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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2905/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in POIRINO il 18/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19/04/2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03/05/2018.
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente alla madre ed al padre, che Per_1 avranno pertanto l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulla minore. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno dunque assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora prevalente presso la Per_1 madre SI . Parte_1
PRENDE ATTO che non vi è luogo a provvedere in merito all'assegnazione della ex casa coniugale già rilasciata da tempo.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno atto di aver concordato e di voler mantenere un regime di visita e frequentazione con la figlia minore che di fatto consente l'alternanza e la partecipazione di entrambi i genitori nella gestione della quotidianità della bambina, che sta frequentando la classe V elementare, presso l'ITC di Villastellone con un orario di permanenza continuato sino alle 16,10 dal lunedì al venerdì e attualmente segue un corso di ginnastica ritmica che la impegna tre giorni la settimana (martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 e il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12,30) .
DISPONE che stia, a settimane alterne, con il padre dal venerdì dalle ore 17,30/18,00 sino Per_1 al successivo mercoledì mattina pernottando presso il padre, che la accompagnerà direttamente a scuola. Nei restanti giorni, starà con la mamma. Ciascun genitore, secondo il suo turno, andrà Per_1 a prendere la bambina a scuola, la terrà con sé per la notte e la riaccompagnerà a scuola il mattino seguente, provvedendo al suo mantenimento e cura allorquando l'avrà con sé.
Durante le vacanze estive, starà per 2 settimane anche non consecutive con il papà e per 2 Per_1 settimane anche non consecutive con la mamma nei mesi di luglio od agosto, mentre per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive della minore si manterrà l'abituale regime di frequentazione. I genitori sin d'ora concordano che frequenterà i corsi “Estate Ragazzi”. Per_1
Durante le vacanze pasquali e natalizie, così come in altre festività e ricorrenze, varrà il regime della alternanza e della suddivisione fra i genitori.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori che si impegnano a collaborare per la gestione della quotidianità e nell'accudimento di nel caso imprevisti o impedimenti rendano necessari Per_1 cambi di turno o di orario nella frequentazione della figlia.
DISPONE che il signor versi, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_2 cointestato con la SI , attualmente acceso presso ING Direct, la somma mensile Parte_1 di € 200,00 al fine di provvedere al mantenimento della figlia ed alle sue spese ordinarie, Per_1 quali, in via esemplificativa, servizio di refezione scolastica, attività ludico – sportive (attualmente il corso di ginnastica ritmica), abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese scolastiche e di cancelleria corrente ed i medicinali da banco.
PRENDE ATTO che sullo stesso conto cointestato la SI verserà la somma erogatale Pt_1 dall'Inps a titolo di assegno unico per la figlia, convenendo le parti che tale assegno spetti alla madre collocataria.
DISPONE che, in caso di necessità ed ove la somma mensile sovra concordata non fosse sufficiente, i signori e concorrano in pari misura alle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 mediche, scolastiche ed extrascolastiche per la figlia, mediante accredito su c/c cointestato, delle ulteriori somme necessarie, stabilendosi sin d'ora che a) non richiederanno il preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
-spese scolastiche quali: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici;
libri di testo scolastico indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite e uscite scolastiche della durata di un giorno senza pernottamento
-spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessità o urgenza, nonché i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base ed i relativi tickets sanitari, gli occhiali da vista e /o lenti, cure ortodontiche;
b) dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
-spese scolastiche quali: tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche quali: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito tutte le questioni patrimoniali e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere se non il rispetto delle condizioni qui pattuite.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con il che nulla è previsto a titolo di contributo per il mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2905/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in POIRINO il 18/04/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19/04/2014. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03/05/2018.
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente alla madre ed al padre, che Per_1 avranno pertanto l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulla minore. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno dunque assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora prevalente presso la Per_1 madre SI . Parte_1
PRENDE ATTO che non vi è luogo a provvedere in merito all'assegnazione della ex casa coniugale già rilasciata da tempo.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno atto di aver concordato e di voler mantenere un regime di visita e frequentazione con la figlia minore che di fatto consente l'alternanza e la partecipazione di entrambi i genitori nella gestione della quotidianità della bambina, che sta frequentando la classe V elementare, presso l'ITC di Villastellone con un orario di permanenza continuato sino alle 16,10 dal lunedì al venerdì e attualmente segue un corso di ginnastica ritmica che la impegna tre giorni la settimana (martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 e il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12,30) .
DISPONE che stia, a settimane alterne, con il padre dal venerdì dalle ore 17,30/18,00 sino Per_1 al successivo mercoledì mattina pernottando presso il padre, che la accompagnerà direttamente a scuola. Nei restanti giorni, starà con la mamma. Ciascun genitore, secondo il suo turno, andrà Per_1 a prendere la bambina a scuola, la terrà con sé per la notte e la riaccompagnerà a scuola il mattino seguente, provvedendo al suo mantenimento e cura allorquando l'avrà con sé.
Durante le vacanze estive, starà per 2 settimane anche non consecutive con il papà e per 2 Per_1 settimane anche non consecutive con la mamma nei mesi di luglio od agosto, mentre per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive della minore si manterrà l'abituale regime di frequentazione. I genitori sin d'ora concordano che frequenterà i corsi “Estate Ragazzi”. Per_1
Durante le vacanze pasquali e natalizie, così come in altre festività e ricorrenze, varrà il regime della alternanza e della suddivisione fra i genitori.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori che si impegnano a collaborare per la gestione della quotidianità e nell'accudimento di nel caso imprevisti o impedimenti rendano necessari Per_1 cambi di turno o di orario nella frequentazione della figlia.
DISPONE che il signor versi, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente Parte_2 cointestato con la SI , attualmente acceso presso ING Direct, la somma mensile Parte_1 di € 200,00 al fine di provvedere al mantenimento della figlia ed alle sue spese ordinarie, Per_1 quali, in via esemplificativa, servizio di refezione scolastica, attività ludico – sportive (attualmente il corso di ginnastica ritmica), abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese scolastiche e di cancelleria corrente ed i medicinali da banco.
PRENDE ATTO che sullo stesso conto cointestato la SI verserà la somma erogatale Pt_1 dall'Inps a titolo di assegno unico per la figlia, convenendo le parti che tale assegno spetti alla madre collocataria.
DISPONE che, in caso di necessità ed ove la somma mensile sovra concordata non fosse sufficiente, i signori e concorrano in pari misura alle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 mediche, scolastiche ed extrascolastiche per la figlia, mediante accredito su c/c cointestato, delle ulteriori somme necessarie, stabilendosi sin d'ora che a) non richiederanno il preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
-spese scolastiche quali: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti pubblici;
libri di testo scolastico indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite e uscite scolastiche della durata di un giorno senza pernottamento
-spese medico-sanitarie connotate dai caratteri della necessità o urgenza, nonché i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base ed i relativi tickets sanitari, gli occhiali da vista e /o lenti, cure ortodontiche;
b) dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori le seguenti voci di spesa straordinaria:
-spese scolastiche quali: tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
-spese extrascolastiche quali: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno.
PRENDE ATTO che le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito tutte le questioni patrimoniali e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere se non il rispetto delle condizioni qui pattuite.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con il che nulla è previsto a titolo di contributo per il mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.