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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SARACINO FRANCESCO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contumace;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - relativa alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare – non può essere accolta sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
1 Il reddito familiare da considerare ai fini del diritto all'assegno è costituito dalla somma dei redditi individuali dei componenti il nucleo.
Per il calcolo dei redditi sono da considerare: tutti i redditi assoggettabili all'irpef al netto dei contributi previdenziali, compresi quelli a tassazione separata (escluso TFR ed anticipazione dello stesso), compresi i redditi prodotti all'estero; i redditi esenti da imposta, se superiori a due milioni annui.
Non si considerano le rendite , le pensioni di guerra CP_2 e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
I redditi da prendere a riferimento saranno quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione, che va dal luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.
Sono poi previste maggiorazioni del quantum spettante a titolo di a.n.f. per situazioni di particolare disagio (in relazione, ad esempio, a nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Tanto premesso in generale, con riferimento al caso sottoposto all'odierno vaglio, deve essere osservato che parte attrice non ha compiutamente provato i redditi del proprio nucleo familiare in ciascuno degli anni oggetto di causa (elemento da reputarsi appunto fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato).
Al riguardo è d'uopo in primis evidenziare che parte ricorrente non ha né allegato né documentato l'importo dei redditi percepiti negli anni oggetto di causa da sé e dalla propria figlia (quali sicuri componenti del nucleo familiare). Sul punto la parte ha esclusivamente dedotto, solo nelle note del 27.10.2025, la mancata prodizione di redditi senza neanche documentare in alcun modo tale ultima circostanza a mezzo della produzione, ad es., di certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
Le argomentazioni suddette sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione.
In ragione di tanto, non essendo dimostrato il reddito del nucleo familiare negli anni oggetto di causa, la domanda deve essere integramente rigettata.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo integralmente vittorioso soggetto rimasto contumace.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. SARACINO FRANCESCO;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contumace;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - relativa alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare – non può essere accolta sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
1 Il reddito familiare da considerare ai fini del diritto all'assegno è costituito dalla somma dei redditi individuali dei componenti il nucleo.
Per il calcolo dei redditi sono da considerare: tutti i redditi assoggettabili all'irpef al netto dei contributi previdenziali, compresi quelli a tassazione separata (escluso TFR ed anticipazione dello stesso), compresi i redditi prodotti all'estero; i redditi esenti da imposta, se superiori a due milioni annui.
Non si considerano le rendite , le pensioni di guerra CP_2 e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
I redditi da prendere a riferimento saranno quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione, che va dal luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.
Sono poi previste maggiorazioni del quantum spettante a titolo di a.n.f. per situazioni di particolare disagio (in relazione, ad esempio, a nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Tanto premesso in generale, con riferimento al caso sottoposto all'odierno vaglio, deve essere osservato che parte attrice non ha compiutamente provato i redditi del proprio nucleo familiare in ciascuno degli anni oggetto di causa (elemento da reputarsi appunto fatto costitutivo del diritto in questa sede azionato).
Al riguardo è d'uopo in primis evidenziare che parte ricorrente non ha né allegato né documentato l'importo dei redditi percepiti negli anni oggetto di causa da sé e dalla propria figlia (quali sicuri componenti del nucleo familiare). Sul punto la parte ha esclusivamente dedotto, solo nelle note del 27.10.2025, la mancata prodizione di redditi senza neanche documentare in alcun modo tale ultima circostanza a mezzo della produzione, ad es., di certificazione dell'Agenzia delle Entrate.
Le argomentazioni suddette sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione.
In ragione di tanto, non essendo dimostrato il reddito del nucleo familiare negli anni oggetto di causa, la domanda deve essere integramente rigettata.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo integralmente vittorioso soggetto rimasto contumace.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 13/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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