Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2026, proposto dalla società Esperidi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Santucci e Nicola Maria Manzione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbato Iannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 22004/2025 del 15.10.2025 del Comune di Vietri Sul Mare ad oggetto “Provvedimento negativo SCIA prot. n. 14966 del 16.09.2025”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri Sul Mare;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OB AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. A seguito del ritiro di un atto declaratorio della SCIA prot. n. 14966 del 16.09.2025 emesso oltre il termine di consolidamento per silentium del titolo, il Comune di Vietri sul Mare, con la nota prot. n. prot. 20458 del 24/09/2025, ha da subito avviato il procedimento rivolto, questa volta, all’annullamento in sede di autotutela del titolo abilitativo così formatosi.
2. Detto titolo aveva avuto ad oggetto il “cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione, realizzazione di tramezzature e di un soppalco con struttura portante in ferro e tavolato di legno senza modifiche prospettiche ” con riferimento a un immobile sito alla Via Scialli n.83 (Fg. 11 p.lla 149 sub 32).
3. Il diniego, recte, l’annullamento in autotutela è stato fondato sul ritenuto contrasto tra la realizzazione segnalata e gli attuali strumenti urbanistici comunali e segnatamente sui seguenti presupposti:
- l’art. 34 del PRG vigente specifica il divieto, finanche a seguito di piani di recupero, di destinazione abitativa dei locali terranei, con specifica prescrizione di destinazione commerciale e/o artigianale;
- l’art. 55 delle NTA delle disposizioni strutturali del P.U.C. adottato con D.G.C. n. 14 del 25/01/2024 e modificato a seguito delle osservazioni approvate con D.G.C. n. 61 del 24/05/2024 specifica che “Non è ammessa la realizzazione di alloggi, tramite il mutamento della destinazione d’uso verso funzioni residenziali (R) e il frazionamento di unità immobiliari, che abbiano affaccio esclusivo su spazio pubblico, se le unità abitative si sviluppano nei soli piano terra con accesso diretto dallo spazio pubblico o da uno spazio privato di profondità minore di tre metri.”
L’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dal c.d. Salva Casa al comma 1-ter riporta “Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.”
Nello stesso atto l’Ente aveva poi sottolineato che:
“ il Comune di Vietri sul Mare è dotato di P.U.C., adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25/01/2024 nella sua componente strutturale e con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/12/2024 è stato adottato il Piano Programmatico Comunale e che a seguito dell’adozione avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/12/2024 sono intervenute le misure di salvaguardia ai sensi della L.R. n.16 del 2004 e quindi tutt’ora vigenti”;
“l’art. 5 del D.M. 5 luglio 1975 prescrive [...] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. [...] e che dai grafici allegati all’istanza prot. n. 14966 del 16/09/2024 e successiva integrazione prot. n. 17233 del 25/10/2024 si evince che al fine della verifica del rapporto illuminante, sono stati conteggiati come unico locale: ingresso, cucina e letto”.
4. Avverso il provvedimento in autotutela è insorta la ricorrente affidando il proprio ricorso, munito d’istanza cautelare, a cinque mezzi di censura così rubricati : “ I. Violazione di legge (artt. 19, 21 nonies l n. 241/90 - artt. 23, 23 - ter, del dpr n. 380/2001 - art. 5 d.m. n. 5.07.1975 - art. 10 d. l n. 76/2020 - art. 10 L.R.C. n. 16/2004 - in relazione agli artt. 16 e 34 delle NTA del PRG) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrarietà - illogicità; II. Violazione di legge (artt. 19, 21 nonies l n. 241/90 - artt. 23, 23 - ter, del dpr n. 380/2001 - art. 5 d.m. n. 5.07.1975 - art. 10 d. l n. 76/2020 - art. 10 L.R.C. n. 16/2004 - in relazione agli artt. 16 e 34 delle NTA del PRG) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere - difetto di istruttoria e motivazione – arbitrarietà – illogicità; III. Violazione di legge (artt. 19, 21 nonies l n. 241/90 - artt. 23, 23 - ter, del dpr n. 380/2001 - art. 5 d.m. n. 5.07.1975 - art. 10 d. l n. 76/2020 - art. 10 L.R.C. n. 16/2004 - in relazione agli artt. 16 e 34 delle NTA del PRG) - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere - difetto di istruttoria e motivazione – arbitrarietà – illogicità; IV. Violazione di legge (artt. 19, 21 nonies l n. 241/90 - artt. 23, 23 - ter, del dpr n. 380/2001 - art. 5 d.m. n. 5.07.1975 - art. 10 d. l n. 76/2020 - art. 10 l.r.c. n. 16/2004 - in relazione agli artt. 16 e 34 delle NTA del PRG) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrarietà - illogicità; V. Violazione di legge (artt. 19, 21 nonies l n. 241/90 - artt. 23, 23 - ter, del dpr n. 380/2001 - art. 5 d.m. n. 5.07.1975 - art. 10 d. l n. 76/2020 - art. 10 L.R.C. n. 16/2004 - in relazione agli artt. 16 e 34 delle NTA del PRG) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - difetto di istruttoria e motivazione - arbitrarietà - illogicità”.
5. In estrema sintesi, nei primi due motivi la ricorrente ha sostenuto il vizio della motivazione, non avendo il Comune svolto alcuna, invece indefettibile, considerazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento, né svolto una comparazione con gli interessi e con l’affidamento riposto dalla stessa sul buon esito del procedimento.
Nel terzo e quarto motivo parte ricorrente si è occupata invece della disciplina correttamente applicabile: in particolare a suo avviso (terzo motivo) le misure di salvaguardia erano medio tempore scadute e, di conseguenza (IV motivo), si sarebbero dovuti applicare l’art. 34 delle NTA ratione temporis (ancora) vigenti che, diversamente da quanto affermato nell’atto impugnato, non impedivano, in detta zona A, né la destinazione residenziale né quella turistica.
Infine, con il quinto motivo, parte ricorrente ha rilevato l’erronea applicazione dell’art. 5 del D.M. 5.07.1975 in quanto il Comune avrebbe erroneamente considerato l’assenza di più corpi illuminanti a fronte di un loft che per sua struttura è costituito da un’unica fonte di luce esterna. Peraltro, ad avviso della ricorrente, il Comune non avrebbe tenuto conto delle modifiche medio tempore apportare dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), nella parte in cui ha previsto specifiche deroghe per gli immobili ubicati nelle Zone A e realizzati in data antecedente il D.M. del 05.7.1975.
6. Il Comune, dal canto, suo, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendo, sostanzialmente che lo strumento urbanistico vigente al tempo del procedimento (art. 34 NTA), così come dell’autotutela (art. 55 NTA), non consentisse il cambio di destinazione d’uso preteso dalla ricorrente. Ha poi sottolineato che solo a partire dal 30.12.2024, - data di adozione del Piano Programmatico previsto e regolato, anche rispetto al regime giuridico della sua formazione, dagli artt. 9 e 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011 - sarebbero decorsi i termini di durata delle misure soprassessorie di salvaguardia (artt. 9 e 10 Reg. 5/2011) e che, pertanto, al momento dell’esercizio del potere di autotutela le stesse misure, idonee a non consentire l’intervento richiesto, fossero già pienamente in vigore.
7. In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e segnatamente parte ricorrente ha offerto in produzione la documentazione relativa a coeva fattispecie, a suo dire identica, nella quale, invece, il Comune non aveva esercitato l’autotutela. La difesa civica, in proposito, al fine di controdedurre rispetto a quest’ultimo rilievo, nell’imminenza dell’udienza ha depositato (senza opposizione della ricorrente) la nota prot. 1979/2026 della quale si avrà modo di scrivere in seguito.
8. All’odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata posta in decisione.
9. Sussistono i presupposti per il preannunciato esito stante la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni che seguono.
10. Risulta decisivo per l’accoglimento del ricorso il richiamo al difetto di motivazione, diffusamente lamentato nei primi due motivi di ricorso. Ebbene, ai sensi dell’art. 21 nonies L.241/1990 (nella parte che qui rileva): “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a sei mesi (NDR dodici mesi al momento della notifica dell’atto impugnato) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
10.1 Rispetto allo specifico campo di esercizio del potere in esame la giurisprudenza reputa che le autorizzazioni edilizie possano essere annullate “ solo in presenza di un’illeceità del provvedimento e di un interesse pubblico attuale alla sua revoca, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. Tale potere deve essere esercitato entro un termine ragionevole e l'amministrazione deve giustificare la decisione, anche in modo sommario, evidenziando la presenza dei suddetti requisiti” (Consiglio di Stato sez. IV, n.736772024).
Del resto “ Anche nel settore edilizio, i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell'ambito normativo dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, il quale ha ridefinito il relativo potere conferendo all'amministrazione un margine di discrezionalità che si basa sulla valutazione dell'interesse pubblico rispetto alla fiducia riposta dal destinatario dell'atto. Per esercitare il potere di revoca d'ufficio delle autorizzazioni edilizie, è necessaria l'origine di una illegittimità del provvedimento e la presenza di un interesse pubblico effettivo e attuale alla sua revoca, che non si limita al semplice ripristino della legalità violata, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. L'attività di autotutela rappresenta quindi, anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale, un'espressione di discrezionalità significativa che non esime l'amministrazione dall'obbligo di giustificare, anche in modo sommario, l'esistenza dei suddetti requisiti” (Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2024, n.5830).
Da ultimo è stato precisato che “ L'Autorità amministrativa che intenda esercitare i poteri di autotutela previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990 deve: inviare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento; emanare il provvedimento tempestivamente; esplicitare nella motivazione la sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali (ulteriori e distinte rispetto al mero ripristino della legalità violata) tenendo conto anche degli interessi del destinatario del provvedimento e degli eventuali controinteressati” (Consiglio di Stato sez. II, 31/01/2025, n. 762).
10.2 Applicando gli autorevoli parametri ermeneutici alla vicenda in esame emerge l’illegittimità dell’atto di autotutela impugnato, del tutto privo di qualsiasi riferimento all’interesse pubblico all’esercizio del sì incisivo potere.
10.2.1 Né conduce a diverse conclusioni il richiamo, contenuto soltanto nelle memorie difensive, all’interesse pubblico in in re ipsa o “ autoevidente ” che sarebbe da valorizzare anche in ragione della sottoposizione del Comune alla tutela paesaggistica.
10.2.2 In primo luogo detti richiami sono inammissibili costituendo un’integrazione postuma della motivazione, peraltro, veicolata dai soli atti defensionali. In secondo luogo l’autoevidenza dell’interesse pubblico, anche riferita alla difesa di valori paesaggistici, avrebbe dovuto essere quantomeno correlata alla specifica vicenda di causa e cioè collocata, nel suo rilievo, al disvalore prodotto sull’interesse paesaggistico dall’attività in questione. E, a maggior ragione trattandosi di un cambio di destinazione d’uso con opere limitate, detta motivazione, del tutto assente, avrebbe dovuto essere fornita, beninteso nell’atto di autotutela e non nelle difese in giudizio.
11. Quanto sopra già risulta sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso. Difatti è venuto a mancare del tutto uno dei due indefettibili elementi che devono, invece, connotare la motivazione del provvedimento di autotutela.
11.1 In ogni caso, il Collegio reputa che dalla motivazione del provvedimento impugnato non sia nemmeno emerso con nitore l’ulteriore elemento necessario all’esercizio del potere di annullamento in autotutela, facente capo alla dedotta illegittimità del titolo formatosi per silentium.
12. Ebbene, nell’atto comunale è stato affermato che “ a seguito dell’adozione del Piano Programmatico avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30.12.2024 sono intervenute le misure di salvaguardi a ai sensi della L.R. n. 16/2024 e quindi tuttora vigenti”.
12.1 Rispetto a detta specifica motivazione, seppure valutata per completezza espositiva, il Collegio reputa fondata la censura di illegittimità veicolata al III motivo di ricorso e ribadita nella memoria di replica, con la quale la ricorrente ha lamentato che le misure di salvaguardia asseritamente inibenti, entrate in vigore in data 30.12.2024, fossero sopravvenute al consolidamento degli effetti della SCIA. Di qui l’insussistenza di un ulteriore presupposto di illegittimità del provvedimento o comunque del titolo formatosi per silentium .
12.1.2 La scansione temporale degli atti procedimentali rende ragione di quanto appena affermato: l’interessata aveva prodotto la SCIA in data 16.9.20204. Proprio in limine , in data 16.10.2024 il Comune aveva disposto un’integrazione documentale, tempestivamente trasmessa in data 25.10.2024. Cosicchè, in data 24.11.2024 si era formato per silentium il titolo. Su di esso, ovviamente, non avrebbero potuto legittimamente incidere le modifiche adottate con la delibera comunale del 30.12.2024 a partire dalla quale, come rilevato dallo stesso atto impugnato (e ribadito in giudizio), erano entrate in vigore le misure soprassessorie di salvaguardia le quali - stante il contenuto dell’art. 55 NTA - avrebbero in tesi inibito il contestato cambio di destinazione.
12.2 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, nemmeno è condivisibile che l’art. 34 delle precedenti NTA inibisse il previsto cambio di destinazione d’uso e, più in generale, la destinazione residenziale dei piani terranei. In primo luogo la lett. e) della disposizione espressamente contemplava la destinazione residenziale. Per il resto, senza che sia necessario soffermarsi troppo sulla questione, l’art. 34 si limitava ad affermare che “ i piani di recupero prescriveranno la destinazione dei locali terranei ad attività commerciali…dei locali prospicienti la viabilità ”, ma in assenza di prescrizioni di dettaglio (e men che meno del richiamo ai contenuti dei piani di recupero), detto riferimento non avrebbe potuto interpretarsi ex sé quale divieto di adibizione a destinazione residenziale, anche se turistica, dei piani terranei, tenuto conto altresì della complessiva composizione della norma.
12.2.1 Nemmeno va in proposito trascurato che, del resto, lo stesso Comune, con la già citata nota prot. 1979/20926 (depositata per depotenziare il rilievo correlato a una possibile disparità di trattamento in realtà non fondato) ha conto del buon esito di una SCIA che, in disparte le specifiche correlate alla distanza dalla sede stradale del locale interessato, ha comunque consentito - a parità di legislazione applicabile- un cambio di destinazione d’uso proprio “ verso la funzione residenziale ” qui invece controversa. Il che contribuisce a rendere recessiva l’interpretazione -genericamente restrittiva - fornita a riguardo dal Comune.
12.2.2 Né guasta, infine, ricordare, che l’art. 23 ter comma 1 ter TUED, nella formulazione (appena) già vigente ratione temporis ammette “il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni” .
Cosicchè, in assenza di un espresso divieto- non rinvenibile nell’art. 34 per le ragioni innanzi esposte - la regula iuris generale ben poteva essere mutuata da quella dettata dalla disciplina generale prevista dalla prefata disposizione normativa.
13. Quanto sopra consente al Collegio di accogliere il gravame anche sotto il suevidenziato profilo della insufficienza della motivazione con riferimento alla illegittimità del titolo formatosi per silentium .
14. Anche al fine di fornire un ulteriore contenuto conformativo alla presente decisione e tenuto conto che l’atto impugnato risultava plurimotivato, il Collegio reputa di scrutinare altresì il quinto motivo di ricorso rivolto contro l’affermazione del Comune secondo cui il conseguimento del titolo tramite SCIA sarebbe stato illegittimo in quanto “dai grafici allegati all'istanza si evince che al fine della verifica del rapporto illuminante, sono stati conteggiati come unico locale: ingresso, cucina e letto ”.
14.1 In proposito il ricorrente ha preliminarmente lamentato che il Comune abbia omesso di considerare che, nella formulazione richiamata, l’art. 5 DM 5.7.1975 non sarebbe stato più applicabile ai cambi di destinazione d’uso analoghi a quello di causa.
14.2 La norma prevede che “ Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento” .
A seguito delle modifiche normative introdotte all’art. 10 (comma 2) del D.L. n. 76/2020 : “ 2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti” .
14.3 La censura è fondata: non è difatti controversa la vigenza, in relazione allo sviluppo dei fatti di causa, del citato art. 10 del D.L. 76/2020 che, al suo V comma, esclude l’applicazione dell’art. 5 del suddetto DM per gli immobili “ che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B…” . Non è controverso tra le parti, che l’immobile oggetto di causa rientri nell’anzidetta categoria.
14.4 In proposito non può essere seguito l’argomento difensivo del Comune lì dove ha rilevato che la norma derogatoria non si sarebbe potuta applicare alla fattispecie odierna, stante la illegittimità del cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione segnalato.
Al contrario, una volta affermata l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, va da sé che l’argomentazione comunale non possa trovare seguito essendosi, per l’appunto, fondata sull’erroneo presupposto della natura, ratione temporis , non convertibile del deposito ad unità residenziale.
15. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in autotutela impugnato. Gli ulteriori motivi non esaminati possono essere assorbiti, poiché il loro scrutinio avrebbe implicato il mancato accoglimento della censura centrale posta dal ricorrente e fondata sull’illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela. Del resto l’assorbimento dei motivi in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. costituisce una fisiologica evenienza pacificamente ammessa (Consiglio di Stato sez. IV, 2/05/2024, n. 3995).
16. La parziale novità delle questioni trattate che ne ha reso complessa la disamina, innanzitutto al Comune conduce, comunque, a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO