Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/11/2023, n. 17491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17491 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 17491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12869/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12869 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da AL MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di RI BA, SA Degoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del Ministero 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/8/2022:
della Nota Ministeriale N. 15381 del 9 giugno 2022- Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 5 Maggio 2022 – accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Istruzione, dell’Universita' degli Studi Roma La Sapienza e dell’Universita' degli Studi Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, al cui esito risultava collocato in posizione non utile per l’ammissione al corso di laurea di interesse per le sedi universitarie prescelte, avendo conseguito il punteggio di 32,50.
2. Con il presente ricorso impugna la graduatoria finale unitamente a tutti gli atti della procedura selettiva, articolando tre motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo parte ricorrente contesta la formulazione dei quesiti somministrati nello svolgimento della prova, censurando nello specifico le domande indicate con i numeri 21, 26 e 28 della matrice ministeriale, in quanto asseritamente ambigue e/o fuori programma, invocando la conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a consentirne l’ammissione alla facoltà di interesse.
4. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo deduce l’erronea determinazione del contingente di posti disponibili da mettere a bando, sostenendo che la quantificazione operata non avrebbe tenuto conto delle reali capacità ricettive degli Atenei, tenuto conto anche delle possibilità offerte dalla didattica a distanza, né tantomeno dell’effettivo fabbisogno professionale.
5. Con il quinto motivo si contesta la scelta di chiudere anticipatamente la graduatoria, non riassegnando agli idonei i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc.
6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’illegittima strutturazione del test quanto al peso attribuito alle singole sezioni.
7. Con il settimo motivo viene censurata la violazione del principio dell’anonimato.
8. In data 5.8.2022 parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
9. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente ha censurato la violazione delle regole riguardanti la verbalizzazione delle attività degli organi collegiali, in quanto l’attività di elaborazione dei quesiti sarebbe rimasta totalmente oscura non essendo possibile comprendere né quando, né dove, né da chi i singoli quesiti siano stati elaborati e poi validati.
10. Con il secondo motivo aggiunto viene contestato che la redazione dei quiz non sarebbe mai stata sottoposta a una corretta attività di validazione.
11. Con il terzo motivo aggiunto si censura la mancata trasmissione delle dichiarazioni di inesistenza incompatibilità dei commissari.
12. Con il quarto motivo aggiunto viene ulteriormente censurato il quesito n. 21 della matrice ministeriale, sulla base della verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità, in quanto erroneo.
13. Con ordinanza 19.5. 2022, n. 3154 il TAR ha respinto l’istanza cautelare. L’appello cautelare è stato dapprima rigettato dal Consiglio di Stato per mancato superamento della prova di resistenza, ma successivamente accolto con ordinanza n. 4799 del 6.10.2022 che, prendendo atto degli scorrimenti nel frattempo disposti, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria.
14. Con memoria del 7.11.2023 parte ricorrente ha confermato che l’attuale ultimo ammesso al corso di Odontoiatria (facoltà di Tor Vergata) ha il punteggio di 34,10. Parte ricorrente ha il punteggio di 31,90 e avendo con il ricorso censurato la domanda n. 10, supererebbe, con il connesso punteggio aggiuntivo, la prova di resistenza, ottenendo 34,40 punti. Sussistono, inoltre, posti ancora disponibili e da assegnare.
15. Il ricorrente deduce, altresì, che con nota 7 ottobre 2022, prot. 21888, il Ministero dell’Università e della Ricerca lo ha assegnato alla sede spettante ed ivi parte ricorrente, da allora, segue con profitto i corsi avendo perfezionato l’immatricolazione. Tale assegnazione sarebbe totalmente satisfattiva delle domande di parte ricorrente, la cui posizione, dunque, dovrebbe ritenersi consolidata.
16. Alla pubblica udienza del 22.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
17. Il ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, è meritevole di parziale accoglimento per la parte relativa alla contestazione del quesito n. 21 della matrice ministeriale, nei termini di seguito precisati.
18. Il Collegio, nel richiamarsi al pertinente contenuto dei precedenti pronunciamenti della Sezione resi anche in sede di merito con riguardo a contestazioni di analogo tenore riferite alla medesima tornata concorsuale 2021/2022 (in tal senso, cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 9 dicembre 2022, n. 16495, 2 dicembre 2022, n. 16073 e 21 novembre 2022, n. 15389), intende aderire ai risultati della verificazione disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi omologhi a quello per cui è causa (cfr., tra le tante, ordinanze Cons. Stato, sez. VII, n. 2878/2022, n. 1578/2022 e n. 1962/2022).
19. In particolare, la Commissione incardinata presso l’incaricato Istituto Superiore di Sanità, all’esito delle espletate operazioni di esame e di valutazione dei quesiti sottoposti, ha riconosciuto quello contrassegnato con il numero 21 della matrice ministeriale come ambiguo e, dunque, tale da poter indurre in errore il candidato.
20. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha espressamente contestato il suddetto quesito, deducendo di aver fornito per il quesito medesimo – nello svolgimento della prova – una risposta ritenuta erronea e lamentando in proposito la conseguente penalizzazione subita in termini di punteggio ottenuto.
21. Per effetto della rimodulazione del punteggio conseguente al riconoscimento dell’erroneità del quesito il ricorrente risulta attualmente superare la prova di resistenza, come del resto è già stato evidenziato dal Consiglio di Stato nel disporne l’ammissione con riserva al corso di laurea in Odontoiatria.
22.. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione e alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ravvisa dunque il carattere ambiguo della formulazione del quesito n. 21 - espressamente contestato - in quanto, nella sostanza, non recava alcuna possibile risposta esatta, rilevando come l’accertata ambiguità del quesito medesimo abbia finito per penalizzare in maniera determinante il ricorrente precludendo allo stesso l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento in vista dei successivi scorrimenti.
23. Il ricorso e i motivi aggiunti risultano pertanto fondati per la parte riferita alla contestazione del suddetto quesito n. 21 della matrice ministeriale.
24. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie il ricorrente ha espressamente dichiarato, nell’ambito delle prodotte memorie difensive (unitamente alla documentazione depositata), di aver ottenuto l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria presso l’Università di Roma Tor Vergata, all’esito dell’assegnazione effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Stato, e che tale assegnazione è totalmente satisfattiva della domanda.
25. Va altresì osservato che l’Amministrazione resistente nulla ha rappresentato in giudizio in ordine ad eventuali criticità e/o disfunzioni organizzative da ricondursi all’ottemperanza al predetto decisum cautelare.
26. Il Collegio rileva, dunque, come l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti nei termini sopra precisati possa consentire l’integrale assorbimento dei restanti motivi di gravame, stante la portata integralmente satisfattiva di tale pronuncia in rapporto alla pretesa di parte ricorrente, alla luce delle dichiarazioni dalla medesima rese nella memoria depositata in giudizio; per l’effetto dispone, a definizione della vicenda contenziosa – in linea con i precedenti pronunciamenti della Sezione resi su casi analoghi (cfr., ex multis , sent. 15 dicembre 2022, n. 16917 e 25 novembre 2022, n. 15771) – la conferma dell’ammissione del ricorrente medesimo al corso di Odontoiatria presso la sede universitaria di assegnazione, con correlato scioglimento della riserva apposta.
27. In conclusione, il ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, va accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
28. Stante la natura del contenzioso e la peculiarità della questione trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone la conferma dell’ammissione del ricorrente medesimo al corso di Odontoiatria presso la sede universitaria di assegnazione, con correlato scioglimento della riserva apposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO