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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. ANDREA SAGNER Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. SABRINA TRASBURGO CP_1 C.F._2
- ES – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo di affidare i figli minorenni e CP_1 Persona_1
pagina 1 di 8 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Controparte_2
madre, con accordo tra i genitori delle modalità e dei termini di permanenza con i figli;
di assegnare alla Ricorrente la casa familiare sita in Piacenza, Via Mazzoni n.67, che continuerà ad abitarla e goderla unitamente ai figli minorenni e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
di disporre a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento CP_1
a favore dei due figli minorenni pari ad € 800,00 (€ 400,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno sedici di ogni mese e previa rivalutazione annuale Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente della Ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
di disporre che l'assegno unico familiare per i figli pari ad euro 420,00, venga integralmente percepito dalla madre, con obbligo del padre prestare il proprio consenso nelle forme e modalità richieste dall'Ente erogator ed infine, di statuire, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) a carico del sig.
, in caso di reiterate ed immotivate violazioni delle condizioni di cui al regolamento, CP_1
il pagamento di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto statuito nel regolamento.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Romania in data 6 ottobre 1985 e dall'unione nascevano , in Persona_1
Piacenza il 14 settembre 2007 e , in Piacenza il 29 maggio 2018; - il figlio minore Controparte_2
era affetto da un “Disturbo della comprensione del linguaggio associato a difficoltà CP_2 comportamentali, ritardo nell'accrescimento staturo-ponderale”, tale da necessitare di attenzioni particolari da parte dei familiari, di un sostegno continuativo da parte di una logopedista e di regolari visite da una neuropsichiatra infantile;
- l'abitazione familiare era stata fissata dai coniugi in Piacenza, Via Mazzoni n. 67, presso l'unità immobiliare in comproprietà con atto di compravendita a ministero notaio Dott.ssa in data 20 marzo 2015, gravato da mutuo ipotecario con rate mensili di importo pari ad € Per_2
530,00; - a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, nonché dell'insorgenza di contrasti insanabili, sia per la ingiustificata gelosia del coniuge, sia sulla conduzione della vita coniugale e di gestione dei figli, in ragione anche della mancata accettazione da parte del padre della patologia del figlio , in data 13 febbraio 2023 la ricorrente adìva il Tribunale di Suceava (Romania) per CP_2
chiedere il divorzio e per regolamentare le condizioni patrimoniali e di affido dei figli minori, chiedendo dichiararsi “l'esercizio congiunto della potestà genitoriale nei confronti dei minorenni
nata il [...] e nato il [...], stabilire l'abitazione dei minorenni Persona_1 CP_2 nel suo domicilio, l'obbligo del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento mensile a pagina 2 di 8 beneficio dei minorenni”; - il Tribunale della Romania tratteneva la causa in decisione con riferimento alla domanda di divorzio, rinviando alla giustizia italiana ogni ulteriore statuizione in merito alle condizioni patrimoniali ed all'affido dei figli minori;
- a maggio del 2023, il ES abbandonava la casa coniugale, trasferendosi in NA BB (PC), omettendo da tale data di corrispondere il sostentamento economico per la moglie ed i figli ed interrompendo, dal mese di giugno 2023, il pagamento delle rate del mutuo, che venivano versate per intero dalla Ricorrente con l'aiuto economico dei propri familiari;
- lavorava come cameriera di mensa, con contratto di lavoro intermittente, presso la società DOGE S.r.l., percependo una retribuzione mensile di circa €
350,00 ed occasionalmente qualche lavoro domestico su chiamata mentre il ES lavorava come operaio con contratto a tempo indeterminato presso la cooperativa “GIOVE”, con sede a
Milano, via Privata Grosio 10/10, che si occupa della logistica delle strutture di interscambio CAL di Pontenure, via Enrico Mattei n.1, percependo redditi da lavoro dipendente per oltre € 41.000,00 annui.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente della Presidente di Sezione, dott.ssa Marisella Gatti del 25 luglio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla
Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine al ES per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con Persona_1 CP_2
diritto-dovere del padre di tenere con sé i figli con tempi di permanenza stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo in considerazione le esigenze anche lavorative di entrambi nonché con divieto per entrambi i genitori di portare fuori dal territorio italiano i figli minorenni senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
di assegnare alla Ricorrente l'abitazione familiare e di disporre il versamento da parte del resistente a favore di , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 16 di ogni mese, della somma Persona_1 CP_2 mensile di € 450,00 (pari ad € 225,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense; di prevedere, altresì, a proprio carico il versamento in favore della Ricorrente, a titolo di rimborso del 50% della rata mensile del mutuo congiuntamente contratto con per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, entro il giorno 16 di ogni mese, la di € 264,00, pagina 3 di 8 sino alla completa estinzione dello stesso nonché che la stessa percepisca il 100% dell'importo relativo all'assegno unico per i figli, attualmente pari a complessivi € 420,00 mensili;
di disporre, inoltre, che il libretto postale sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica corrisposta dall'INPS in favore del figlio (già pari ad € 3.041,70 per il periodo 2023/2024) venga CP_2
trattenuto e gestito dalla Ricorrente ai fini del migliore inserimento scolastico e sociale del Minore
ed infine, di autorizzare i Genitori al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento utile in favore dei figli.
A sostegno di tali conclusioni, Parte ES eccepiva di aver sempre provveduto a tutte le esigenze della famiglia facendosi integralmente carico del mutuo e di tutte le spese grazie al proprio stipendio da lavoratore dipendente nonché, in caso di necessità, all'aiuto economico dei propri familiari deducendo, in particolare, che dal 1 giugno 2020, intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con GIOVE Società Cooperativa come socio lavoratore operaio presso l'appalto
OVIESSE sito in Pontenure (PC), Via Mattei n. 1, lavorando dal lunedì al venerdì per 39 ore settimanali;
che durante il matrimonio, la Ricorrente si occupava della gestione della famiglia e dei figli, svolgendo saltuariamente diversi tipi di lavori, anche non regolarizzati;
che nel mese di febbraio 2022 quando la Ricorrente comunicava al marito la necessità di una “pausa di riflessione”, in realtà ella intratteneva una relazione con un altro uomo e nel mese di febbraio 2023 decideva di rivolgersi al Tribunale rumeno di Suceava per chiedere il divorzio;
- nel maggio 2023, il resistente lasciava la casa familiare e cercava un'altra abitazione pur continuando a frequentare i figli e mantenendo con loro un rapporto quotidiano;
che si rendeva disponibile a corrispondere la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento per i figli minori, pari ad € 225,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi ed ad acconsentire che la moglie percepisca 100% dell'importo relativo all'assegno unico per i figli.
All'esito del deposito delle rispettive note ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 19 novembre
2024, le Parti, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio ed il Giudice delegato, su richiesta congiunta delle stesse, rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024, per consentire alle parti di depositare conclusioni congiunte, la quale si svolgeva in modalità cartolare.
In occasione della predetta udienza, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
pagina 4 di 8 Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , così Persona_1 Controparte_2
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei minori e meritano pertanto integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno vissuto dalla cessazione del consortium familiae, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. con ogni connessa responsabilità; in particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi mentre eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- si dà atto che gli stessi convengono che l'eventuale inserimento di nuovi compagni dei genitori nella vita dei figli minori debba avvenire in via graduale ed avendo cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che i genitori potranno portare i figli minorenni fuori dal territorio italiano solo con il preventivo consenso all'espatrio dell'altro genitore, il quale dovrà approvare lo specifico viaggio, visionando durata, destinazione ed itinerario;
- assegna alla Ricorrente la casa familiare sita in Piacenza, Via Giulio Mazzoni n. 67, il cui godimento è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori che avranno il loro domicilio e residenza prevalente presso la madre nella predetta casa familiare, con esclusivo carico alla stessa del pagamento di tutte le utenze e di ogni spesa inerente la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare, mentre le spese straordinarie ed eventuali lavori da eseguire sull'immobile resteranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della comproprietà;
- dispone il versamento da parte di in favore della moglie - a titolo di CP_1 Parte_1
rimborso del 50% della rata mensile del mutuo congiuntamente contratto con Controparte_4 pagina 5 di 8 l'immobile sito in Piacenza, Via Giulio Mazzoni n. 67 - della somma mensile di € 264,00 entro il giorno 16 di ogni mese sino alla completa estinzione dello stesso. I predetti versamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato a avente IBAN Parte_1
[...];
- dispone il diritto-dovere del resistente di tenere i figli con sé, ove i tempi di CP_1
permanenza presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo e tenendo in considerazione le esigenze anche lavorative di entrambi e, comunque, secondo le seguenti modalità: “In linea generale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche dei
minori. Nel fine settimana di propria spettanza il padre prenderà i figli dal venerdì sera dopo cena
dopo le ore 21:00, fino alla domenica prima di cena alle ore 19:30 con riaccompagnamento presso la casa familiare. Nei rispettivi week end di competenza entrambi i genitori si impegnano a fare
svolgere ai figli i compiti di scuola Nei giorni del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la
madre il giorno della festa della mamma. Durante le festività natalizie i figli staranno una settimana con il padre (dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre) e l'altra (dal 31 dicembre al
06 gennaio) con la madre seguendo, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i figli staranno con la madre dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua
e con il padre da Pasquetta al rientro a scuola, seguendo, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza. In ciascun anno solare, durante il periodo estivo, i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, secondo il piano feriale che i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Il principio dell'alternanza verrà applicato anche per tutte le ulteriori festività, quali a titolo esemplificativo 08 dicembre, 25 aprile, 02 giugno”;
- dispone il versamento da parte del resistente in favore della Ricorrente - a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e - entro il giorno 16 di ogni mese, la Persona_1 CP_2 somma mensile di € 550,00 (pari ad € 275,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo a far data dall'annualità successiva al primo versamento. I predetti versamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato a Parte_1
avente IBAN [...];
[...]
- dispone che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole e precisamente: ● spese che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: 1) spese pagina 6 di 8 mediche urgenti e indifferibili per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; 2) spese mediche riguardanti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sullo specialista privato;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
3) spese scolastiche riguardanti i libri di testo;
4) uscite/gite di istruzione riguardanti l'ordinaria programmazione didattica. ● spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: 1) spese mediche: a) cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
c) farmaci omeopatici;
2) spese scolastiche riguardanti: a) iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; d) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
3) spese per attività sportive quali: a) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); b) stage sportivi;
4) spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero e soggiorni all'estero per motivi di studio;
5) spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
6) spese di natura ludica o parascolastica: a) corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), b)
corsi di informatica;
c) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
d) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio;
e) acquisto di cellulari, pc o tablet;
f) centri estivi;
g) servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
● In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp e/o email - dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea pagina 7 di 8 documentazione (fattura, ricevuta, scontrino dettagliato) e l'altro dovrà provvedere entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta. ● Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, si applicano le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 alle quali si rimanda. ● I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai figli con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore;
- dà atto che l'Assegno unico universale per i figli a carico, attualmente pari a complessivi €
420,00 mensili, verrà percepito, a decorrere dal mese di novembre 2024 al 100% dalla ricorrente e che il padre provveda a prestare il proprio consenso e/o a svolgere Parte_1 CP_1 tutte le attività necessarie, così come richieste dall'ente erogatore;
- dispone che il libretto postale sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica corrisposta dall'INPS in favore del figlio (già pari ad € 3.041,70 per il periodo 2023/2024) venga CP_2
trattenuto e gestito dalla madre ai fini del migliore inserimento scolastico e sociale del minore;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. ANDREA SAGNER Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. SABRINA TRASBURGO CP_1 C.F._2
- ES – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo di affidare i figli minorenni e CP_1 Persona_1
pagina 1 di 8 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Controparte_2
madre, con accordo tra i genitori delle modalità e dei termini di permanenza con i figli;
di assegnare alla Ricorrente la casa familiare sita in Piacenza, Via Mazzoni n.67, che continuerà ad abitarla e goderla unitamente ai figli minorenni e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
di disporre a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento CP_1
a favore dei due figli minorenni pari ad € 800,00 (€ 400,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno sedici di ogni mese e previa rivalutazione annuale Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente della Ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
di disporre che l'assegno unico familiare per i figli pari ad euro 420,00, venga integralmente percepito dalla madre, con obbligo del padre prestare il proprio consenso nelle forme e modalità richieste dall'Ente erogator ed infine, di statuire, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) a carico del sig.
, in caso di reiterate ed immotivate violazioni delle condizioni di cui al regolamento, CP_1
il pagamento di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto statuito nel regolamento.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Romania in data 6 ottobre 1985 e dall'unione nascevano , in Persona_1
Piacenza il 14 settembre 2007 e , in Piacenza il 29 maggio 2018; - il figlio minore Controparte_2
era affetto da un “Disturbo della comprensione del linguaggio associato a difficoltà CP_2 comportamentali, ritardo nell'accrescimento staturo-ponderale”, tale da necessitare di attenzioni particolari da parte dei familiari, di un sostegno continuativo da parte di una logopedista e di regolari visite da una neuropsichiatra infantile;
- l'abitazione familiare era stata fissata dai coniugi in Piacenza, Via Mazzoni n. 67, presso l'unità immobiliare in comproprietà con atto di compravendita a ministero notaio Dott.ssa in data 20 marzo 2015, gravato da mutuo ipotecario con rate mensili di importo pari ad € Per_2
530,00; - a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, nonché dell'insorgenza di contrasti insanabili, sia per la ingiustificata gelosia del coniuge, sia sulla conduzione della vita coniugale e di gestione dei figli, in ragione anche della mancata accettazione da parte del padre della patologia del figlio , in data 13 febbraio 2023 la ricorrente adìva il Tribunale di Suceava (Romania) per CP_2
chiedere il divorzio e per regolamentare le condizioni patrimoniali e di affido dei figli minori, chiedendo dichiararsi “l'esercizio congiunto della potestà genitoriale nei confronti dei minorenni
nata il [...] e nato il [...], stabilire l'abitazione dei minorenni Persona_1 CP_2 nel suo domicilio, l'obbligo del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento mensile a pagina 2 di 8 beneficio dei minorenni”; - il Tribunale della Romania tratteneva la causa in decisione con riferimento alla domanda di divorzio, rinviando alla giustizia italiana ogni ulteriore statuizione in merito alle condizioni patrimoniali ed all'affido dei figli minori;
- a maggio del 2023, il ES abbandonava la casa coniugale, trasferendosi in NA BB (PC), omettendo da tale data di corrispondere il sostentamento economico per la moglie ed i figli ed interrompendo, dal mese di giugno 2023, il pagamento delle rate del mutuo, che venivano versate per intero dalla Ricorrente con l'aiuto economico dei propri familiari;
- lavorava come cameriera di mensa, con contratto di lavoro intermittente, presso la società DOGE S.r.l., percependo una retribuzione mensile di circa €
350,00 ed occasionalmente qualche lavoro domestico su chiamata mentre il ES lavorava come operaio con contratto a tempo indeterminato presso la cooperativa “GIOVE”, con sede a
Milano, via Privata Grosio 10/10, che si occupa della logistica delle strutture di interscambio CAL di Pontenure, via Enrico Mattei n.1, percependo redditi da lavoro dipendente per oltre € 41.000,00 annui.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente della Presidente di Sezione, dott.ssa Marisella Gatti del 25 luglio 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 19 novembre 2024, assegnando termine alla
Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine al ES per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con Persona_1 CP_2
diritto-dovere del padre di tenere con sé i figli con tempi di permanenza stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo in considerazione le esigenze anche lavorative di entrambi nonché con divieto per entrambi i genitori di portare fuori dal territorio italiano i figli minorenni senza il preventivo consenso dell'altro genitore;
di assegnare alla Ricorrente l'abitazione familiare e di disporre il versamento da parte del resistente a favore di , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 16 di ogni mese, della somma Persona_1 CP_2 mensile di € 450,00 (pari ad € 225,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense; di prevedere, altresì, a proprio carico il versamento in favore della Ricorrente, a titolo di rimborso del 50% della rata mensile del mutuo congiuntamente contratto con per Controparte_3
l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, entro il giorno 16 di ogni mese, la di € 264,00, pagina 3 di 8 sino alla completa estinzione dello stesso nonché che la stessa percepisca il 100% dell'importo relativo all'assegno unico per i figli, attualmente pari a complessivi € 420,00 mensili;
di disporre, inoltre, che il libretto postale sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica corrisposta dall'INPS in favore del figlio (già pari ad € 3.041,70 per il periodo 2023/2024) venga CP_2
trattenuto e gestito dalla Ricorrente ai fini del migliore inserimento scolastico e sociale del Minore
ed infine, di autorizzare i Genitori al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento utile in favore dei figli.
A sostegno di tali conclusioni, Parte ES eccepiva di aver sempre provveduto a tutte le esigenze della famiglia facendosi integralmente carico del mutuo e di tutte le spese grazie al proprio stipendio da lavoratore dipendente nonché, in caso di necessità, all'aiuto economico dei propri familiari deducendo, in particolare, che dal 1 giugno 2020, intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con GIOVE Società Cooperativa come socio lavoratore operaio presso l'appalto
OVIESSE sito in Pontenure (PC), Via Mattei n. 1, lavorando dal lunedì al venerdì per 39 ore settimanali;
che durante il matrimonio, la Ricorrente si occupava della gestione della famiglia e dei figli, svolgendo saltuariamente diversi tipi di lavori, anche non regolarizzati;
che nel mese di febbraio 2022 quando la Ricorrente comunicava al marito la necessità di una “pausa di riflessione”, in realtà ella intratteneva una relazione con un altro uomo e nel mese di febbraio 2023 decideva di rivolgersi al Tribunale rumeno di Suceava per chiedere il divorzio;
- nel maggio 2023, il resistente lasciava la casa familiare e cercava un'altra abitazione pur continuando a frequentare i figli e mantenendo con loro un rapporto quotidiano;
che si rendeva disponibile a corrispondere la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento per i figli minori, pari ad € 225,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi ed ad acconsentire che la moglie percepisca 100% dell'importo relativo all'assegno unico per i figli.
All'esito del deposito delle rispettive note ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 19 novembre
2024, le Parti, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del presente giudizio ed il Giudice delegato, su richiesta congiunta delle stesse, rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024, per consentire alle parti di depositare conclusioni congiunte, la quale si svolgeva in modalità cartolare.
In occasione della predetta udienza, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
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pagina 4 di 8 Le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e , così Persona_1 Controparte_2
come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse dei minori e meritano pertanto integrale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Controparte_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno vissuto dalla cessazione del consortium familiae, i quali continueranno ad esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. con ogni connessa responsabilità; in particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli minori relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi mentre eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- si dà atto che gli stessi convengono che l'eventuale inserimento di nuovi compagni dei genitori nella vita dei figli minori debba avvenire in via graduale ed avendo cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che i genitori potranno portare i figli minorenni fuori dal territorio italiano solo con il preventivo consenso all'espatrio dell'altro genitore, il quale dovrà approvare lo specifico viaggio, visionando durata, destinazione ed itinerario;
- assegna alla Ricorrente la casa familiare sita in Piacenza, Via Giulio Mazzoni n. 67, il cui godimento è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori che avranno il loro domicilio e residenza prevalente presso la madre nella predetta casa familiare, con esclusivo carico alla stessa del pagamento di tutte le utenze e di ogni spesa inerente la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare, mentre le spese straordinarie ed eventuali lavori da eseguire sull'immobile resteranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della comproprietà;
- dispone il versamento da parte di in favore della moglie - a titolo di CP_1 Parte_1
rimborso del 50% della rata mensile del mutuo congiuntamente contratto con Controparte_4 pagina 5 di 8 l'immobile sito in Piacenza, Via Giulio Mazzoni n. 67 - della somma mensile di € 264,00 entro il giorno 16 di ogni mese sino alla completa estinzione dello stesso. I predetti versamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato a avente IBAN Parte_1
[...];
- dispone il diritto-dovere del resistente di tenere i figli con sé, ove i tempi di CP_1
permanenza presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo e tenendo in considerazione le esigenze anche lavorative di entrambi e, comunque, secondo le seguenti modalità: “In linea generale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche dei
minori. Nel fine settimana di propria spettanza il padre prenderà i figli dal venerdì sera dopo cena
dopo le ore 21:00, fino alla domenica prima di cena alle ore 19:30 con riaccompagnamento presso la casa familiare. Nei rispettivi week end di competenza entrambi i genitori si impegnano a fare
svolgere ai figli i compiti di scuola Nei giorni del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà e con la
madre il giorno della festa della mamma. Durante le festività natalizie i figli staranno una settimana con il padre (dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre) e l'altra (dal 31 dicembre al
06 gennaio) con la madre seguendo, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza. Durante le festività pasquali i figli staranno con la madre dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua
e con il padre da Pasquetta al rientro a scuola, seguendo, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza. In ciascun anno solare, durante il periodo estivo, i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, secondo il piano feriale che i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Il principio dell'alternanza verrà applicato anche per tutte le ulteriori festività, quali a titolo esemplificativo 08 dicembre, 25 aprile, 02 giugno”;
- dispone il versamento da parte del resistente in favore della Ricorrente - a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e - entro il giorno 16 di ogni mese, la Persona_1 CP_2 somma mensile di € 550,00 (pari ad € 275,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo a far data dall'annualità successiva al primo versamento. I predetti versamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato a Parte_1
avente IBAN [...];
[...]
- dispone che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole e precisamente: ● spese che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: 1) spese pagina 6 di 8 mediche urgenti e indifferibili per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; 2) spese mediche riguardanti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sullo specialista privato;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
3) spese scolastiche riguardanti i libri di testo;
4) uscite/gite di istruzione riguardanti l'ordinaria programmazione didattica. ● spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: 1) spese mediche: a) cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
c) farmaci omeopatici;
2) spese scolastiche riguardanti: a) iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; d) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
3) spese per attività sportive quali: a) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); b) stage sportivi;
4) spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero e soggiorni all'estero per motivi di studio;
5) spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
6) spese di natura ludica o parascolastica: a) corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), b)
corsi di informatica;
c) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
d) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio;
e) acquisto di cellulari, pc o tablet;
f) centri estivi;
g) servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
● In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp e/o email - dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea pagina 7 di 8 documentazione (fattura, ricevuta, scontrino dettagliato) e l'altro dovrà provvedere entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta. ● Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, si applicano le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 alle quali si rimanda. ● I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai figli con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore;
- dà atto che l'Assegno unico universale per i figli a carico, attualmente pari a complessivi €
420,00 mensili, verrà percepito, a decorrere dal mese di novembre 2024 al 100% dalla ricorrente e che il padre provveda a prestare il proprio consenso e/o a svolgere Parte_1 CP_1 tutte le attività necessarie, così come richieste dall'ente erogatore;
- dispone che il libretto postale sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica corrisposta dall'INPS in favore del figlio (già pari ad € 3.041,70 per il periodo 2023/2024) venga CP_2
trattenuto e gestito dalla madre ai fini del migliore inserimento scolastico e sociale del minore;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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