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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11122/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11122/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 di Pia in Duno n. 6/2;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata TROMBONI MANILA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili.
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30.07.2025;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , nata a [...] Persona_1 il 02.04.2018; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 11.10.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14.11.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisco alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
BE (BO) il 14.06.1990, e nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a San Giorgio Di Piano (BO) il 13.09.2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio Di Piano (BO) al n. 5 parte 2 serie A anno 2015; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale presa in locazione e per la quale Pt_1 sta continuando a pagare il relativo canone, sita in San Giorgio di Piano (BO), Via Santa Maria in Duno n. 6/2 insieme alla figlia minore Per_1
b. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, i quali ne cureranno educazione, mantenimento ed istruzione. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria importanza, saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della bambina presso di sé; c. La figlia verrà collocata presso la residenza della madre e il diritto di visita del padre sarà esercitato con le seguenti modalità di frequentazione:
- a fine settimana alternati, il padre preleverà la figlia il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola e la riaccompagnerà direttamente a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana in cui il fine settimana sarà col papà, il padre preleverà da scuola Per_1 il mercoledì pomeriggio per poi riaccompagnarla il giovedì mattina, mentre durante la settimana in cui il fine settimana sarà con la mamma il padre preleverà la figlia il martedì ed il giovedì all'uscita di scuola per poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze estive, la figlia rimarrà per periodi della durata di due settimane, anche non consecutive, con l'uno e l'altro genitore, secondo quanto da questi concordato nel rispetto delle rispettive esigenze e disponibilità, entro il 31 maggio di ogni anno, settimane che potranno diventare anche tre, di cui due anche consecutive, dopo il compimento dei sei anni di età;
- durante le vacanze natalizie, il periodo di sospensione scolastica verrà suddiviso paritariamente tra i genitori, alternando ciascun anno il periodo che comprende il 25 dicembre e il periodo comprendente il 31 dicembre, presso l'abitazione del padre e della madre, periodi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
- in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alternati la minore resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, dividendo a metà il periodo di sospensione scolastica;
- la minore trascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre); Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori i quali potranno concordare modalità e tempi di visita differenti;
d. A titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia, il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig. la somma mensile di € 300,00= annualmente rivalutabile secondo gli indici Pt_1 ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1 e. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, riportandosi, quanto all'individuazione delle voci di spesa ed alle modalità di rimborso al genitore che le ha anticipate, al “Protocollo sulle spese straordinarie” ad oggi adottato dal Tribunale di Bologna;
inoltre, anche la mensa scolastica frequentata dalla minore verrà considerata come spesa straordinaria e se ne farà carico al 100% il padre;
f. L'assegno Unico Universale e gli eventuali assegni famigliari verranno percepiti al 100% dalla madre;
g. La sig.ra si impegna ad accollarsi il pagamento dei canoni di locazione Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, per il quale, dopo la separazione, ha modificato l'intestazione del contratto a sé stessa;
h. Le parti si danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giorgio Di Piano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese legali a carico del Sig. Parte_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11122/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 di Pia in Duno n. 6/2;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata TROMBONI MANILA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili.
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30.07.2025;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , nata a [...] Persona_1 il 02.04.2018; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 11.10.2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 14.11.2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisco alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
BE (BO) il 14.06.1990, e nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a San Giorgio Di Piano (BO) il 13.09.2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio Di Piano (BO) al n. 5 parte 2 serie A anno 2015; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale presa in locazione e per la quale Pt_1 sta continuando a pagare il relativo canone, sita in San Giorgio di Piano (BO), Via Santa Maria in Duno n. 6/2 insieme alla figlia minore Per_1
b. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, i quali ne cureranno educazione, mantenimento ed istruzione. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria importanza, saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della bambina presso di sé; c. La figlia verrà collocata presso la residenza della madre e il diritto di visita del padre sarà esercitato con le seguenti modalità di frequentazione:
- a fine settimana alternati, il padre preleverà la figlia il venerdì pomeriggio all'uscita della scuola e la riaccompagnerà direttamente a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana in cui il fine settimana sarà col papà, il padre preleverà da scuola Per_1 il mercoledì pomeriggio per poi riaccompagnarla il giovedì mattina, mentre durante la settimana in cui il fine settimana sarà con la mamma il padre preleverà la figlia il martedì ed il giovedì all'uscita di scuola per poi riaccompagnarla a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze estive, la figlia rimarrà per periodi della durata di due settimane, anche non consecutive, con l'uno e l'altro genitore, secondo quanto da questi concordato nel rispetto delle rispettive esigenze e disponibilità, entro il 31 maggio di ogni anno, settimane che potranno diventare anche tre, di cui due anche consecutive, dopo il compimento dei sei anni di età;
- durante le vacanze natalizie, il periodo di sospensione scolastica verrà suddiviso paritariamente tra i genitori, alternando ciascun anno il periodo che comprende il 25 dicembre e il periodo comprendente il 31 dicembre, presso l'abitazione del padre e della madre, periodi da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
- in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alternati la minore resterà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo, dividendo a metà il periodo di sospensione scolastica;
- la minore trascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre); Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori i quali potranno concordare modalità e tempi di visita differenti;
d. A titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia, il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig. la somma mensile di € 300,00= annualmente rivalutabile secondo gli indici Pt_1 ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1 e. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, riportandosi, quanto all'individuazione delle voci di spesa ed alle modalità di rimborso al genitore che le ha anticipate, al “Protocollo sulle spese straordinarie” ad oggi adottato dal Tribunale di Bologna;
inoltre, anche la mensa scolastica frequentata dalla minore verrà considerata come spesa straordinaria e se ne farà carico al 100% il padre;
f. L'assegno Unico Universale e gli eventuali assegni famigliari verranno percepiti al 100% dalla madre;
g. La sig.ra si impegna ad accollarsi il pagamento dei canoni di locazione Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, per il quale, dopo la separazione, ha modificato l'intestazione del contratto a sé stessa;
h. Le parti si danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giorgio Di Piano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese legali a carico del Sig. Parte_2
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla