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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10502/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Labis Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 3° lettera B, della legge 1 dicembre 1970 n° 898 così come modificato dalla legge 74/78, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Torino in data 10/02/2022 tra i sigg. nata a Catania in [...]_1 07.11.1963, e nato a [...] in data [...], debitamente trascritto nei Controparte_1 Registri dello Stato Civile, e conseguentemente,
Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 e successive modificazioni.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO, il 10/02/2022.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 87 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15.05.2024.
Con ricorso depositato il 11.06.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al G.R. nominato la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 18.09.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10502/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Labis Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 3° lettera B, della legge 1 dicembre 1970 n° 898 così come modificato dalla legge 74/78, lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Torino in data 10/02/2022 tra i sigg. nata a Catania in [...]_1 07.11.1963, e nato a [...] in data [...], debitamente trascritto nei Controparte_1 Registri dello Stato Civile, e conseguentemente,
Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 e successive modificazioni.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO, il 10/02/2022.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 87 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15.05.2024.
Con ricorso depositato il 11.06.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al G.R. nominato la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 18.09.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
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