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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 623/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA TT AT
Anna Maria Rossi Consigliere
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c.in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.. nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IC
e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. PEDRAZZINI DIEGO
e
, n proprio;
CP_1 CP_2 CP_3
dato atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. entro i termini assegnati;
lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il Presidente dott- Giampiero Fiore REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 623/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA TT AT
Anna Maria Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IC appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. PEDRAZZINI DIEGO appellato e
, n proprio CP_1 CP_2 CP_3 appellati
In punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 25.02 2025 in
R.G. 3515/2024
pag. 2/5 CONCLUSIONI:
Conclusioni delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificava atto di citazione innanzi al Tribunale di Modena, senza Parte_1 iscrivere a ruolo la causa.
In data 4.07.2024 il convenuto Avv. provvedeva all'iscrizione a ruolo della Parte_2 causa.
In data 12.07.2024 il giudice, fissando la prima udienza al 15.02.2025, dichiarava la contumacia dell'attore e ammetteva la chiamata in causa dei terzi richiesti dai convenuti.
In data 15.07.2024 tutti i convenuti depositavano istanza dichiarando di non aver interesse alla prosecuzione della lite e chiedevano procedersi con l'estinzione.
Il giudice, visto l'art. 290 c.p.c., con ordinanza del 21.07.2024 dichiarava l'estinzione del processo;
l'ordinanza non veniva reclamata.
Con comparsa di riassunzione, l'attore richiamando l'art. 307 c.p.c., art. 125 e 125 bis disp. att. c.p.c.. chiedeva la prosecuzione del processo.
Veniva fissata udienza cartolare per attivare il contraddittorio su tale istanza;
tutte le parti depositavano note scritte.
Con ordinanza del 25.02 2025 il giudice dichiarava l'inammissibilità dell'istanza e per l'effetto confermava l'ordinanza del 21.7.2025 dichiarativa dell'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali.
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia sulla base Parte_1 di unico motivo in punto di regolamento delle spese processuali.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato.
Il G.I. fissava per la decisione della causa ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del
2.12.2025 previa concessione di termini per note.
pag. 3/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la pronuncia in punto di condanna alle spese, deducendo la natura non contenziosa del provvedimento impugnato, siccome meramente confermativo dell'ordinanza di estinzione del giudizio di data 21.07.2024, e come tale rientrante nel disposto di cui all'art. 310 c.p.c. che prevede la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Ad avviso del Collegio, il giudice di prime cure, che ha tratto fondamento delle proprie ragioni dalla contraddittorietà della condotta processuale di parte attrice, in guisa da ritenerla soccombente con riferimento alla “presente fase”, ha condivisibilmente applicato alla fattispecie il principio di soccombenza.
Senonché, tale principio può trovare applicazione limitatamente alla “presente fase”, come indicato in parte motiva del provvedimento, con conseguente applicazione dei parametri minimi di liquidazione delle spese previsti per lo scaglione relativo, non al valore della domanda, bensì al valore della fase attuale, ovvero “indeterminabile a complessità bassa”, commisurato al valore della causa “indeterminabile di bassa difficoltà” , quindi € 2.905,00 (cfr. Cass. n. 20073 del 14.07.2021).
Le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate nella misura del 30% tra le parti, con addebito del restante 70% a carico dell'appellante (cfr. Cass. 26043/2020), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 25.02 2025 in R.G. 3515/2024, in riforma del provvedimento impugnato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna alla refusione a favore della parte Avv. Parte_1
e della parte Avv.ti DEL DEO-ADANI-MOSCHI, delle spese di Parte_2 giudizio, quanto al primo grado in € 2.905,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
- Condanna alla refusione a favore della parte Avv. Parte_1
e della parte Avv.ti DEL DEO-ADANI-MOSCHI, delle spese del Parte_2
pag. 4/5 secondo grado nella misura del 70%, liquidate nell'intero in € 536,00 oltre accessori,
Iva e cpa come per legge.
Così deciso ex art. 281 sexies c.p.c. dalla seconda sezione della Corte di Appello di
Bologna nella Camera di Consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario AT Il Presidente
dott. LA TT dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 623/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA TT AT
Anna Maria Rossi Consigliere
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c.in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.. nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IC
e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. PEDRAZZINI DIEGO
e
, n proprio;
CP_1 CP_2 CP_3
dato atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. entro i termini assegnati;
lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il Presidente dott- Giampiero Fiore REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
2 SEZIONE
R.G. 623/2025
La Corte D'Appello di Bologna, 2 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giampiero Fiore Presidente
LA TT AT
Anna Maria Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RR IC appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. PEDRAZZINI DIEGO appellato e
, n proprio CP_1 CP_2 CP_3 appellati
In punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 25.02 2025 in
R.G. 3515/2024
pag. 2/5 CONCLUSIONI:
Conclusioni delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificava atto di citazione innanzi al Tribunale di Modena, senza Parte_1 iscrivere a ruolo la causa.
In data 4.07.2024 il convenuto Avv. provvedeva all'iscrizione a ruolo della Parte_2 causa.
In data 12.07.2024 il giudice, fissando la prima udienza al 15.02.2025, dichiarava la contumacia dell'attore e ammetteva la chiamata in causa dei terzi richiesti dai convenuti.
In data 15.07.2024 tutti i convenuti depositavano istanza dichiarando di non aver interesse alla prosecuzione della lite e chiedevano procedersi con l'estinzione.
Il giudice, visto l'art. 290 c.p.c., con ordinanza del 21.07.2024 dichiarava l'estinzione del processo;
l'ordinanza non veniva reclamata.
Con comparsa di riassunzione, l'attore richiamando l'art. 307 c.p.c., art. 125 e 125 bis disp. att. c.p.c.. chiedeva la prosecuzione del processo.
Veniva fissata udienza cartolare per attivare il contraddittorio su tale istanza;
tutte le parti depositavano note scritte.
Con ordinanza del 25.02 2025 il giudice dichiarava l'inammissibilità dell'istanza e per l'effetto confermava l'ordinanza del 21.7.2025 dichiarativa dell'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali.
L'ordinanza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia sulla base Parte_1 di unico motivo in punto di regolamento delle spese processuali.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato.
Il G.I. fissava per la decisione della causa ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del
2.12.2025 previa concessione di termini per note.
pag. 3/5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la pronuncia in punto di condanna alle spese, deducendo la natura non contenziosa del provvedimento impugnato, siccome meramente confermativo dell'ordinanza di estinzione del giudizio di data 21.07.2024, e come tale rientrante nel disposto di cui all'art. 310 c.p.c. che prevede la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Ad avviso del Collegio, il giudice di prime cure, che ha tratto fondamento delle proprie ragioni dalla contraddittorietà della condotta processuale di parte attrice, in guisa da ritenerla soccombente con riferimento alla “presente fase”, ha condivisibilmente applicato alla fattispecie il principio di soccombenza.
Senonché, tale principio può trovare applicazione limitatamente alla “presente fase”, come indicato in parte motiva del provvedimento, con conseguente applicazione dei parametri minimi di liquidazione delle spese previsti per lo scaglione relativo, non al valore della domanda, bensì al valore della fase attuale, ovvero “indeterminabile a complessità bassa”, commisurato al valore della causa “indeterminabile di bassa difficoltà” , quindi € 2.905,00 (cfr. Cass. n. 20073 del 14.07.2021).
Le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate nella misura del 30% tra le parti, con addebito del restante 70% a carico dell'appellante (cfr. Cass. 26043/2020), liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 25.02 2025 in R.G. 3515/2024, in riforma del provvedimento impugnato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna alla refusione a favore della parte Avv. Parte_1
e della parte Avv.ti DEL DEO-ADANI-MOSCHI, delle spese di Parte_2 giudizio, quanto al primo grado in € 2.905,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
- Condanna alla refusione a favore della parte Avv. Parte_1
e della parte Avv.ti DEL DEO-ADANI-MOSCHI, delle spese del Parte_2
pag. 4/5 secondo grado nella misura del 70%, liquidate nell'intero in € 536,00 oltre accessori,
Iva e cpa come per legge.
Così deciso ex art. 281 sexies c.p.c. dalla seconda sezione della Corte di Appello di
Bologna nella Camera di Consiglio del 02.12.2025
Il Giudice Ausiliario AT Il Presidente
dott. LA TT dott. Giampiero Fiore
pag. 5/5