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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4222/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE STEFANO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RCORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Nimis (UD) il 05/06/1994,
separati consensualmente con verbale del 05/02/2014, omologato con decreto
Cron. n. 1534/2014 del 17/02/2014 – R.G. n. 3960/2013 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , nata Persona_2
a Udine (UD) il 01/02/2000, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “CHIEDONO che la S.V., sentite le parti e verificate le condizioni di legge, nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno
05.06.1994 in Nimis (UD) tra i sigg. e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con le modalità che i coniugi hanno stabilito e determinato di comune accordo, alle seguenti condizioni
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
1. la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. ed interamente Pt_1
pagata, verrà liberata dalla sig. e dal figlio e riconsegnata al CP_1 R_
sig. libera da altre persone entro il 30.11.2024. Sino alla riconsegna Pt_1
dell'immobile, l'attuale convivente della sig.ra continuerà a CP_1
corrispondere al sig. n indennizzo mensile di occupazione di € 200,00, Pt_1
annualmente rivalutabile, così come stabilito in sede di separazione.
Qualora l'immobile non venisse riconsegnato nel termine pattuito per fatto imputabile alla sig.ra , la stessa provvederà al pagamento al sig. CP_1
della somma mensile di € 400,00 a titolo di occupazione dell'immobile, Pt_1
da sommarsi all'importo già versato dal di lei compagno.
Il sig. metterà a disposizione del figlio , mediante versamento Pt_1 R_
nel di lui conto corrente, che risulta cointestato con la madre, la somma di €
65.000,00, che è derivata dalla vendita dell'appartamento ricevuto in eredità in
2 morte del padre entro e non oltre il 25.09.2024; detto importo sarà strettamente vincolato all'acquisto di altro immobile da intestare al solo figlio R_
(ovvero verrà versato da quale acconto sul maggior corrispettivo della R_
compravendita), per il quale è stato già sottoscritto un preliminare e il cui rogito si perfezionerà il 25/9/2024.
L'abitazione, nella cui scelta il sig. non è stato coinvolto e di cui Pt_1
manifesta delle riserve in merito alla posizione lontana dal luogo di lavoro del figlio ed alla vetustà dello stabile, verrà abitata da , dalla sig.ra R_
e dal di lei attuale o futuro compagno. CP_1
In ipotesi in cui per qualsivoglia ragione o motivo il sig. non versi Pt_1
tempestivamente al figlio la somma di cui sopra e pertanto l'acquisto R_
immobiliare non sia possibile, la sig.ra ed il figlio potranno CP_1 R_
continuare a vivere nell'abitazione un tempo di residenza coniugale, sino a quando gli stessi non troveranno altra abitazione idonea alle proprie esigenze,
fermo il vincolo per cui l'importo di € 65.000 messo a disposizione dal sig.
potrà essere impiegato solo ed esclusivamente quale acconto sul Pt_1
maggior corrispettivo dovuto per la compravendita. In tale ipotesi il convivente della sig.ra continuerà a versare la somma rivalutata di € CP_1
200,00, quale occupazione dell'immobile.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
2. le parti danno atto che è divenuto economicamente Persona_1
autosufficiente e che pertanto l'assegno a suo tempo stabilito deve ritenersi revocato da quando egli è stato assunto presso la Casa di San Giorgio di
Pordenone;
3. in relazione alla posizione della figlia i genitori Persona_2
stabiliscono che ognuno parteciperà al suo mantenimento, sino al raggiungimento della di lei piena autosufficienza economica, provvedendo al versamento diretto alla stessa in maniera proporzionale. Il sig. verserà Pt_1
3 la somma mensile di € 450,00, mentre la sig.ra verserà la somma CP_1
mensile di € 300,00, importi soggetti ad adeguamento ISTAT, se in aumento, a far data dal settembre 2025.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di
Pordenone che qui si intende integralmente richiamato, verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per:
testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni,
tasse universitarie, cure mediche e dentistiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici.
Le parti danno atto che la titolare, ergo legittimata attiva, in riferimento alle somme di cui sopra, attesa la propria maggiore età, è la figlia Per_2
4. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e che null'altro hanno quindi a pretendere l'uno dall'altro;
5. spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Nimis (UD), in data 05/06/1994;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NIMIS (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 19, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. prende
5 atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4222/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to DE STEFANO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RCORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Nimis (UD) il 05/06/1994,
separati consensualmente con verbale del 05/02/2014, omologato con decreto
Cron. n. 1534/2014 del 17/02/2014 – R.G. n. 3960/2013 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , nata Persona_2
a Udine (UD) il 01/02/2000, maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “CHIEDONO che la S.V., sentite le parti e verificate le condizioni di legge, nonché ottenuta conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso per l'impossibilità di ricostituire l'unione morale e spirituale della famiglia, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno
05.06.1994 in Nimis (UD) tra i sigg. e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con le modalità che i coniugi hanno stabilito e determinato di comune accordo, alle seguenti condizioni
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
1. la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. ed interamente Pt_1
pagata, verrà liberata dalla sig. e dal figlio e riconsegnata al CP_1 R_
sig. libera da altre persone entro il 30.11.2024. Sino alla riconsegna Pt_1
dell'immobile, l'attuale convivente della sig.ra continuerà a CP_1
corrispondere al sig. n indennizzo mensile di occupazione di € 200,00, Pt_1
annualmente rivalutabile, così come stabilito in sede di separazione.
Qualora l'immobile non venisse riconsegnato nel termine pattuito per fatto imputabile alla sig.ra , la stessa provvederà al pagamento al sig. CP_1
della somma mensile di € 400,00 a titolo di occupazione dell'immobile, Pt_1
da sommarsi all'importo già versato dal di lei compagno.
Il sig. metterà a disposizione del figlio , mediante versamento Pt_1 R_
nel di lui conto corrente, che risulta cointestato con la madre, la somma di €
65.000,00, che è derivata dalla vendita dell'appartamento ricevuto in eredità in
2 morte del padre entro e non oltre il 25.09.2024; detto importo sarà strettamente vincolato all'acquisto di altro immobile da intestare al solo figlio R_
(ovvero verrà versato da quale acconto sul maggior corrispettivo della R_
compravendita), per il quale è stato già sottoscritto un preliminare e il cui rogito si perfezionerà il 25/9/2024.
L'abitazione, nella cui scelta il sig. non è stato coinvolto e di cui Pt_1
manifesta delle riserve in merito alla posizione lontana dal luogo di lavoro del figlio ed alla vetustà dello stabile, verrà abitata da , dalla sig.ra R_
e dal di lei attuale o futuro compagno. CP_1
In ipotesi in cui per qualsivoglia ragione o motivo il sig. non versi Pt_1
tempestivamente al figlio la somma di cui sopra e pertanto l'acquisto R_
immobiliare non sia possibile, la sig.ra ed il figlio potranno CP_1 R_
continuare a vivere nell'abitazione un tempo di residenza coniugale, sino a quando gli stessi non troveranno altra abitazione idonea alle proprie esigenze,
fermo il vincolo per cui l'importo di € 65.000 messo a disposizione dal sig.
potrà essere impiegato solo ed esclusivamente quale acconto sul Pt_1
maggior corrispettivo dovuto per la compravendita. In tale ipotesi il convivente della sig.ra continuerà a versare la somma rivalutata di € CP_1
200,00, quale occupazione dell'immobile.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
2. le parti danno atto che è divenuto economicamente Persona_1
autosufficiente e che pertanto l'assegno a suo tempo stabilito deve ritenersi revocato da quando egli è stato assunto presso la Casa di San Giorgio di
Pordenone;
3. in relazione alla posizione della figlia i genitori Persona_2
stabiliscono che ognuno parteciperà al suo mantenimento, sino al raggiungimento della di lei piena autosufficienza economica, provvedendo al versamento diretto alla stessa in maniera proporzionale. Il sig. verserà Pt_1
3 la somma mensile di € 450,00, mentre la sig.ra verserà la somma CP_1
mensile di € 300,00, importi soggetti ad adeguamento ISTAT, se in aumento, a far data dal settembre 2025.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di
Pordenone che qui si intende integralmente richiamato, verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per:
testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni,
tasse universitarie, cure mediche e dentistiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici.
Le parti danno atto che la titolare, ergo legittimata attiva, in riferimento alle somme di cui sopra, attesa la propria maggiore età, è la figlia Per_2
4. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e che null'altro hanno quindi a pretendere l'uno dall'altro;
5. spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 20/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Nimis (UD), in data 05/06/1994;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NIMIS (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 19, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. prende
5 atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 21/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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