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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14815/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Simoni Lucio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Araldi Mariagiulia in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Tranzatto Delfina in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 16.10.2024
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 16.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in ALMESE il 28/01/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 5.6.2006 e il 26.11.2007. Per_1 _2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 8.10.2010. Le condizioni della separazione sono state successivamente modificato con decreto del Tribunale di Torino del 2.12.2016.
Con ricorso depositato il 07/08/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, l'affido condiviso delle figlie con collocazione abitativa prevalente presso di sè e la previsione di un contributo da porsi a carico della madre per il mantenimento delle figlie di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, instava per una regolamentazione dei tempi di visita genitori-minori paritaria, a settimane alterne, con mantenimento diretto della prole a carico di ciascun genitore e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in ulteriore subordine, fermo l'affido condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso la madre, instava per un regime di visita padre-figlie secondo il gradimento delle ragazze e per la riduzione ad E. 300 al mese del contributo dovuto per il mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Con memoria difensiva depositata in data 8.2.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per il
[...] rigetto delle domande avversarie di modifica della collocazione abitativa delle figlie e di mantenimento delle stesse. In via riconvenzionale, domandava la condanna della controparte al pagamento del debito maturato per arretrati di mantenimento per le figlie.
All'udienza in data 11.3.2024 venivano sentite le parti e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Giudice Relatore riservava la decisione. Con ordinanza del 14.3.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie delle parti, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi territoriali e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 16.10.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 5 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere più ricostituita.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Occorre premettere che, nelle more del giudizio, la primogenita ha conseguito la Per_1 maggiore età e, pertanto, sono venuti meno i presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Ancora in via preliminare il Collegio ribadisce la superfluità dell'ascolto della minore _2
(anni 17), attese le motivazioni già ampiamente esposte dal Giudice Relatore con ordinanza del
14.3.2024, che qui si richiamano;
motivazioni che appaiono vieppiù valide alla luce della circostanza che il ricorrente ha rinunciato, all'ultima udienza, alla domanda principale di collocazione Pt_1 della prole presso di sé ed a quella subordinata intesa ad ottenere un regime di visita paritario a settimane alterne (v. verbale d'udienza del 16.10.24).
Dev'essere evidenziato che dagli ultimi aggiornamenti psico-sociali è emerso come la situazione dei rapporti tra il e le figlie sia evoluta positivamente, essendo ripresa la reciproca Pt_1 frequentazione (v. rel. SS del 23.9.24 e rel. NPI del 24.9.24).
Va, pertanto, certamente confermato l'affidamento condiviso della minore ad _2 entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età (17 anni) e non ravvisandosi ragioni per modificare tale assetto, specie a fronte della sopravvenuta rinuncia del alle Pt_1 originarie domande di modifica formulate in punto collocazione abitativa della prole e regime di visita ed a fronte della ripresa della frequentazione padre-figlia.
I Servizi territoriali, peraltro, alla luce dei migliorati rapporti padre-minore, hanno condiviso la non necessità di ulteriori interventi da parte degli operatori, motivo per cui non se ne dispone la continuazione. Resta nondimeno opportuno, come suggerito dai Servizi, raccomandare alle parti di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, inteso -da un lato- a consolidare quanto è stato sino ad ora positivamente raggiunto e -dall'altro- a favorire il superamento delle criticità correlate al persistere di un'accesa conflittualità fra le parti.
Sul contributo al mantenimento delle figlie
Unica questione controversa fra le parti è rimasta quella relativa al contributo al mantenimento delle figlie, avendo entrambe instato nelle conclusioni rassegnate con i rispettivi atti introduttivi, salvo avere la resistente rinunciato espressamente all'ultima udienza alla domanda formulata in via riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento del debito maturato per arretrati di mantenimento.
Ritiene il Collegio che debba confermarsi, come chiesto dalla resistente, il contributo al mantenimento delle figlie già stabilito a carico del con il decreto del Tribunale di Torino del Pt_1
2.12.2026 (cfr. doc. 1 attoreo) per i motivi che seguono.
La situazione economico-patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue.
Il ricorrente lavora stabilmente con redditi annui lordi pari ad E. 26.982 nel 2022 e ad Pt_1
E. 30.616 nel 2023, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Iperf e addizionali, di E. 1.800 / 1.900 calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2023 e 2024). L'allegata cessione di un quinto non è provata nella sua durata. Vive ospite dai propri genitori e percepisce il 50% dell'assegno unico pari ad E. 220 al mese circa. È comproprietario per la quota del 25% di tre unità immobiliari (cfr. Quadro B
Mod. 730/2024).
pagina 3 di 5 La resistente lavora anch'ella stabilmente con redditi annui lordi pari ad E. 18.805 nel 2022 e ad E. 19.748 nel 2023, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di E. 1.400 / 1.500 calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2023 e 2024). È proprietaria dell'immobile in cui vive con le figlie, gravato da un mutuo di E. 455 al mese circa (cfr. docc.
2-3 comparsa). Percepisce il 50% dell'assegno unico pari ad E. 220 al mese circa.
La stessa ha allegato e documentato di aver venduto a terzi l'immobile di proprietà a (cfr. Pt_2 doc. 1 comparsa) e non è provato che ella abbia altri redditi oltre quelli da lavoro fiscalmente denunciati (si ribadisce l'inammissibilità dei capi di prova orale da n. 13 a n. 16 dedotti dal ricorrente attesa la formulazione del tutto generica).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del divario reddituale esistente fra le parti, dell'aumento delle esigenze economiche delle figlie correlate al progredire dell'età senza bisogno di prova (cfr. ex multis Cass. Civ. 13664/2022), dell'assegno unico percepito al 50% da entrambi i genitori, dei tempi di frequentazione padre-figlie che risultano, sebbene i rapporti siano ripresi più di recente, inferiori a quelli previsti dal decreto del 2016 (cfr. rel. SS del 23.9.24) e della circostanza che, pur avendo la resistente incrementato il proprio patrimonio immobiliare con l'acquisto dell'immobile in cui abita, è tuttavia gravata dai relativi oneri di mutuo (a dispetto del resistente che vive ospite dai genitori), il
Collegio ritiene congruo confermare, come chiesto dalla resistente, il contributo già previsto con il decreto del 2016 a carico del per il mantenimento delle figlie di E. 500 al mese (E. 250/mese Pt_1 per figlia), con la rivalutazione annuale Istat già maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Le detrazioni fiscali sono regolamentate come per legge.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa, delle conformi domande delle parti in punto affidamento della prole e della rinuncia all'ultima udienza della resistente alla domanda riconvenzionale, le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà delle spese di giudizio è posta, invece, a carico del ricorrente, considerato che la rinuncia di quest'ultimo alle domande (in via principale e subordinata) di modifica della collocazione abitativa delle figlie e del regime di visita è intervenuta solo all'ultima udienza, dopo aver rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore alla prima udienza (proposta conciliativa, viceversa, accolta dalla resistente e le cui condizioni sono state, nella sostanza, recepite dal Collegio con la presente decisione) e attesa la soccombenza del in Pt_1 punto mantenimento della prole.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della controversia, dell'omesso deposito delle memorie ex art. 473bis 17 cpc e dell'assenza di attività di assunzione probatoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza _2 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
pagina 4 di 5 dispone che gli incontri padre-figlia avvengano secondo il libero gradimento della ragazza;
raccomanda alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse della minore per le finalità indicate in motivazione;
dispone che continui a versare all'altro genitore per il mantenimento delle figlie, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), con la rivalutazione annuale ISTAT già maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, spese necessarie o concordate e comunque documentate, richiamandosi il Protocollo d'Intesa siglato in Torino 15.3.2016 fra Magistrati e Avvocati relativo alle spese per i figli;
dà atto che l'assegno unico è percepito al 50% da entrambe le parti;
dichiara compensate le spese di lite per la metà; dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1 della restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi 1.904 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.11.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14815/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Simoni Lucio e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Araldi Mariagiulia in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Tranzatto Delfina in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 16.10.2024
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 16.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in ALMESE il 28/01/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 5.6.2006 e il 26.11.2007. Per_1 _2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 8.10.2010. Le condizioni della separazione sono state successivamente modificato con decreto del Tribunale di Torino del 2.12.2016.
Con ricorso depositato il 07/08/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, l'affido condiviso delle figlie con collocazione abitativa prevalente presso di sè e la previsione di un contributo da porsi a carico della madre per il mantenimento delle figlie di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, instava per una regolamentazione dei tempi di visita genitori-minori paritaria, a settimane alterne, con mantenimento diretto della prole a carico di ciascun genitore e suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in ulteriore subordine, fermo l'affido condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso la madre, instava per un regime di visita padre-figlie secondo il gradimento delle ragazze e per la riduzione ad E. 300 al mese del contributo dovuto per il mantenimento delle stesse, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Con memoria difensiva depositata in data 8.2.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per il
[...] rigetto delle domande avversarie di modifica della collocazione abitativa delle figlie e di mantenimento delle stesse. In via riconvenzionale, domandava la condanna della controparte al pagamento del debito maturato per arretrati di mantenimento per le figlie.
All'udienza in data 11.3.2024 venivano sentite le parti e all'esito, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Giudice Relatore riservava la decisione. Con ordinanza del 14.3.2024 venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, venivano respinte le istanze istruttorie delle parti, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi territoriali e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 16.10.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
pagina 2 di 5 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere più ricostituita.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Occorre premettere che, nelle more del giudizio, la primogenita ha conseguito la Per_1 maggiore età e, pertanto, sono venuti meno i presupposti per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Ancora in via preliminare il Collegio ribadisce la superfluità dell'ascolto della minore _2
(anni 17), attese le motivazioni già ampiamente esposte dal Giudice Relatore con ordinanza del
14.3.2024, che qui si richiamano;
motivazioni che appaiono vieppiù valide alla luce della circostanza che il ricorrente ha rinunciato, all'ultima udienza, alla domanda principale di collocazione Pt_1 della prole presso di sé ed a quella subordinata intesa ad ottenere un regime di visita paritario a settimane alterne (v. verbale d'udienza del 16.10.24).
Dev'essere evidenziato che dagli ultimi aggiornamenti psico-sociali è emerso come la situazione dei rapporti tra il e le figlie sia evoluta positivamente, essendo ripresa la reciproca Pt_1 frequentazione (v. rel. SS del 23.9.24 e rel. NPI del 24.9.24).
Va, pertanto, certamente confermato l'affidamento condiviso della minore ad _2 entrambi i genitori con collocazione abitativa presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla secondo il libero gradimento della ragazza, attesane l'età (17 anni) e non ravvisandosi ragioni per modificare tale assetto, specie a fronte della sopravvenuta rinuncia del alle Pt_1 originarie domande di modifica formulate in punto collocazione abitativa della prole e regime di visita ed a fronte della ripresa della frequentazione padre-figlia.
I Servizi territoriali, peraltro, alla luce dei migliorati rapporti padre-minore, hanno condiviso la non necessità di ulteriori interventi da parte degli operatori, motivo per cui non se ne dispone la continuazione. Resta nondimeno opportuno, come suggerito dai Servizi, raccomandare alle parti di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, inteso -da un lato- a consolidare quanto è stato sino ad ora positivamente raggiunto e -dall'altro- a favorire il superamento delle criticità correlate al persistere di un'accesa conflittualità fra le parti.
Sul contributo al mantenimento delle figlie
Unica questione controversa fra le parti è rimasta quella relativa al contributo al mantenimento delle figlie, avendo entrambe instato nelle conclusioni rassegnate con i rispettivi atti introduttivi, salvo avere la resistente rinunciato espressamente all'ultima udienza alla domanda formulata in via riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento del debito maturato per arretrati di mantenimento.
Ritiene il Collegio che debba confermarsi, come chiesto dalla resistente, il contributo al mantenimento delle figlie già stabilito a carico del con il decreto del Tribunale di Torino del Pt_1
2.12.2026 (cfr. doc. 1 attoreo) per i motivi che seguono.
La situazione economico-patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue.
Il ricorrente lavora stabilmente con redditi annui lordi pari ad E. 26.982 nel 2022 e ad Pt_1
E. 30.616 nel 2023, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Iperf e addizionali, di E. 1.800 / 1.900 calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2023 e 2024). L'allegata cessione di un quinto non è provata nella sua durata. Vive ospite dai propri genitori e percepisce il 50% dell'assegno unico pari ad E. 220 al mese circa. È comproprietario per la quota del 25% di tre unità immobiliari (cfr. Quadro B
Mod. 730/2024).
pagina 3 di 5 La resistente lavora anch'ella stabilmente con redditi annui lordi pari ad E. 18.805 nel 2022 e ad E. 19.748 nel 2023, corrispondenti ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di E. 1.400 / 1.500 calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2023 e 2024). È proprietaria dell'immobile in cui vive con le figlie, gravato da un mutuo di E. 455 al mese circa (cfr. docc.
2-3 comparsa). Percepisce il 50% dell'assegno unico pari ad E. 220 al mese circa.
La stessa ha allegato e documentato di aver venduto a terzi l'immobile di proprietà a (cfr. Pt_2 doc. 1 comparsa) e non è provato che ella abbia altri redditi oltre quelli da lavoro fiscalmente denunciati (si ribadisce l'inammissibilità dei capi di prova orale da n. 13 a n. 16 dedotti dal ricorrente attesa la formulazione del tutto generica).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del divario reddituale esistente fra le parti, dell'aumento delle esigenze economiche delle figlie correlate al progredire dell'età senza bisogno di prova (cfr. ex multis Cass. Civ. 13664/2022), dell'assegno unico percepito al 50% da entrambi i genitori, dei tempi di frequentazione padre-figlie che risultano, sebbene i rapporti siano ripresi più di recente, inferiori a quelli previsti dal decreto del 2016 (cfr. rel. SS del 23.9.24) e della circostanza che, pur avendo la resistente incrementato il proprio patrimonio immobiliare con l'acquisto dell'immobile in cui abita, è tuttavia gravata dai relativi oneri di mutuo (a dispetto del resistente che vive ospite dai genitori), il
Collegio ritiene congruo confermare, come chiesto dalla resistente, il contributo già previsto con il decreto del 2016 a carico del per il mantenimento delle figlie di E. 500 al mese (E. 250/mese Pt_1 per figlia), con la rivalutazione annuale Istat già maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, come in dispositivo. Le detrazioni fiscali sono regolamentate come per legge.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa, delle conformi domande delle parti in punto affidamento della prole e della rinuncia all'ultima udienza della resistente alla domanda riconvenzionale, le spese di lite si dichiarano compensate per la metà. La restante metà delle spese di giudizio è posta, invece, a carico del ricorrente, considerato che la rinuncia di quest'ultimo alle domande (in via principale e subordinata) di modifica della collocazione abitativa delle figlie e del regime di visita è intervenuta solo all'ultima udienza, dopo aver rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore alla prima udienza (proposta conciliativa, viceversa, accolta dalla resistente e le cui condizioni sono state, nella sostanza, recepite dal Collegio con la presente decisione) e attesa la soccombenza del in Pt_1 punto mantenimento della prole.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della controversia, dell'omesso deposito delle memorie ex art. 473bis 17 cpc e dell'assenza di attività di assunzione probatoria e di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza _2 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
pagina 4 di 5 dispone che gli incontri padre-figlia avvengano secondo il libero gradimento della ragazza;
raccomanda alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse della minore per le finalità indicate in motivazione;
dispone che continui a versare all'altro genitore per il mantenimento delle figlie, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), con la rivalutazione annuale ISTAT già maturata e maturanda, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, spese necessarie o concordate e comunque documentate, richiamandosi il Protocollo d'Intesa siglato in Torino 15.3.2016 fra Magistrati e Avvocati relativo alle spese per i figli;
dà atto che l'assegno unico è percepito al 50% da entrambe le parti;
dichiara compensate le spese di lite per la metà; dichiara tenuto e condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1 della restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi 1.904 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 29.11.2024
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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