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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Cecilia PRATESI PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania CIANI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46053 /2023 promossa da:
on il patrocinio dell'Avv. PAOLUCCI ALESSIO Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. PETRILLI MARIANGELA Controparte_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti - premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nato il figlio Per_1
nato a [...] in data [...] - hanno chiesto al Tribunale di regolamentare le
[...]
condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del minore.
A seguito dei rilievi mossi dal Tribunale, con note scritte in data 11.12.2025, depositate in data 18.12.2024 per l'udienza cartolare del 20.12.2024, le parti hanno così definitivamente riformulato le iniziali condizioni:
“1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore verrà Persona_1
collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione di proprietà del sig. sita in Roma, Per_1 largo Appio Claudio n. 388, int.
8. Detta abitazione sarà assegnata alla signora 2. Il CP_2 figlio minore trascorrerà con il padre, che abita in Roma, largo Appio Claudio n. 388, int. Per_1
7: 2.1 i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica, 2
2.2. due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola con pernotto presso il padre e sino alle 9,00 dei giorni successivi, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (quindi, con doppio pernotto infrasettimanale). All'uscita di scuola degli altri giorni in cui non starà
Per_1 con il padre la madre andrà a prendere a scuola. Tenuto conto degli impegni scolastici e
Per_1 sportivi del minore e su accordo dei genitori, potrà comunque rimanere con il padre ogni
Per_1 qual volta ne manifesterà il desiderio. Dal momento in cui la signora dovesse trovare CP_2 stabile occupazione il sig. si rende sin da ora disponibile ad occuparsi del figlio ogni qual volta
Per_1 si renderà necessario in base ai turni lavorativi della madre.
2.3. almeno quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
2.4. alternando ogni anno tra i genitori, le festività natalizie in maniera tale che il figlio trascorra alternativamente la settimana dalla chiusura di scuola sin al 31 dicembre con un genitore e la settimana dal primo dell'anno alla riapertura della scuola con l'altro. In ogni caso i genitori si impegnano a concordare le eventuali modalità differenti di frequentazione del figlio durante le festività natalizie entro il giorno 28 del mese di novembre di ogni anno.
2.5. Per le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore e di Pasquetta con l'altro genitore ed, in misura paritario, il restante periodo di chiusura della scuola.
2.6. I genitori si impegnano a festeggiare insieme, ove possibile, il compleanno del figlio Diversamente
Per_1 trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore.
2.7. Nel
Per_1 giorno in cui il genitore festeggerà il proprio compleanno, il figlio potrà rimanere presso l'ascendente festeggiato, con il quale cenerà e pernotterà;
2.8. Ciascun genitore dovrà, necessariamente, ottenere il consenso preventivo dell'altro genitore per l'espatrio, per qualsiasi ragione e periodo di tempo, dei figli minori dall'Italia. Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro eventuali propri spostamenti nel territorio italiano con il minore. Mantenimento e frequentazione del figlio minore 3.1. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio anche versando la somma di euro 200,00 Per_1 Per_1
(duecento/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a favore della signora CP_2
Detta somma è stata calcolata tenendo in considerazione il valore economico dell'immobile, di proprietà del sig. messo a disposizione della signora degli ampi periodi di Per_1 CP_2 permanenza presso il padre del minore, del fatto che il sig. sino a quanto la signora Per_1 [...] non avrà reperito una stabile occupazione, si farà carico, al 100%, delle spese straordinarie CP_2 per le esigenze del figlio e del fatto che la signora svolge lavori saltuari.
3.2. Il sig. CP_2 Per_1 provvederà inoltre, in via esclusiva e diretta, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per il minore, ivi comprese le spese mediche, coperte e non coperte dal servizio sanitario nazionale e alle spese ludico ricreativo sportive. Dal momento in cui la signora troverà una stabile CP_2 occupazione le spese straordinarie verranno suddivise, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori secondo il protocollo in uso innanzi al Tribunale di Roma.
3.3. I genitori danno atto che il minore pratica attività sportiva (Karate) e concordano sin da ora che possa proseguirla Per_1
(attualmente frequenta una palestra sita in Roma, via Elio Stilone).
3.4. Il minore Per_1 Per_1 segue inoltre percorsi di psicoterapia ed i genitori prestano il consenso al proseguimento della terapia.
Ulteriori spese 4. Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento delle utenze private e condominiali Per_1 inerenti alla casa assegnata alla sig.ra sino a quando la stessa non avrà reperito una CP_2 stabile occupazione. Le parti non hanno altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con quelle oggetto del presente giudizio. Le parti in causa ed il figlio sono tutti cittadini italiani e non hanno titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati diversi da quelli sopra indicati, nonchè di quote sociali. Le previsioni contenute nel presente accordo avranno tra le parti efficacia immediata tra le parti. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di rinunciare alla comparizione in
Tribunale. Spese di giudizio compensate. “
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio minore e valutato l'interesse dello stesso, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio minore nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
nulla sulle spese.
Roma, 21.2.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Cecilia PRATESI PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania CIANI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46053 /2023 promossa da:
on il patrocinio dell'Avv. PAOLUCCI ALESSIO Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. PETRILLI MARIANGELA Controparte_2
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti - premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi era nato il figlio Per_1
nato a [...] in data [...] - hanno chiesto al Tribunale di regolamentare le
[...]
condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del minore.
A seguito dei rilievi mossi dal Tribunale, con note scritte in data 11.12.2025, depositate in data 18.12.2024 per l'udienza cartolare del 20.12.2024, le parti hanno così definitivamente riformulato le iniziali condizioni:
“1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore verrà Persona_1
collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione di proprietà del sig. sita in Roma, Per_1 largo Appio Claudio n. 388, int.
8. Detta abitazione sarà assegnata alla signora 2. Il CP_2 figlio minore trascorrerà con il padre, che abita in Roma, largo Appio Claudio n. 388, int. Per_1
7: 2.1 i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica, 2
2.2. due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola con pernotto presso il padre e sino alle 9,00 dei giorni successivi, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (quindi, con doppio pernotto infrasettimanale). All'uscita di scuola degli altri giorni in cui non starà
Per_1 con il padre la madre andrà a prendere a scuola. Tenuto conto degli impegni scolastici e
Per_1 sportivi del minore e su accordo dei genitori, potrà comunque rimanere con il padre ogni
Per_1 qual volta ne manifesterà il desiderio. Dal momento in cui la signora dovesse trovare CP_2 stabile occupazione il sig. si rende sin da ora disponibile ad occuparsi del figlio ogni qual volta
Per_1 si renderà necessario in base ai turni lavorativi della madre.
2.3. almeno quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
2.4. alternando ogni anno tra i genitori, le festività natalizie in maniera tale che il figlio trascorra alternativamente la settimana dalla chiusura di scuola sin al 31 dicembre con un genitore e la settimana dal primo dell'anno alla riapertura della scuola con l'altro. In ogni caso i genitori si impegnano a concordare le eventuali modalità differenti di frequentazione del figlio durante le festività natalizie entro il giorno 28 del mese di novembre di ogni anno.
2.5. Per le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore e di Pasquetta con l'altro genitore ed, in misura paritario, il restante periodo di chiusura della scuola.
2.6. I genitori si impegnano a festeggiare insieme, ove possibile, il compleanno del figlio Diversamente
Per_1 trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore.
2.7. Nel
Per_1 giorno in cui il genitore festeggerà il proprio compleanno, il figlio potrà rimanere presso l'ascendente festeggiato, con il quale cenerà e pernotterà;
2.8. Ciascun genitore dovrà, necessariamente, ottenere il consenso preventivo dell'altro genitore per l'espatrio, per qualsiasi ragione e periodo di tempo, dei figli minori dall'Italia. Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro eventuali propri spostamenti nel territorio italiano con il minore. Mantenimento e frequentazione del figlio minore 3.1. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio anche versando la somma di euro 200,00 Per_1 Per_1
(duecento/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a favore della signora CP_2
Detta somma è stata calcolata tenendo in considerazione il valore economico dell'immobile, di proprietà del sig. messo a disposizione della signora degli ampi periodi di Per_1 CP_2 permanenza presso il padre del minore, del fatto che il sig. sino a quanto la signora Per_1 [...] non avrà reperito una stabile occupazione, si farà carico, al 100%, delle spese straordinarie CP_2 per le esigenze del figlio e del fatto che la signora svolge lavori saltuari.
3.2. Il sig. CP_2 Per_1 provvederà inoltre, in via esclusiva e diretta, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per il minore, ivi comprese le spese mediche, coperte e non coperte dal servizio sanitario nazionale e alle spese ludico ricreativo sportive. Dal momento in cui la signora troverà una stabile CP_2 occupazione le spese straordinarie verranno suddivise, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori secondo il protocollo in uso innanzi al Tribunale di Roma.
3.3. I genitori danno atto che il minore pratica attività sportiva (Karate) e concordano sin da ora che possa proseguirla Per_1
(attualmente frequenta una palestra sita in Roma, via Elio Stilone).
3.4. Il minore Per_1 Per_1 segue inoltre percorsi di psicoterapia ed i genitori prestano il consenso al proseguimento della terapia.
Ulteriori spese 4. Il sig. provvederà, inoltre, al pagamento delle utenze private e condominiali Per_1 inerenti alla casa assegnata alla sig.ra sino a quando la stessa non avrà reperito una CP_2 stabile occupazione. Le parti non hanno altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con quelle oggetto del presente giudizio. Le parti in causa ed il figlio sono tutti cittadini italiani e non hanno titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati diversi da quelli sopra indicati, nonchè di quote sociali. Le previsioni contenute nel presente accordo avranno tra le parti efficacia immediata tra le parti. Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di rinunciare alla comparizione in
Tribunale. Spese di giudizio compensate. “
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per il figlio minore e valutato l'interesse dello stesso, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento del figlio minore nonché all'assegnazione della casa familiare, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
nulla sulle spese.
Roma, 21.2.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Cecilia Pratesi