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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3524/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 03/06/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Scarantino Parte_1
attrice - opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate Controparte_1
convenuta – opposta
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del giorno 03/06/2025 i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 810/2020 (R.G. n. 1150/2020), emesso in data 13.07.2020 e notificato in data 21.07.2020, il Tribunale di Tivoli ingiungeva alla GN , il pagamento Parte_1 in favore della ella somma di € 13.389,66=, oltre interessi come richiesti, Controparte_1 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 600,00 per compenso e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in data 25.09.2020, la SI.ra , a mezzo del suo procuratore Avv. Emiliano Parte_1
Scarantino, notificava alla atto di citazione in opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 13 luglio 2020 (R.G. 1150/2020) nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni meglio spiegate in Parte_1 narrativa;
b) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”; In particolare l'opponente lamentava l'inesistenza e mancata prova del credito su entrambi i contratti, l'usurarietà del TAN e la violazione degli artt. 124, 124 bis TUB, 1175 e 1375 c.c..
La convenuta opposta in comparsa di costituzione eccepisce la Controparte_1 infondatezza dell'opposizione per i motivi delineati, chiede concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; conclude per il rigetto della domanda attrice e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite.
In data 13/04/2021 il giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane, a scioglimento della riserva assunta, accoglie la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 810/2020 e concede alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc, fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 3/11/21 ore 10.00. Alla detta udienza dispone rinvio per la precisazione delle conclusioni al 19/7/22 ore 9.30.
Dopo diversi motivati differimenti, in data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il dì 03/06/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
Osservato che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto è attore sostanziale ed è onerato di provare la propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito;
Ritenuto che l'opposto ha comprovato la pretesa creditoria per tabulas, mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito e ha tardivamente eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali in virtù della nota Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023;
Va pertanto rigettata la domanda della opponente SI.ra e confermato il Parte_1 decreto il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta nella misura di € 3.500,00 per onorari comprensivi Controparte_1 di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda dell'opponente; 2) condanna l'opponente SI.ra a corrispondere le spese processuali in favore Parte_1 dell'opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate Controparte_1 in € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA..
Così deciso in Tivoli, 11/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 03/06/2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Scarantino Parte_1
attrice - opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate Controparte_1
convenuta – opposta
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del giorno 03/06/2025 i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 810/2020 (R.G. n. 1150/2020), emesso in data 13.07.2020 e notificato in data 21.07.2020, il Tribunale di Tivoli ingiungeva alla GN , il pagamento Parte_1 in favore della ella somma di € 13.389,66=, oltre interessi come richiesti, Controparte_1 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 600,00 per compenso e in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
in data 25.09.2020, la SI.ra , a mezzo del suo procuratore Avv. Emiliano Parte_1
Scarantino, notificava alla atto di citazione in opposizione a decreto Controparte_1 ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 810/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 13 luglio 2020 (R.G. 1150/2020) nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni meglio spiegate in Parte_1 narrativa;
b) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”; In particolare l'opponente lamentava l'inesistenza e mancata prova del credito su entrambi i contratti, l'usurarietà del TAN e la violazione degli artt. 124, 124 bis TUB, 1175 e 1375 c.c..
La convenuta opposta in comparsa di costituzione eccepisce la Controparte_1 infondatezza dell'opposizione per i motivi delineati, chiede concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; conclude per il rigetto della domanda attrice e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite.
In data 13/04/2021 il giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane, a scioglimento della riserva assunta, accoglie la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 810/2020 e concede alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc, fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 3/11/21 ore 10.00. Alla detta udienza dispone rinvio per la precisazione delle conclusioni al 19/7/22 ore 9.30.
Dopo diversi motivati differimenti, in data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il dì 03/06/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
Osservato che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto è attore sostanziale ed è onerato di provare la propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito;
Ritenuto che l'opposto ha comprovato la pretesa creditoria per tabulas, mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito e ha tardivamente eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali in virtù della nota Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023;
Va pertanto rigettata la domanda della opponente SI.ra e confermato il Parte_1 decreto il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta nella misura di € 3.500,00 per onorari comprensivi Controparte_1 di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda dell'opponente; 2) condanna l'opponente SI.ra a corrispondere le spese processuali in favore Parte_1 dell'opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate Controparte_1 in € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA..
Così deciso in Tivoli, 11/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano