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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2384/2023 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Diana, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Ripi (FR) il 31.12.1994; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figli, , e , rispettivamente nelle date del Per_1 Per_2 Per_3
26.02.2000, del 25.01.2002 e del 6.11.2012, i primi due maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il marito lavorava come operaio, percependo redditi mensili pari a circa euro 1.600,00; che la moglie era casalinga;
che, stanti gli insanabili contrasti e le incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio coniugalis; che gli stessi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, , sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51.
c.p.c..
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, nonché dalla memoria integrativa del 1°.02.2024, su cui le parti hanno espresso adesione nelle note depositate il
26.02.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ripi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, atto n. 1, Parte II, Serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso e nella memoria integrativa del 1°.02.2024, su cui le parti hanno prestato consenso nelle note depositate il 26.02.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 12.03.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2384/2023 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Diana, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Ripi (FR) il 31.12.1994; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figli, , e , rispettivamente nelle date del Per_1 Per_2 Per_3
26.02.2000, del 25.01.2002 e del 6.11.2012, i primi due maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il marito lavorava come operaio, percependo redditi mensili pari a circa euro 1.600,00; che la moglie era casalinga;
che, stanti gli insanabili contrasti e le incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio coniugalis; che gli stessi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, , sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51.
c.p.c..
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, nonché dalla memoria integrativa del 1°.02.2024, su cui le parti hanno espresso adesione nelle note depositate il
26.02.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ripi (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, atto n. 1, Parte II, Serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso e nella memoria integrativa del 1°.02.2024, su cui le parti hanno prestato consenso nelle note depositate il 26.02.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 12.03.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi