Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 670
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento sanzioni

    Il primo giudice ha accolto il ricorso della Società limitatamente all'applicazione delle sanzioni, facendo leva sulle difficoltà di determinare il giusto valore di mercato di un'area peculiare per la sua posizione, per l'ampiezza, la destinazione urbanistica e la capacità edificatoria.

  • Rigettato
    Legittimità avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello del Comune, confermando la decisione del primo giudice.

  • Rigettato
    Inefficacia dei valori utilizzati per la rettifica

    La Corte ha ritenuto condivisibile la decisione del primo giudice in ordine alla circostanza che, posto che è incontroverso fra le parti che il valore stesso, fissato per il periodo 2015-2018, non era mutato nell'anno immediatamente successivo (per il quale è stato emesso l'accertamento impugnato), non era necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento per il 2019, attesa la conferma, quale parametro di riferimento anche per quest'ultimo, della stima fissata per gli anni precedenti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento

    La sentenza impugnata nega testualmente la necessità di allegazione del suddetto documento che di essa “la ricorrente aveva già piena conoscenza, come emerge anche dalla relazione di parte dell'Società_2 datata 19.1.2021 – re(s)a in un pregresso giudizio e prodotta anche in questo giudizio dall'Società_2 – in cui della relazione Auxilium si svolge critica, allegandone un estratto”. La Società deduce un vizio formale che risulta essere solo formale, consistente nella mancata allegazione della perizia anzidetta all'atto impugnato. L'asserita impossibilità di difendere adeguatamente le proprie ragioni è infatti contraddetta da quanto effettivamente accaduto, in quanto la Società, come esaustivamente affermato dal primo Giudice nel passaggio innanzi riportato fra virgolette, ha potuto offrire le proprie controdeduzioni con riguardo sia al metodo che alla valutazione dei propri beni effettuata dal Comune di Montalto di Castro.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della perizia di parte e violazione art. 2697 c.c.

    Il Comune ha prodotto una propria consulenza tecnica, affidata al dott. Nominativo_2, concernente il valore attribuito alle aree di proprietà della Società e, specificamente, diretta a formulare “osservazioni” in ordine al documento peritale prodotto da quest'ultima. Può, quindi, escludersi che, nella complessiva attività impositiva del Comune, non si sia tenuto conto di quanto sostenuto dalla contribuente. La lettura della “consulenza tecnica” porta il Collegio a concludere per la congruità del valore attribuito dal Comune alle aree in questione o, quantomeno, per l'insufficiente contestazione dello stesso da parte dell'appellante incidentale, che ripropone, puramente e semplicemente, le argomentazioni contenute nella propria perizia, facendo, in particolare, rinvio a quanto da quest'ultima enunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 670
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 670
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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