata, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione , Parte_2
eccependone, preliminarmente, l'inefficacia per tardiva notificazione, essendo stato lo stesso notificato, solo in data 12.10.2018 e, dunque, oltre il prescritto termine di 60 giorni.
Nel merito, l'opponente contestava sia l'an che il quantum debeatur, preliminarmente negando l'esistenza del rapporto obbligatorio e, deducendo, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte del creditore, del proprio onus probandi. Invero, la deduceva che controparte Pt_2
aveva fondato la propria pretesa in sede monitoria unicamente sulle fatture commerciali le quali, in quanto documenti di formazione unilaterale, non potevano considerarsi, nel giudizio di opposizione, validi strumenti probatori del titolo negoziale fondante il credito azionato da .
pag. 4/18 Rispetto al quantum, l'opponente, poi, si doleva della mancata dimostrazione dei criteri di calcolo del credito, contestando, pertanto, la correttezza degli stessi. In ogni caso, la opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito a norma dell'art. 2948 c.c..
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva preliminarmente, CP_3
deducendo che la inefficacia del decreto ingiuntivo per tardivita della notificazione non precludesse al Giudice dell'opposizione di esaminare nel merito la domanda azionata dal creditore in via monitoria.
In punto di fatto, l'opposta, rilevava: che in data 24.01.2014, i tecnici di avevano accertato, presso l'utenza intestata a Parte_3
(POD IT001E826752360), sita in Villa Literno (CE) in via Parte_2
Roma n. 95, un allaccio abusivo alla rete elettrica, occultato sotto l'intonaco che, bypassando il contatore ivi installato, consentiva il prelievo illecito di energia con sottrazione della stessa alla fatturazione;
che le operazioni di verifica si svolgevano alla presenza di
[...]
titolare dell'attivita commerciale ivi insistente ed utilizzatrice Per_2
di fatto dell'utenza, la quale procedeva anche alla sottoscrizione del verbale;
che la ricostruzione dei consumi effettuati e non registrati veniva operata dal soggetto distributore a partire dal mese di aprile
2011, in quanto da tale epoca si accertava una flessione nei consumi;
che i consumi illecitamente sottratti alla fatturazione, calcolati da
[...]
mediante il criterio della potenza “tecnicamente Parte_3
prelevabile” in considerazione della sezione del cavo di alimentazione pag. 5/18 della fornitura (4x6 mmq) e sulla base dei tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia, venivano stimati essere pari a kWh
116.160; che l'esito della verifica, la ricostruzione dei consumi e la relativa tabella erano comunicati, con missiva del 31.01.2014, da
[...]
ad Enel Servizio Elettrico S.p.a. e, per conoscenza, a Parte_3
; che, con raccomandata a/r del 31.01.2014, Parte_2 [...]
inoltrava denuncia di notizia di reato ex art. 331 Parte_3
c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, nonche comunicazione ai sensi dell'art. 53 bis, 4 comma del D. Lgs 504/95, per i profili fiscali, all Controparte_4
; che, sulla base della ricostruzione operata da
[...]
, Enel Servizio Elettrico S.p.a., in data 28.11.2014, Parte_3
emetteva la fattura n. 6131215404865A di € 23.668,29 comprensiva di
IVA, addizionali enti locali, risarcimento danni all'apparecchio di misura e rimborsi vari;
che tale fattura, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al cliente, rimaneva impagata.
Infine, in replica all'avversa eccezione di prescrizione del credito,
l'opposta deduceva che, fondandosi lo stesso sulla verifica effettuata in data 24.01.2014, il termine di prescrizione non risultava affatto decorso ed in ogni caso risultava essere stato interrotto dall'invio della fattura azionata e della formale messa in mora del 08/02/2016, ricevuta dall'attrice-opponente il 16/02/2016 e prodotta nel fascicolo monitorio.
Con memoria di cui all'art 183, co.6, n. 1 c.p.c., eccepiva il Parte_2
proprio difetto di titolarita passiva, sostenendo che il credito azionato pag. 6/18 da , relativo al corrispettivo dell'energia abusivamente sottratta, doveva essere azionato nei confronti di a cui, come Persona_2
accertato con sentenza penale n. 24/2016 del Tribunale di Napoli Nord, era unicamente imputabile l'allaccio abusivo. Inoltre, l'opponente deduceva che, differentemente da quanto asserito da controparte, nessuna manomissione del contatore ad essa intestato era stata realizzata, atteso che , mediante il ridetto allaccio Persona_2
abusivo, aveva totalmente bypassato il misuratore, peraltro occultando il cavo utilizzato nell'intonaco e nel cemento. Pertanto, nessun addebito, neppure a titolo di mancata vigilanza, poteva esserle ascritto, atteso che l'allaccio era stato realizzato nel bar gestito da e che lo Persona_2
stesso non era individuabile neppure utilizzando l'ordinaria diligenza.
Rispetto alla ridetta eccezione, , nelle memorie ex art 183, co. 6 n. 2
c.p.c., eccepiva che l'utenza oggetto di accertamento risultava, come dimostrato dalla fatturazione periodica ad essa relativa, intestata alla ingiunta sin dal 2009. Rilevava, poi, che non aveva Parte_2
operato alcuna comunicazione di subentro nella fornitura, sicche , in assenza di formale voltura, la responsabilita dei consumi effettuati presso la citata utenza doveva ritenersi sussistere in capo alla sua intestataria formale, . Parte_2
Il Tribunale di Napoli pronunciava, all'esito, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2072/2018.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale accertava il difetto di titolarita passiva dell'ingiunta, , ritenendo che del debito Parte_2
pag. 7/18 di cui alla fattura n. 61312154040865A fosse, invece, effettiva titolare
. Persona_2
Al riguardo il primo giudice osservava che: “…Ma la questione più importante riguarda la legittimazione passiva. Ci troviamo dinanzi un locale commerciale, nel quel vi è una somministrazione Pt_4
contrattuale di energia elettrica il cui consumo invece viene sottratto illegalmente, per la parte maggiore, da un contraente diverso,
[...]
, che denunciata alla competente autorità giudiziaria viene CP_5
condannata per furto, e quindi alla eventuale, con passaggio in giudicato di quella sentenza, ovvero dopo i tre gradi di giustizia, restituzione delle somme spettanti alla società opposta che aveva denunciato quella titolare dell'attività commerciale e che aveva in essere il rapporto sinallagmatico, entro cui, la ingiunta non vi poteva entrare, ne poteva tenere indenne la opposta per poi rivalersi verso la condannata in sede penale. Il rapporto contrattuale genera diritti ed obblighi tra i soggetti che sono parti del sinallagma, parti di un rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione, nel quale la opponente non vi rientra.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 20.01.2023, notificata in via telematica in data
07.10.2022, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma. Parte_1
pag. 8/18 Si costituiva , resistendo nel merito all'avverso gravame Parte_2
ed invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 20.01.2023, emessa all'esito della prima udienza, questa Corte, in diversa composizione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2024.
Piu volte rinviata la causa in prosieguo conclusioni per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 21.11.2025, disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore con il dott.
Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì , la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
Depositate dalle parti le rispettive note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa, con ordinanza del 12.12.2025, era, quindi, rimessa alla decisione del Collegio, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
§ 3.
Con un unico motivo di appello, censurava la sentenza, per CP_3
avere il primo Giudice accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , opinando, al riguardo, che essa fosse tardiva Parte_2
ed infondata nel merito.
pag. 9/18 Invero, evidenziava, preliminarmente, che l'eccezione di cui sopra era stata sollevata dall'opponente solo con la memoria di cui all'art 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, oltre il termine a tal fine previsto, per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, rappresentato dalla scadenza di quello accordato per proporre opposizione, potendo, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la parte solo precisare o modificare le eccezioni gia proposte e non, invece, formularne di nuove.
In ogni caso, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il rapporto contrattuale intercorreva con e Persona_2
nell'escludere, di conseguenza, la legittimazione passiva in capo alla opponente, . Parte_2
Sul punto, deduceva che nessun rapporto contrattuale risultava mai essere stato stipulato con e che, per converso, Persona_2
intestataria dell'utenza, oggetto di verifica in data 24.01.2014, identificata con POD IT001E826752360, risultava l'odierna appellata,
. Parte_2
Tale circostanza, a dire dell'appellante, emergeva pacificamente dalle risultanze probatorie.
Segnatamente, invocava il particolare valore probatorio di cui era dotato il verbale di verifica n. 85306 del 24.01.2014, il quale indicava chiaramente come intestataria di diritto dell'utenza, Parte_2
laddove , unica presente alle operazioni, risultava quale Persona_2
mera utilizzatrice di fatto della ridetta utenza.
pag. 10/18 Analoga conclusione era, poi, avvalorata dalle fatture emesse da con riferimento all'utenza sopra individuata per i bimestri antecedenti la data della verifica, le quali, invero, indicavano quale Parte_2
intestataria dell'utenza, cui afferiva un contratto di fornitura attivato sin dal 29 luglio 2009 in forza del meccanismo di cui al DL 73/2007.
Nello stesso senso militavano, a dire dell'appellante, le ulteriori prove documentali depositate (quali le raccomandate inviate dopo la verifica del 2014), in quanto tutte indirizzate all'odierna appellata,
[...]
. Pt_2
Sulla scorta delle sopra menzionate premesse chiedeva accertarsi la legittimazione passiva di e pronunciarsi la condanna di Parte_2
quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 23.684,29 (o di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa), oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
§ 4.
L'appello e infondato, ma impone di integrare la motivazione dell'impugnata sentenza.
Preliminarmente occorre evidenziare che quella, sollevata in primo grado dall'opponente, debba propriamente intendersi come contestazione della titolarita passiva del rapporto e che la stessa, integrando una mera difesa, potesse essere utilmente fatta valere anche con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Siffatta conclusione e , invero, confortata dal principio secondo il quale
“…Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così
pag. 11/18 come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali…”
(Cassazione civile , sez. lav. , 02/10/2025 , n. 26612).
Tanto premesso deve, poi, rimarcarsi che, mediante il ricorso monitorio, agiva per ottenere il risarcimento del danno patito in CP_3
conseguenza dell'inadempimento, da parte del soggetto somministrato, degli obblighi, derivanti dal contratto di somministrazione, di custodia e vigilanza del contatore di proprieta del somministrante.
In particolare, la societa somministrante deduceva che, soggetto gravato dai suddetti obblighi, fosse , odierna appellata, e che la Parte_2
circostanza, invero incontestata, che la manomissione dell'impianto fosse stata realizzata da soggetto terzo, , non potesse Persona_2
assumere, in questa sede, efficacia esimente in relazione al soggetto somministrato.
Così inquadrata la pretesa azionata in giudizio, deve, poi, ritenersi provato, in atti, che sia titolare del rapporto contrattuale Parte_2
cui inerisce la fornitura di energia, afferente al misuratore oggetto della verifica in contestazione.
Sul punto, si deve rammentare che, per costante giurisprudenza, “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma
pag. 12/18 scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Ne segue che, nella specie, l'assenza di un regolare contratto di somministrazione non impedisca di ritenere provato il rapporto contrattuale e vada, piuttosto, ascritta al fatto che era Parte_2
assoggettata al cd. regime di salvaguardia, previsto, in attuazione delle direttive comunitarie, dal D.L. n. 73 del 2007 e, poi, dalla Delibera AEEG,
n. 156/2007, concernente clienti finali che, alla data dell'1.7.2007, non risultavano avere un fornitore di energia elettrica o che avevano subito un distacco per morosita .
Invero, tale ultima condizione risulta pacificamente dalla PEC, acquisita agli atti, inviata dal distributore alla societa in data 19.01.2019, in cui si affermava che, in data 27.07.2009, l'utenza POD
IT001E826752360 veniva cessata per morosita , salvo poi procedersi alla riattivazione della stessa in data 29.07.2009.
Discende da quanto osservato che l'odierna appellante non possa dolersi della mancata produzione, da parte dell'originaria ricorrente, di un regolare contratto di fornitura, non avendo essa mai proceduto a richiederne la sottoscrizione.
La prova dell'esistenza del rapporto contrattuale risulta, inoltre, anche dall'effettiva somministrazione di energia, in relazione all'utenza di cui trattasi, emergente dalla documentazione contabile allegata in primo pag. 13/18 grado da , proveniente dal soggetto distributore. Invero, quest'ultimo, con nota del 19.01.2019, su richiesta di , elaborava specifica relazione circa i dati storici relativi all'utenza intestata sopra identificata, dalla quale emergeva che la stessa, a partire dal 29.07.2009, risultava intestata a fino al 12.03.2014, quando si Parte_2
procedeva ad effettuare, su richiesta del cliente, la relativa voltura.
Dunque, sulla scorta di quanto sopra asserito, deve, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, riconoscersi la sussistenza, in capo a , della titolarita del rapporto di fornitura posto a base Parte_2
della domanda.
§ 5.
Tanto doverosamente premesso, occorre, tuttavia, rilevare che la pretesa creditoria azionata da non possa trovare accoglimento.
In diritto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza, il titolare di un'utenza di energia elettrica che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, e tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonche a provare l'attivita illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinche intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (ex multis, Cass., III, 11/11/2024 n. 29046
e 18/10/2023 n. 28984; VI, 17/05/2022 n. 15771).
Nella specie, , sin dall'atto di citazione, aveva contestato, Parte_2
non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma, altresì , la non pag. 14/18 esattezza dei consumi ad essa addebitati, dimostrando, con la successiva produzione documentale, e, in specie, richiamando gli esiti del procedimento penale, che tale inesattezza era imputabile al fatto illecito commesso da terzi.
Orbene, risulta documentato in atti, oltre che incontestato, che autore dell'allaccio abusivo, da cui ha avuto origine l'illecita captazione di energia, sia stata , conduttrice dell'immobile di proprieta Persona_2
dell'appellata e titolare dell'attivita commerciale ivi esercitata.
Dallo stesso verbale di verifica emerge che la manomissione operata dalla non aveva ad oggetto il contatore ma un “allaccio abusivo alla Pt_2
rete tramite cavo ad uso privato sez 4X6 collegato direttamente Pt_3
all'impianto del cliente – l'allaccio abusivo è stato rinvenuto all'interno del locale bar e ben occultato sotto intonaco e cemento – tale manomissione ha consentito un prelievo abusivo di energia elettrica” (Cfr. Verbale di verifica).
Siffatta condotta illecita, imputabile direttamente a terzi, non puo , per le sue concrete modalita , ritenersi riferibile a , neppure a Parte_2
titolo di pretesa mancata vigilanza.
Invero, dal citato verbale di verifica del 24.01.2014, si evince che l'allaccio abusivo era stato realizzato da nei locali che, in Persona_2
quanto da essa detenuti a titolo di locazione, dovevano intendersi sottratti alla disponibilita materiale dell'odierna appellata.
Peraltro, la possibilita che potesse avvedersi, attraverso Parte_2
l'ordinaria diligenza, dell'abusivo allaccio appare oggettivamente pag. 15/18 preclusa dalle concrete modalita di realizzazione dell'allaccio, che, come dinanzi detto, era stato “debitamente occultato” sotto uno strato di intonaco e di cemento.
In particolare, dalla sentenza penale n. 24/2016 del Tribunale di Napoli
Nord, con la quale era condannata in relazione ai fatti in Persona_2
esame, si ricava che solo un'approfondita attivita di verifica, svolta da soggetti professionalmente dediti a tali controlli (quali, appunto, i tecnici di , coadiuvati dai Carabinieri), abbia Parte_3
consentito di rilevare la manomissione e di far cessare l'illecita captazione.
Deve, dunque, ritenersi che la sentenza impugnata, integrata nella motivazione alla luce delle argomentazioni dinanzi svolte, resista alle critiche dell'appellante.
§ 6.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante tenuto conto del rigetto della proposta impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali stante la non elevata complessita delle questioni trattate.
pag. 16/18 Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Marco
IT MA, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del procuratore CP_3
antistatario, Avv. Marco IT MA, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/18 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 18/18