TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2655 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 01/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 14.7.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2655/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace di EN n. 368/2022,– lesione personale, vertente tra
(CF: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Maielli 59, rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato, che si abbia ai sensi dell'art. 8 c. 5 D.M. Giustizia 44/2011 per apposta in calce, dall'Avv.
EM NO (CF: ), pec: presso lo C.F._2 Email_1 studio del quale elettivamente domicilia in San Felice a Cancello (Ce) alla Via Roma, 40;
appellante
e
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Parte_2 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di allegate procure generali in atti, anche con poteri disgiunti, dagli avv.ti Gianpaolo Iaselli ( ) e Renato Iaselli ( ), e con C.F._3 C.F._4 gli stessi elett.te domiciliata in Caserta, Corso Giannone 56 ;
appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 18.3.2023, adiva il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza del Giudice di Pace di EN n. 368/2022 con la quale veniva rigettata la domanda dello stesso diretta a ottenere la condanna della Parte_2 in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il giorno 11 13.09.2019 alle ore 09:15 mentre transitava a piedi in San Felice a Cancello (Ce) lungo il margine di Via Fosse, a seguito dell'investimento da parte di da un'autovettura di colore bianco non identificata.
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea, incompleta e travisata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nonché la mancata valutazione delle risultanze della ctu medice espletata. Chiedeva dunque in sede di gravame di riformare la impugnata sentenza, accogliendo integralmente la domanda relativa alle lesioni riportate in occasione del sinistro, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistendo all'appello e chidendo la conferma Parte_2 della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
3. Onerate le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.3.2025 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281–sexies c.p.c. all'udienza del 1.12.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
4. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
con atto di citazione in primo grado, premetteva che il giorno 13.09.2019 Parte_1 alle ore 09:15 circa mentre transitava regolarmente a piedi in San Felice a Cancello (Ce) lungo il margine destro di Via Fosse, veniva colpito ed investito da un'autovettura di colore bianco che, provenendo da tergo a velocità sostenuta, percorrendo la medesima Via Fosse, si addossava improvvisamente al margine destro della stessa causandone la caduta sulla sede stradale;
il conducente del veicolo investitore in seguito all'incidente accompagnava personalmente l'attore presso il Presidio Ospedaliero Parte_1 di LO (Ce); successivamente, si allontanava frettolosamente omettendo di lasciare i propri dati anagrafici ed assicurativi, rimanendo, pertanto non identificato, non consentendo ai presenti di annotare il numero di targa. In conseguenza del sinistro, parte attrice riportava lesioni alla spalla e al polso sinistri.
Dopo un periodo di immobilità protrattosi per 53 giorni, all'esito del quale, veniva giudicato clinicamente guarito sia pure con postumi di danno biologico da valutarsi, provvedeva a richiedere alla Parte_1
quale impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia ed alla Consap Parte_2
S.p.A. – Gestione F.G.V.S., il risarcimento dei danni sofferti dalla di lui persona che tuttavia rimanevano senza riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, contestava la propria Pt_2 legittimazione, non avendo parte attrice fornito prova dei presupposti di legge, sia in fatto sia in diritto, per l'intervento del Fondo Vittime della Strada, di cui la ha la gestione per la Regione Pt_2
Campania. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e, in particolare, la veridicità del fatto storico, la responsabilità dell'evento, le conseguenze, il nesso eziologico. Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di escussione testi, con sentenza n. 368/2022 il Giudice di Pace di EN rigettava la domanda attorea.
Di qui il proposto appello.
Profili Preliminari
5. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
6. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
7. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per pervenire alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato da veicolo non identificato.
7.1. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
7.2. Nel merito, deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis nella specie), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. E' dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il tribunale condivide e fa propri, va ritenuta nella specie non raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante.
In primo luogo, va detto che non risulta presentata querela (cfr. priduzione di primo grado di parte attrice telematicamente depositata).
In tal modo l'istante, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca della prova da parte degli investigatori.
E se è vero che la tempestiva denuncia (o della querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o comunque la presentazione obiettivamente tardiva della stessa (a prescindere cioè, dalla rilevanza temporale a fini penali) rappresenta elemento rilevante nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile.
Ancora, correttamente il Gdp ha ritenuto non ricorrenti gli estremi per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, argomentando che non vi sia stata diligenza in capo all'attore quanto alla individuazione del responsabile del sinistro.
Invero, l'attore medesimo ed il teste escusso hanno premesso e riferito che l'attore ed esso teste erano stati accompagnati in Ospedale proprio dal conducente responsabile dell'investimento e sull'auto condotta dallo stesso (“Immediatamente dopo l'evento, considerato che era dolorante alla spalla sinistra e Pt_1 alla gamba sinistra, il conducente della vettura bianca che mi pare fosse una Ford Punto, si rendeva disponibile ad accompagnarci in ospedale. Una volta accompagnatoci al Pronto Soccorso dell'Ospedale di LO, il conducente della Fiat Punto Bianca si allontanava per non fare più ritorno” ) il che effettivamente determina – in tesi - la logica possibilità di acquisire tutte le dovute e necessarie informazioni ai fini del successivo risarcimento dei danni. Il Gdp ha riportato le dichiarazioni del tesitmone il quale ha riferito: “eravamo convinti che ritornasse a lasciarci le proprie generalità ed i propri dati assicurativi” e correttamente ha valutato che l'allontanamento del responsabile del sinistro non abbia integrato una fuga dello stesso. In conclusione, va respinta la censura per cui vi sarebbe ipotesi di impossibilità nella identificazione del responsabile. In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che parte appellante non ha fornito prova di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo danneggiante;
pertanto, l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 -
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 368/2022 del Giudice di Pace di
EN ;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.065,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
• manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 1.12.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2655 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 01/12/2025 ; tenuto conto che con decreto del 14.7.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2655/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace di EN n. 368/2022,– lesione personale, vertente tra
(CF: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Santa Maria a Vico (Ce) alla Via Maielli 59, rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato, che si abbia ai sensi dell'art. 8 c. 5 D.M. Giustizia 44/2011 per apposta in calce, dall'Avv.
EM NO (CF: ), pec: presso lo C.F._2 Email_1 studio del quale elettivamente domicilia in San Felice a Cancello (Ce) alla Via Roma, 40;
appellante
e
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Parte_2 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di allegate procure generali in atti, anche con poteri disgiunti, dagli avv.ti Gianpaolo Iaselli ( ) e Renato Iaselli ( ), e con C.F._3 C.F._4 gli stessi elett.te domiciliata in Caserta, Corso Giannone 56 ;
appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 18.3.2023, adiva il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza del Giudice di Pace di EN n. 368/2022 con la quale veniva rigettata la domanda dello stesso diretta a ottenere la condanna della Parte_2 in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il giorno 11 13.09.2019 alle ore 09:15 mentre transitava a piedi in San Felice a Cancello (Ce) lungo il margine di Via Fosse, a seguito dell'investimento da parte di da un'autovettura di colore bianco non identificata.
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea, incompleta e travisata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nonché la mancata valutazione delle risultanze della ctu medice espletata. Chiedeva dunque in sede di gravame di riformare la impugnata sentenza, accogliendo integralmente la domanda relativa alle lesioni riportate in occasione del sinistro, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la resistendo all'appello e chidendo la conferma Parte_2 della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
3. Onerate le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.3.2025 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281–sexies c.p.c. all'udienza del 1.12.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
4. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
con atto di citazione in primo grado, premetteva che il giorno 13.09.2019 Parte_1 alle ore 09:15 circa mentre transitava regolarmente a piedi in San Felice a Cancello (Ce) lungo il margine destro di Via Fosse, veniva colpito ed investito da un'autovettura di colore bianco che, provenendo da tergo a velocità sostenuta, percorrendo la medesima Via Fosse, si addossava improvvisamente al margine destro della stessa causandone la caduta sulla sede stradale;
il conducente del veicolo investitore in seguito all'incidente accompagnava personalmente l'attore presso il Presidio Ospedaliero Parte_1 di LO (Ce); successivamente, si allontanava frettolosamente omettendo di lasciare i propri dati anagrafici ed assicurativi, rimanendo, pertanto non identificato, non consentendo ai presenti di annotare il numero di targa. In conseguenza del sinistro, parte attrice riportava lesioni alla spalla e al polso sinistri.
Dopo un periodo di immobilità protrattosi per 53 giorni, all'esito del quale, veniva giudicato clinicamente guarito sia pure con postumi di danno biologico da valutarsi, provvedeva a richiedere alla Parte_1
quale impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia ed alla Consap Parte_2
S.p.A. – Gestione F.G.V.S., il risarcimento dei danni sofferti dalla di lui persona che tuttavia rimanevano senza riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, contestava la propria Pt_2 legittimazione, non avendo parte attrice fornito prova dei presupposti di legge, sia in fatto sia in diritto, per l'intervento del Fondo Vittime della Strada, di cui la ha la gestione per la Regione Pt_2
Campania. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e, in particolare, la veridicità del fatto storico, la responsabilità dell'evento, le conseguenze, il nesso eziologico. Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di escussione testi, con sentenza n. 368/2022 il Giudice di Pace di EN rigettava la domanda attorea.
Di qui il proposto appello.
Profili Preliminari
5. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
6. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
7. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per pervenire alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato da veicolo non identificato.
7.1. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
7.2. Nel merito, deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis nella specie), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. E' dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il tribunale condivide e fa propri, va ritenuta nella specie non raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante.
In primo luogo, va detto che non risulta presentata querela (cfr. priduzione di primo grado di parte attrice telematicamente depositata).
In tal modo l'istante, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca della prova da parte degli investigatori.
E se è vero che la tempestiva denuncia (o della querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o comunque la presentazione obiettivamente tardiva della stessa (a prescindere cioè, dalla rilevanza temporale a fini penali) rappresenta elemento rilevante nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile.
Ancora, correttamente il Gdp ha ritenuto non ricorrenti gli estremi per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, argomentando che non vi sia stata diligenza in capo all'attore quanto alla individuazione del responsabile del sinistro.
Invero, l'attore medesimo ed il teste escusso hanno premesso e riferito che l'attore ed esso teste erano stati accompagnati in Ospedale proprio dal conducente responsabile dell'investimento e sull'auto condotta dallo stesso (“Immediatamente dopo l'evento, considerato che era dolorante alla spalla sinistra e Pt_1 alla gamba sinistra, il conducente della vettura bianca che mi pare fosse una Ford Punto, si rendeva disponibile ad accompagnarci in ospedale. Una volta accompagnatoci al Pronto Soccorso dell'Ospedale di LO, il conducente della Fiat Punto Bianca si allontanava per non fare più ritorno” ) il che effettivamente determina – in tesi - la logica possibilità di acquisire tutte le dovute e necessarie informazioni ai fini del successivo risarcimento dei danni. Il Gdp ha riportato le dichiarazioni del tesitmone il quale ha riferito: “eravamo convinti che ritornasse a lasciarci le proprie generalità ed i propri dati assicurativi” e correttamente ha valutato che l'allontanamento del responsabile del sinistro non abbia integrato una fuga dello stesso. In conclusione, va respinta la censura per cui vi sarebbe ipotesi di impossibilità nella identificazione del responsabile. In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che parte appellante non ha fornito prova di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo danneggiante;
pertanto, l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 -
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 368/2022 del Giudice di Pace di
EN ;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.065,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
• manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 1.12.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo