Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 865 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'avv.to DI CATO STEFANIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to CARINO GIANDOMENICO Controparte_1
appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da , che ha Controparte_1
lavorato all'interno dell'istituto penitenziario – ove è detenuto - con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.5.2019 al 31.8.2019 , svolgendo mansioni di spesino, ha così statuito: “condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione Pt_1
NASPI richiesta con domanda amministrativa del 5.9.2019, oltre interessi legali. Compensa le spese di lite”
Condividendo le argomentazioni della pronuncia della Corte d'Appello di Torino n. 886/2019 del 24.01.2020, ha ritenuto che “il lavoro penitenziario deve essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali, giacché alla restrizione della libertà personale non consegue “il disconoscimento delle posizioni soggettive”, essendo il vigente ordinamento costituzionale basato sui diritti della persona. L'art. 38 co. 2 Cost. prevede che “I lavoratori hanno diritto
Pertanto, “non vi sono ragioni per escludere nei confronti del lavoratore detenuto (che sia in possesso di tutti i requisiti, come è nel caso di specie) il trattamento di disoccupazione
NASPI, nella misura e con decorrenza di legge. Il ricorrente ha infatti dimostrato di avere almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione e di essere in possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (cfr. estratto conto previdenziale). La domanda, pertanto, merita accoglimento.
La sussistenza di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese di lite”
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato che la sentenza viola Pt_1
l'art. 20 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 2 ottobre 2018
n. 124, in quanto “la prestazione richiesta non spetta in quanto l'odierno appellato ha svolto attività lavorativa in regime carcerario, attività non equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario”; ha citato la pronuncia Corte di Cassazione - I sezione penale n. 18505 del 3 maggio 2006, secondo cui il lavoro carcerario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. …detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Il lavoro carcerario è equiparato anche a livello previdenziale proprio dalla nuova disciplina del 2018; in particolare nell'art. 20 comma 13 della l. n. 354 del 1975 per come emendata dal dlg. 124 del 2018 così recita . “La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti
Pag. 2 di 5 stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”.
Si rileva, altresì, che sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte (cfr Cass. n.
4741/2025) che ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Torino richiamata dal giudice di prime cure, alla luce delle argomentazioni di seguito trascritte:
“Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al Pt_1
detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).
L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù ed a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva.
Nel caso in esame il detenuto è stato assegnato in base ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto ante vigente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione è dipesa dalla prerogativa datoriale che non risulta rinnovata con nuova assegnazione in rotazione.
Sul punto, l' ha precisato che non si era trattato di cessazione del rapporto ma di Pt_1
sospensione, mentre non risulta in sentenza l'avvenuta attuazione dei criteri di avvicendamento nei posti di lavoro (come prevede l'art. 20 co.5, lett.c), laddove è invece
Pag. 3 di 5 richiamato il contenuto di un documento afferente la rimessione alla Direzione, alla cessazione del progetto, della "facoltà di valutare la sussistenza di nuove opportunità di inserimenti lavorativi", condizione ostativa ad una programmabile rotazione della stessa prestazione fra detenuti. Trattasi, pertanto, di una causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. La consapevolezza della scadenza contrattuale non impedisce né di escludere che solo su iniziativa datoriale sia stata resa prevedibile la perdita dell'occupazione né di attivare la tutela per lo stato di disoccupazione che "compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti"; così la sent. n.396/2024 che prosegue: "Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti
"la tutela assicurativa e previdenziale", ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della NASPI in caso di perdita del primo. 40. Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all i contributi per la disoccupazione anche per i Pt_1
detenuti lavoratori, elemento questo utile a corroborare la soluzione che riconosce all'ex- detenuto la tutela previdenziale richiesta. 41. Dall'altro lato, non è rilevante che l'Amministrazione penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la NASPI spetta a tutti i lavoratori di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali, ad esempio, gli Enti del terzo settore (cfr. artt.
4, comma 1, e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017). 42. Non può rilevare nemmeno che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti "a rotazione", atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale".
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale in materia ed il recente intervento della Suprema Corte.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 7.9.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
397/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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