Art. 44.
Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa e' valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , modificato dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennita' liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennita' liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.
Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con iscrizione alla Cassa e' valutato nel modo previsto dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , modificato dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennita' liquidata ai termini del comma precedente e la pensione o l'indennita' liquidata senza l'aumento di cui al comma stesso viene posto a carico del Ministero dell'Africa Italiana.