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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1020/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a seguito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 13.10.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1020/2017 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Rossi ed elettivamente domiciliati in Cetraro (CS) alla via Antonio Ricucci n. 8;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
sentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Calandriello in Sala Consilina (SA) alla via Matteotti Pal. Fina;
PARTE CONVENUTA
E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla Controparte_3 P.IVA_2
via Monzambano n.10, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvana
UC ed elettivamente domiciliati in Senise (PZ) alla via Palmiro Togliatti n. 15.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata evocava in giu- dizio il e l' chiedendo all'intestato Tribunale di accer- Controparte_1 CP_3 tare “la responsabilità del e/o dell' nella determina- Controparte_1 CP_3 zione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannarli in via solidale ovvero ciascuno per il proprio titolo al risarcimento in favore del signor dei danni pa- Parte_1
trimoniali e non patrimoniali patiti. Con condanna al pagamento di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procu- ratore dichiaratosi antistatario.”
In punto di fatto, l'attore esponeva che, in data 06.09.2015, verso le ore 19.00 circa, mentre percorreva la S.S. n. 18 nel Comune di in direzione Praia a Mare (CS) CP_1
alla guida del proprio motociclo MV TA (targato DS60278 e munito di targa prova XOP98852), rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in località Fiumicello, all'altezza del km 231,650 ove è presente un restringimento di carreggiata con curva de- strorsa per il senso di marcia percorso, impattando contro il guardrail e riportando, per effetto dell'urto, danni al motociclo come da preventivo di riparazione allegato e gravi lesioni fisiche tanto da essere soccorso e trasportato presso il vicino nosocomio di La- gonegro.
Riteneva che le cause del sinistro fossero le seguenti: a) la inidonea e traviante segnale- tica stradale, poiché nel senso di marcia percorso la curva è preceduta da segnale verti- cale di “INTERSEZIONE CON DIRITTO PRECEDENZA” e correlativo pannello in- tegrativo mod. 7/c ex art. 83 reg. C.d.S. denominato “ANDAMENTO STRADA PRIN-
CIPALE” raffigurante un rettilineo con due intersezioni laterali ed invece, nel senso di marcia opposto, a circa 150 mt prima del punto d'impatto è posizionato un cartello che preannuncia doppia curva pericolosa (la prima a sinistra e la seconda a destra per un tratto di circa 650 mt); b) la inadeguata e fuorviante illuminazione per la presenza, sulla sinistra a diversi metri fuori dalla carreggiata, di un lampione emittente luce fioca che, unitamente alla segnaletica verticale, al guardrail privo di catadiottri ed al tratto curvili- neo completamente buio, lascia intendere la prosecuzione del rettilineo;
c) la cattiva manutenzione della sede stradale, non avendo la presenza di brecciolino sull'asfalto consentito di arrestare in sicurezza il motociclo.
In punto di diritto, deduceva l'obbligo per gli enti proprietari delle strade di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di strade, loro pertinenze e arredo, attrezzatture, impianti e sevizi;
al controllo tecnico dell'efficienza di strade e pertinenze ed all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
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Invocava quindi la responsabilità del e/o dell' sia ai Controparte_1 CP_3 sensi dell'art. 2051 c.c. per condotta omissiva di manutenzione, controllo ed efficienza;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per imprevedibilità del pericolo occulto tale da realizzare la c.d. insidia o trabocchetto non evitabile e concludeva nei termini suesposti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.12.2017, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex CP_3
art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c. per mancanza o assoluta incertezza del petitum e, segnata- mente, dell'ammontare dei danni materiali e fisici subiti in seguito al sinistro;
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, per responsabilità diretta ed oggettiva del giacché di sua esclusiva Controparte_1
competenza la gestione e manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle opere di protezione marginali (guardrail, parapetti, ecc.) e dell'illuminazione sul tratto di strada luogo del sinistro.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, contestava sia l'an che il quantum debeatur evidenziando che nel tratto di strada in questione il limite di velocità di 50 km/h è opportunamente segnalato con se- gnali stradali ben visibili e sono presenti, al km 231+769 lato sx Direzione SA, il se- gnale “strettoia simmetrica” e “doppia curva pericolosa-600m” e, al km 231+516 lato dx direzione SS 585, il segnale “strettoia simmetrica”; che, all'epoca del sinistro, il pia- no viabile risultava in buono stato di manutenzione ed idoneo quanto ad apposizione e manutenzione dei segnali concernenti le caratteristiche strutturali e geometriche della strada e che, considerate le condizioni piano-altimetriche del tratto in parola, se il con- ducente avesse rispettato le norme comportamentali di cui agli artt. 141 e 142 C.d.S. avrebbe potuto avvedersi della eventuale problematica presente sulla carreggiata.
Richiamava la giurisprudenza sulla configurabilità del caso fortuito in relazione al fatto del terzo ed alle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato delle cose non eliminabile nell'immediatezza.
Escludeva anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. per l'assenza del nesso di causalità
(materiale e giuridica) tra condotta e conseguenze dannose risarcibili e sottolineava l'obbligo della vittima dell'illecito di attivarsi ex art. 1175 c.c. per ridurre o elidere le conseguenze dannose, nonché la mancata prova dei danni e del valore commerciale del motoveicolo e delle lesioni lamentate dall'attore.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.12.2017, si costituiva in giudizio anche il eccependo, in via preliminare, la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, per essersi il sini- stro verificato su strada stradale la cui manutenzione spetta ad e chieden- CP_3 do, nel merito, di “rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice siccome infondata in fatto e diritto, non provata e /o come meglio, anche in relazione alla colpa del sig.
nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. Parte_1
e 141 C.d.S.”. Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il convenuto contestava le irregolarità, insidie e/o trabocchetti, CP_1
l'assenza di segnaletica, la scarsa illuminazione e, in generale, lo stato dei luoghi come descritto dall'attore e riteneva sussistenti tutti gli elementi che determinano la interru- zione del nesso di causalità per caso fortuito dovuto al comportamento del danneggiato ex art. 1227 c.c. ed alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141
C.d.S.), osservando che la caduta si era verificata a causa dell'“abnorme comportamen- to” del conducente che, non adottando una velocità adeguata a permettergli il transito in sicurezza in un tratto stradale notoriamente costellato da curve ed asperità e nonostante la luce del pieno pomeriggio (ore 19:00 circa del mese di settembre), aveva perso il con- trollo della moto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, veni- va espletata la prova orale come ammessa con l'ordinanza del 24.09.2018.
Nel corso del giudizio, veniva disposta CTU per la valutazione delle lesioni fisiche e la quantificazione dei danni materiali, con formulazione dei relativi quesiti ed incarico conferito, rispettivamente, alla dott.ssa e, da ultimo, al perito assicura- Persona_1
tivo i quali depositavano le relazioni peritali in data 19.03.2021 e Persona_2
20.10.2021.
A seguito di alcuni rinvii disposti anche per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 13.10.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare, l'eccezione di nullità per mancanza o assoluta incertezza del petitum sollevata dall' risulta infondata atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli CP_3
elementi ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti, nonché il contenuto del-
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le pretese (risarcitorie) fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. Come chiarito dalla giurisprudenza, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, n. 3, c.p.c. si configura solo in caso di totale omissione o assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e non già quando l'indicazione risulti incompleta o generica ma comunque idonea a consentire al convenuto - come nel caso di specie - di individuare e compren- dere la pretesa sostanziale e di difendersi (cfr. Cass. nn. 23188/2018; 15295/2014;
9780/2011).
Sempre in via preliminare occorre affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva sollevata da entrambe le parti convenute in giudizio.
Sul punto si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giuri- sprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde
Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), per cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giu- dizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, pre- scindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, deve ritenersi che l'eccezione sollevata dagli enti convenuti non attenga alla le- gittimazione passiva, quanto piuttosto alla titolarità del rapporto controverso.
A tale riguardo, è noto come il giudice di merito abbia il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpre- tativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concreta- mente richiesto (cfr. da ultimo Cass. n. 20957/17).
In tema di rapporti tra legittimazione processuale (attiva e passiva) e titolarità del dirit- to, si deve aderire all'orientamento espresso dalla sentenza delle SS.UU. n. 2951 del
2016.
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Infatti, la Corte non ignora come in molti casi si parli di legittimazione ad agire, ma im- propriamente, in quanto il problema è diverso, perché attiene al merito della causa e ri- guarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se co- lui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.
Dunque, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Se- condo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è pro- posta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio: ciò che rileva è la prospettazione.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come si è visto,
è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta/ colui nei cui confronti è vantato un diritto in giudizio ne siano effetti- vamente il titolare. Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudi- zio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effetti- vamente a chi assume di esserne titolare.
Pertanto, l'eccezione formulata, attenendo alla fondatezza della domanda, non può che essere decisa con il merito della causa.
Tanto premesso, la domanda attorea si presenta infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
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Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del CP_1
e/o dell' per i danni (al motociclo ed alla persona) asseritamente su-
[...] CP_3 biti dall'attore in seguito al sinistro stradale occorso in data 06.09.2015, verso le ore
19:00 circa, alla località Fiumicello del Comune di mentre percorreva la S.S. CP_1
n. 18 alla guida del suo motociclo e, in presenza di un restringimento di carreggiata con curva destrorsa all'altezza del Km 231,650, perdeva il controllo del mezzo ed urtava contro il guardrail.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051
c.c. per aver omesso di provvedere alla cura e manutenzione ed al controllo del tratto stradale, delle pertinenze e della segnaletica e quindi determinato l'insorgere della si- tuazione di pericolo, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. deducendo il pericolo occulto ed inevitabile (c.d. insidia o trabocchetto): secondo la prospettazione attorea, il sinistro sa- rebbe stato causato dalla inidonea e traviante segnaletica stradale, dalla scarsa illumina- zione e dal brecciolino presente sulla sede stradale.
Orbene, la fattispecie in esame deve essere sussunta in quella regolata dall'art. 2051 c.c.
Giova ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manuten- zione, risultando superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'estensione della rete stradale e l'uso generalizzato del bene da parte di chiunque non consentisse l'esercizio di una continua vigilanza e di un adeguato controllo e non fosse, pertanto, applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. In tale superato contesto, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni dipendenti da beni demaniali come le strade veniva inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043
c.c., richiedendosi, ai fini del risarcimento, la prova della c.d. insidia o trabocchetto, os- sia di una situazione di pericolo occulta ed imprevedibile tale da rendere il danno non evitabile con l'ordinaria diligenza da parte dell'utente della strada e, solo in tal caso, consentiva di configurare una colpa per omessa manutenzione o vigilanza sul bene de- maniale. La Suprema Corte ha ormai chiarito che l'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito è tenuto, quale custode, a mantenerla in condizioni di sicurezza per l'utenza e si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso for- tuito (cfr. Cass. n. 6326/2019; 2477/2018; 16542/2012; 21508/2011; 15383/2006;
3651/2006).
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Com'è noto, a differenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. che richiede la prova an- che dell'elemento soggettivo, la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, poiché fondata unicamente sul positivo riscontro del nesso eziologico tra la res causativa e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento colposo o me- no del custode.
Gli elementi essenziali di tale responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di cu- stodia tra un soggetto e la res, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo even- tualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nes- so di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode (cfr., fra le altre, Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 4476/2011).
In punto di oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità - muovendo dalla premessa che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma appunto su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore
(il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno - ha chiarito che all'attore compete provare l'esistenza del rap- porto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrom- pere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibili- tà e dell'assoluta eccezionalità" (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
5031/1998). Nell'ipotesi di responsabilità in esame si verifica insomma un'inversione dell'onere della prova per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso dan- neggiato.
Nel delimitare, poi, i confini del caso fortuito in relazione ai beni demaniali, la giuri- sprudenza ha precisato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché soggetti all'utilizzo da parte del pubblico indiscriminato degli utenti, tale causa di esclusione della responsabilità va in- dividuata in base ad una valutazione caso per caso ed in concreto circa la natura e la ti-
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pologia delle cause che hanno provocato il danno. Più nel dettaglio, occorre verificare se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura, il disse- sto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non co- noscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manu- tenzione (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti perico- losi): mentre le prime ipotesi rientrano tendenzialmente nell'obbligo del custode di con- trollare lo stato della cosa e mantenerla in condizioni ottimali di efficienza;
le seconde sono invece potenzialmente idonee ad integrare il "caso fortuito" e, dunque, ad esclude- re la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quantomeno quando non sia trascorso un las- so di tempo ragionevolmente sufficiente affinché l'ente potesse acquisire contezza del pericolo venutosi a creare ed essere messo nelle condizioni di poter intervenire per eli- minarlo.
In altri termini, gli enti sono liberati dalla responsabilità de qua ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di ma- nutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n.
16295/2019; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 7805/2017). Grava, dunque, sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presen- tasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, consistente in un'insidia o un tra- bocchetto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. n. 11802/2016).
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame può senz'altro ritenersi sussistente un rapporto di custodia tra le parti convenute ed il tratto stradale (S.S. n. 18) ove si è verificato il sini- stro per cui è causa.
In disparte la circostanza che si tratti di strada statale, detta relazione di custodia risulta, in particolare, confermata dal verbale di delimitazione dei tratti interni del 29.08.2007 prodotto in atti (cfr. fascicoli delle parti convenute) con il quale, per quanto qui rileva, in relazione al tratto interno al centro abitato di “Fiumicello-Porto” lungo la S.S. n. 18 che si estende dal km 231+200 al km 232+045, e il CP_3 Controparte_1
hanno convenuto di attribuire, ad la gestione e manutenzione del piano CP_3 viabile e l'apposizione e manutenzione dei segnali concernenti le caratteristiche struttu-
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rali e geometriche della strada e, al la gestione e manutenzione di marciapiedi, CP_1
banchine rialzate, opere di protezione marginali (guard-rail, parapetti, ecc.) e dei servizi di carattere urbano (quali nettezza urbana, innaffiamento, potatura delle alberature, il- luminazione, regolazione del traffico urbano, impianti semaforici esistenti, posa e ge- stione di eventuali ulteriori impianti semaforici), nonché l'apposizione dei segnali “Ini- zio” e “Fine” Centro Abitato, ferma restando l'appartenenza alle rete delle strade statali
(Demanio Pubblico dello Stato- Roma Strade) del tratto in argomento.
Fermo quanto si dirà sulla dinamica del sinistro, risultano comprovati anche i danni al motoveicolo ed alla persona lamentati (sia pur genericamente) dall'attore in conseguen- za del sinistro.
Al riguardo, soccorrono le C.T.U. depositate nel corso del giudizio dalla dott.ssa
[...] all'esito dell'esame obiettivo dell'attore e della certificazione medica Persona_3 dell'Ospedale di Lagonegro e dal perito assicurativo dopo aver preso Persona_2
visione della documentazione agli atti del giudizio ed anche del rapporto dell'incidente, completo di file fotografici, redatto dalla Polizia Municipale di e delle visure CP_1 eseguite sulla targa prova e sul nominativo dell'attore.
Nel dettaglio, nella relazione peritale del 19.03.2021 in atti, la dott.ssa dopo Per_1 aver descritto la sintomatologia soggettiva dell'attore (cfr. pagg. 3-4) ed argomentato sulla compatibilità delle lesioni riportate con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti (cfr. pagg- 5-6), ha così concluso: “Il sig. a seguito Parte_1 dell'evento del 6/9/2015, riportò un trauma contusivo coscia sinistra con ferita profon- da terzo superiore coscia sinistra con lacerazione muscolare e frattura grande trocan- tere, trauma lacero contusivo emitorace sinistro e piede destro. È conseguito un perio- do di ITT di 20 (venti) giorni ed una successiva progressivamente decrescente e media- mente valutabile sul 50%, per 30 (trenta) giorni. Sono residuati postumi produttivi, per
i suesposti motivi, di un valutabile nella misura del 6% (sei per Parte_2
cento). I predetti postumi, per quanto detto, non incidono sulla vita di relazione né han- no alcuna prevedibile incidenza su qualsiasi attività lavorativa, tenuto conto della lieve entità dei postumi residuati. Per quanto riguarda le spese non sono state presentate né agli atti né nel corso delle operazioni medico legali. Allo stato attuale i danni appaiono stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento mediante il ricorso ad ulteriori in- terventi terapeutici e/o riabilitativi e/o protesici né di aggravamento” (cfr. pag. 7).
Nella relazione peritale del 20.10.2021 in atti, il perito assicurativo ha, in Persona_2
primo luogo, descritto gli accertamenti compiuti e rilevato alcune significative mancan-
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ze nel verbale di constatazione della Polizia Municipale -e, precisamente, la marcia che la moto aveva innestata, la presenza o meno del casco protettivo, la posizione del con- ducente sul manto stradale, il presumibile punto d'impatto sulla barriera metallica,
l'esatta indicazione della progressiva chilometrica (km 631,30 anziché 231,50), la de- scrizione dello stato dei luoghi e la segnaletica vigente, il rapporto fotografico nitido e l'indicazione dell'Ente gestore del tratto stradale (cfr. pagg. 6-8)-; ha, poi, descritto lo stato dei luoghi ove l'incidente si è verificato, ossia la S.S. n. 18 nel comune di CP_1
in prossimità della progressiva chilometrica 231,50, nella direzione di marcia SA >
Praia a Mare, anche mediante l'ausilio di apposite foto di entrambi i sensi di marcia (cfr. pagg. 8-11). Quindi, in risposta al primo quesito su natura, causa ed entità dei danni ma- teriali subiti dal motoveicolo in occasione del sinistro, il CTU ha osservato quanto se- gue: “La moto MV AGUSTA targata DS60278 ha riportato danni di media entità dislo- cati sul terzo anteriore, a seguito di urto diretto contro la barriera metallica posta a si- nistra della carreggiata in una curva destrorsa percorsa dal guidatore della moto nel senso di marcia Maratea > Praia a Mare. La sera della domeni- Parte_1
ca del 06.09.2015 alle ore 19,45 il guidatore della Moto MV percorreva un tratto retti- lineo che anticipa una curva destrorsa sottoposto al limite di velocità di 50 Km/h con presenza di segnali di pericolo che indicano “Serie di curve pericolose” “Strettoie” ed
“Intersezioni laterali” (foto n. 1,2,3). Giunto all'altezza del km 231,50, verosimilmente per l'elevata velocità, il guidatore non riesce a rallentare la propria corsa e, per la perdita di controllo della moto urta, in deriva, l'anteriore della moto contro la barriera metallica posta sul margine esterno della carreggiata (foto n. 4). A seguito dell'impatto la moto percorre in sbandata circa 7 metri, urtando successivamente contro la barriera
a destra della carreggiata lasciando sulla carreggiata segni di scarrocciamento e scal- fiture (foto n. 6,7,8). Nell'urto il conducente riportava traumi contu- Parte_1 sivi agli arti inferiori ed all'emitorace sinistro (cfr certificazione medica).” (cfr. pagg.
12-13). Illustrati poi i danni riportati dalla moto e stimati i costi di ripristino (cfr. pagg.
16-18), il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) L'incidente si è verifica- to secondo le modalità descritte nel Verbale di Constatazione redatto dalla Polizia Mu- nicipale di ed esposte nel capitolo che precede. I danni che ne sono conseguiti CP_1
corrispondono alla ubicazione ed alla descrizione indicata e sono da ritenersi piena- mente coerenti e compatibili con la dinamica dell'incidente dedotta nella presente rela- zione. 2) Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale di;
3) La CP_1
MV Agusta targata DS60278 ha riportato danni stimati in ragione di circa €. Pt_3
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2.381,84 + Iva (se riconosciuta), con un impedimento tecnico (fermo) di 2 giorni se ri- conosciuto dall'Onorevole MAGISTRATO in via equitativa. La richiesta avanzata dalla parte di oltre €. 5.500,00 è inattendibile rispetto al valore commerciale della moto ed alla certificazione ANIA ricavata dallo scrivente, portata in allegato. Nessuna docu- mentazione fiscale attestante le riparazioni e/o acquisti dei ricambi è stata riscontrata in atti. 4) La moto non ha subito perdite patrimoniali per svalutazione % commerciale all'esito delle previste riparazioni. 5) Il valore commerciale della , sul mercato Pt_3 dell'usato, è di €.5,500,00 6) E' doveroso ribadire, per onestà di pensiero, che: visto lo stato dei luoghi, la dinamica dell'incidente, la presenza di cartelli segnaletici che in- formano della situazione di pericolosità (serie di curve, strettoie ed intersezioni), il conducente sig. se avesse rispettato il limite di velocità di 50 Km/h, avrebbe Pt_1 potuto percorrere la curva in sicurezza, ed evitare qualsiasi ostacolo e/o insidia. La moto al momento dell'incidente, come innanzi riportato, circolava con targa “PROVA” in un giorno festivo in orario serale.” (cfr. pagg. 19-20).
Ciò posto, alla luce dei principi innanzi illustrati, non può tuttavia ritenersi dimostrata la riconducibilità sul piano eziologico di detti danni alla res in custodia.
Alcun utile elemento di prova sulla esatta dinamica del sinistro può infatti desumersi dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale, pur avendo Testimone_1
precisato di essere a conoscenza dei fatti di causa perché, alla guida del suo motociclo, seguiva la marcia del motociclo condotto dall'attore e che sulla carreggiata era presente del breccio, si è limitato a confermare le circostanze contenute nella memoria istruttoria dell'attore, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro o sulle caratteristi- che dell'insidia che avrebbe provocato la caduta dell'attore (cfr. verbale d'udienza del
25.02.2019 in atti). Del resto, la mera presenza di brecciolino sull'asfalto non comporta automaticamente la responsabilità del custode, potendo costituire insidia se in quantità anomala o in condizioni che lo rendono non percepibile con l'ordinaria diligenza.
Né maggiori elementi possono desumersi dal verbale di constatazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, atteso che, al loro arrivo, “era già presente l'autoambulanza del 118 la quale stava prestando i primi soccorsi al condu- cente feritosi in seguito all'urto su strada” ed “il motoveicolo non era nella posizione statica in seguito all'impatto, ma bensì era stato spostato sulla parte esterna della car- reggiata per consentire la viabilità” e la ricostruzione dei fatti veniva perciò desunta dalle indicazioni fornite sul posto.
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Nessun riscontro probatorio hanno trovato le condizioni di cattiva manutenzione della sede stradale e di inidonea e fuorviante segnaletica ed illuminazione dedotte dall'attore, essendo al contrario emersa dalla CTU la presenza di appositi cartelli che, imponendo il limite di velocità di 50 km/h e segnalando curve, strettoie ed intersezioni, rendono pre- vedibile la situazione di pericolosità del tratto stradale in questione.
A tal riguardo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza del- le segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si deter- minasse l'evento” (cfr. Cass. 17658/2019).
Al fine di verificare, dunque, se la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere pre- vista e superata dall'attore mediante l'adozione di normali cautele e se l'eventuale im- prudenza dello stesso può avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del dan- no, occorre osservare quanto segue.
Considerato che, pur in presenza di brecciolino sul manto stradale, il sinistro si è verifi- cato in un orario serale (intorno alle ore 19:00, per quanto dedotto dall'attore in citazio- ne) ma, poiché in periodo estivo (06.09.2015), presumibilmente antecedente al tramonto del sole, in condizioni meteorologiche normali e in un tratto stradale caratterizzato da curve, strettoie e bassi limiti di velocità adeguatamente segnalati, appare ragionevole ri- tenere la condotta dell'attore causa efficiente ed esclusiva della perdita di controllo della moto e, dunque, del sinistro.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza in tema di danno da insidia stradale e di prova del caso fortuito, la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si at- teggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valuta- zione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dan- neggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tan-
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to più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accetta- bile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 9315/2019;
Cass. n. 11946/2013).
Ad abundantiam, vale precisare che le osservazioni del CTU circa lo stato Persona_2
di manutenzione del piano viabile, la presenza e conformità della segnaletica verticale, la configurazione geometrica della curva e l'assenza di elementi di pericolosità intrinse- ca costituiscono rilievi tecnici oggettivi, documentati graficamente, pienamente utiliz- zabili ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di insidie riferibili alla cosa in custodia, posto che l'accertamento della causa - oltre che della natura e della entità – dei danni subiti dal motociclo dell'attore formava specifico oggetto dell'incarico peritale.
Pertanto, le risultanze tecniche acquisite in sede peritale costituiscono idoneo argomento di prova utile a formare, unitamente alle altre risultanze, il libero convincimento del giudice circa l'assenza di difetti strutturali della strada e di irregolarità segnaletiche.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere esclusa la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. del e di quali enti Controparte_1 CP_3
gestori del tratto stradale de quo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile (scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00), con ridu- zione del 40% stante l'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a cari- co della parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del di del- Parte_1 CP_1 CP_1 le spese di lite, che liquida nella somma di € 4.570,00 per compensi professiona- li, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge come per legge;
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- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_3 di lite, che liquida nella somma di € 4.570,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge come per legge;
- pone le spese della CTU, come liquidate con separati decreti in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Lagonegro, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a seguito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 13.10.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1020/2017 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Rossi ed elettivamente domiciliati in Cetraro (CS) alla via Antonio Ricucci n. 8;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., rappre- Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
sentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Calandriello in Sala Consilina (SA) alla via Matteotti Pal. Fina;
PARTE CONVENUTA
E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla Controparte_3 P.IVA_2
via Monzambano n.10, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvana
UC ed elettivamente domiciliati in Senise (PZ) alla via Palmiro Togliatti n. 15.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata evocava in giu- dizio il e l' chiedendo all'intestato Tribunale di accer- Controparte_1 CP_3 tare “la responsabilità del e/o dell' nella determina- Controparte_1 CP_3 zione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannarli in via solidale ovvero ciascuno per il proprio titolo al risarcimento in favore del signor dei danni pa- Parte_1
trimoniali e non patrimoniali patiti. Con condanna al pagamento di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procu- ratore dichiaratosi antistatario.”
In punto di fatto, l'attore esponeva che, in data 06.09.2015, verso le ore 19.00 circa, mentre percorreva la S.S. n. 18 nel Comune di in direzione Praia a Mare (CS) CP_1
alla guida del proprio motociclo MV TA (targato DS60278 e munito di targa prova XOP98852), rimaneva coinvolto in un sinistro stradale in località Fiumicello, all'altezza del km 231,650 ove è presente un restringimento di carreggiata con curva de- strorsa per il senso di marcia percorso, impattando contro il guardrail e riportando, per effetto dell'urto, danni al motociclo come da preventivo di riparazione allegato e gravi lesioni fisiche tanto da essere soccorso e trasportato presso il vicino nosocomio di La- gonegro.
Riteneva che le cause del sinistro fossero le seguenti: a) la inidonea e traviante segnale- tica stradale, poiché nel senso di marcia percorso la curva è preceduta da segnale verti- cale di “INTERSEZIONE CON DIRITTO PRECEDENZA” e correlativo pannello in- tegrativo mod. 7/c ex art. 83 reg. C.d.S. denominato “ANDAMENTO STRADA PRIN-
CIPALE” raffigurante un rettilineo con due intersezioni laterali ed invece, nel senso di marcia opposto, a circa 150 mt prima del punto d'impatto è posizionato un cartello che preannuncia doppia curva pericolosa (la prima a sinistra e la seconda a destra per un tratto di circa 650 mt); b) la inadeguata e fuorviante illuminazione per la presenza, sulla sinistra a diversi metri fuori dalla carreggiata, di un lampione emittente luce fioca che, unitamente alla segnaletica verticale, al guardrail privo di catadiottri ed al tratto curvili- neo completamente buio, lascia intendere la prosecuzione del rettilineo;
c) la cattiva manutenzione della sede stradale, non avendo la presenza di brecciolino sull'asfalto consentito di arrestare in sicurezza il motociclo.
In punto di diritto, deduceva l'obbligo per gli enti proprietari delle strade di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di strade, loro pertinenze e arredo, attrezzatture, impianti e sevizi;
al controllo tecnico dell'efficienza di strade e pertinenze ed all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
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Invocava quindi la responsabilità del e/o dell' sia ai Controparte_1 CP_3 sensi dell'art. 2051 c.c. per condotta omissiva di manutenzione, controllo ed efficienza;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. per imprevedibilità del pericolo occulto tale da realizzare la c.d. insidia o trabocchetto non evitabile e concludeva nei termini suesposti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.12.2017, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex CP_3
art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c. per mancanza o assoluta incertezza del petitum e, segnata- mente, dell'ammontare dei danni materiali e fisici subiti in seguito al sinistro;
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, per responsabilità diretta ed oggettiva del giacché di sua esclusiva Controparte_1
competenza la gestione e manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle opere di protezione marginali (guardrail, parapetti, ecc.) e dell'illuminazione sul tratto di strada luogo del sinistro.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, contestava sia l'an che il quantum debeatur evidenziando che nel tratto di strada in questione il limite di velocità di 50 km/h è opportunamente segnalato con se- gnali stradali ben visibili e sono presenti, al km 231+769 lato sx Direzione SA, il se- gnale “strettoia simmetrica” e “doppia curva pericolosa-600m” e, al km 231+516 lato dx direzione SS 585, il segnale “strettoia simmetrica”; che, all'epoca del sinistro, il pia- no viabile risultava in buono stato di manutenzione ed idoneo quanto ad apposizione e manutenzione dei segnali concernenti le caratteristiche strutturali e geometriche della strada e che, considerate le condizioni piano-altimetriche del tratto in parola, se il con- ducente avesse rispettato le norme comportamentali di cui agli artt. 141 e 142 C.d.S. avrebbe potuto avvedersi della eventuale problematica presente sulla carreggiata.
Richiamava la giurisprudenza sulla configurabilità del caso fortuito in relazione al fatto del terzo ed alle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato delle cose non eliminabile nell'immediatezza.
Escludeva anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. per l'assenza del nesso di causalità
(materiale e giuridica) tra condotta e conseguenze dannose risarcibili e sottolineava l'obbligo della vittima dell'illecito di attivarsi ex art. 1175 c.c. per ridurre o elidere le conseguenze dannose, nonché la mancata prova dei danni e del valore commerciale del motoveicolo e delle lesioni lamentate dall'attore.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.12.2017, si costituiva in giudizio anche il eccependo, in via preliminare, la propria carenza Controparte_1
di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio, per essersi il sini- stro verificato su strada stradale la cui manutenzione spetta ad e chieden- CP_3 do, nel merito, di “rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice siccome infondata in fatto e diritto, non provata e /o come meglio, anche in relazione alla colpa del sig.
nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. Parte_1
e 141 C.d.S.”. Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il convenuto contestava le irregolarità, insidie e/o trabocchetti, CP_1
l'assenza di segnaletica, la scarsa illuminazione e, in generale, lo stato dei luoghi come descritto dall'attore e riteneva sussistenti tutti gli elementi che determinano la interru- zione del nesso di causalità per caso fortuito dovuto al comportamento del danneggiato ex art. 1227 c.c. ed alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141
C.d.S.), osservando che la caduta si era verificata a causa dell'“abnorme comportamen- to” del conducente che, non adottando una velocità adeguata a permettergli il transito in sicurezza in un tratto stradale notoriamente costellato da curve ed asperità e nonostante la luce del pieno pomeriggio (ore 19:00 circa del mese di settembre), aveva perso il con- trollo della moto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, veni- va espletata la prova orale come ammessa con l'ordinanza del 24.09.2018.
Nel corso del giudizio, veniva disposta CTU per la valutazione delle lesioni fisiche e la quantificazione dei danni materiali, con formulazione dei relativi quesiti ed incarico conferito, rispettivamente, alla dott.ssa e, da ultimo, al perito assicura- Persona_1
tivo i quali depositavano le relazioni peritali in data 19.03.2021 e Persona_2
20.10.2021.
A seguito di alcuni rinvii disposti anche per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 13.10.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
In via preliminare, l'eccezione di nullità per mancanza o assoluta incertezza del petitum sollevata dall' risulta infondata atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli CP_3
elementi ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti, nonché il contenuto del-
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le pretese (risarcitorie) fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. Come chiarito dalla giurisprudenza, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, n. 3, c.p.c. si configura solo in caso di totale omissione o assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e non già quando l'indicazione risulti incompleta o generica ma comunque idonea a consentire al convenuto - come nel caso di specie - di individuare e compren- dere la pretesa sostanziale e di difendersi (cfr. Cass. nn. 23188/2018; 15295/2014;
9780/2011).
Sempre in via preliminare occorre affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva sollevata da entrambe le parti convenute in giudizio.
Sul punto si rende necessario richiamare i principi generali espressi dalla costante giuri- sprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde
Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), per cui la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giu- dizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, pre- scindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ebbene, deve ritenersi che l'eccezione sollevata dagli enti convenuti non attenga alla le- gittimazione passiva, quanto piuttosto alla titolarità del rapporto controverso.
A tale riguardo, è noto come il giudice di merito abbia il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpre- tativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concreta- mente richiesto (cfr. da ultimo Cass. n. 20957/17).
In tema di rapporti tra legittimazione processuale (attiva e passiva) e titolarità del dirit- to, si deve aderire all'orientamento espresso dalla sentenza delle SS.UU. n. 2951 del
2016.
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Infatti, la Corte non ignora come in molti casi si parli di legittimazione ad agire, ma im- propriamente, in quanto il problema è diverso, perché attiene al merito della causa e ri- guarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se co- lui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.
Dunque, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Se- condo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è pro- posta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio: ciò che rileva è la prospettazione.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come si è visto,
è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta/ colui nei cui confronti è vantato un diritto in giudizio ne siano effetti- vamente il titolare. Il problema, di merito, è di verificare se il diritto azionato in giudi- zio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effetti- vamente a chi assume di esserne titolare.
Pertanto, l'eccezione formulata, attenendo alla fondatezza della domanda, non può che essere decisa con il merito della causa.
Tanto premesso, la domanda attorea si presenta infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità del CP_1
e/o dell' per i danni (al motociclo ed alla persona) asseritamente su-
[...] CP_3 biti dall'attore in seguito al sinistro stradale occorso in data 06.09.2015, verso le ore
19:00 circa, alla località Fiumicello del Comune di mentre percorreva la S.S. CP_1
n. 18 alla guida del suo motociclo e, in presenza di un restringimento di carreggiata con curva destrorsa all'altezza del Km 231,650, perdeva il controllo del mezzo ed urtava contro il guardrail.
Nel dettaglio, l'attore ha invocato la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051
c.c. per aver omesso di provvedere alla cura e manutenzione ed al controllo del tratto stradale, delle pertinenze e della segnaletica e quindi determinato l'insorgere della si- tuazione di pericolo, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. deducendo il pericolo occulto ed inevitabile (c.d. insidia o trabocchetto): secondo la prospettazione attorea, il sinistro sa- rebbe stato causato dalla inidonea e traviante segnaletica stradale, dalla scarsa illumina- zione e dal brecciolino presente sulla sede stradale.
Orbene, la fattispecie in esame deve essere sussunta in quella regolata dall'art. 2051 c.c.
Giova ricordare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manuten- zione, risultando superato il risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'estensione della rete stradale e l'uso generalizzato del bene da parte di chiunque non consentisse l'esercizio di una continua vigilanza e di un adeguato controllo e non fosse, pertanto, applicabile l'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. In tale superato contesto, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni dipendenti da beni demaniali come le strade veniva inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043
c.c., richiedendosi, ai fini del risarcimento, la prova della c.d. insidia o trabocchetto, os- sia di una situazione di pericolo occulta ed imprevedibile tale da rendere il danno non evitabile con l'ordinaria diligenza da parte dell'utente della strada e, solo in tal caso, consentiva di configurare una colpa per omessa manutenzione o vigilanza sul bene de- maniale. La Suprema Corte ha ormai chiarito che l'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito è tenuto, quale custode, a mantenerla in condizioni di sicurezza per l'utenza e si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso for- tuito (cfr. Cass. n. 6326/2019; 2477/2018; 16542/2012; 21508/2011; 15383/2006;
3651/2006).
7
Com'è noto, a differenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. che richiede la prova an- che dell'elemento soggettivo, la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, poiché fondata unicamente sul positivo riscontro del nesso eziologico tra la res causativa e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento colposo o me- no del custode.
Gli elementi essenziali di tale responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di cu- stodia tra un soggetto e la res, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo even- tualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nes- so di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode (cfr., fra le altre, Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 4476/2011).
In punto di oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità - muovendo dalla premessa che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma appunto su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore
(il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno - ha chiarito che all'attore compete provare l'esistenza del rap- porto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrom- pere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibili- tà e dell'assoluta eccezionalità" (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
5031/1998). Nell'ipotesi di responsabilità in esame si verifica insomma un'inversione dell'onere della prova per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso dan- neggiato.
Nel delimitare, poi, i confini del caso fortuito in relazione ai beni demaniali, la giuri- sprudenza ha precisato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché soggetti all'utilizzo da parte del pubblico indiscriminato degli utenti, tale causa di esclusione della responsabilità va in- dividuata in base ad una valutazione caso per caso ed in concreto circa la natura e la ti-
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pologia delle cause che hanno provocato il danno. Più nel dettaglio, occorre verificare se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura, il disse- sto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non co- noscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manu- tenzione (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti perico- losi): mentre le prime ipotesi rientrano tendenzialmente nell'obbligo del custode di con- trollare lo stato della cosa e mantenerla in condizioni ottimali di efficienza;
le seconde sono invece potenzialmente idonee ad integrare il "caso fortuito" e, dunque, ad esclude- re la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quantomeno quando non sia trascorso un las- so di tempo ragionevolmente sufficiente affinché l'ente potesse acquisire contezza del pericolo venutosi a creare ed essere messo nelle condizioni di poter intervenire per eli- minarlo.
In altri termini, gli enti sono liberati dalla responsabilità de qua ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di ma- nutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. n.
16295/2019; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 7805/2017). Grava, dunque, sul custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presen- tasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, consistente in un'insidia o un tra- bocchetto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. n. 11802/2016).
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame può senz'altro ritenersi sussistente un rapporto di custodia tra le parti convenute ed il tratto stradale (S.S. n. 18) ove si è verificato il sini- stro per cui è causa.
In disparte la circostanza che si tratti di strada statale, detta relazione di custodia risulta, in particolare, confermata dal verbale di delimitazione dei tratti interni del 29.08.2007 prodotto in atti (cfr. fascicoli delle parti convenute) con il quale, per quanto qui rileva, in relazione al tratto interno al centro abitato di “Fiumicello-Porto” lungo la S.S. n. 18 che si estende dal km 231+200 al km 232+045, e il CP_3 Controparte_1
hanno convenuto di attribuire, ad la gestione e manutenzione del piano CP_3 viabile e l'apposizione e manutenzione dei segnali concernenti le caratteristiche struttu-
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rali e geometriche della strada e, al la gestione e manutenzione di marciapiedi, CP_1
banchine rialzate, opere di protezione marginali (guard-rail, parapetti, ecc.) e dei servizi di carattere urbano (quali nettezza urbana, innaffiamento, potatura delle alberature, il- luminazione, regolazione del traffico urbano, impianti semaforici esistenti, posa e ge- stione di eventuali ulteriori impianti semaforici), nonché l'apposizione dei segnali “Ini- zio” e “Fine” Centro Abitato, ferma restando l'appartenenza alle rete delle strade statali
(Demanio Pubblico dello Stato- Roma Strade) del tratto in argomento.
Fermo quanto si dirà sulla dinamica del sinistro, risultano comprovati anche i danni al motoveicolo ed alla persona lamentati (sia pur genericamente) dall'attore in conseguen- za del sinistro.
Al riguardo, soccorrono le C.T.U. depositate nel corso del giudizio dalla dott.ssa
[...] all'esito dell'esame obiettivo dell'attore e della certificazione medica Persona_3 dell'Ospedale di Lagonegro e dal perito assicurativo dopo aver preso Persona_2
visione della documentazione agli atti del giudizio ed anche del rapporto dell'incidente, completo di file fotografici, redatto dalla Polizia Municipale di e delle visure CP_1 eseguite sulla targa prova e sul nominativo dell'attore.
Nel dettaglio, nella relazione peritale del 19.03.2021 in atti, la dott.ssa dopo Per_1 aver descritto la sintomatologia soggettiva dell'attore (cfr. pagg. 3-4) ed argomentato sulla compatibilità delle lesioni riportate con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti (cfr. pagg- 5-6), ha così concluso: “Il sig. a seguito Parte_1 dell'evento del 6/9/2015, riportò un trauma contusivo coscia sinistra con ferita profon- da terzo superiore coscia sinistra con lacerazione muscolare e frattura grande trocan- tere, trauma lacero contusivo emitorace sinistro e piede destro. È conseguito un perio- do di ITT di 20 (venti) giorni ed una successiva progressivamente decrescente e media- mente valutabile sul 50%, per 30 (trenta) giorni. Sono residuati postumi produttivi, per
i suesposti motivi, di un valutabile nella misura del 6% (sei per Parte_2
cento). I predetti postumi, per quanto detto, non incidono sulla vita di relazione né han- no alcuna prevedibile incidenza su qualsiasi attività lavorativa, tenuto conto della lieve entità dei postumi residuati. Per quanto riguarda le spese non sono state presentate né agli atti né nel corso delle operazioni medico legali. Allo stato attuale i danni appaiono stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento mediante il ricorso ad ulteriori in- terventi terapeutici e/o riabilitativi e/o protesici né di aggravamento” (cfr. pag. 7).
Nella relazione peritale del 20.10.2021 in atti, il perito assicurativo ha, in Persona_2
primo luogo, descritto gli accertamenti compiuti e rilevato alcune significative mancan-
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ze nel verbale di constatazione della Polizia Municipale -e, precisamente, la marcia che la moto aveva innestata, la presenza o meno del casco protettivo, la posizione del con- ducente sul manto stradale, il presumibile punto d'impatto sulla barriera metallica,
l'esatta indicazione della progressiva chilometrica (km 631,30 anziché 231,50), la de- scrizione dello stato dei luoghi e la segnaletica vigente, il rapporto fotografico nitido e l'indicazione dell'Ente gestore del tratto stradale (cfr. pagg. 6-8)-; ha, poi, descritto lo stato dei luoghi ove l'incidente si è verificato, ossia la S.S. n. 18 nel comune di CP_1
in prossimità della progressiva chilometrica 231,50, nella direzione di marcia SA >
Praia a Mare, anche mediante l'ausilio di apposite foto di entrambi i sensi di marcia (cfr. pagg. 8-11). Quindi, in risposta al primo quesito su natura, causa ed entità dei danni ma- teriali subiti dal motoveicolo in occasione del sinistro, il CTU ha osservato quanto se- gue: “La moto MV AGUSTA targata DS60278 ha riportato danni di media entità dislo- cati sul terzo anteriore, a seguito di urto diretto contro la barriera metallica posta a si- nistra della carreggiata in una curva destrorsa percorsa dal guidatore della moto nel senso di marcia Maratea > Praia a Mare. La sera della domeni- Parte_1
ca del 06.09.2015 alle ore 19,45 il guidatore della Moto MV percorreva un tratto retti- lineo che anticipa una curva destrorsa sottoposto al limite di velocità di 50 Km/h con presenza di segnali di pericolo che indicano “Serie di curve pericolose” “Strettoie” ed
“Intersezioni laterali” (foto n. 1,2,3). Giunto all'altezza del km 231,50, verosimilmente per l'elevata velocità, il guidatore non riesce a rallentare la propria corsa e, per la perdita di controllo della moto urta, in deriva, l'anteriore della moto contro la barriera metallica posta sul margine esterno della carreggiata (foto n. 4). A seguito dell'impatto la moto percorre in sbandata circa 7 metri, urtando successivamente contro la barriera
a destra della carreggiata lasciando sulla carreggiata segni di scarrocciamento e scal- fiture (foto n. 6,7,8). Nell'urto il conducente riportava traumi contu- Parte_1 sivi agli arti inferiori ed all'emitorace sinistro (cfr certificazione medica).” (cfr. pagg.
12-13). Illustrati poi i danni riportati dalla moto e stimati i costi di ripristino (cfr. pagg.
16-18), il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) L'incidente si è verifica- to secondo le modalità descritte nel Verbale di Constatazione redatto dalla Polizia Mu- nicipale di ed esposte nel capitolo che precede. I danni che ne sono conseguiti CP_1
corrispondono alla ubicazione ed alla descrizione indicata e sono da ritenersi piena- mente coerenti e compatibili con la dinamica dell'incidente dedotta nella presente rela- zione. 2) Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale di;
3) La CP_1
MV Agusta targata DS60278 ha riportato danni stimati in ragione di circa €. Pt_3
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2.381,84 + Iva (se riconosciuta), con un impedimento tecnico (fermo) di 2 giorni se ri- conosciuto dall'Onorevole MAGISTRATO in via equitativa. La richiesta avanzata dalla parte di oltre €. 5.500,00 è inattendibile rispetto al valore commerciale della moto ed alla certificazione ANIA ricavata dallo scrivente, portata in allegato. Nessuna docu- mentazione fiscale attestante le riparazioni e/o acquisti dei ricambi è stata riscontrata in atti. 4) La moto non ha subito perdite patrimoniali per svalutazione % commerciale all'esito delle previste riparazioni. 5) Il valore commerciale della , sul mercato Pt_3 dell'usato, è di €.5,500,00 6) E' doveroso ribadire, per onestà di pensiero, che: visto lo stato dei luoghi, la dinamica dell'incidente, la presenza di cartelli segnaletici che in- formano della situazione di pericolosità (serie di curve, strettoie ed intersezioni), il conducente sig. se avesse rispettato il limite di velocità di 50 Km/h, avrebbe Pt_1 potuto percorrere la curva in sicurezza, ed evitare qualsiasi ostacolo e/o insidia. La moto al momento dell'incidente, come innanzi riportato, circolava con targa “PROVA” in un giorno festivo in orario serale.” (cfr. pagg. 19-20).
Ciò posto, alla luce dei principi innanzi illustrati, non può tuttavia ritenersi dimostrata la riconducibilità sul piano eziologico di detti danni alla res in custodia.
Alcun utile elemento di prova sulla esatta dinamica del sinistro può infatti desumersi dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale, pur avendo Testimone_1
precisato di essere a conoscenza dei fatti di causa perché, alla guida del suo motociclo, seguiva la marcia del motociclo condotto dall'attore e che sulla carreggiata era presente del breccio, si è limitato a confermare le circostanze contenute nella memoria istruttoria dell'attore, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro o sulle caratteristi- che dell'insidia che avrebbe provocato la caduta dell'attore (cfr. verbale d'udienza del
25.02.2019 in atti). Del resto, la mera presenza di brecciolino sull'asfalto non comporta automaticamente la responsabilità del custode, potendo costituire insidia se in quantità anomala o in condizioni che lo rendono non percepibile con l'ordinaria diligenza.
Né maggiori elementi possono desumersi dal verbale di constatazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, atteso che, al loro arrivo, “era già presente l'autoambulanza del 118 la quale stava prestando i primi soccorsi al condu- cente feritosi in seguito all'urto su strada” ed “il motoveicolo non era nella posizione statica in seguito all'impatto, ma bensì era stato spostato sulla parte esterna della car- reggiata per consentire la viabilità” e la ricostruzione dei fatti veniva perciò desunta dalle indicazioni fornite sul posto.
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Nessun riscontro probatorio hanno trovato le condizioni di cattiva manutenzione della sede stradale e di inidonea e fuorviante segnaletica ed illuminazione dedotte dall'attore, essendo al contrario emersa dalla CTU la presenza di appositi cartelli che, imponendo il limite di velocità di 50 km/h e segnalando curve, strettoie ed intersezioni, rendono pre- vedibile la situazione di pericolosità del tratto stradale in questione.
A tal riguardo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza del- le segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si deter- minasse l'evento” (cfr. Cass. 17658/2019).
Al fine di verificare, dunque, se la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere pre- vista e superata dall'attore mediante l'adozione di normali cautele e se l'eventuale im- prudenza dello stesso può avere avuto efficacia causale esclusiva o concorrente del dan- no, occorre osservare quanto segue.
Considerato che, pur in presenza di brecciolino sul manto stradale, il sinistro si è verifi- cato in un orario serale (intorno alle ore 19:00, per quanto dedotto dall'attore in citazio- ne) ma, poiché in periodo estivo (06.09.2015), presumibilmente antecedente al tramonto del sole, in condizioni meteorologiche normali e in un tratto stradale caratterizzato da curve, strettoie e bassi limiti di velocità adeguatamente segnalati, appare ragionevole ri- tenere la condotta dell'attore causa efficiente ed esclusiva della perdita di controllo della moto e, dunque, del sinistro.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza in tema di danno da insidia stradale e di prova del caso fortuito, la condotta del danneggiato, che entra in interazione con la cosa, si at- teggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valuta- zione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del dan- neggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tan-
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to più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com- portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accetta- bile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. n. 9315/2019;
Cass. n. 11946/2013).
Ad abundantiam, vale precisare che le osservazioni del CTU circa lo stato Persona_2
di manutenzione del piano viabile, la presenza e conformità della segnaletica verticale, la configurazione geometrica della curva e l'assenza di elementi di pericolosità intrinse- ca costituiscono rilievi tecnici oggettivi, documentati graficamente, pienamente utiliz- zabili ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di insidie riferibili alla cosa in custodia, posto che l'accertamento della causa - oltre che della natura e della entità – dei danni subiti dal motociclo dell'attore formava specifico oggetto dell'incarico peritale.
Pertanto, le risultanze tecniche acquisite in sede peritale costituiscono idoneo argomento di prova utile a formare, unitamente alle altre risultanze, il libero convincimento del giudice circa l'assenza di difetti strutturali della strada e di irregolarità segnaletiche.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere esclusa la sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. del e di quali enti Controparte_1 CP_3
gestori del tratto stradale de quo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile (scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00), con ridu- zione del 40% stante l'assenza di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a cari- co della parte attrice in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del di del- Parte_1 CP_1 CP_1 le spese di lite, che liquida nella somma di € 4.570,00 per compensi professiona- li, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge come per legge;
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- condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_3 di lite, che liquida nella somma di € 4.570,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge come per legge;
- pone le spese della CTU, come liquidate con separati decreti in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Lagonegro, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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