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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1148 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 23/09/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1148/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per delega dell'avv. Diego Fedele, per parte ricorrente
, l'avv. Nicola Modafferi, per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte Parte_1 resistente , l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Controparte_1
Adornato, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Pricoco si riporta agli atti ed insiste per la decisione e si rimette alla decisione del giudice sull'eventuale riunione degli altri giudizi oggi trattati davanti allo stesso giudice, introdotti dalla stessa ricorrente;
l'avv. Modafferi chiede, previa riunione degli altri giudizi oggi chiamati davanti allo stesso giudice della presente causa, la decisione, volendo accogliere tutte le istanze ed eccezioni per come formulate in atti dall' . Controparte_1
L'avv. Minì si riporta a quanto già dedotto agli atti e verbali di causa ed evidenzia un'ipotesi di abuso del processo, avendo parte ricorrente proposto opposizione per ogni singolo avviso di addebito riportato nella stessa intimazione di pagamento opposta. Chiede l'inammissibilità della domanda con condanna aggravata alle spese.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1148/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1981, elettivamente domiciliata in Milano, Via Ripamonti 66, presso lo studio dell'avv.
Diego Fedele, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Romeo,
15, presso la sede dell' , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che CP_2
lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso come da procura speciale, autenticata Persona_2 per atto Notaio – Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024, Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420259002695359/000, notificata il 28.2.2025 a mezzo PEC, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420190002491270000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale per l'anno 2018, dell'importo di €. 2.803,49, stante l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione dei crediti ivi portati, e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito o, comunque, dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi, unicamente con riferimento agli onorari, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c..
Pag. 2 di 7 Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile l'opposizione e, nel merito, di rigettare il CP_2
ricorso siccome infondato;
in via subordinata, di accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui all'AVA e degli accessori di legge, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di riunire il presente Controparte_4
procedimento con quelli R.G. 1146/25 ed R.G. 1149/2025 pendenti di fronte all'intestata Giustizia e comunque dichiarare la tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito ed in via principale, di respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002695359/000, notificata, a mezzo PEC in data 28.2.2025, limitatamente al presunto omesso versamento di € 2.803,49, relativo a contributi previdenziali
I.V.S. fissi/percentuali sul minimale anno 2018, portati dall'avviso di addebito n.
39420190002491270000, asseritamente notificato il 23.7.2019.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito,
l'inesistenza, la nullità e/o la irritualità del medesimo, la violazione di legge per assenza di titolo esecutivo e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito con decorrenza anche dalla data di presunta notifica dello stesso avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la CP_2 regolare notifica dell'avviso di addebito, la decadenza dall'impugnazione, sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione.
Si è costituita anche l' chiedendo la riunione al presente Controparte_1
procedimento degli altri proposti dalla stessa ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento, sostenendo che la prescrizione non è maturata, stante anche la sospensione della prescrizione di due anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta la sospensione della riscossione, e che sulla notifica dell'avviso di addebito dovrà rispondere l' competente alla notifica dello CP_2
stesso.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Innanzitutto occorre verificare se le diverse opposizioni avverso la stessa intimazione di pagamento, chiamate tutte all'odierna udienza, configurano l'abuso del processo ovvero devono essere riunite.
Pag. 3 di 7 La normativa di cui al comma 7 e ss, dell'art. 20, del D.L. n. 112/2008, si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
Nel caso di specie, parte ricorrente non domanda l'adempimento o l'esecuzione di un credito ma si oppone alla richiesta di adempimento del credito intimata dal creditore, a mezzo dell'agente della riscossione, derivante da più titoli esecutivi, per cui le fattispecie oggi in esame non si riferiscono alla diversa ipotesi di frazionamento della richiesta di credito ma alla proposizione di più azioni, riferite, ognuna, a un distinto titolo esecutivo, fatto valere congiuntamente agli altri nella fase della riscossione.
In ogni caso è, però, possibile tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quelli fatti valere negli altri giudizi e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La normativa sopra richiamata, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni, avanzate dalla parte ricorrente, avverso gli atti sottesi alla stessa intimazione di pagamento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita, oltre alla mancanza di titolo esecutivo e di notifica dell'iscrizione a ruolo.
La data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento riferita ad ogni singolo avviso di addebito
è diversa per ognuno di loro e l'arco temporale del quinquennio non coincide per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta. Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione all'intimazione di pagamento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione degli altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nella medesima intimazione di pagamento opposta in più ricorsi.
Pag. 4 di 7 I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità, senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Le diverse opposizioni, sebbene attivate tutte per ottenere la mancata notifica e l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché la dichiarazione di prescrizione del credito, portato però da titoli o rapporti diversi, non si pongono in contrasto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, poiché l'accertamento della prescrizione anche se operata nello stesso processo deve necessariamente essere condotta singolarmente per ogni avviso di addebito e, pertanto, la durata del processo non viene alterata.
Nessun danno è configurabile nei confronti del creditore neppure con riferimento alle spese del giudizio, dovendo la soccombenza essere accertata con riferimento alle singole domande.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente, con riferimento alla mancanza di titolo esecutivo e alla prescrizione quinquennale del credito, maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, che si configura come un fatto di estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con riferimento, invece, all'eccepita nullità, inesistenza, irritualità dell'avviso di addebito opposto,
e alla prescrizione quinquennale maturata dalla data del sorgere del credito, stante l'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo e di atti successivi, l'opposizione va qualificata come opposizione al ruolo, ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, ed è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
Innanzi tutto occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
poiché, sia ex art. 24 che ex art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellato dalla legge n.
[...]
203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, il ricorso è notificato solamente all'ente impositore.
Pag. 5 di 7 Ciò comporta che l'unico contradditore dell'obbligato è l'ente impositore, ossia il titolare del diritto di credito, sia nelle opposizioni all'iscrizione a ruolo sia nelle opposizione all'esecuzione.
L'opposizione all'iscrizione a ruolo va dichiarata inammissibile poiché l'avviso di addebito opposto
è stato notificato, il 23 luglio 2019, a mezzo pec, all'indirizzo estratto da Email_1
INIPEC, come risulta dalla documentazione, allegato 5 alla memoria di costituzione dell'
[...]
, che si acquisisce, unitamente all'altra documentazione. Controparte_1
L'opposizione ex art. 24 citato andava, infatti, proposta entro il 1° settembre 2019, ossia entro il termine di 40 giorni dal 23 luglio 2019, cioè entro 40 giorni dalla notifica del ruolo.
Va rigettata l'opposizione all'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo poiché l'avviso di addebito opposto è stato regolarmente notificato il 23 luglio 2019, come dimostra la PEC di avvenuta consegna depositata dall' , e, pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento opposta, risulta decorso anche il termine di 60 giorni previsto per l'adempimento, nel quale il diritto di riscossione non può essere fatto valere.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, l' ha depositato in atti la prova della notifica CP_2 dell'avviso di addebito opposto mentre l' ha depositato Controparte_1
tempestivamente solo la prova della notifica, a mezzo PEC, dell'intimazione di pagamento opposta.
Considerando il termine di 5 anni previsto per l'avverarsi della prescrizione ex legge n. 335/1995, il credito portato dal suddetto avviso di addebito, notificato il 23 luglio 2019, si sarebbe dovuto prescrivere il 21 settembre 2024, considerando anche il termine di 60 giorni concesso al debitore per il pagamento.
Occorre, però, esaminare la disciplina sulla sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali nel periodo covid19, prevista dalla speciale normativa di cui all'art. 37 del D.L. n.
18/2020 che, espressamente, recita “I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria))di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, e da quella successiva riportata nell'art. 11 del D.L.
n.183/2020 che prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La sospensione della prescrizione, secondo la suddetta normativa è riferita ad un periodo complessivo di 311 giorni.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa si sarebbe, quindi, definitivamente avverato il 7 agosto 2025, ossia ad una data successiva a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, per cui il credito portato dall'avviso di addebito opposto non risulta prescritto.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 852,00, considerando,
l'importo impugnato, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad
€. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore dell' , in persona del Parte_1 CP_2
suo legale rappresentante pro tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
2. Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cpc;
3. condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 852,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 23 settembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 23/09/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1148/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per delega dell'avv. Diego Fedele, per parte ricorrente
, l'avv. Nicola Modafferi, per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte Parte_1 resistente , l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Controparte_1
Adornato, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Pricoco si riporta agli atti ed insiste per la decisione e si rimette alla decisione del giudice sull'eventuale riunione degli altri giudizi oggi trattati davanti allo stesso giudice, introdotti dalla stessa ricorrente;
l'avv. Modafferi chiede, previa riunione degli altri giudizi oggi chiamati davanti allo stesso giudice della presente causa, la decisione, volendo accogliere tutte le istanze ed eccezioni per come formulate in atti dall' . Controparte_1
L'avv. Minì si riporta a quanto già dedotto agli atti e verbali di causa ed evidenzia un'ipotesi di abuso del processo, avendo parte ricorrente proposto opposizione per ogni singolo avviso di addebito riportato nella stessa intimazione di pagamento opposta. Chiede l'inammissibilità della domanda con condanna aggravata alle spese.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1148/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1981, elettivamente domiciliata in Milano, Via Ripamonti 66, presso lo studio dell'avv.
Diego Fedele, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Romeo,
15, presso la sede dell' , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che CP_2
lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore e per lo stesso come da procura speciale, autenticata Persona_2 per atto Notaio – Roma, repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024, Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420259002695359/000, notificata il 28.2.2025 a mezzo PEC, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420190002491270000, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale per l'anno 2018, dell'importo di €. 2.803,49, stante l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione dei crediti ivi portati, e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito o, comunque, dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi, unicamente con riferimento agli onorari, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c..
Pag. 2 di 7 Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile l'opposizione e, nel merito, di rigettare il CP_2
ricorso siccome infondato;
in via subordinata, di accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui all'AVA e degli accessori di legge, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di riunire il presente Controparte_4
procedimento con quelli R.G. 1146/25 ed R.G. 1149/2025 pendenti di fronte all'intestata Giustizia e comunque dichiarare la tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
nel merito ed in via principale, di respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002695359/000, notificata, a mezzo PEC in data 28.2.2025, limitatamente al presunto omesso versamento di € 2.803,49, relativo a contributi previdenziali
I.V.S. fissi/percentuali sul minimale anno 2018, portati dall'avviso di addebito n.
39420190002491270000, asseritamente notificato il 23.7.2019.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito,
l'inesistenza, la nullità e/o la irritualità del medesimo, la violazione di legge per assenza di titolo esecutivo e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito con decorrenza anche dalla data di presunta notifica dello stesso avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la CP_2 regolare notifica dell'avviso di addebito, la decadenza dall'impugnazione, sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione.
Si è costituita anche l' chiedendo la riunione al presente Controparte_1
procedimento degli altri proposti dalla stessa ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento, sostenendo che la prescrizione non è maturata, stante anche la sospensione della prescrizione di due anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta la sospensione della riscossione, e che sulla notifica dell'avviso di addebito dovrà rispondere l' competente alla notifica dello CP_2
stesso.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Innanzitutto occorre verificare se le diverse opposizioni avverso la stessa intimazione di pagamento, chiamate tutte all'odierna udienza, configurano l'abuso del processo ovvero devono essere riunite.
Pag. 3 di 7 La normativa di cui al comma 7 e ss, dell'art. 20, del D.L. n. 112/2008, si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
Nel caso di specie, parte ricorrente non domanda l'adempimento o l'esecuzione di un credito ma si oppone alla richiesta di adempimento del credito intimata dal creditore, a mezzo dell'agente della riscossione, derivante da più titoli esecutivi, per cui le fattispecie oggi in esame non si riferiscono alla diversa ipotesi di frazionamento della richiesta di credito ma alla proposizione di più azioni, riferite, ognuna, a un distinto titolo esecutivo, fatto valere congiuntamente agli altri nella fase della riscossione.
In ogni caso è, però, possibile tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quelli fatti valere negli altri giudizi e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La normativa sopra richiamata, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni, avanzate dalla parte ricorrente, avverso gli atti sottesi alla stessa intimazione di pagamento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita, oltre alla mancanza di titolo esecutivo e di notifica dell'iscrizione a ruolo.
La data di notifica indicata nell'intimazione di pagamento riferita ad ogni singolo avviso di addebito
è diversa per ognuno di loro e l'arco temporale del quinquennio non coincide per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta. Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione all'intimazione di pagamento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione degli altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nella medesima intimazione di pagamento opposta in più ricorsi.
Pag. 4 di 7 I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità, senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Le diverse opposizioni, sebbene attivate tutte per ottenere la mancata notifica e l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché la dichiarazione di prescrizione del credito, portato però da titoli o rapporti diversi, non si pongono in contrasto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, poiché l'accertamento della prescrizione anche se operata nello stesso processo deve necessariamente essere condotta singolarmente per ogni avviso di addebito e, pertanto, la durata del processo non viene alterata.
Nessun danno è configurabile nei confronti del creditore neppure con riferimento alle spese del giudizio, dovendo la soccombenza essere accertata con riferimento alle singole domande.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente, con riferimento alla mancanza di titolo esecutivo e alla prescrizione quinquennale del credito, maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, che si configura come un fatto di estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con riferimento, invece, all'eccepita nullità, inesistenza, irritualità dell'avviso di addebito opposto,
e alla prescrizione quinquennale maturata dalla data del sorgere del credito, stante l'eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo e di atti successivi, l'opposizione va qualificata come opposizione al ruolo, ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, ed è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito.
Innanzi tutto occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
poiché, sia ex art. 24 che ex art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellato dalla legge n.
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203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, il ricorso è notificato solamente all'ente impositore.
Pag. 5 di 7 Ciò comporta che l'unico contradditore dell'obbligato è l'ente impositore, ossia il titolare del diritto di credito, sia nelle opposizioni all'iscrizione a ruolo sia nelle opposizione all'esecuzione.
L'opposizione all'iscrizione a ruolo va dichiarata inammissibile poiché l'avviso di addebito opposto
è stato notificato, il 23 luglio 2019, a mezzo pec, all'indirizzo estratto da Email_1
INIPEC, come risulta dalla documentazione, allegato 5 alla memoria di costituzione dell'
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, che si acquisisce, unitamente all'altra documentazione. Controparte_1
L'opposizione ex art. 24 citato andava, infatti, proposta entro il 1° settembre 2019, ossia entro il termine di 40 giorni dal 23 luglio 2019, cioè entro 40 giorni dalla notifica del ruolo.
Va rigettata l'opposizione all'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo poiché l'avviso di addebito opposto è stato regolarmente notificato il 23 luglio 2019, come dimostra la PEC di avvenuta consegna depositata dall' , e, pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento opposta, risulta decorso anche il termine di 60 giorni previsto per l'adempimento, nel quale il diritto di riscossione non può essere fatto valere.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, l' ha depositato in atti la prova della notifica CP_2 dell'avviso di addebito opposto mentre l' ha depositato Controparte_1
tempestivamente solo la prova della notifica, a mezzo PEC, dell'intimazione di pagamento opposta.
Considerando il termine di 5 anni previsto per l'avverarsi della prescrizione ex legge n. 335/1995, il credito portato dal suddetto avviso di addebito, notificato il 23 luglio 2019, si sarebbe dovuto prescrivere il 21 settembre 2024, considerando anche il termine di 60 giorni concesso al debitore per il pagamento.
Occorre, però, esaminare la disciplina sulla sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali nel periodo covid19, prevista dalla speciale normativa di cui all'art. 37 del D.L. n.
18/2020 che, espressamente, recita “I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria))di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, e da quella successiva riportata nell'art. 11 del D.L.
n.183/2020 che prevede che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La sospensione della prescrizione, secondo la suddetta normativa è riferita ad un periodo complessivo di 311 giorni.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, il quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa si sarebbe, quindi, definitivamente avverato il 7 agosto 2025, ossia ad una data successiva a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, per cui il credito portato dall'avviso di addebito opposto non risulta prescritto.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 852,00, considerando,
l'importo impugnato, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad
€. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore dell' , in persona del Parte_1 CP_2
suo legale rappresentante pro tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
2. Rigetta l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cpc;
3. condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 852,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 23 settembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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