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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ELISA ANNA LA ROSA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI, presso il Controparte_1 cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Disporre, allo stato, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Il Sig. si impegna a prestare ogni consenso necessario ed a CP_1 collaborare fattivamente per ogni esigenza della figlia.
Laddove il padre non si rendesse tempestivamente disponibile a concordare ed eseguire le necessità della figlia (documenti, visite mediche, esigenze scolastiche), fornendo il proprio consenso o un motivato dissenso entro 7 giorni dalle puntuali comunicazioni ricevute dalla madre rispetto alle esigenze della minore, la stessa potrà assumere le relative determinazioni in via esclusiva, soprattutto in ambito sanitario e burocratico, sempre con il monitoraggio del Servizio Sociale, per la miglior tutela della minore. A fronte, viceversa, di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale paterna, monitorato dai Servizi, i genitori si impegnano a rivalutare la modalità di affido della figlia, prevedendone la condivisione.
Disporre la presa in carico del Servizio Sociale e di NPI, demandando agli operatori anche la determinazione delle tempistiche e delle modalità degli incontri padre - figlia, che quantomeno inizialmente potranno avvenire in luogo neutro o alla presenza di un operatore, anche al fine di riconsolidare il loro rapporto. Per evitare un prolungato distacco padre - figlia, fino all'attivazione degli incontri tramite il Servizio, il Sig. potrà incontrare la figlia unitamente alla nonna CP_1 paterna, con le attuali modalità, quindi una volta ogni 15 giorni, salve diverse intese.
Disporre che il Sig. concorra al mantenimento della figlia versando mensilmente entro il CP_1 giorno 20, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Disporre che l'assegno unico sia riconosciuto per la quota del 100 % alla madre, con possibilità di diversa ripartizione in futuro qualora, in funzione della auspicata modifica della tipologia di affidamento, saranno altresì previsti tempi significativi di permanenza della minore presso il padre.
Spese di giudizio compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Controparte_1 carattere.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 10/09/2025 si costituiva in giudizio il quale dava atto Controparte_1 di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
In data 22/09/2025 le parti depositavano conclusioni congiunte.
Depositate le relazioni dei servizi sociali incaricati, in data 08/10/2025 il Giudice, viste le conclusioni congiunte depositate, invitava le parti a chiarire il motivo dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni. Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 30/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano la minore in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
L'affidamento esclusivo della minore alla madre risulta giustificato dall'assenza protratta del padre dalla vita della figlia, seppur sia intenzione di quest'ultimo quella di rinforzare il rapporto con la minore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via esclusiva la figlia minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Il
Sig. si impegna a prestare ogni consenso necessario ed a collaborare fattivamente per ogni CP_1 esigenza della figlia.
Laddove il padre non si rendesse tempestivamente disponibile a concordare ed eseguire le necessità della figlia (documenti, visite mediche, esigenze scolastiche), fornendo il proprio consenso o un motivato dissenso entro 7 giorni dalle puntuali comunicazioni ricevute dalla madre rispetto alle esigenze della minore, la stessa potrà assumere le relative determinazioni in via esclusiva, soprattutto in ambito sanitario e burocratico, sempre con il monitoraggio del Servizio Sociale, per la miglior tutela della minore. A fronte, viceversa, di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale paterna, monitorato dai Servizi, i genitori si impegnano a rivalutare la modalità di affido della figlia, prevedendone la condivisione.
DISPONE la presa in carico del Servizio Sociale e di NPI, demandando agli operatori anche la determinazione delle tempistiche e delle modalità degli incontri padre - figlia, che quantomeno inizialmente potranno avvenire in luogo neutro o alla presenza di un operatore, anche al fine di riconsolidare il loro rapporto. Per evitare un prolungato distacco padre - figlia, fino all'attivazione degli incontri tramite il Servizio, il Sig. potrà incontrare la figlia unitamente alla nonna CP_1 paterna, con le attuali modalità, quindi una volta ogni 15 giorni, salve diverse intese.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento della figlia versando mensilmente entro il CP_1 giorno 20, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà trattenuto per la quota del 100 % dalla madre, con possibilità di diversa ripartizione in futuro qualora, in funzione della auspicata modifica della tipologia di affidamento, saranno altresì previsti tempi significativi di permanenza della minore presso il padre.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ELISA ANNA LA ROSA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI, presso il Controparte_1 cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Disporre, allo stato, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Il Sig. si impegna a prestare ogni consenso necessario ed a CP_1 collaborare fattivamente per ogni esigenza della figlia.
Laddove il padre non si rendesse tempestivamente disponibile a concordare ed eseguire le necessità della figlia (documenti, visite mediche, esigenze scolastiche), fornendo il proprio consenso o un motivato dissenso entro 7 giorni dalle puntuali comunicazioni ricevute dalla madre rispetto alle esigenze della minore, la stessa potrà assumere le relative determinazioni in via esclusiva, soprattutto in ambito sanitario e burocratico, sempre con il monitoraggio del Servizio Sociale, per la miglior tutela della minore. A fronte, viceversa, di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale paterna, monitorato dai Servizi, i genitori si impegnano a rivalutare la modalità di affido della figlia, prevedendone la condivisione.
Disporre la presa in carico del Servizio Sociale e di NPI, demandando agli operatori anche la determinazione delle tempistiche e delle modalità degli incontri padre - figlia, che quantomeno inizialmente potranno avvenire in luogo neutro o alla presenza di un operatore, anche al fine di riconsolidare il loro rapporto. Per evitare un prolungato distacco padre - figlia, fino all'attivazione degli incontri tramite il Servizio, il Sig. potrà incontrare la figlia unitamente alla nonna CP_1 paterna, con le attuali modalità, quindi una volta ogni 15 giorni, salve diverse intese.
Disporre che il Sig. concorra al mantenimento della figlia versando mensilmente entro il CP_1 giorno 20, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Disporre che l'assegno unico sia riconosciuto per la quota del 100 % alla madre, con possibilità di diversa ripartizione in futuro qualora, in funzione della auspicata modifica della tipologia di affidamento, saranno altresì previsti tempi significativi di permanenza della minore presso il padre.
Spese di giudizio compensate”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Controparte_1 carattere.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In data 10/09/2025 si costituiva in giudizio il quale dava atto Controparte_1 di aver raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
In data 22/09/2025 le parti depositavano conclusioni congiunte.
Depositate le relazioni dei servizi sociali incaricati, in data 08/10/2025 il Giudice, viste le conclusioni congiunte depositate, invitava le parti a chiarire il motivo dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni. Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 30/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano la minore in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
L'affidamento esclusivo della minore alla madre risulta giustificato dall'assenza protratta del padre dalla vita della figlia, seppur sia intenzione di quest'ultimo quella di rinforzare il rapporto con la minore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via esclusiva la figlia minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa. Il
Sig. si impegna a prestare ogni consenso necessario ed a collaborare fattivamente per ogni CP_1 esigenza della figlia.
Laddove il padre non si rendesse tempestivamente disponibile a concordare ed eseguire le necessità della figlia (documenti, visite mediche, esigenze scolastiche), fornendo il proprio consenso o un motivato dissenso entro 7 giorni dalle puntuali comunicazioni ricevute dalla madre rispetto alle esigenze della minore, la stessa potrà assumere le relative determinazioni in via esclusiva, soprattutto in ambito sanitario e burocratico, sempre con il monitoraggio del Servizio Sociale, per la miglior tutela della minore. A fronte, viceversa, di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale paterna, monitorato dai Servizi, i genitori si impegnano a rivalutare la modalità di affido della figlia, prevedendone la condivisione.
DISPONE la presa in carico del Servizio Sociale e di NPI, demandando agli operatori anche la determinazione delle tempistiche e delle modalità degli incontri padre - figlia, che quantomeno inizialmente potranno avvenire in luogo neutro o alla presenza di un operatore, anche al fine di riconsolidare il loro rapporto. Per evitare un prolungato distacco padre - figlia, fino all'attivazione degli incontri tramite il Servizio, il Sig. potrà incontrare la figlia unitamente alla nonna CP_1 paterna, con le attuali modalità, quindi una volta ogni 15 giorni, salve diverse intese.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento della figlia versando mensilmente entro il CP_1 giorno 20, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma di euro 300,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà trattenuto per la quota del 100 % dalla madre, con possibilità di diversa ripartizione in futuro qualora, in funzione della auspicata modifica della tipologia di affidamento, saranno altresì previsti tempi significativi di permanenza della minore presso il padre.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.