Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/05/2025, n. 10314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10314 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08097/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8097 del 2023, proposto da
AR Gabola, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Benedetti e Romina Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Nazionale per le Società e La Borsa – Consob, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della disposizione del Direttore Generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nr. 11/2023 ad oggetto “ esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di I° per l’anno 2017 ” nella parte in cui – agli artt. 1 e 2 – limita l’effetto della sessione di promozioni al solo anno 2017 anziché estenderle al quadriennio 2017-2020;
nonché degli atti della giunta di scrutinio per le promozioni a funzionario di 1° della carriera direttiva ivi compreso in particolare il verbale nr. 26 del 24 marzo 2023 sempre nella parte in cui limitano l'effetto della sessione di promozioni al solo anno 2017 anziché anche al quadriennio 2017-2020;
nonché per l'accertamento dell'obbligo
in virtù dei giudicati formatisi sulle sentenze Tar Lazio nr.3221 del 17 marzo 2021 e Consiglio di Stato, sez. VI nr. 4882/2022 del 15 giugno 2022 di copertura, attraverso la procedura di valutazione comparativa e la graduatoria per cui è causa, dei 70 posti, nei contingenti e con le decorrenze indicate nella deliberazione Consob nr. 21916/2021, disponibili di funzionario di 1°.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota depositata in data 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha concluso chiedendo “ che il Collegio voglia dare atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla
coltivazione del ricorso ” (così superando le conclusioni rassegnate con il precedente atto del 13 gennaio 2025, con il quale – impropriamente, tenuto conto della nota distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, per la quale v., tra le tante, Cons. Stato, VI, 15 marzo 2021 n. 2224 – chiedeva, invece, la declaratoria della cessazione della materia del contendere);
rilevato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l’amministrazione si è limitata al deposito di una comparsa formale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO