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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3467/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3467 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., assunta in decisione a seguito del deposito di memorie scritte all'udienza dell'11 febbraio 2025, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, in considerazione della contumacia della parte convenuta, venuto a scadere il 14.04.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Felice Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola alla via A. Moro
21/23,
-ATTRICE-
CONTRO
(già ) in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE–
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11 febbraio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.05.2019, la in persona Parte_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t, signor , ha convenuto in giudizio la Parte_3
(già ) al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1 CP_2
società in relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato con l'attore e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro €.18.300,00 a titolo di indennizzo per il danno patito e coperto dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento furto, oltre interessi dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo ed il carico delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93
c.p.c.
Ha premesso l'attrice di aver stipulato con la (oggi , in Controparte_2 Controparte_1
data 27/03/2013, la polizza assicurativa n. 764415846 per essere garantita in caso di furto, incendio, mal funzionamento ed altro ad esclusione dei rischi commessi a terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento, relativamente all' impianto fotovoltaico installato, a mezzo di 156 pannelli, sui uno dei capannoni presenti in azienda. Ha affermato, quindi, che: - in data 18/02/2015 alcuni operai addetti alla costruzione di un altro capannone avevano allertato dell'avvenuto furto di tutti i predetti pannelli fotovoltaici i vertici dell' la quale, preso atto del fatto delittuoso, sempre in data Parte_1
18/02/2015, aveva denunciato l'evento presso la Stazione dei Carabinieri di San Vitaliano, sporgendo denuncia;
- essa istante, contattata la compagnia assicurativa, onde attivare la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, non aveva ricevuto alcun riscontro. Ha provveduto inoltre a depositare in atti fattura della Aerre S.r.l. per euro 18.300,00 emessa a saldo delle opere effettuate per il ripristino dell'impianto.
2. All'udienza del 13.02.2020 tenutasi in prosecuzione della prima udienza, celebratasi in data
10/09/2019, l'allora giudice istruttore, dichiarata la contumacia della convenuta e rilevato che la controversia rientrava tra quelle soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, ex art 5 Dlgs n.
28/2010, ha assegnato a parte attrice il termine di 15 giorni per assolvere alla condizione di procedibilità rinviando la causa, in prosieguo di prima udienza, per le opportune verifiche, al
18.06.2020. A tale ultima udienza, verificato l'esito negativo dell'espletata procedura di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.. Indi, la causa è stata istruita con l'ascolto di uno dei testimoni ammessi. Dipoi è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 gennaio 2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata differita mediante un doppio rinvio (a seguito di un periodo di assenza dal lavoro per congedo per maternità) all'11 febbraio 2025 sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dal procuratore costituito mediante l'autorizzato deposito di memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione a parte attrice del termine di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la procedibilità della domanda in esame essendo stato esperito il tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo per mancata ingiustificata adesione della compagnia convenuta, come da certificazione depositata telematicamente da parte attrice in data 14.06.2020.
2.In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attorea ha dato prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione del contratto di assicurazione relativo alla polizza
“Solemio” n.764415846 allegato alla produzione di parte.
3. Nel merito, la domanda merita accoglimento entro i limiti che seguono.
In diritto si evidenzia che la domanda azionata è qualificabile come domanda di adempimento contrattuale e che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Corte di
Cassazione ha più volte affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ. Sez. III, sent.
23/1/2018 n. 1558). L'assicurato, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole,
l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo.
3.1 Relativamente ad una valida copertura assicurativa, risulta documentalmente provata la stipula, da parte dell'attrice, della polizza assicurativa quinquennale, operante dal 27/03/2013 al 27/03/2018,
n.764415846 denominata “Solemio”, avente validità nel periodo per cui è causa, relativa agli impianti fotovoltaici ubicati presso la sede aziendale della sita in San Vitaliano (NA) alla Parte_1
via Nazionale delle Puglie, Km 49,3 ed avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio di furto.
3.2. In ordine all' an debeatur risulta pienamente provato, sia documentalmente, sia a seguito dell'istruttoria effettuata il verificarsi dell'evento denunciato dall'attrice in citazione.
In particolare l' ha dato piena prova della presenza di un impianto fotovoltaico Parte_1
realizzato sugli edifici aziendali, versando in atti (all. 9 dell'atto di citazione) copia della Convenzione
n. D041248349207 del 21.09.2012, stipulata con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare, con cui chiedeva di essere ammessa a tariffa incentivante per l'impianto denominato Autoshopping Srl Enel entrato in servizio l'11 giugno 2012. Risulta altresì pienamente provato l'evento - furto sia dalla denuncia presentata nel giorno stesso in cui l'evento veniva scoperto sia dalle successive integrazioni, resesi necessarie per fornire il numero esatto dei pannelli fotovoltaici trafugati.
Inoltre, tanto la presenza del bene assicurato quanto l'evento dannoso coperto da garanzia sono stati comprovati dalla testimonianza resa all'udienza del 10.05.2022 dal teste che Testimone_1 confermava l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul capannone aziendale “… I pannelli furono installati sui capannoni ….” e dichiarava di aver constatato personalmente l'avvenuta sottrazione degli stessi: “… Posso dire che quelli asportati erano 156, in quanto fui io a contare quelli asportati per fare poi la denuncia ai carabinieri di San Vitaliano”,
Tali dichiarazioni appaiono a questo giudice prive di contrasti, non contraddette da alcun elemento emergente dall'istruttoria e quindi pienamente attendibili.
3.3. Tanto appurato in punto di an, va osservato che “nei contratti di assicurazione, la franchigia costituisce una delimitazione del rischio, sicché essa attiene quindi all'operatività della polizza ed al fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, trattandosi perciò di profilo rilevabile d'ufficio che esula dal regime delle preclusioni per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cassazione civile sez. III,
22/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12125).
Dalla documentazione allegata in atti da parte attrice (all.2 all'atto di citazione - Polizza assicurativa
“Solemio” - pag. 1 di 2 del Mod. SCDIF “ SOLEMIO SCHEDA Controparte_3
– SEZIONE I – DANNI DIRETTI - FURTO) si evince che, a fronte di euro 54.000,00 come
[...] somma assicurata per l'evento furto, è previsto uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 5.000,00
Ne consegue che alla luce delle intese negoziali intervenute tra le parti e del tenore delle clausole contrattuali della Polizza “Solemio” n. 764415846, in atti, all'indennizzo richiesto da parte attrice per il ripristino dell'impianto, pari ad euro 18.300,00 (come da fattura n. 319 del 24.03.2016 -All.4 all'atto di citazione-) va applicata una decurtazione di euro 5.000,00 a titolo di scoperto minimo.
4. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che viene liquidato, già al netto dello scoperto minimo, nell'importo di euro 13.300,00 sulla base della documentazione prodotta dalla società attrice.
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore (si verte in materia di indennizzo assicurativo e non di risarcimento danni), sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali a far data dalla notificazione della messa in mora, perfezionatasi per la prima volta solo con la seconda raccomandata
A/r n 152351213176 in data 31.05.2016 (All.1 Atto introduttivo) risultando inidonea a tal fine la stampa della pagine del sito internet di che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. CP_4
ord. n. 6524/18 del 16.03.2018; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014), è solo una “stampa” e quindi, se anche emessa dalla società che eroga il servizio, non può sostituirsi alla certificazione di un pubblico ufficiale quale è il postino, a meno che sulla stessa non venga apposto un timbro all'ufficio postale (nel caso di specie mancante), fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento sulla base del decisum, per le cause di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore del difensore antistatario dell'attrice, avv. Felice
Napolitano, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t, e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della
[...]
in relazione alla polizza assicurativa n. 764415846 “Solemio”, condanna la Controparte_5
società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 13.300,00 oltre interessi al tasso legale dal 31.05.2016 al soddisfo;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t, alla refusione Controparte_5
delle spese di lite, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che Parte_1
quantifica in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito di parte attrice in qualità di anticipatario, avv. Felice Napolitano.
Così deciso in Nola, il 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3467 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., assunta in decisione a seguito del deposito di memorie scritte all'udienza dell'11 febbraio 2025, con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, in considerazione della contumacia della parte convenuta, venuto a scadere il 14.04.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Felice Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola alla via A. Moro
21/23,
-ATTRICE-
CONTRO
(già ) in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE–
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'11 febbraio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.05.2019, la in persona Parte_2 dell'amministratore e legale rappresentante p.t, signor , ha convenuto in giudizio la Parte_3
(già ) al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1 CP_2
società in relazione al contratto di assicurazione contro il furto stipulato con l'attore e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro €.18.300,00 a titolo di indennizzo per il danno patito e coperto dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento furto, oltre interessi dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo ed il carico delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93
c.p.c.
Ha premesso l'attrice di aver stipulato con la (oggi , in Controparte_2 Controparte_1
data 27/03/2013, la polizza assicurativa n. 764415846 per essere garantita in caso di furto, incendio, mal funzionamento ed altro ad esclusione dei rischi commessi a terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento, relativamente all' impianto fotovoltaico installato, a mezzo di 156 pannelli, sui uno dei capannoni presenti in azienda. Ha affermato, quindi, che: - in data 18/02/2015 alcuni operai addetti alla costruzione di un altro capannone avevano allertato dell'avvenuto furto di tutti i predetti pannelli fotovoltaici i vertici dell' la quale, preso atto del fatto delittuoso, sempre in data Parte_1
18/02/2015, aveva denunciato l'evento presso la Stazione dei Carabinieri di San Vitaliano, sporgendo denuncia;
- essa istante, contattata la compagnia assicurativa, onde attivare la procedura per la liquidazione dell'indennizzo, non aveva ricevuto alcun riscontro. Ha provveduto inoltre a depositare in atti fattura della Aerre S.r.l. per euro 18.300,00 emessa a saldo delle opere effettuate per il ripristino dell'impianto.
2. All'udienza del 13.02.2020 tenutasi in prosecuzione della prima udienza, celebratasi in data
10/09/2019, l'allora giudice istruttore, dichiarata la contumacia della convenuta e rilevato che la controversia rientrava tra quelle soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, ex art 5 Dlgs n.
28/2010, ha assegnato a parte attrice il termine di 15 giorni per assolvere alla condizione di procedibilità rinviando la causa, in prosieguo di prima udienza, per le opportune verifiche, al
18.06.2020. A tale ultima udienza, verificato l'esito negativo dell'espletata procedura di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.. Indi, la causa è stata istruita con l'ascolto di uno dei testimoni ammessi. Dipoi è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 gennaio 2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata differita mediante un doppio rinvio (a seguito di un periodo di assenza dal lavoro per congedo per maternità) all'11 febbraio 2025 sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dal procuratore costituito mediante l'autorizzato deposito di memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione a parte attrice del termine di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la procedibilità della domanda in esame essendo stato esperito il tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo per mancata ingiustificata adesione della compagnia convenuta, come da certificazione depositata telematicamente da parte attrice in data 14.06.2020.
2.In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attorea ha dato prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione del contratto di assicurazione relativo alla polizza
“Solemio” n.764415846 allegato alla produzione di parte.
3. Nel merito, la domanda merita accoglimento entro i limiti che seguono.
In diritto si evidenzia che la domanda azionata è qualificabile come domanda di adempimento contrattuale e che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Corte di
Cassazione ha più volte affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ. Sez. III, sent.
23/1/2018 n. 1558). L'assicurato, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole,
l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo.
3.1 Relativamente ad una valida copertura assicurativa, risulta documentalmente provata la stipula, da parte dell'attrice, della polizza assicurativa quinquennale, operante dal 27/03/2013 al 27/03/2018,
n.764415846 denominata “Solemio”, avente validità nel periodo per cui è causa, relativa agli impianti fotovoltaici ubicati presso la sede aziendale della sita in San Vitaliano (NA) alla Parte_1
via Nazionale delle Puglie, Km 49,3 ed avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio di furto.
3.2. In ordine all' an debeatur risulta pienamente provato, sia documentalmente, sia a seguito dell'istruttoria effettuata il verificarsi dell'evento denunciato dall'attrice in citazione.
In particolare l' ha dato piena prova della presenza di un impianto fotovoltaico Parte_1
realizzato sugli edifici aziendali, versando in atti (all. 9 dell'atto di citazione) copia della Convenzione
n. D041248349207 del 21.09.2012, stipulata con il gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare, con cui chiedeva di essere ammessa a tariffa incentivante per l'impianto denominato Autoshopping Srl Enel entrato in servizio l'11 giugno 2012. Risulta altresì pienamente provato l'evento - furto sia dalla denuncia presentata nel giorno stesso in cui l'evento veniva scoperto sia dalle successive integrazioni, resesi necessarie per fornire il numero esatto dei pannelli fotovoltaici trafugati.
Inoltre, tanto la presenza del bene assicurato quanto l'evento dannoso coperto da garanzia sono stati comprovati dalla testimonianza resa all'udienza del 10.05.2022 dal teste che Testimone_1 confermava l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul capannone aziendale “… I pannelli furono installati sui capannoni ….” e dichiarava di aver constatato personalmente l'avvenuta sottrazione degli stessi: “… Posso dire che quelli asportati erano 156, in quanto fui io a contare quelli asportati per fare poi la denuncia ai carabinieri di San Vitaliano”,
Tali dichiarazioni appaiono a questo giudice prive di contrasti, non contraddette da alcun elemento emergente dall'istruttoria e quindi pienamente attendibili.
3.3. Tanto appurato in punto di an, va osservato che “nei contratti di assicurazione, la franchigia costituisce una delimitazione del rischio, sicché essa attiene quindi all'operatività della polizza ed al fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, trattandosi perciò di profilo rilevabile d'ufficio che esula dal regime delle preclusioni per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cassazione civile sez. III,
22/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12125).
Dalla documentazione allegata in atti da parte attrice (all.2 all'atto di citazione - Polizza assicurativa
“Solemio” - pag. 1 di 2 del Mod. SCDIF “ SOLEMIO SCHEDA Controparte_3
– SEZIONE I – DANNI DIRETTI - FURTO) si evince che, a fronte di euro 54.000,00 come
[...] somma assicurata per l'evento furto, è previsto uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di euro 5.000,00
Ne consegue che alla luce delle intese negoziali intervenute tra le parti e del tenore delle clausole contrattuali della Polizza “Solemio” n. 764415846, in atti, all'indennizzo richiesto da parte attrice per il ripristino dell'impianto, pari ad euro 18.300,00 (come da fattura n. 319 del 24.03.2016 -All.4 all'atto di citazione-) va applicata una decurtazione di euro 5.000,00 a titolo di scoperto minimo.
4. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che viene liquidato, già al netto dello scoperto minimo, nell'importo di euro 13.300,00 sulla base della documentazione prodotta dalla società attrice.
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore (si verte in materia di indennizzo assicurativo e non di risarcimento danni), sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali a far data dalla notificazione della messa in mora, perfezionatasi per la prima volta solo con la seconda raccomandata
A/r n 152351213176 in data 31.05.2016 (All.1 Atto introduttivo) risultando inidonea a tal fine la stampa della pagine del sito internet di che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. CP_4
ord. n. 6524/18 del 16.03.2018; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014), è solo una “stampa” e quindi, se anche emessa dalla società che eroga il servizio, non può sostituirsi alla certificazione di un pubblico ufficiale quale è il postino, a meno che sulla stessa non venga apposto un timbro all'ufficio postale (nel caso di specie mancante), fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di riferimento sulla base del decisum, per le cause di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta.
6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore del difensore antistatario dell'attrice, avv. Felice
Napolitano, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t, e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della
[...]
in relazione alla polizza assicurativa n. 764415846 “Solemio”, condanna la Controparte_5
società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 13.300,00 oltre interessi al tasso legale dal 31.05.2016 al soddisfo;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t, alla refusione Controparte_5
delle spese di lite, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che Parte_1
quantifica in euro 264,00 per esborsi, ed euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro
389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito di parte attrice in qualità di anticipatario, avv. Felice Napolitano.
Così deciso in Nola, il 16.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo