Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 marzo 2025
e promossa da:
– CF - nata ad [...] il [...] e residente in Altamura, Parte_1 C.F._1 alla via Giandomenico Falconi n. 43, elettivamente domiciliata in via Rodi, n. 28, 70022 ALTAMURA, presso lo studio dell'Avv. LONGO Maria Carmela – CF - dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme, Via Antonio Gramsci, n. 26, elettivamente domiciliato in viale De Filippis, 16/D 88100
CATANZARO, presso lo studio dell'avv. SCARFONE Daniela – CF - dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18/08/2024, la sig.ra esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Lamezia Terme (CZ) ed in data 30.11.2020, registrato agli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme con atto n. 112 – P. 2 – S. C – anno
2020, e che i coniugi avevano fissato la propria residenza in Lamezia Terme, via Gramsci n. 26; che, dalla loro unione non nascevano figli;
che, la sig.ra casalinga e percepisce una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili, in quanto Pt_1 affetta da gravi patologie;
che, il sig. svolge attività lavorativa presso la biblioteca del Comune di Lamezia Terme, percependo CP_1 uno stipendio di € 700.00 mensili - oltre ad una pensione di invalidità pari ad € 700.00 mensili;
che, la convivenza, dopo qualche tempo, era divenuta insostenibile a causa del carattere ostile e violento del sig. nei confronti della moglie;
CP_1
che, la sig.ra in data 07.07.2024 presso i carabinieri di Altamura, sporgeva denuncia, rappresentando Pt_1 lo stato di malessere derivato dalla convivenza con il sig. ; CP_1
che, con lettera raccomandata del 09.11.2023, la ricorrente chiedeva formalmente la separazione al sig.
ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro;
Controparte_1 che la ricorrente si trasferiva presso altro immobile, versando un canone di locazione pari ad € 300,00 mensili;
che nella casa coniugale sita in Lamezia Terme sono attualmente presenti effetti personali della ricorrente e documentazione medica, più volte reclamati e non restituiti.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di “A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lamezia Terme la relativa annotazione sul registro dei matrimoni iscritto al n 112 – parte II – serie C – Anno 2020; B) Condannare il resistente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie , pari all'importo di € 500,00 mensili, essendo la stessa Parte_1 impossibilitata a svolgere attività lavorativa sia per una questione di età, sia perché affetta da patologie innanzi espresse e certificata invalidità pari all'80%. Tale riconoscimento è ritenuto necessario anche al fine di poter provvedere alle cure costanti alle quali e sottoposta oltre al pagamento di un canone locativo pari ad
€ 300.00 che assolve con il piccolo importo riconosciuto con la pensione di invalidità. C) Ordinare al sig.
la restituzione di tutti i beni ed effetti personali presenti nella casa coniugale sita in Lamezia Terme, CP_1 alla via Antonio Gramsci alla sig.ra , compresa la documentazione medica;
D) Con vittoria di Parte_1 spese e competenze” (vedi, in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. il quale contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto circa la causa della rottura del legame coniugale;
precisamente, il resistente imputava la fine del rapporto coniugale alle condizioni di salute della moglie, affetta da numerose patologie che aveva taciuto fino al matrimonio;
inoltre, contestava la richiesta di mantenimento a suo carico dovendo, egli stesso, sopportare i costi di un canone di locazione e di numerosi farmaci necessari per la sua salute;
infine, non si opponeva alla restituzione dei beni personali della sig.ra presenti nell'abitazione Pt_1 familiare.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale: “1) voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi valutando il comportamento della Signora che certamente è stata inadempiente rispetto ai doveri Pt_1 coniugali per le motivazioni sopra espresse;
2) rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, in quanto non dovuta in virtù delle concrete circostanze che hanno condotto all'unione nonché alla breve durata dello stesso;
pertanto nessuna pretesa potrà essere vantata nè a titolo di mantenimento né di alimenti avendo 3
la signora un reddito autonomo derivante dalla pensione che è certamente pari a quella del resistente;
3) con vittoria di spese e competenze da distarsi in favore dello stato in quanto vi è richiesta di ammissione a Gratuito
Patrocinio” (vedi, pressoché testualmente, la comparsa di costituzione e risposta;
in atti).
Con istanza depositata in data 13 novembre 2024, la parte ricorrente chiedeva un breve differimento dell'udienza – precedentemente fissata al 10 dicembre 2024 - per rimessione in termini, al fine di perfezionare la notifica nei confronti di Controparte_1
Con decreto emesso in pari data, il Presidente del Tribunale – nella sua qualità di giudice delegato alla trattazione della controversia de qua – differiva l'udienza all'11 febbraio 2025.
In previsione di detta udienza e con istanza congiunta depositata in data 4 febbraio 2025, le parti chiedevano un rinvio, essendo pendenti trattative di bonario componimento della lite, finalizzate al sostanziale mutamento del rito, con trasformazione da separazione giudiziale a separazione consensuale.
Il Presidente, vista la richiesta congiunta di differimento appena citata, con decreto emesso in data 4 febbraio
2025, rinviava la causa all'11 marzo 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare, invitando le parti ad allegare – oltre all'accordo eventualmente nelle more intervenuto - sia la rinuncia a comparire personalmente in udienza, che la reciproca indisponibilità a pervenire ad una conciliazione.
Le parti provvedevano in tal senso depositando - in data 5 marzo 2025, un documento denominato “istanza congiunta per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale”, contenente – altresì – le conclusioni congiunte per la separazione e di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare e pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e ordinando nell'annotazione presso il registro dello Stato civile del Comune di Pt_1 Controparte_2
Lamezia Terme la relativa annotazione sul registro dei matrimoni iscritti al numero 112, parte II, Serie C, anno 2020, alle condizioni di seguito indicate:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2) disporre nulla in relazione al mantenimento economico personale di ciascun coniuge;
3) riconoscere legittimo reciproco consenso al rilascio delle autorizzazioni necessarie per i passaporti e documenti di identità propri validi anche per l'espatrio”
Il Presidente del Tribunale – in qualità – all'udienza dell'11 marzo 2025, tenutasi effettivamente in forma cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 30.11.2020, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme, al n. 112, Parte II, serie C, anno 2020 - come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 4
primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita, nei termini e secondo le modalità meglio descritte in dispositivo.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 896 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1 C.F._1
- avverso – CF - con l'intervento del PUBBLICO Controparte_1 C.F._3
MINISTERO in sede - interventore ex lege;
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1 C.F._1
- e – CF - che hanno contratto matrimonio Lamezia Controparte_1 C.F._3
Terme (CZ) ed in data 30.11.2020, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme, al n. 112, Parte II, serie C, anno 2020 - come risulta dall'estratto già allegato in atti, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti e concordate condizioni:
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
- nulla in relazione al mantenimento economico personale di ciascun coniuge;
- riconosce il legittimo e reciproco consenso al rilascio delle autorizzazioni necessarie per i passaporti
e documenti di identità propri validi anche per l'espatrio”
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 112, Parte II, serie C, anno
2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)