Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Ordinanza collegiale 22 giugno 2021
Sentenza 24 novembre 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 7 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2021, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01410/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2021, proposto da
All OD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Ienno, Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Fabio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Emanuele Calienno, Martina Danese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EN Ristorazione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 23 dicembre 2020, comunicata il 24 dicembre 2020, di aggiudicazione definitiva dei Lotti n. 2 e 6 a EURORISTORAZIONE S.R.L. e dei Lotti 3, 4 e 5 a SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. della procedura aperta, telematica, per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di alcune Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e di ORAS S.p.A. per la durata di quattro anni, con opzione di proroga, e relativi Allegati A e B; nonché della comunicazione prot. n. 30835 del 24 dicembre 2020 di aggiudicazione della procedura aperta;
- del verbale del 17 marzo 2020, laddove il Seggio di gara ad esito dell'esame del contenuto della documentazione prodotta dai concorrenti non ha escluso la EURORISTORAZIONE S.R.L;
- di tutti i processi verbali di gara e dei relativi allegati, con particolare riguardo al verbale del 25 settembre 2020 e del relativo allegato 1;
- delle note del RUP prot. n. 22168 del 28 settembre 2020 e 27143 del 18 novembre 2020 di richiesta di chiarimenti a EURORISTORAZIONE S.R.L., e delle giustificazioni rese, non cognite nei loro intrinseci contenuti;
- dei processi verbali relativi al sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta di EURORISTORAZIONE S.R.L., anche non cogniti, con particolare riguardo al verbale del RUP del 17 dicembre 2020 di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria del Lotto 6;
- del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, anche come successivamente modificati;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto del Lotto 6, ove nelle more stipulato, e l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi, in via prioritaria in forma specifica attraverso l'aggiudicazione del Lotto 6 della gara in oggetto e la conseguente stipula del relativo contratto di appalto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro, ovvero, in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero, di IO S.r.l. e di EN Ristorazione S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1350, n. 1486 e n. 1491 del 2019, in riforma delle decisioni assunte in primo grado, ha disposto l’annullamento degli atti di gara, compresa l’aggiudicazione, relativi ai lotti 1, 3 e 6 della “procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ristorazione per i fabbisogni di Aziende Sanitarie del Veneto per la durata di 5 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni. Suddivisa in n.6 lotti territoriali. N° di gara 6616088”, pubblicata nella GUUE del 28.12.2016.
Contro tali sentenze erano stati proposti anche tre ricorsi alla Corte di Cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, che sono stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanze n. 23905; n. 23906 e n. 23907 del 2020.
A seguito delle citate sentenze del Consiglio di Stato, Azienda Zero, dopo apposita istruttoria, ha indetto, con deliberazione n. 313/2019, una nuova procedura di gara, suddivisa in 6 Lotti, per l’affidamento del “servizio di ristorazione per i fabbisogni di alcune Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e di ORAS S.p.A., per la durata di quattro anni, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi, da espletarsi in modalità telematica mediante ricorso alla piattaforma telematica Sintel, di ARIA S.p.A. (già ARCA S.p.A.), ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto”.
Con delibere n. 586 del 2019 e n. 16 del 2020 sono state disposte alcune modifiche degli atti di gara e differito il termine di presentazione delle offerte.
Hanno presentato offerta, nei diversi lotti, 6 operatori economici, tra cui EN Ristorazione s.p.a. (di seguito EN) per i lotti nn. 3, 4 e 5; All OD s.p.a. (di seguito All OD) per i lotti nn. 3 e 6; IO s.r.l. (di seguito IO) per i lotti nn. 2 e 6; MA Service s.r.l. (di seguito MA) per i lotti 2, 3 e 6.
Ad esito delle operazioni di gara, con deliberazione del Direttore Generale n. 779 del 2020, è stata formalizzata l’aggiudicazione, rispettivamente, dei lotti nn. 2 e 6 ad IO e dei lotti nn. 3, 4 e 5 a EN (unico concorrente per i lotti 4 e 5), mentre il lotto n. 1, non essendo pervenuta alcuna offerta, non è stato assegnato.
All OD, classificatasi seconda in graduatoria per il lotto n.6, riservandosi motivi aggiunti ad esito dell’accesso agli atti di gara richiesto alla stazione appaltante, lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto n.6, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 46 della direttiva 2014/24 e dei principi ad essa sottesi; violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 cost.; violazione degli artt. 30, 51 e 95 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara; violazione dell’autonomia negoziale, della libertà imprenditoriale, del principio di libera concorrenza e di non discriminazione delle imprese nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta; sviamento di potere, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta .
All OD deduce, in sostanza, che EN ed IO, sia per le quote sociali di maggioranza detenute da EN (EN detiene il 75 % delle quote sociali di EG AM s.r.l., che a sua volta detiene l’81% delle quote sociali di IO), sia per l’identicità di alcuni amministratori, muniti di potere decisionale e che sarebbero senz'altro coinvolti nelle più importanti decisioni sulle iniziative da intraprendere (il sig. AV MA ON è uno degli A.D. e rappresentante di impresa sia di EN che di IO ed è anche il Presidente e legale rappresentante della EG AM; quest’ultima annovera poi il sig. Carlo Ernesto Garbin che, oltre ad essere il suo Consigliere Delegato, è sia uno degli A.D., e rappresentante l’impresa, di IO che procuratore speciale di EN), afferirebbero al medesimo centro di interesse economico imprenditoriale configurando un unico gruppo, una vera e propria unicità sostanziale di impresa, seppur formalmente frammentata, per cui, tenuto conto del vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 10 del Disciplinare (che consentiva l’aggiudicazione fino ad un massimo di 3 lotti allo stesso soggetto, al netto di successive eccezioni riguardanti l’unicità di partecipazione e/o di ammissione alla gara), EN non poteva aggiudicarsi anche il lotto n.6, che invece andava assegnato ad All OD, seconda in graduatoria. Se è vero, infatti, che EN e IO hanno presentato offerte in lotti diversi, ciò sarebbe frutto di una apposita e coordinata strategia imprenditoriale, finalizzata da un lato a non creare sovrapposizioni nell’ambito della partecipazione su uno stesso lotto, che avrebbe determinato l’esclusione; e dall’altro a “bypassare” la clausola “proconcorrenziale” del vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 10 del disciplinare, che consentiva l’aggiudicazione di non più di tre lotti a un unico soggetto ancorché partecipante a più lotti.
All OD, infatti, evidenzia che l’art. 10 del disciplinare avrebbe previsto il cosiddetto “vincolo di aggiudicazione sequenziale” stabilendo un ordine predeterminato di priorità di aggiudicazione in via decrescente dei lotti: al soggetto primo in graduatoria di più lotti potevano esser aggiudicati fino a un “massimo di 3 (tre) lotti che saranno individuati partendo dal Lotto di maggiore rilevanza economica tra i Lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica; si riporta di seguito l’elencazione dei lotti in ordine di rilevanza economica: Lotto 1, 2, 5, 3, 4, 6. I restanti Lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al Concorrente che segue in graduatoria”; regola che non avrebbe trovato applicazione soltanto laddove, dopo aver aggiudicato a scalare i 3 lotti al medesimo soggetto, negli ulteriori lotti (rispetto ai 3 già aggiudicati) lo stesso fosse stato l’unico concorrente ovvero quello recante l’unica offerta valida. All OD deduce, quindi, che, la stazione appaltante, una volta che si sia determinata ad inserire in gara il vincolo di aggiudicazione, abbracciando quindi la finalità sottesa ai principi della concorrenza, del favor per le PMI e della tutela della libertà d’iniziativa economica e di concorrenza, di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, sarebbe tenuta necessariamente a sorvegliare che non si verifichino situazioni idonee ad aggirare detta clausola posta a presidio di indebite rendite monopolistiche, anche in ossequio al principio secondo cui l’Amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata applicazione alle regole da essa stessa imposte. Consentire, invece, come avrebbe fatto la stazione appaltante nel caso di specie, l’aggiudicazione ad una unica sostanziale impresa, ancorché formalmente frammentata, si porrebbe in contrasto con il vincolo di aggiudicazione autodeterminato e con i principi ad esso sottesi, a maggior ragione tenendo presente che procedura è l’effetto della sentenza n. 1491 del 4 marzo 2019 della Sezione III del Consiglio di Stato, che aveva annullato l’intervenuta aggiudicazione proprio in capo al RTI IO s.r.l. – EN Ristorazione s.p.a. di tutti i lotti della gara indetta per affidamento del servizio di ristorazione per i fabbisogni di Aziende Sanitarie del Veneto;
2) Violazione degli artt. 59, comma 3, e 97 del d.lgs. 50/2016; violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara; eccesso di potere per arbitrarietà; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 della Cost..
Con più ampia riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti allorquando sarà nota la documentazione afferente sia l’offerta tecnica ed economica proposta da IO nonché tutti gli atti e provvedimenti afferenti al sub procedimento di verifica dell’anomalia, All OD lamenta che la verifica di anomalia dell’offerta di IO sarebbe affetta da difetto di istruttoria ed errata valutazione dei dati forniti dall’aggiudicataria, deducendo di nutrire “non pochi dubbi” “riguardo la congruità dell’offerta” di IO “per gli indizi di macroscopiche incongruenze e discrepanze rilevate dalla Commissione giudicatrice che non è dato comprendere come siano state successivamente chiarite e dissipate, fino a giungere a un giudizio di congruità”. Per cui, seppur in assenza di tutta la necessaria documentazione, ritiene che la Stazione Appaltante abbia effettuato un’istruttoria assolutamente carente, conclusasi con il giudizio di congruità dell’offerta di IO.
Si è costituita in giudizio IO, che ha eccepito l’inammissibilità per genericità e apoditticità delle censure del primo motivo di ricorso e comunque l’infondatezza dello stesso, nonché l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto formulato in forma dubitativa e generica e in quanto la ricorrente non avrebbe in alcun modo dimostrato la complessiva insostenibilità dell’offerta.
Si è costituita in giudizio EN, che ha rilevato preliminarmente che, non avendo partecipato alla gara per il lotto n.6 in questione, non può essere considerata controinteressata nel presente giudizio e ha comunque argomentato sinteticamente sulle ragioni di infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio Azienda Zero, che ha argomentato l’infondatezza del primo motivo di ricorso e ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in quanto espresso in forma dubitativa. Azienda Zero ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto in due dei lotti aggiudicati a EN non si è formata alcuna graduatoria, per cui, secondo quanto previsto dal disciplinare, non vi sarebbe motivo per assegnare il lotto 6 alla seconda graduata.
Con ordinanza n. 829 del 22 giugno 2021, il Collegio ha accolto in parte l’istanza di accesso ex art.116, comma 2, c.p.a. proposta da All OD, e ha ordinato alla Stazione appaltante di consentire l’accesso all’offerta tecnica di IO anche relativamente alla parte della relazione tecnica riferita al “Ciclo produttivo informatizzato” e all’allegato 1 “Documentazione del Centro Cottura di Tezze sul Brenta”.
In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, fissata al 3 novembre 2021, le parti hanno depositato ulteriori memorie, documentazione e repliche, insistendo nelle loro pretese. In particolare, Azienda Zero ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, cui ha aderito IO, in quanto la lex di gara prevederebbe che il vincolo di aggiudicazione ed il connesso limite del numero massimo di 3 lotti attribuibili non trovi applicazione in relazione ai lotti dove non c’è stata competizione, perché è stata presentata una sola offerta o perché una sola offerta è stata validamente collocata nella graduatoria finale. E, nel caso in questione, dei cinque lotti assegnati al “gruppo” formato da IO e EN, due (il lotto 4 ed il lotto 5) sarebbero comunque “fuori” dall’ambito di applicazione del vincolo di aggiudicazione, in quanto a detti lotti ha partecipato un solo concorrente (EN), con conseguente applicazione della deroga al limite di aggiudicazione, per cui risulterebbe rispettato (anche nel caso di unico centro decisionale) il limite massimo prestabilito dalla lex specialis.
All’udienza pubblica del 3 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con cui All OD lamenta, in sostanza, la non corretta applicazione da parte della stazione appaltante del vincolo di aggiudicazione previsto dall’articolo 10 del disciplinare di gara e, quindi, dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, è, ad avviso del collegio, infondato, per cui si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla stazione appaltante e a cui ha aderito anche IO.
Con il primo motivo di ricorso, infatti, All OD deduce che EN ed IO, sia per le quote sociali di maggioranza detenute da EN (EN detiene il 75 % delle quote sociali di EG AM s.r.l., che a sua volta detiene l’81% delle quote sociali di IO), sia per l’identicità di alcuni amministratori, muniti di potere decisionale (il sig. AV MA ON è uno degli A.D. e rappresentante di impresa sia di EN che di IO ed è anche il Presidente e legale rappresentante della EG AM; quest’ultima annovera poi il sig. Carlo Ernesto Garbin che, oltre ad essere il suo Consigliere Delegato, è sia uno degli A.D., e rappresentante l’impresa, di IO che procuratore speciale di EN), afferiscono “al medesimo centro di interesse economico imprenditoriale configurando un unico gruppo, una vera e propria unicità sostanziale di impresa, seppur formalmente frammentata”, e, infatti, se pure hanno presentato offerte in lotti diversi, ciò sarebbe frutto di una apposita e coordinata strategia imprenditoriale, finalizzata da un lato a non creare sovrapposizioni nell’ambito della partecipazione su uno stesso lotto, che avrebbe determinato l’esclusione; e dall’altro a “bypassare” la clausola “proconcorrenziale” del vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 10 del disciplinare, che consentiva l’aggiudicazione di non più di tre lotti a un unico soggetto ancorché partecipante a più lotti. Per cui, l’aggiudicazione ad una unica sostanziale impresa, ancorché formalmente frammentata, si porrebbe in contrasto con il vincolo di aggiudicazione autodeterminato dalla stazione appaltante e con i principi ad esso sottesi della concorrenza, del favor per le PMI e della tutela della libertà d’iniziativa economica ex art. 51 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Il motivo è infondato, secondo quanto segue.
Si premette innanzitutto che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che contraddistingue l’esercizio del potere in discussione ex art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante, all’articolo 10 del disciplinare, non oggetto di contestazione, nel prevedere il vincolo di aggiudicazione, lo riferisce espressamente a “ciascun Concorrente che ha presentato offerta”.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli elementi addotti dalla ricorrente All OD non sono tali da inferire l’unicità di centro decisionale e poter considerare le ditte EN ed IO come lo “stesso concorrente” ai fini dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione come previsto e disciplinato dalla lex di gara.
La situazione di controllo societario per il tramite di una ulteriore società (EN detiene il 75 % delle quote sociali di EG AM s.r.l., che a sua volta detiene l’81% delle quote sociali di IO) e la comunanza di due amministratori, non appaiono, infatti, elementi sufficienti a configurare una sostanziale unicità di impresa valevole ai fini dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla stazione appaltante, tenuto conto che, in senso contrario alla dedotta unicità di centro decisionale cui ricondurre le offerte presentate da EN ed IO nella gara in questione, IO e EN dispongono di una propria sede e articolazione aziendale, e, per l’appalto in questione, IO ha indicato in offerta (sottoscritta da un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto le offerte di EN e in relazione alla quale è stata presentata polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria sottoscritta da diversi soggetti e con diversa compagnia) propri centri cottura (diversi da quelli indicati da EN), proprio personale e propri mezzi ed attrezzature per dare corso alla produzione e alla consegna dei pasti oggetto di gara.
E, del resto, nel rispetto dei principi di chiarezza e certezza giuridica per i concorrenti, il vincolo di aggiudicazione, per come previsto dal disciplinare, non può essere esteso fino a ricomprendere tout court anche le imprese appartenenti allo stesso gruppo (cfr. in tal senso, Cons. di Stato, sent. n.1071 del 2020 “ 8.6.4. Nel caso di specie la legge di gara prevedeva soltanto che “nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 1 solo lotto tra quelli contraddistinti con i numeri 2-3-4-omissis ....un numero massimo di due lotti tra quelli contraddistinti con i numeri 1-5-6 ...omissis”, senza limitare in alcun modo la possibilità delle imprese collegate di presentare offerte per lotti diversi e aggiudicarsele (e peraltro con l’ulteriore precisazione per cui “qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune prescinderà dai limiti sopra indicati, sempreché le imprese posseggano i requisiti per l’esecuzione del servizio di cui al successivo punto 24 (requisiti specifici tecnici)”). 8.6.5. Pertanto, la rilevanza del collegamento societario, anche alla luce delle chiare ed univoche prescrizioni della lex specialis, non può che essere limitata alla sola ipotesi in cui le imprese collegate concorrano alla medesima procedura e dunque presentino offerte in competizione nel medesimo lotto ”; cfr., inoltre, Cons. di Stato, sent. n. 2350 del 2021 “ 4.3.2. Sebbene non si possa escludere a priori che, nell’esercizio della discrezionalità dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 la stazione appaltante, a determinate condizioni, estenda il c.d. vincolo di aggiudicazione alle imprese appartenenti allo stesso gruppo, ove ciò non sia previsto dalla legge di gara non è mai possibile inferire dall’introduzione del limite di aggiudicazione dei lotti per ciascun offerente un divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento” ; Cons. di Stato, sent.n. 1070 del 2020; Cons. di Stato, sent. n. 1973 del 2017; cfr. anche Tar Lazio, Roma, sent. n. 6031 del 2020 nella parte in cui ha respinto la censura di “ disparità di trattamento, per aver l’amministrazione aggiudicato alcuni lotti della procedura anche a società tra le quali sarebbe “agevolmente riscontrabile una condizione di controllo e riconducibilità ad unico centro decisionale”, quali, nello specifico, la IO s.r.l. (risultata aggiudicataria del lotto n. 12) e la EN Ristorazione s.p.a.(risultata aggiudicataria del lotto n. 5), in quanto titolari, l’una dell’altra, di una quota di partecipazione rispettivamente pari all’ 80% e al 75% ”, dal momento che “ da quanto già evidenziato in relazione al precedente motivo di doglianza discende come tale situazione di controllo reciproco, in mancanza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo ad evidenziarne coincidenze e comunanze strutturali, non valga di per sé ad integrare la situazione di sostanziale identità soggettiva dal punto di vista economico o patrimoniale delle imprese controinteressate - invece, come visto, riscontrata nei confronti della ricorrente e della di lei controllante e poste a fondamento della contestata esclusione - limitandosi parte ricorrente ad evidenziare null’altro che l’esistenza di un intreccio societario tra le stesse ed atteso che la lex specialis non si è affatto occupata di tale profilo, atteso che in nessuna delle sue prescrizioni si legge che non avrebbero potuto essere aggiudicatarie di più di due lotti le imprese che si fossero trovate tra loro semplicemente in rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto ”).
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla valutazione di congruità dell’offerta di IO, è stato prospettato genericamente e in forma dubitativa nel ricorso introduttivo e non è stato coltivato da All OD, pur dopo la consegna della documentazione richiesta in sede di accesso, per cui va dichiarato inammissibile.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che le stesse vadano poste, secondo soccombenza, a carico della ricorrente e liquidate in favore della stazione appaltante e della controinteressata IO in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre oneri di legge, mentre si ritiene che possano essere compensate nei confronti della controinteressata EN, considerata la limitata attività difensiva svolta dalla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della stazione appaltante e di IO s.r.l., che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre oneri di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di EN Ristorazione s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO