Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/12/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gregorio Panetta ed Elisa Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lo Presti e RA Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio A 5”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Settore Affari generali del Comune di Santa Maria di Licodia del 20.08.2025 numero 536 del Registro Generale - recante “ Risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e applicazione della clausola risolutiva espressa relativa alla convenzione stipulata in data 12.11.2021 tra il Comune di S. Maria di Licodia e l’A.S.D. Tennis Club S. Maria di Licodia …”;
- di ogni altro atto o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse, ove occorra, le note del Responsabile del Settore Affari Generali del 23.05.2024, del 24.06.2024 numero 9634, del 15.01.2025 prot. n. 614 e del 15.1.2025 prot. n. 619, del 20.01.2025, le note del 23.01.2025 prot. n. 948 e n. 944, il verbale della riunione tra il Responsabile del Settore Affari Generali e il rappresentante dell’associazione ricorrente del 20.02.2025, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota a firma di difensore “esterno” dell’Ente del 15.07.2025, la delibera di Giunta Municipale del 24.04.2025 numero 31, la determina settoriale del 30.06.2025 numero 353, la nota dell’Ufficio Tributi del 13.01.2025 n. 469, la Determinazione Settoriale numero 59 del 31.03.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dei medesimi atti oggetto di gravame con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria di Licodia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia”, odierna ricorrente, si è aggiudicata nel Comune di Santa di Santa Maria di Licodia (CT), giusta determina dirigenziale del 4.05.2021, la concessione per l’affidamento in uso di spogliatoi e campetti da tennis ubicati nel territorio comunale.
La procedura di gara – indetta con determina del 3.09.2020 e riservata ad “… Associazioni Sportive regolarmente costituite …”, e dunque senza scopo lucro – si è svolta con il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa attribuendo sino a 80 punti al “ progetto tecnico/gestionale, con l’indicazione degli interventi necessari alla riqualificazione degli impianti ”, e sino a 20 punti all’offerta economica di un canone mensile, con la significativa precisazione che tenuto conto della condizione degli impianti “… è ammissibile anche il canone mensile di importo pari ad euro 0,00 …”.
L’associazione ricorrente è risultata aggiudicataria offrendo la realizzazione di lavori per euro 21.950 e un canone annuo di euro 1.530.
Separata procedura di gara è stata indetta in pari data con analoga determina per l’affidamento in concessione di palestra e campi di calcetto ed è stata poi aggiudicata all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio a 5”.
In data 12.11.2021 il Comune di Santa di Santa Maria di Licodia e l’associazione ricorrente hanno stipulato la convenzione rep. n. 11/2021 per l’affidamento in uso di campi da tennis e spogliatoi, con cui, all’articolo 17, è stata prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Durante la fase di esecuzione della concessione l’Ente comunale, rilevando talune inadempienze da parte dell’associazione ricorrente relativamente al versamento del canone concessorio e ai pagamenti concernenti le utenze elettrica e idrica, così come relativamente al pagamento della Tari, ha sollecitato la concessionaria, con nota del Responsabile del Settore Affari Generali prot. n. 614 del 15.01.2025, a provvedere entro cinque giorni al pagamento: i) dei canoni concessori per il 2023 e 2024 per un totale di euro 2.815; ii) dell’intero importo di quanto dovuto per le utenze di energia elettrica e idrica per il periodo dal 12.11.2021 al 31.12.2023, rispettivamente per un importo pari a euro 19.601,09 e euro 7.000; iii) degli ulteriori importi dovuti a titolo di Tari sino al 31.12.2024, in corso di quantificazione in tale data.
A tale nota ha fatto seguito l’invio, mediante prot. n. 948 del 23.01.2025, di una nota con cui l’Ente ha proceduto a una seconda formale contestazione di addebito.
L’associazione ricorrente, con note del 20.01.2025 e del 28.01.2025, ha rappresentato all’Ente di versare in gravi difficoltà economiche, presentando altresì talune osservazioni e contestazioni correlate all’importo delle somme specificatamente richieste dall’Amministrazione comunale.
In data 21.02.2025 è stato sottoscritto il verbale prot. n. 2353 relativo alla riunione tenutasi tra il Responsabile del settore Affari Generali del Comune e il rappresentante dell’associazione ricorrente, con il quale quest’ultimo, considerando non dovuta la somma richiesta a titolo di pagamento delle utenze idrica ed elettrica nonché quella relativa alla Tari, si è impegnato al pagamento del canone di utilizzo arretrato entro il mese di marzo 2025 e a produrre idonea documentazione attestante il reale consumo idrico ed energetico della propria associazione in riferimento alla gestione degli immobili sportivi concessi ai fini di un ricalcolo delle spettanze effettivamente dovute.
Rimasti inadempiuti gli impegni assunti nell’ambito di tale riunione, con nota del 15.07.2025 il Comune ha comunicato all’associazione l’avvio di un procedimento « finalizzato alla attivazione della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 17 della convenzione ” per le seguenti inadempienze: “ Mancato versamento dei canoni per un ammontare di euro 1.285 per l’anno 2023 e 1.530 per l’anno 2024; - Mancato pagamento delle utenze elettriche fino al 31.12.2024 per un ammontare di euro 25.977,90; - Mancato pagamento della Tariffa T.A.R.I. anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024 per un ammontare di euro 11.523,00; - Mancato rinnovo della fidejussione; - Mancato pagamento utenza idrica fino al 30.09.2024 per un ammontare di Euro 7.922,98 ; - mancata realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione previsti dal piano di cui all’allegato “A” al Contratto di Convenzione, che incidono sul corretto espletamento del servizio, stante l’assenza delle relative autorizzazioni e licenze correlate, anche in relazione ai servizi igienici come da relazione tecnica agli atti (...)», risultando mancanti o carenti “ 1) Realizzazione all’interno degli spogliatoi di un’area di attesa con un punto di ristoro; 2) Sistemazione del manto dei campi con resine acriliche ad elevata elasticità (relativamente ai campi da tennis); 3) Realizzazione di una tribunetta per gli ospiti; 4) Sistemazione dei muretti di recinzione dei campi in c.a. a sostegno di paletti di ferro; 5) Mancata fornitura di gran parte degli arredi all’interno dello spogliatoio, Frigo bar, tavoli sedie e quant’altro; 6) Sistemazione dell’area esterna da destinare a parcheggio ed accoglienza degli ospiti… ».
Con determinazione prot. 536 del 20.08.2025 il Comune ha disposto la risoluzione della convenzione n. 11/2021 per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17 della convenzione e, per l’effetto, ha disposto la revoca della concessione disponendo la restituzione degli impianti in questione entro trenta giorni dalla notifica dell’atto.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 22.10.2025 e depositato il 6.11.2025 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Santa Maria di Licodia” ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti: 1) la determinazione del Settore Affari generali del Comune di Santa Maria di Licodia del 20.08.2025 numero 536 del Registro Generale - recante “ Risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e applicazione della clausola risolutiva espressa relativa alla convenzione stipulata in data 12.11.2021 tra il Comune di S. Maria di Licodia e l’A.S.D. Tennis Club S. Maria di Licodia …”; 2) ogni altro atto o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse, ove occorra, le note del Responsabile del Settore Affari Generali del 23.05.2024, del 24.06.2024 numero 9634, del 15.01.2025 prot. n. 614 e del 15.01.2025 prot. n. 619, del 20.01.2025, le note del 23.01.2025 prot. n. 948 e n. 944, il verbale della riunione tra il Responsabile del Settore Affari Generali e il rappresentante dell’associazione ricorrente del 20.02.2025, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota a firma di difensore “esterno” dell’Ente del 15.07.2025, la delibera di Giunta Municipale del 24.04.2025 numero 31, la determina settoriale del 30.06.2025 numero 353, la nota dell’Ufficio Tributi del 13.01.2025 n. 469, la Determinazione Settoriale numero 59 del 31.03.2023.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia grave e manifesta; violazione degli articoli 17 della Convenzione, 1454 del Codice civile, e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 recepito in Sicilia con l’articolo 1 della legge regionale 16/2016 ; 2) Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta; violazione del Regolamento per l’affidamento in concessione degli impianti, dell’articolo 3 della Convenzione, e degli articoli 1294 e 1455 del Codice civile, degli articoli 6, 7 e 10 della legge 241 del 1990, e degli articoli 7, 9, 10 e 12 della legge regionale 7 del 2019 ; 3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria e motivazione .
2.1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta che nessuna delle inadempienze poste dal Comune a fondamento della determina di risoluzione possa rientrare tra le ipotesi indicate nella “ clausola risolutiva espressa ” di cui all’articolo 17 della convenzione, in quanto nella vicenda in esame non ricorrerebbe alcuna delle fattispecie indicate da tale disposizione.
Le inadempienze contestate dall’Ente comunale, in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente non sarebbero riconducibili all’espletamento del servizio, né ne avrebbero compromesso il funzionamento.
Né può ritenersi, continua la parte, che i mancati interventi tra quelli indicati nel progetto in sede di gara possano integrare una “… violazione dell’obbligo della manutenzione ordinaria delle strutture degli impianti e delle parti oggetto della concessione …”.
È rilevato, in ultimo, che l’Amministrazione comunale abbia tenuto una condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza, potendo evitare di azionare la clausola risolutiva espressa.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotta l’erroneità di quanto disposto nel gravato provvedimento in merito alla responsabilità solidale tra l’associazione ricorrente e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio a 5”, concessionaria della palestra, la quale sarebbe smentita:
(i) dal Regolamento comunale per l’affidamento degli impianti approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 18.11.2013, ai sensi del quale sarebbe prevista un’unica concessione per tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale siti sull’intera area individuata in catasto, ai sensi dell’articolo 4 dello stesso Regolamento, nelle “particelle 891, 65, 892, 378, 861, 478, 477, 379, 638, 837, 866, 865, 67, 796, 890” del foglio 15, venendo meno, quindi, il presupposto di una “solidarietà” tra concessionari;
(ii) dalle determine del 3.09.2020 con cui sono state indette le due distinte procedure di gara e dai relativi atti di gara, le quali non farebbero alcun riferimento a una presunta solidarietà tra concessionari né tantomeno prevedrebbero un’unica utenza centralizzata per acqua e luce;
(iii) dalla convenzione tra le parti, laddove all’art. 3 obbliga la concessionaria odierna ricorrente a “… farsi carico del pagamento di tutte le forniture energetiche ”, limitatamente ai propri consumi.
Ognuna delle pretese inadempienze poste a fondamento della risoluzione impugnata, continua la ricorrente, sarebbe inoltre smentita dalla stessa Amministrazione procedente, la quale:
(i) per il tramite del proprio Ufficio Tecnico avrebbe appurato l’effettiva entità dei consumi della ricorrente tanto da averli indicati con nota del 28.03.2023 in complessivi Kw 1.736, quantificando la spesa annua a suo carico in non più di 1000 euro;
(ii) mediante l’Ufficio Tributi avrebbe accertato che l’importo effettivamente dovuto a tale titolo fosse pari a 157,00 euro annui, rettificando l’importo annuo della Tari per il 2025 inizialmente determinato in 1.955,00 euro.
Si evidenzia, peraltro, rispetto all’omesso versamento della Tari, che la stessa ricorrente avrebbe dovuto essere integralmente sgravata dal suo versamento in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale sull’imposta, secondo cui non sono soggetti all’applicazione della Tari, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti, tra gli altri, gli impianti destinati alle attività sportive (lett. d)) e i locali danneggiati e inagibili (lett. i)) e perciò inutilizzabili (come gli spogliatoi, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente).
È inoltre evidenziato che:
(i) gran parte degli interventi previsti dalla convenzione siano stati eseguiti dall’associazione ricorrente, tenuto altresì conto che le parti non abbiano pattuito un termine ultimo per la loro esecuzione;
(ii) il valore dei canoni non corrisposti avrebbe dovuto essere decurtato dalle spese sostenute dall’associazione per la realizzazione dei campi di padel, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento comunale per l’affidamento degli impianti approvato con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 18.11.2013, ai sensi del quale “I costi affrontati dal concessionario per la realizzazione delle opere di cui sopra opportunamente rendicontati saranno interamente decurtati dal canone di concessione ”.
La ricorrente asserisce, inoltre: (i) di non aver mai utilizzato le utenze idriche comunali; (ii) di aver rinnovato la fideiussione prevista dalla convenzione; (iii) di aver eseguito i lavori acquisendo le autorizzazioni necessarie.
È contestato, in ultimo, il capo del provvedimento impugnato in cui il Comune rileva che le osservazioni difensive trasmesse in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento dal difensore dell’associazione ricorrente costituirebbero mera “ osservazione non vincolante di terzi ”, in quanto presentate dal difensore della ricorrente senza procura speciale e, come tali, non sarebbero state esaminate; si evidenzia, in particolare, che il responsabile del procedimento avrebbe dovuto consentire l’eventuale necessaria regolarizzazione del presunto “vizio” rilevato con ogni opportuna integrazione documentale.
2.3. Con la terza e ultima censura si lamenta che i provvedimenti impugnati siano illegittimi per disparità di trattamento, in quanto, a fronte di violazioni e inadempimenti contrattuali più gravi, l’Ente comunale avrebbe archiviato il procedimento di risoluzione dell’ulteriore convenzione stipulata – con riguardo ai locali della palestra e ai campi di calcetto – con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Maria di Licodia Calcio a 5”.
Viene evidenziato, a tal riguardo, che l’Ente comunale:
(i) abbia consentito a tale concessionaria di farsi carico del pagamento degli importi dovuti “in solido” con la ricorrente per le utenze elettriche solo in relazione a una “quota” di pertinenza, consentendo quindi un pagamento solo “parziale” e rateizzato, rinunciando, quindi, al vincolo di solidarietà;
(ii) ha ritenuto che gli interventi offerti dalla concessionaria della palestra “… in mancanza di termini contrattuali dedotti in convenzione ” potessero essere completati “… in tempi ragionevoli, in relazione alla natura delle obbligazioni e alle esigenze del servizio pubblico essendo trascorsi quattro dei sei anni previsti per la durata della convenzione …”.
3. Il Comune di Santa Maria di Licodia, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 24.11.2025.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17.11.2025 e depositato in data 1.12.2025 la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i medesimi atti oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, rilevando, in particolare, che con deliberazione del 24.10.2025 il Consiglio comunale del Comune resistente abbia approvato una mozione di indirizzo con la quale ha chiesto la revoca della determinazione di risoluzione già impugnata.
Il nuovo ricorso è stato presentato per il seguente motivo di diritto: Eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria, e di motivazione – Perplessità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, incompetenza - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’articolo 33 della Costituzione .
4.1. Viene rilevato, nello specifico, che con la deliberazione n. 44/2025 il Consiglio comunale abbia evidenziato l’asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per travisamento e difetto istruttorio e di motivazione, posto che le contestazioni assunte a fondamento della disposta risoluzione risulterebbero smentite dalle risultanze degli stessi uffici comunali e dell’organo consiliare dell’Ente.
È sottolineato, in particolare, che tale organo dell’Amministrazione procedente abbia espressamente affermato, nella mozione di indirizzo approvata, che:
(i) “... gli addebiti che vengono contestati nel provvedimento di revoca, oltre ad essere infondati, non possono mai, convenzione alla mano, determinare l’attivazione della clausola risolutiva nei confronti dell’Associazione Tennis Club Santa Maria di Licodia… ”;
(ii) è “… infondata la richiesta del pagamento della Tari per l’intera superficie utilizzata ed in concessione, visto che ai sensi dell’art. 7 lettera D del Regolamento Tari, non sono soggetti all’applicazione del tributo la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l’attività agonistica …”, sicché il pagamento “… può essere richiesto solo ed esclusivamente per la parte degli spogliatoi ” e solo “ dal momento in cui gli stessi furono ripristinati dall’Associazione concessionaria …”; quindi “… è del tutto fuorviante a sbagliata la richiesta di Euro 11.523,00 a titolo di mancato pagamento della Tari, che ovviamente contempla tutta la superficie...anche quella non soggetta al pagamento della tariffa…e soprattutto è relativa a tutti gli impianti sportivi nel loro complesso, ovvero ai campi da tennis ed agli spogliatoi dell’adiacente campo sportivo, oltre che alla palestra ed al campo di calcio a 5 …”;
(iii) “… è gravissimo che l’Ente richieda ai cittadini singolarmente considerati o riuniti in associazione, somme che non gli spettino …”, come accade anche “… per le utenze dell’energia elettrica, dove addirittura viene addebitata la somma di euro 25.977,90 come mancati pagamenti, sempre seguendo il principio della quantificazione unica …” senza considerare che “… a partire dal giugno del 2024, momento in cui l’Associazione Tennis Club Santa Maria di Licodia ha provveduto ad installare un contatore dedicato alla parte di suo uso esclusivo, ovvero campi da tennis e spogliatoio annessi, vi è una spesa media pari a Euro 175,00 a bimestre, consumo reale e certo …”, e “… tra l’altro, esiste una relazione dell’ufficio tecnico …cha quantifica verosimilmente i consumi della parte assegnata al Tennis Club prima dell’installazione del contatore separato …”;
(iv) quanto alla richiesta di ulteriori 7.922,28 euro per l’utenza idrica, “… nella Convenzione non si faccia menzione alcuna del pagamento dell’utenza idrica a carico dell’Associazione Tennis Club, in quanto al momento dell’assegnazione l’area di propria competenza non era dotata di fornitura idrica …” tant’è che “… l’associazione ha provveduto a dotarsi di una riserva idrica che viene riempita ” periodicamente a proprie spese;
(v) “… altra contestazione infondata è quella relativa ai lavori di miglioramento delle strutture concesse al concessionario ...”, poiché “… l’articolo 3 della Convenzione non stabilisce un termine se non quello dell’affidamento…ovvero 6 anni …” e comunque “… l’Associazione Tennis Club ha prontamente relazionato più volte sugli interventi migliorativi già effettuati …”;
(vi) “… a ciò si aggiungano anche le perplessità che desta lo svolgimento del procedimento amministrativo, che ha portato al provvedimento di revoca …” che “… nasce inspiegabilmente da un atto di un legale esterno, incaricato ad hoc… che si professa responsabile del procedimento e contestualmente difensore di parte …”.
5. Con memoria del 12.12.2025 il Comune di Santa Maria di Licodia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, rilevando che la presente domanda processuale avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a., atteso che la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ambito dell’art. 133, comma 1, c.p.a., nel cui perimetro sarebbero incluse le controversie che involgono gli atti della gara o dell'affidamento così come quelle che attengono alle attività consequenziali che sono svolgimento dell'affidamento stesso.
L’Amministrazione ha altresì controdedotto rispetto alle specifiche censure sollevate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo, evidenziando, in particolare, che nel caso in esame sussisterebbero le condizioni per l’applicazione della clausola risolutiva espressa per come riportata dall’art. 17 della convenzione. Le condotte poste in essere dall’associazione sportiva che ricorre in giudizio, nello specifico, inciderebbero negativamente sulla regolarità, sulla sicurezza o continuità del servizio pubblico e costituirebbero forme di inadempimento degli obblighi assunti dalla stessa.
Quanto alla terza e ultima doglianza prospettata con tale ricorso, l’Amministrazione comunale rileva che l’archiviazione del procedimento parimenti avviato nei confronti della controinteressata sarebbe da ascrivere al fatto che quest’ultima abbia rispettato gli obblighi nascenti dalla convenzione, versando al Comune, seppur con un piano rateale, le somme dovute.
Rispetto ai motivi aggiunti l’Ente evidenzia che la delibera n. 44 del 24.10.2025, con cui il Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia avrebbe confermato la “... definitiva illegittimità della determinazione di risoluzione della convenzione (...)”, sarebbe priva di rilievo giuridico, atteso che tale organo comunale non avrebbe alcuna competenza per decidere la legittimità delle scelte amministrative adottate dagli organi di gestione dell’Ente.
6. Con memoria del 13.12.2025 l’associazione ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, rilevando che il provvedimento impugnato afferisca alla fase esecutiva della procedura di affidamento per cui è causa, con conseguente applicabilità del rito ordinario.
La parte ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso e della relativa domanda cautelare.
7. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente della Sezione ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di possibili profili di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia . La parte ricorrente ha replicato rilevando che l’attività posta in essere dall’Ente comunale resistente mediante l’atto avversato costituisca manifestazione del potere amministrativo di controllo e di vigilanza in capo alle amministrazioni concedenti. All’esito della discussione il Presidente ha dato avviso alle parti presenti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che nulla hanno osservato. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
8. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è da ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto di seguito esposto e precisato.
8.1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le “ controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (...)”.
L’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. stabilisce, a sua volta, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, (...)”.
In applicazione di tali disposizioni, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di riparto della giurisdizione, così come applicati dalla giurisprudenza amministrativa, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo tutte e soltanto le controversie relative alla procedura di affidamento della concessione, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto che accede a tale provvedimento concessorio spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 3442; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 dicembre 2024, n. 6731; T.A.R. Puglia, Bari, 22 marzo 2024, n. 368; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 24 novembre 2022, n. 15681).
Tra queste controversie vanno annoverate anche quelle aventi ad oggetto “... la risoluzione anticipata del contratto, autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato: anch'esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore o del concessionario alla prosecuzione del rapporto. L'accertamento di tale diritto spetta al Giudice ordinario, mediante la verifica della legittimità dell'atto e dell'eventuale violazione delle clausole contrattuali da parte dell'Amministrazione, e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nell’ambito delle posizioni paritetiche delle parti ” (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489, e giurisprudenza ivi citata: Cass., Sez. Un., 3 maggio 2017, n. 10705; 12 maggio 2006, n. 10994; 18 ottobre 2005, n. 20116).
Il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, inoltre, sussiste anche con riguardo a tutti i provvedimenti conseguenti alla disposta risoluzione che, in quanto tali, discendono inevitabilmente dalla determinazione di risoluzione (T.A.R. Toscana, sez. I, 19 maggio 2022, n. 687; Cassazione, Sez. Un. ord. n. 12866/2020).
Il Collegio non ignora, tuttavia, che la giurisprudenza amministrativa abbia evidenziato che – sebbene in applicazione dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione le controversie sorte nella fase esecutiva di concessione siano da devolversi, per regola generale, alla giurisdizione del giudice ordinario –, ogni qualvolta l’amministrazione si muova nell’ambito di una funzione regolatrice e di vigilanza, “ le tematiche della affidabilità del contraente coinvolgono direttamente l'interesse pubblico sotteso al rilascio della concessione ”, non trattandosi di “... assegnare al giudice amministrativo tutte le controversie che si collochino in tale materia, ma solo quelle che intercettano in qualche modo l'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione, tenendo conto, però, che tale potere non si limita alla selezione del concessionario, bensì si estende al momento esecutivo relativamente alle prerogative di controllo anche in detta fase spettanti all'Amministrazione concedente ” (Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 11000).
Come rammentato dalla Corte di Cassazione, tale potere autoritativo, ad avviso di questo Collegio, «...non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il “vincolo” contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto », evidenziandosi, in particolare, che “... le controversie nelle quali il petitum sostanziale è l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio [...] , non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale ” e che “ Per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (Cass. SU 25 febbraio 2011, n. 4614). Ed infatti, l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell’agire della Pubblica amministrazione - non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione - si intende allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice ” (Cassazione, Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18267).
Nell’ottica della corretta qualificazione del potere attivato dall’amministrazione, è, inoltre, di rilievo verificare se l’atto impugnato trovi una plausibile collocazione all'interno di parametri o schemi civilistici, come peraltro evidenziato dalla stessa giurisprudenza amministrativa sopra citata (cfr. Cons. Stato n. 11000/2022).
8.2. Ebbene, precisate le coordinate ermeneutiche entro le quali questo Collegio è chiamato a scrutinare l’essenza della determinazione n. 536 del 20.08.2025 del responsabile dell’Area Affari Generali del Comune resistente, gravata con il presente ricorso dalla parte ricorrente, deve preliminarmente rammentarsi che “... spetta al giudice amministrativo qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio (da ultimo, V, 4 ottobre 2021, n. 6606). Si tratta di un potere ufficioso, il cui esercizio non è vincolato né dell'intitolazione dell'atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa (V, 5 giugno 2018, n. 3387). L'esatta qualificazione di un provvedimento va infatti effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (V, 28 agosto 2019, n. 5921; IV, 18 settembre 2012, n. 4942) ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5064).
In prima battuta, può quindi osservarsi che l’atto, come da sua formulazione testuale riportata nella sua rubrica, abbia ad oggetto la « risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e applicazione della clausola risolutiva espressa relativa alla convenzione stipulata in data 12.11.2021 tra il Comune di S. Maria di Licodia (CT) e la l’associazione sportiva dilettantistica “Tennis club S. Maria di Licodia” (...) avente ad oggetto “concessione in un uso per la durata di anni 6 dei campi da tennis e degli spogliatoi dell’adiacente campo sportivo insistenti in S. Maria di Licodia Via G. Bartali n. 3 ».
Venendo al suo effettivo contenuto, la predetta “ risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. ” è stata disposta in asserita applicazione di quanto previsto dall’art. 17 della convenzione disciplinante il rapporto esecutivo tra le parti – ove viene prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio – con particolare riguardo all’ipotesi in cui “ la negligenza e la deficienza accertate dall’Amministrazione e la gravità e la frequenza compromettano il funzionamento del servizio ”.
Le “gravi e reiterate inadempienze” riportate nell’atto riguardano, in concreto, la violazione di specifici obblighi posti in capo all’associazione concessionaria e attinenti alla fase esecutiva del rapporto, i quali concernono, nello specifico:
(i) il mancato versamento dei canoni concessori per l’anno 2023 e l’anno 2024;
(ii) il mancato pagamento delle utenze elettriche sino al 31.12.2024, della tariffa Tari per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, dell’utenza idrica sino al 30.09.2024;
(iii) il mancato rinnovo della fidejussione;
(iv) la mancata realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione previsti dal piano di cui all’allegato A al contratto di convenzione.
Nel caso in esame, quindi, il Comune resistente si è dichiaratamente avvalso della clausola risolutiva espressa inserita nell’art. 17 della convenzione conclusa con l’associazione ricorrente, esercitando un diritto potestativo governato dal diritto civile.
Trattasi, ancora meglio, di uno strumento corrispondente a un tipico schema rimediale civilistico, connaturato alla regolazione degli effetti tra le parti a seguito dell’inadempimento di talune prestazioni o obbligazioni sancite dal sinallagma stipulato tra di esse, il quale non sottende l’esercizio di poteri tipicamente autoritativi bensì si colloca, materialmente, nell’area del negozio regolata dal diritto privato (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, 18 marzo 2022, n. 450; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 maggio 2021, n. 960).
Ne discende, pertanto, che lo scrutinio della valutazione operata dall’Amministrazione procedente sulla correttezza della condotta contrattuale tenuta dalla parte privata, provocando come effetto tipico lo scioglimento del contratto che incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, non può che spettare al Giudice ordinario.
Il Comune che resiste in giudizio, invero, non si è avvalso, prioritamente, dei propri poteri di revoca o decadenza della concessione – il cui ricorso avrebbe determinato la giurisdizione del Giudice amministrativo trattandosi di manifestazioni concrete dei poteri autoritativi in capo a tale Ente –, ma ha azionato la facoltà contrattuale di avvalersi della condizione risolutiva espressa prevista dalla convenzione stipulata con l’associazione ricorrente.
L’esercizio di tale facoltà contrattuale rientra nell’autonomia contrattuale dei contraenti e non involge la discrezionalità amministrativa autoritativa, a nulla valendo che, con il medesimo atto impugnato, l’Amministrazione abbia altresì disposto, in via succedanea, anche la “revoca” della concessione in uso; tale determinazione amministrativa è invero consequenziale alla predetta risoluzione, costituendone un “effetto” che proprio in essa trova il solo e unico presupposto, senza una reale spendita di potere pubblicistico autoritativo a monte e senza che essa sia stata sorretta da valutazioni di natura discrezionale operate dall’Ente.
Spetta, quindi, al Giudice ordinario, nell’esercizio della propria potestas iudicandi così come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, scrutinare se la natura delle “ gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento del servizio ” accertate dal Comune di Santa Maria di Licodia rientrino o meno nel perimetro della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 17 della convenzione pattuita dalle parti, atteso che la res controversa incide sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto e non ha ad oggetto, invece, il vaglio di legittimità di un pubblico potere.
9. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, in definitiva, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in considerazione della natura della presente decisione e della peculiarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicando nel Giudice ordinario l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
RA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IC | RO TO |
IL SEGRETARIO