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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, lette le note scritte depositate dalla parte attrice in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 6265/2020 proposta da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni
e Paolo Marra,
-parte attrice- contro
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere: a) la Parte_1 condanna del al pagamento del credito pari a € Controparte_1
29.753,49 oltre interessi moratori, risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
b) in via subordinata, la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 R.G. 6265/2020
1.3.- In occasione dell'udienza del 01/03/2021, il giudice ha dichiarato la contumacia del Controparte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28/03/2025, i procuratori speciali di parte attrice hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
I procuratori speciali della parte attrice, debitamente autorizzati nella procura alle liti, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Non è necessaria l'accettazione della controparte contumace.
3.- Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 6265/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti Parte_1 di disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia del Controparte_1
2) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 28/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, lette le note scritte depositate dalla parte attrice in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 6265/2020 proposta da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni
e Paolo Marra,
-parte attrice- contro
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere: a) la Parte_1 condanna del al pagamento del credito pari a € Controparte_1
29.753,49 oltre interessi moratori, risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
b) in via subordinata, la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1 R.G. 6265/2020
1.3.- In occasione dell'udienza del 01/03/2021, il giudice ha dichiarato la contumacia del Controparte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28/03/2025, i procuratori speciali di parte attrice hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
I procuratori speciali della parte attrice, debitamente autorizzati nella procura alle liti, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Non è necessaria l'accettazione della controparte contumace.
3.- Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 6265/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti Parte_1 di disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia del Controparte_1
2) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 28/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
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