TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 229
TAR
Sentenza breve 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento

    L'atto di autotutela è illegittimo perché privo di qualsiasi riferimento all'interesse pubblico all'esercizio del potere di annullamento. I richiami all'interesse pubblico in re ipsa o autoevidente contenuti nelle memorie difensive sono inammissibili in quanto integrazioni postume della motivazione.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle misure di salvaguardia al titolo formatosi per silentium

    Le misure di salvaguardia, entrate in vigore il 30.12.2024, sono sopravvenute al consolidamento della SCIA per silentium in data 24.11.2024, rendendo insussistente un presupposto di illegittimità del titolo.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 34 NTA e del DM 5.7.1975

    L'art. 34 NTA non precludeva la destinazione residenziale dei piani terranei. Inoltre, l'art. 10 del D.L. n. 76/2020 esclude l'applicabilità dell'art. 5 del DM 5.7.1975 agli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e ubicati in zone A o B. Il Comune ha erroneamente conteggiato come unico locale ingresso, cucina e letto, non considerando la struttura del loft e la normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 229
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 229
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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