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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa IA SA CU Presidente
Dott.ssa IA AR SS Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9086/2024, pubblicata il 18.10.2024 e notificata il 19.11.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP CE, presso il cui studio, in Amantea (CS), alla Via Umbria, n.20, è elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Sacco, presso il cui studio, in
, via G. Bellezza n. 11, è elettivamente domiciliato CP_1
- appellato -
Oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiali. Causa assegnata in decisione con ordinanza del 14.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 pagina 1 di 6 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, 1) in accoglimento dei motivi illustrati nella narrativa dell'atto di citazione in appello, accogliere l'appello medesimo siccome proposto da e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. Parte_1
9086/2024, emessa dal Tribunale di Milano, notificata il 19.11.2024, statuendo che la sentenza di 1° grado è nulla perché parte appellata non ha correttamente convocato l'appellante al fine di espletare la procedura di mediazione e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo 14515/2023 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 24114/2023 RG, dichiarando inammissibile, improponibile e comunque già coperta dea giudicato, la domanda proposta dall'appellato e decisa con la sopra richiamata sentenza n. 9086/2024; 2) per l'effetto, condannare l'appellata a spese e compensi del doppio grado del giudizio, in base al principio della soccombenza processuale qui applicabile, da distrarre in favore del concludente procuratore antistatario”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria deduzione disattesa, così giudicare: nel merito
A) Rigettare integralmente le domande svolte dell'appellante previa declaratoria di infondatezza, in fatto e/o in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
B) Confermare la Sentenza n. 9086/24 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XIII civile dott.ssa Folci in data 18.10.24, in ogni caso: C) con vittoria di spese e competenze del I e del II grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Parte_2
Milano, il decreto ingiuntivo n. 14515/2023 emesso nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di € 38.258,47, oltre alle spese giudiziali, a titolo di oneri condominiali (come da consuntivi approvati con delibere rispettivamente del 22.12.2022 e del 4.4.2023) e non corrisposti dalla parte ingiunta.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione contestando la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio, assumendo di non essere debitrice di alcuna somma, in quanto, per una parte, ella aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e, per la restante parte, avendo la alienato gli immobili ai quali l'azionato debito Pt_1 condominiale faceva riferimento, aveva provveduto al pagamento l' acquirente degli stessi.
Il Condominio opposto si è ritualmente costituito in giudizio, contestando a propria volta gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, rilevata la necessità di dar corso all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia condominiale, rinviava la data della prima udienza al 23.4.2024.
pagina 2 di 6 Promossa la procedura ad istanza del Condominio, l'Organismo di mediazione convocava le parti per il giorno 26.2.2024 allorché, attesa l'assenza della convenuta, definiva la procedura con verbale negativo.
Senonché, con comunicazione del 27.3.2024, l'Organismo di mediazione segnalava alla difesa dell'opposto condominio di non essersi avveduto che la non aveva ricevuto la notifica Pt_1 della convocazione della mediazione;
pertanto, fissava nuovamente il primo incontro per il giorno 23.4.2024.
In tale sede, la , ritualmente avvisata, non si presentava. Pt_1
Così stando le cose, su istanza del , il Tribunale disponeva ulteriore rinvio CP_1 dell'udienza di comparizione al 3.7.2024, per i medesimi incombenti.
Concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c. e preso atto del deposito delle stesse da parte del solo il Tribunale rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies CP_1
c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, poi anticipata al 30.9.2024 e, quindi, rinviata 18.10.2024.
All'esito della discussione, il Tribunale ha pronunciato la sentenza qui appellata, disponendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. Pt_1
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha ritenuto che il decreto fosse stato emesso in virtù di due delibere assembleari, valide ed efficaci giacché non impugnate.
Quindi, richiamando i principi fissati dalla Cassazione, il Tribunale ha affermato che le decisioni adottate dall'assemblea sono comunque obbligatorie per tutti i condomini, ai sensi del II comma dell'art. 1137 c.c., anche se impugnate dinanzi all'Autorità giudiziaria, salvo eventuale sospensione nel giudizio di impugnazione.
Il Tribunale ha precisato ancora che le deliberazioni, con le quali vengono determinati i contributi dovuti dai singoli condomini, da sole possono provare l'esistenza del credito e legittimano la concessione del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto premesso, il giudice di prime cure ha asserito che nel giudizio di opposizione, la controversia era circoscritta alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia delle deliberazioni assembleari di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere: nella fattispecie in esame, le delibere, relative alla posizione debitoria della , con riferimento Pt_1 al periodo in contestazione, erano valide.
Infine, in ordine alla contestazione mossa dalla in merito all'erronea quantificazione Pt_1 dell'ammontare del proprio debito, il Tribunale ha asserito che, nel ricorso monitorio, il Condominio aveva tenuto conto degli oneri condominiali a carico della proprietaria acquirente che, peraltro, aveva provveduto al pagamento di quanto di propria competenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello, deducendo quale unico motivo Parte_1 la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, nonché il mancato rispetto pagina 3 di 6 della condizione di procedibilità della domanda, per difetto di esperimento della mediazione obbligatoria.
Al riguardo, l'appellante osserva di aver ricevuto la notifica della convocazione per la mediazione il 24.4.2024, ovvero in data successiva sia all'udienza innanzi al Tribunale.
La , quindi, richiamando orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, Pt_1 sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, “dichiarando inammissibile, improponibile e, comunque, già coperta da giudicato la domanda proposta dall'appellato e decisa con sentenza n. 9086/2024”, con condanna del alla CP_1 rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito ritualmente il , contestando le avverse Parte_2 deduzioni e chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In rito, il osserva di aver depositato, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il CP_1 verbale negativo di mediazione del 26.2.2024, pertanto la , a conoscenza della Pt_1 circostanza, avrebbe dovuto sollevare eccezioni in merito alla mancata convocazione, ma ciò non era avvenuto;
non solo, in disparte la procedura di mediazione, l'appellante, ad avviso del
, avrebbe dovuto segnalare, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il mancato CP_1 perfezionamento della notifica.
La , viceversa, neppure dopo aver ricevuto la notifica per la comparizione innanzi Pt_1 all'Organismo di mediazione, aveva preso posizione, mostrando così la pretestuosità della strategia difensiva svolta in sede di appello.
In ogni caso il non soltanto di aver depositato tempestivamente la richiesta Controparte_2 di mediazione, ma anche di aver immediatamente chiesto il rinvio dell'udienza, all'esito dell'inadempimento dell'Organismo nella notifica alla della fissazione dell'incontro, Pt_1 deducendo allo stesso tempo di aver rinnovato la procedura innanzi all'Organismo preposto.
Evidenzia poi il che la controparte, nonostante il rinvio disposto dal Tribunale CP_1 all'udienza del 3.7.2024, fissata per gli stessi incombenti, non aveva depositato alcuna memoria, e soltanto il 17.6.2024, a termini ormai scaduti, aveva depositato note non autorizzate, delle quali il aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità. CP_1
Conclusivamente, dunque, il assume di non essersi integrato alcun vizio CP_1 procedurale, tale da rendere improcedibile la domanda, chiedendo il rigetto dell'unico motivo di appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna della al pagamento Pt_1 delle spese del grado.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio.
La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025. pagina 4 di 6 &&&
L'appello va disatteso
L'impugnazione è infatti basata su un unico motivo/eccezione del tutto inammissibile ex art. 345, II comma c.p.c.
L'appellante ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato il rituale mancato esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita, onere gravante sul creditore che ha agito con il procedimento monitorio.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione-mediazione o negoziazione assistita, avendo errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio il mancato assolvimento del predetto onere di mediazione.
Osserva la Corte che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381).
La Suprema Corte ha poi chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta: ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19596).
In questo quadro, è stato precisato che, sempre ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lvo 28/2010, l'improcedibilità in parola deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo,
Ciò in quanto l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020, n. 25155).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'eccezione di improcedibilità, sollevata per la prima volta con l'atto di appello, è irrimediabilmente tardiva, atteso che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione doveva essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
Analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 132/2014, convertito in legge 162 2014, ove si consideri che l'art. 3 prevede pagina 5 di 6 che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel caso in esame, la Corte non può pertanto far altro che rilevare che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (o negoziazione assistita), non è mai stata sollevata dalla parte che ne aveva l'onere, odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in appello è tardiva e pertanto inammissibile.
Conseguono, dunque, le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti del , avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Milano n. 9086/2024, pubblicata in data 18/10/2024, notificata il 19.10.2024 così provvede:
1. rigetta l'appello, attesa la tardività dell'unico motivo;
2. condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3,470,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 20 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA AR SS IA SA CU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa IA SA CU Presidente
Dott.ssa IA AR SS Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9086/2024, pubblicata il 18.10.2024 e notificata il 19.11.2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP CE, presso il cui studio, in Amantea (CS), alla Via Umbria, n.20, è elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola Sacco, presso il cui studio, in
, via G. Bellezza n. 11, è elettivamente domiciliato CP_1
- appellato -
Oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiali. Causa assegnata in decisione con ordinanza del 14.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 pagina 1 di 6 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, 1) in accoglimento dei motivi illustrati nella narrativa dell'atto di citazione in appello, accogliere l'appello medesimo siccome proposto da e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. Parte_1
9086/2024, emessa dal Tribunale di Milano, notificata il 19.11.2024, statuendo che la sentenza di 1° grado è nulla perché parte appellata non ha correttamente convocato l'appellante al fine di espletare la procedura di mediazione e, conseguentemente, dichiarare l'improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo 14515/2023 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 24114/2023 RG, dichiarando inammissibile, improponibile e comunque già coperta dea giudicato, la domanda proposta dall'appellato e decisa con la sopra richiamata sentenza n. 9086/2024; 2) per l'effetto, condannare l'appellata a spese e compensi del doppio grado del giudizio, in base al principio della soccombenza processuale qui applicabile, da distrarre in favore del concludente procuratore antistatario”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria deduzione disattesa, così giudicare: nel merito
A) Rigettare integralmente le domande svolte dell'appellante previa declaratoria di infondatezza, in fatto e/o in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
B) Confermare la Sentenza n. 9086/24 emessa dal Tribunale di Milano – Sez. XIII civile dott.ssa Folci in data 18.10.24, in ogni caso: C) con vittoria di spese e competenze del I e del II grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Parte_2
Milano, il decreto ingiuntivo n. 14515/2023 emesso nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di € 38.258,47, oltre alle spese giudiziali, a titolo di oneri condominiali (come da consuntivi approvati con delibere rispettivamente del 22.12.2022 e del 4.4.2023) e non corrisposti dalla parte ingiunta.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione contestando la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio, assumendo di non essere debitrice di alcuna somma, in quanto, per una parte, ella aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e, per la restante parte, avendo la alienato gli immobili ai quali l'azionato debito Pt_1 condominiale faceva riferimento, aveva provveduto al pagamento l' acquirente degli stessi.
Il Condominio opposto si è ritualmente costituito in giudizio, contestando a propria volta gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, rilevata la necessità di dar corso all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia condominiale, rinviava la data della prima udienza al 23.4.2024.
pagina 2 di 6 Promossa la procedura ad istanza del Condominio, l'Organismo di mediazione convocava le parti per il giorno 26.2.2024 allorché, attesa l'assenza della convenuta, definiva la procedura con verbale negativo.
Senonché, con comunicazione del 27.3.2024, l'Organismo di mediazione segnalava alla difesa dell'opposto condominio di non essersi avveduto che la non aveva ricevuto la notifica Pt_1 della convocazione della mediazione;
pertanto, fissava nuovamente il primo incontro per il giorno 23.4.2024.
In tale sede, la , ritualmente avvisata, non si presentava. Pt_1
Così stando le cose, su istanza del , il Tribunale disponeva ulteriore rinvio CP_1 dell'udienza di comparizione al 3.7.2024, per i medesimi incombenti.
Concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c. e preso atto del deposito delle stesse da parte del solo il Tribunale rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies CP_1
c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, poi anticipata al 30.9.2024 e, quindi, rinviata 18.10.2024.
All'esito della discussione, il Tribunale ha pronunciato la sentenza qui appellata, disponendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. Pt_1
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha ritenuto che il decreto fosse stato emesso in virtù di due delibere assembleari, valide ed efficaci giacché non impugnate.
Quindi, richiamando i principi fissati dalla Cassazione, il Tribunale ha affermato che le decisioni adottate dall'assemblea sono comunque obbligatorie per tutti i condomini, ai sensi del II comma dell'art. 1137 c.c., anche se impugnate dinanzi all'Autorità giudiziaria, salvo eventuale sospensione nel giudizio di impugnazione.
Il Tribunale ha precisato ancora che le deliberazioni, con le quali vengono determinati i contributi dovuti dai singoli condomini, da sole possono provare l'esistenza del credito e legittimano la concessione del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto premesso, il giudice di prime cure ha asserito che nel giudizio di opposizione, la controversia era circoscritta alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia delle deliberazioni assembleari di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere: nella fattispecie in esame, le delibere, relative alla posizione debitoria della , con riferimento Pt_1 al periodo in contestazione, erano valide.
Infine, in ordine alla contestazione mossa dalla in merito all'erronea quantificazione Pt_1 dell'ammontare del proprio debito, il Tribunale ha asserito che, nel ricorso monitorio, il Condominio aveva tenuto conto degli oneri condominiali a carico della proprietaria acquirente che, peraltro, aveva provveduto al pagamento di quanto di propria competenza.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello, deducendo quale unico motivo Parte_1 la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, nonché il mancato rispetto pagina 3 di 6 della condizione di procedibilità della domanda, per difetto di esperimento della mediazione obbligatoria.
Al riguardo, l'appellante osserva di aver ricevuto la notifica della convocazione per la mediazione il 24.4.2024, ovvero in data successiva sia all'udienza innanzi al Tribunale.
La , quindi, richiamando orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, Pt_1 sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, “dichiarando inammissibile, improponibile e, comunque, già coperta da giudicato la domanda proposta dall'appellato e decisa con sentenza n. 9086/2024”, con condanna del alla CP_1 rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito ritualmente il , contestando le avverse Parte_2 deduzioni e chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In rito, il osserva di aver depositato, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il CP_1 verbale negativo di mediazione del 26.2.2024, pertanto la , a conoscenza della Pt_1 circostanza, avrebbe dovuto sollevare eccezioni in merito alla mancata convocazione, ma ciò non era avvenuto;
non solo, in disparte la procedura di mediazione, l'appellante, ad avviso del
, avrebbe dovuto segnalare, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il mancato CP_1 perfezionamento della notifica.
La , viceversa, neppure dopo aver ricevuto la notifica per la comparizione innanzi Pt_1 all'Organismo di mediazione, aveva preso posizione, mostrando così la pretestuosità della strategia difensiva svolta in sede di appello.
In ogni caso il non soltanto di aver depositato tempestivamente la richiesta Controparte_2 di mediazione, ma anche di aver immediatamente chiesto il rinvio dell'udienza, all'esito dell'inadempimento dell'Organismo nella notifica alla della fissazione dell'incontro, Pt_1 deducendo allo stesso tempo di aver rinnovato la procedura innanzi all'Organismo preposto.
Evidenzia poi il che la controparte, nonostante il rinvio disposto dal Tribunale CP_1 all'udienza del 3.7.2024, fissata per gli stessi incombenti, non aveva depositato alcuna memoria, e soltanto il 17.6.2024, a termini ormai scaduti, aveva depositato note non autorizzate, delle quali il aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità. CP_1
Conclusivamente, dunque, il assume di non essersi integrato alcun vizio CP_1 procedurale, tale da rendere improcedibile la domanda, chiedendo il rigetto dell'unico motivo di appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna della al pagamento Pt_1 delle spese del grado.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio.
La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025. pagina 4 di 6 &&&
L'appello va disatteso
L'impugnazione è infatti basata su un unico motivo/eccezione del tutto inammissibile ex art. 345, II comma c.p.c.
L'appellante ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato il rituale mancato esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita, onere gravante sul creditore che ha agito con il procedimento monitorio.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione-mediazione o negoziazione assistita, avendo errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio il mancato assolvimento del predetto onere di mediazione.
Osserva la Corte che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla (ex multis Cass., 30/08/2018, n. 21381).
La Suprema Corte ha poi chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta: ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19596).
In questo quadro, è stato precisato che, sempre ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lvo 28/2010, l'improcedibilità in parola deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo,
Ciò in quanto l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 menzionato D.Lgs. (Cass., 10/11/2020, n. 25155).
La Suprema Corte ha anche affermato che l'eccezione di improcedibilità, sollevata per la prima volta con l'atto di appello, è irrimediabilmente tardiva, atteso che l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione doveva essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
Analogo principio vale nel caso di mancato esperimento della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 132/2014, convertito in legge 162 2014, ove si consideri che l'art. 3 prevede pagina 5 di 6 che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel caso in esame, la Corte non può pertanto far altro che rilevare che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (o negoziazione assistita), non è mai stata sollevata dalla parte che ne aveva l'onere, odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in appello è tardiva e pertanto inammissibile.
Conseguono, dunque, le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti del , avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Milano n. 9086/2024, pubblicata in data 18/10/2024, notificata il 19.10.2024 così provvede:
1. rigetta l'appello, attesa la tardività dell'unico motivo;
2. condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3,470,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 20 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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