Sentenza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/06/2022, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00935/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2019, proposto da
RI TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, Comune di Vernole, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego, prot. n. 7106/160 del 05.03.1986 dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia, pervenuto in data 10.12.2018 per il tramite del Comune di Vernole, al rilascio del nulla-osta del vincolo forestale-idrogeologico in sanatoria, ai sensi della legge n.47/1985, dell'immobile sito in agro di Vernole (NCEU fg. 2, p.lla 232) di proprietà del ricorrente;
- ove occorra della nota prot. n.14403 del 5.12.2018, comunicata in data 10.12.2018, con cui il Comune di Vernole ha trasmesso il menzionato diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il sig. TR RI ha riferito le seguenti circostanze:
- il ricorrente “è proprietario dell’immobile stagionale … ubicato nel territorio del Comune di Vernole ed in particolare nel NCEU al foglio n.2, p.lla 232”;
- al fine di addivenire alla sanatoria dell’immobile il ricorrente “ha presentato tempestivamente apposita istanza di condono edilizio ex legge 47/1985 nel 1986, unitamente alla richiesta di rilascio di nulla-osta paesaggistico e forestale”;
- soltanto di recente “il Comune di Vernole, in relazione al procedimento di cui sopra ed a seguito di diffida del ricorrente, ha provveduto a richiedere alle autorità preposte il rilascio del nulla-osta sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista idrogeologico”;
- il nulla-osta paesaggistico è stato “regolarmente e tempestivamente concesso”;
- invece il nulla-osta idrogeologico è stato “denegato mediante la mera trasmissione di un provvedimento negativo adottato nel 1986 e mai comunicato al ricorrente”;
Ciò premesso, parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del predetto diniego sotto i seguenti profili:
- “i vincoli di carattere idrogeologico, cioè quelli di cui si discute, possono essere fatti valere soltanto se la loro formale imposizione è precedente alla realizzazione dell’immobile da sanare”, laddove nella “fattispecie in esame, risulta che l’immobile di proprietà del ricorrente è stato realizzato negli anni antecedenti al 1983, mentre l’imposizione del vincolo de quo è avvenuta con l’approvazione del P.A.I. in data 30.12.2005”;
- “l’ufficio regionale competente avrebbe dovuto, anziché limitarsi a trasmettere un vecchio ed immotivato diniego mai comunicato all’interessato, riesaminare la pratica alla luce appunto dello ius superveniens di cui al P.A.I. Regionale, strumento specifico in materia di vincoli idrogeologici e geomorfologici”;
- assoluta carenza della motivazione;
Rilevato che il diniego di nulla osta forestale è motivato con esclusivo riferimento al fatto che “ trattasi di zona boscata ”;
Considerato che il predetto inciso motivazionale ha carattere meramente descrittivo e non consente di individuare le specifiche prescrizioni vincolistiche oggetto di applicazione, né le norme di riferimento, né tantomeno consente di comprendere le concrete esigenze di tutela che si oppongono al rilascio del nulla osta;
Considerato altresì che la giurisprudenza di questo TAR ha recentemente osservato che, in sede di valutazione circa i presupposti per il rilascio del nulla osta, l’Amministrazione non può limitarsi a generici rilievi circa lo stato dei luoghi e le astratte direttrici di tutela che interessano l’area di riferimento, ma deve compiere una “ concreta e analitica verifica circa l’incidenza delle opere sul vincolo ” (TAR Puglia Lecce, Sez. II, 17.11.2021 n. 1660);
Ritenuto che la predetta carenza motivazionale determina l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, a cui dovrà fare seguito la riedizione del potere all’esito del riesame della istanza;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 7106/160 del 05.03.1986.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO